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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Gustavo Olivieri. Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi. Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato [Estensore] nella seduta del 15.10.2010 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto In data 10.08.2009 veniva messo all incasso un assegno poi risultato impagato per mancanza di fondi; ripresentato l assegno in data 25.08.2009, l importo veniva poi liquidato. In data 28.08.2009, ai sensi dell art. 9-bis, l. 386/90, veniva recapitato presso il domicilio eletto del ricorrente il preavviso di revoca di autorizzazione all emissione di assegni e di segnalazione presso la Centrale di Allarme Interbancario. La ricevuta di ritorno veniva sottoscritta da soggetto qualificatosi quale cognata Successivamente, la banca non avendo ricevuto la prova dell avvenuto adempimento degli obblighi di cui all art. 8, l. 386/90 entro il termine perentorio del 26.10.2009, provvedeva a iscrivere il Cliente alla Centrale d Allarme Interbancaria. Pag. 2/6

Il ricorrente presentava formale reclamo alla banca con lettera del 18.11.2009, contestando la legittimità dell iscrizione presso la CAI. Rispondeva l intermediario evidenziando di averlo avvisato tramite raccomandata con avviso di ricevimento, regolarmente ricevuta che per evitare l iscrizione nella CAI, avrebbe dovuto dar prova alla banca dell avvenuto pagamento della penale e degli interessi di mora, mediante invio della quietanza del portatore, entro il 26 ottobre e che in mancanza come poi avvenuto lo avrebbe iscritto alla CAI. Con ricorso dell 8.03.2010, il ricorrente chiedeva all ABF di ordinare alla banca l immediata cancellazione del proprio nominativo dalla CAI nonché, essendo derivato un grave danno all attività imprenditoriale del ricorrente, il risarcimento del danno pari a euro 20.000 ovvero per la diversa somma ritenuta equa dal Collegio. A supporto della propria domanda, il ricorrente eccepisce: (i) la mancata ricezione della raccomandata, la cui ricevuta risulta poi essere stata sottoscritta in maniera difforme da quanto prescritto dall art. 139 c.p.c. e dalla legge 890 del 1982 (la cognata, infatti, non è né familiare convivente né addetta alla casa, né addetta al servizio del ricorrente né, da ultimo, svolge funzioni di portiere dello stabile); (ii) l intervenuto invio del preavviso oltre il decimo giorno della presentazione del titolo così come prescritto dalla normativa di settore (cfr. art. 9- bis, comma 2, l. 386/90). Diritto Il ricorso non merita accoglimento e per le ragioni che seguono. Il Collegio condivide quanto evidenziato dalla banca vuoi (i) sotto il profilo della prova dell avvenuta ricezione del preavviso prescritto dall art. 9-bis, l. 386/90, ai fini dell iscrizione presso la Centrale d Allarme Interbancaria C.A.I.; vuoi (ii) sotto quello dell irrilevanza, nella fattispecie in esame, dell intervenuto invio del preavviso in un termine superiore a quello previsto per legge. Gli è, infatti, che il richiamo operato dal ricorrente alla disciplina di cui alla legge 890/82 è soltanto parzialmente conferente sotto lo specifico profilo oggi in contestazione. Conformemente all indirizzo già espresso da questo Collegio (cfr. decisione n.415 del 20/05/2010, relativa ad un caso in cui era mancata l esibizione della ricevuta di ritorno) la gravità degli effetti della mancata comunicazione delle conseguenze dell inadempimento dell obbligazione pecuniaria a seguito di Pag. 3/6

