Reg.CE n.1924/06 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

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Reg.CE n.1924/06 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari Chelab srl - I servizi dell Assistenza Tecnico Scientifica

1.0 FINALITA e APPLICAZIONE del REG. CE 1924/06 Armonizzare le disposizioni legislative al fine di garantire l efficace funzionamento del mercato interno per ciò che riguarda le indicazioni nutrizionali e sulla salute (INS) e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori INS figuranti in comunicazioni commerciali: etichettatura, presentazione, pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale compresi quelli commercializzati senza imballaggio o offerti alla rinfusa, si applica anche ai prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, scuole, mense e servizi analoghi di ristorazione e collettività Le INS sono riferite all alimento pronto per essere consumato secondo le istruzioni del fabbricante

2.1 CONSIDERANDA E PRINCIPI DI RIFERIMENTO Per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e facilitare le loro scelte i prodotti immessi sul mercato devono essere sicuri ed etichettati adeguatamente E necessario adottare norme comunitarie sull impiego delle INS in modo da non impedire la libera circolazione degli alimenti ed evitare di instaurare condizioni di concorrenza diseguali Evitare che gli alimenti promossi mediante INS siano percepiti dal consumatore come portatori di un vantaggio nutrizionale, fisiologico o per la salute in generale rispetto a prodotti simili o diversi ai quali tali sostanze non siano aggiunte Una dieta varia e equilibrata è un requisito di buona salute

2.2 CONSIDERANDA E PRINCIPI DI RIFERIMENTO Integrare i principi generali della Direttiva 2000/13 sull etichettatura, stabilendo disposizioni specifiche per effettuare indicazioni nutrizionali e sulla salute senza ingannare il consumatore nelle proprie scelte e senza attribuire ai prodotti alimentari proprietà medicamentose Stabilire profili nutrizionali per determinare la possibilità di fare claims nutrizionali o sulla salute E necessario garantire le sostanze per le quali fornita la INS abbiano mostrato di avere effetto funzionale o fisiologico benefico

2.3 CONSIDERANDA E PRINCIPI DI RIFERIMENTO I profili nutrizionali devono: a) evitare che le INS occultino il valore nutrizionale del prodotto alimentare fuorviando il consumatore nelle sue scelte per una dieta equilibrata b) fondarsi su dati scientifici generalmente accettati sul rapporto fra regime alimentare e salute c) lasciare spazio all innovazione dei prodotti d) tenere conto della variabilità delle abitudini dietetiche, tradizioni alimentari, e che i singoli prodotti possono svolgere un ruolo importante nell ambito della dieta complessiva e) considerare gli effetti nutrizionali/fisiologici di grassi, grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri, sodio, sale la cui assunzione eccessiva nella dieta non è raccomandata e di acidi grassi polinsaturi e monoinsaturi, vitamine, minerali, proteine, fibre.

2.4 CONSIDERANDA E PRINCIPI DI RIFERIMENTO Predisporre mezzi per gli organi di vigilanza per agevolare il controllo di prodotto con indicazioni INS Per le indicazioni comparative è necessario che il prodotto comparato sia chiaramente individuato a beneficio del consumatore finale Per i prodotti che riportano INS le informazioni nutrizionali secondo D.L. 77/93 sono quelle del gruppo 2; la quantità della sostanza a cui fa riferimento INS che non figura sull etichetta nutrizionale è indicata nello stesso campo visivo delle informazioni nutrizionali ed espressa secondo art. 6 DL 77/93 Sono fatte salve le disposizioni delle Direttive CE: - 89/398 Prodotti destinati ad una alimentazione particolare - 80/777 Acque minerali naturali - 98/83 Acque per il consumo umano - 2002/46 Integratori alimentari

3.1 DEFINIZIONI INDICAZIONE qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatoria, comprese le rappresentazioni figurative, che affermi o suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche SOSTANZA NUTRITIVA proteine, carboidrati, grassi, fibre, sodio, vitamine, minerali, secondo allegato Direttiva 90/496/CEE (D.L.77/93) SOSTANZA DI ALTRO TIPO sostanza diversa da quelle nutritive che abbia effetto nutrizionale o fisiologico INDICAZIONE NUTRIZIONALE qualsiasi indicazioni che affermi o suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche dovute all energia (che apporta, che apporta a tasso ridotto o accresciuto, che non apporta) alle sostanze nutritive o di altro tipo (che contiene, contiene in misura ridotta o accresciuta, non contiene)

3.2 DEFINIZIONI INDICAZIONE SULLA SALUTE qualunque indicazione che affermi, suggerisca, sottintenda l esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento un suo componente e la salute INDICAZIONE RELATIVA ALLA RIDUZIONI DI UN RISCHIO DI MALATTIA qualunque indicazione che affermi, suggerisca, sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento, di un suo componente riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana AUTORITA l autorità europea per la sicurezza alimentare istituita dal Reg. CE 178/2002

4.1 ITER LEGISLATIVO del Reg.. 1924/06 - entrata in vigore: 01/07/2007 - prodotti non conformi al Reg. etichettati prima del 01/07/07: commercializzazione fino alla data di scadenza ma non oltre 31/07/09 - definizione dei profili nutrizionali INS: entro 19/01/2009 - Prodotti con marchi, denominazioni commerciali o di fantasia interpretabili come INS se esistenti prima del 01/01/05 non conformi al Reg: commercializzazione fino al 19.01.2022 - indicazioni nutrizionali non incluse nell allegato se usate da uno stato membro prima del 01/01/05: utilizzo fino al 19.01.2010 sotto la responsabilità dell operatore economico - indicazioni nutrizionali grafiche non incluse nell allegato ma conformi ai principi del Reg: domanda alla commissione: se risposta sfavorevole possono essere utilizzate per altri dodici mesi dopo la risposta negativa - Indicazioni sulla salute relative al ruolo di una sostanza nutritiva per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell organismo possono essere fornite dal 01/07/07 se conformi al Reg. sotto la responsabilità dell operatore economico

4.2 ITER LEGISLATIVO del Reg.. 1924/06 INDICAZIONI SULLA SALUTE, DIVERSE DA QUELLE CHE SI RIFERISCONO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI MALATTIA (senza procedure di autorizzazione) a) 31/01/2008 gli stati membri forniscono gli elenchi alla Commissione delle indicazioni con condizioni di impiego e riferimenti scientifici b) 31/01/2010 pubblicazione dell elenco delle indicazioni consentite e delle condizioni di impiego da parte dell Autorità INDICAZIONI SULLA RIDUZIONE DEI RISCHI DI MALATTIA (con procedura di autorizzazione) Sono consentite solo quelle inserite in un elenco comunitario secondo art. da 15 a 18 (domanda di autorizzazione, parere autorità) - il claim FUNZIONALE si riferisce alle normali funzioni vitali del corpo - Il claim su RIDUZIONE DI RISCHIO DI MALATTIA si riferisce alla riduzione di un fattore di rischio

5.1 PROBLEMATICHE (da 21/09/07 A.P.P.F. Villa Braida - Mogliano Veneto) da 2nd European meeting on fresh pasta del Il testo è molto complesso e sono emersi aspetti che richiedono chiarimenti. ALCUNI ESEMPI : ART. 1 Campo di applicazione. Procedura da inoltrare all Autorità Nazionale per escludere descrittori generici/denominazioni usate tradizionalmente (es. digestivi, pastiglie per la tosse). ART. 2 Definizioni Quali sono le sostanze di altro tipo ART. 4 Condizioni per l uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute Profili nutrizionali fissati entro 19/01/2009 Comma 2 lettera a) claim sulla riduzione di grassi, grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale/sodio senza fare riferimento ad un profilo stabilito per altri nutrienti.

5.2 PROBLEMATICHE (da 21/09/07 A.P.P.F. Villa Braida - Mogliano Veneto) da 2nd European meeting on fresh pasta del ART. 5 Condizioni generali Disallineamento fra la direttiva sull etichettatura nutrizionale (basata su 100g di alimento come venduto) e Regolamento 1924/06 (basato sull alimento come consumato secondo le indicazioni del produttore) ART. 9 Indicazioni comparative Identificare cosa si intende per stessa categoria di prodotto ART. 10 Condizioni specifiche L indicazione specifica da riportare accanto ad un riferimento a benefici generali potrà essere fatta solo dopo il 30/01/2010 (pubblicazione lista art. 13). Incertezza per l indicazione di quanto previsto al punto 2 c) e d) (persone che devono evitare l uso e avvertenze su potenziale rischio se consumati in eccesso).

5.3 PROBLEMATICHE (da 21/09/07 A.P.P.F. Villa Braida - Mogliano Veneto) da 2nd European meeting on fresh pasta del ART. 13 Indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini Nota del Ministero della Salute sull attività in corso per la raccolta dei claims con la collaborazione del settore produttivo (entro ottobre 2007) Claims previsti da: - a) Crescita, sviluppo e funzioni dell organismo: si possono mantenere fino a 31/01/2010 sotto propria responsabilità (art. 28.5) (verificare che siano nella lista predisposta dall autorità nazionale) - b) funzioni psicologiche e comportamentali E - c) dimagrimento, controllo peso, riduzione fame e maggior sazietà