emissione di assegno senza provvista, porta a ritenere che il mero invio della raccomandata nei termini di legge non sia sufficiente per ritenere perfezionata la comunicazione richiesta dal secondo comma dell art. 9 bis, della citata l. 386/90, essendo a tal fine necessaria la ricezione del plico, come nelle notificazioni effettuate a mezzo del servizio postale (art. 4, co. 3, l. 890/82). Deve tuttavia escludersi che la comunicazione del preavviso di segnalazione in C.A.I. debba essere effettuata secondo le norme stabilite da quest ultima legge, le cui rigorose prescrizioni sono state formulate con specifico riferimento alla notifica degli atti giudiziari, in quanto la raccomandata con avviso di ricevimento, come è stato più volte riconosciuto, rappresenta un mezzo idoneo ad assicurare la conoscibilità dell atto comunicato (Cass. 10 febbraio 2006, n. 2989; 17 marzo 2000, n. 2134). Non è quindi possibile ritenere contrariamente a quel che afferma il ricorrente - che nel caso di specie, non essendo stato il plico consegnato personalmente al destinatario, fosse dovuto l ulteriore avviso, a mezzo lettera raccomandata, prescritto dall art. 7, u.c., l. 890/82. La disciplina applicabile è quella dettata dall art. 38, d.p.r. 29 maggio 1982, n. 655, recante il regolamento di esecuzione del codice postale, che a tale adempimento non fa il minimo cenno. Detta disposizione consente, nel secondo comma, che le corrispondenze raccomandate salvo, ma non è questo il caso di specie, quelle sulle quali sia stata aggiunta l indicazione a lui solo siano consegnate dai portalettere a persone di famiglia dei destinatari coi medesimi conviventi. La C.S. ha chiarito, con riferimento alla ben più rigorosa disciplina relativa alla notifica di atti giudiziari a mezzo posta, che la convivenza, almeno temporanea, può presumersi nel fatto che il familiare si sia trovato nell abitazione del destinatario e abbia preso in consegna l atto e che, pertanto, la mancata indicazione della qualità di «convivente» sull avviso di ricevimento non comporta alcuna nullità (Cass. 22 novembre 2006, n. 24852; 25 gennaio 2005, n. n. 1508; 20 luglio 2001, n. 9928). Ed ha precisato, inoltre, che detta presunzione può essere superata soltanto dalla prova, posta a carico del destinatario della notifica, dell insussistenza del rapporto di convivenza con il familiare consegnatario dell atto (Cass. 24852/06, cit.). Tali principi, ad avviso del Collegio, sono da Pag. 4/6

ritenersi pienamente validi anche con riferimento alla semplice consegna delle raccomandate. Nel caso di specie la raccomandata è stata ricevuta da una persona che si è qualificata come cognata. Il ricorrente nega che si trattasse di un familiare convivente e, a dimostrazione del proprio assunto, produce una copia del certificato relativo al suo stato di famiglia rilasciato dal Comune di Alatri. Tale certificazione reca però la data del 22 dicembre 2009, che è successiva a quella di consegna della raccomandata (28 agosto 2009). Ed è pertanto evidente che le sue risultanze non possono assumere alcun rilievo nella presente controversia, che ha riguardo ad accadimenti anteriori all inizio del periodo di validità del certificato (art. 41, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445). Deve conseguentemente escludersi che il ricorrente abbia assolto il proprio onere probatorio. Per quanto concerne l ulteriore profilo di censura evidenziato dal ricorrente (invio del preavviso oltre il decimo giorno della presentazione del titolo così come prescritto dalla normativa di settore), sebbene il Collegio abbia non pochi dubbi circa l interpretazione data dall ABI alla norma interpretazione in base alla quale si deve far riferimento ai giorni lavorativi bancari (in questo senso la Circolare ABI 003554 del 24 maggio 2002) è certo, comunque, che la violazione del termine non incida sull efficacia del preavviso se non entro gli esatti confini individuati dalla medesima normativa, ai sensi della quale se la comunicazione non e' effettuata entro il termine indicato nel c. 2, il trattario e' obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o e' insufficiente la provvista, nel limite di lire 20 milioni per ogni assegno (cfr. art. 9-bis, comma 5, l. 386/90), problematica questa estranea alla fattispecie di cui al ricorso. Risulta, infine, che la prova dell avvenuto pagamento del titolo è stata fornita dal ricorrente solo il 18 novembre 2009 e, quindi, ben oltre il termine risultante dal combinato disposto dell art. 9 bis e dall art. 8, l. 386/90. Le precedenti considerazioni hanno carattere assorbente rispetto alla richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente, richiesta peraltro priva di qualsivoglia elemento probatorio sotto il profilo del quantum richiesto. Pag. 5/6

Il Collegio respinge il ricorso. P.Q.M. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6