5.4 PROBLEMATICHE (da 21/09/07 A.P.P.F. Villa Braida - Mogliano Veneto) da 2nd European meeting on fresh pasta del Per i claims esistenti prima di gennaio 2007 avere approvazione post market (art. 28.6) basato su: - dossier preparato dal produttore prima di gennaio 2008 per i claims mai approvati - lista claims fatta dallo Stato Membro prima di gennaio 2008 per i claims approvati localmente ART. 14 Claims su riduzione rischi malattia e indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini - Non è chiaro l ambito dei claims riferiti allo sviluppo e salute dei bambini (es. età?) - Misure di transizione - EFSA ha pubblicato il modello da seguire per la richiesta di domande di autorizzazione

5.5 PROBLEMATICHE (da 21/09/07 A.P.P.F. Villa Braida - Mogliano Veneto) da 2nd European meeting on fresh pasta del ART. 18 Indicazioni di cui all art. 13 paragrafo 5 (nuovi claims, nuove prove scientifiche, protezione dati) Non è prevista una procedura che consenta di presentare nuove indicazioni sulla salute o richiesta di protezione dati prima del 31/01/2010, data prevista per la pubblicazione dei claims approvati ART. 28 Misure transitorie Non sono previste per: - Smaltimento etichette non conformi dopo la pubblicazione (31/01/2010) claims approvati secondo art. 13 - Claims su riduzione rischi di malattia e indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini (art. 14) Allegato: Indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione. - Stabilire (es. linee guida) le definizioni equivalenti a quelle riportate. - Stabilire le fonti di riferimento accettate per individuare la quantità significativa. - Indicazioni nutrizionali non citate nell allegato (es. omega 3, colesterolo, senza grassi aggiunti) utilizzati in uno Stato Membro prima del 01/01/2006 sono utilizzabili fino al 19/01/2010 sotto la responsabilità degli operatori economici.

6.1 CLAIMS NUTRIZIONALI Devono soddisfare le condizioni riportate nell allegato del regolamento

6.2 CLAIMS NUTRIZIONALI

6.3 CLAIMS NUTRIZIONALI

6.4 CLAIMS NUTRIZIONALI

6.5 CLAIMS NUTRIZIONALI

6.6 CLAIMS NUTRIZIONALI

6.7 CLAIMS NUTRIZIONALI

6.8 CLAIMS NUTRIZIONALI

7.1 ATTIVITA IN CORSO (da A.P.P.F. Villa Braida - Mogliano Veneto) da 2nd European meeting on fresh pasta del 21/09/07 Assemblea Generale WHO (Maggio 2006) Avviare lavori Codex su codice Pubblicità e marketing ai bambini WHO per la Regione Europa Carta per la lotta contro l obesità che raccomanda la riduzione di pubblicità e marketing sul target bambini/adolescenti e riduzione di grassi, zuccheri e sale. Libro Verde della Commissione Politica nutrizionale EU finalizzata alla riduzione della spesa sanitaria

7.2 ATTIVITA IN CORSO (da 21/09/07 A.P.P.F. Villa Braida - Mogliano Veneto) da 2nd European meeting on fresh pasta del Impegno del mondo industriale con altri partners istituzionali Campagna pubblicitaria di informazione su stili di vita salutari Programmi per educare il pubblico e scegliere stili di vita sani Progressiva adozione volontaria di uno schema comune di etichettatura nutrizionale Autodisciplina in campo pubblicitario e marketing Aumento di disponibilità di prodotti per scelte salutari Ricerca (piattaforma tecnologica Food for life)

8.1 SVILUPPI CONSEGUENZE DEL REG. 1924/06 ETICHETTATURA Fornire al consumatore informazioni utili a valutare gli apporti nutrizionali del prodotto: etichettatura nutrizionale esprimere i valori oltre che per 100 g anche per razione suggerita o per pezzo schema comune di indicazioni nutrizionali volontarie

8.2 SVILUPPI CONSEGUENZE DEL REG. 1924/06: GDA SCHEMA COMUNE DI INDICAZIONI NUTRIZIONALI VOLONTARIE Federalimentare condivide lo schema volontario delle GDA (Guideline Daily Amounts) ovvero Quantità Giornaliera Indicativa adottato dalla Federazione Europea dell industria alimentare. L indicazione alla GDA è riferita almeno al valore energetico ed indica la percentuale di energia che l alimento (confezione singola o porzione definita dal produttore o dose standard) fornisce rispetto ad un apporto energetico giornaliero da 2000 calorie

8.3 SVILUPPI CONSEGUENZE DEL REG. 1924/06 INFORMAZIONI NUTRIZIONALI TIPO 2 Applicare sulle confezioni l etichettatura nutrizionale, preferibilmente i Big 8 (Decreto Legislativo 77/93): Energia Proteine Carboidrati di cui zuccheri Grassi di cui saturi Fibre Sodio per 100 g e per porzione

CHELAB srl Grazie per l attenzione m.g.fior@chelab.it cell. 335-5942544