Etichettare correttamente la propria bottiglia di Olio Extra Vergine d'oliva: le regole essenziali

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Etichettare correttamente la propria bottiglia di Olio Extra Vergine d'oliva: le regole essenziali Cosa riportare? Come riportare le indicazioni obbligatorie? Come posizionarle? Prima di cominciare la trattazione vorrei precisare che quando si tratta di adempimenti in tema di norme sull etichettatura (e non solo) io suggerisco di seguire un principio prudenziale che in caso di dubbio porti a privilegiare l interpretazione più restrittiva. La ragione di questo modo di procedere è quella di evitare, nei limiti del possibile, qualsivoglia contestazione che possa nascere da differenti modi di interpretare le norme. Preciso che quanto sto per illustrare non vuole essere una guida sull etichettatura che richiederebbe maggiori approfondimenti e considerazioni, ma soltanto un vademecum sintetico che deve servire come base di approfondimento e di discussione per gli interessati alla materia. Suggerisco comunque a chiunque intendesse porre in commercio olio extravergine di oliva di non limitarsi alla lettura del presente vademecum o di altre guide ma di studiare approfonditamente la normativa vigente o, meglio ancora, di rivolgersi ad un professionista specializzato in legislazione sull etichettatura dell olio extravergine di oliva. Parlerò di etichettatura di olio extravergine convenzionale non biologico e non a DOP/IGP. Fatte queste doverose premesse è opportuno ricordare che le norme che nell ambito dell Unione Europea disciplinano l etichettatura degli oli di oliva in generale e dell olio extravergine di oliva in particolare sono: - Il Reg UE 1169/2011 consolidato al 19/02/2014: relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori; - La Dir UE 91/2011: relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare; - Il Reg UE 29/2012 consolidato al 13/12/2014: relativo alle norme di commercializzazione dell olio d oliva;

- Il Reg UE 432/2012 consolidato al 13/05/2014: relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari; Tali norme spesso rimandano ad altre norme vigenti nell Unione tra cui, naturalmente, il REG CEE 2568/1991 consolidato al 01/01/2015 che resta la madre di tutte le leggi relative agli oli da oliva. Il combinato disposto di questi regolamenti dispone: - Quali informazioni obbligatorie DEVONO essere riportate in etichetta; - Quali informazioni facoltative POSSONO (facoltative e libere) essere riportate in etichetta; - Quali informazioni NON POSSONO essere riportate in etichetta. Inoltre, in merito alle informazioni obbligatorie che DEVONO essere riportate in etichetta, tali norme spiegano anche: - IN CHE MODO riportare tali informazioni; - DOVE riportare tali informazioni. Al fine di una più semplice verifica e comprensione di quanto sto per illustrare suggerisco di scaricare dal sito dell Unione Europea (www.europa.eu) le norme sopra citate e tutte le altre cui le prime rimandano. Quali informazioni DEVONO essere riportate in etichetta: Il Reg UE 1169/2011 art 9 paragrafo 1, esplicita chiaramente quali sono le indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta. Relativamente all olio extravergine di oliva le stesse sono le seguenti: a) la denominazione dell alimento; e) la quantità netta dell alimento; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d impiego; h) il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore del settore alimentare di cui all articolo 8, paragrafo 1; i) il paese d origine o il luogo di provenienza ove previsto all articolo 26; l) una dichiarazione nutrizionale. Ho composto questo elenco eliminando dal Reg UE 1169/2011 art 9 le indicazioni non pertinenti per gli oli extravergini Analizziamo i singoli punti per comprendere il reale significato di ciascuno di essi.

a) denominazione dell alimento: Il Reg UE 29/2012 art 3 comma 1 definisce le denominazioni degli oli da olive in generale e dell olio extravergine di oliva in particolare. Per l olio extravergine di oliva la denominazione dell alimento è: OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA. Tale denominazione in base al Reg UE 29/2012 art 3 comma 2, del deve riportare in caratteri chiari e indelebili, ma non necessariamente in prossimità di essa, la seguente informazione: olio d oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. Faccio presente che tale informazione aggiuntiva deve essere riportata esattamente nel modo indicato dalla norma evitando omissioni o abbreviazioni. E necessario ed opportuno precisarlo visto il grande numero di prodotti in commercio la cui etichetta riporta diciture del tipo olio di categoria superiore senza d oliva, oppure testi integrati da altre informazioni. E bene sottolineare come ogni variazione rispetto al testo previsto dalla norma è a tutti gli effetti non conforme alla norma e pertanto sanzionabile. e) quantità netta dell alimento: Ai sensi del Reg UE 1169/2011 art. 23 punto 1) lettere a), la quantità netta di un alimento è espressa in unità di volume per i prodotti liquidi utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro. Tali unità di misura devono essere espresse per esteso (ad esempio 0,5 litri) oppure con una abbreviazione (0,5 l senza puntino di abbreviazione). Possono essere utilizzate anche le indicazioni per le unità di volume diverse dal litro come centilitro (es 50 cl) o millilitro (es 500 ml) in forma estesa o abbreviata senza puntino di abbreviazione. Si consideri inoltre che ai sensi del Reg UE 29/2012 art.2 comma 1, gli oli extravergini di oliva devono essere presentati al consumatore finale preimballati in imballaggi della capacità massima di cinque litri. f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza: Ai sensi del Reg UE 1169/2011 art. 24 e dell allegato X dello stesso Reg, Il termine minimo di conservazione è indicato come segue: a) la data è preceduta dalle espressioni: «da consumarsi preferibilmente entro il» quando la data comporta l indicazione del giorno, «da consumarsi preferibilmente entro fine», negli altri casi; b) le espressioni di cui alla lettera a) sono accompagnate: dalla data stessa, oppure dall indicazione del punto in cui essa è indicata sull etichetta. Ove necessario, tali indicazioni sono completate da una descrizione delle modalità di conservazione che devono essere garantite per il mantenimento del prodotto per il periodo specificato; c) la data comprende, nell ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l anno. Tuttavia, per gli alimenti: conservabili per meno di tre mesi, è sufficiente l indicazione del giorno e del mese, conservabili per più di tre mesi ma non oltre diciotto mesi, è sufficiente l indicazione del mese e dell anno, conservabili per più di diciotto mesi, è sufficiente l indicazione dell anno; Riassumendo le indicazioni contenute nelle norme appena evidenziate io suggerirei di indicare il termine minimo di conservazione nel seguente modo: - da consumarsi preferibilmente entro il gg/mm/aaaa oppure - da consumarsi preferibilmente entro la data riportata sul tappo (o altra indicazione riguardante il posto su cui è riportata la data esprimendola sempre come gg/mm/aaaa)

Molto importante sottolineare come il termine minimo di conservazione (TMC) dovrebbe essere stabilito in relazione allo stato di ossidazione del prodotto al momento del confezionamento al fine di minimizzare il rischio che lo stesso possa perdere, entro la data indicata come TMC, le caratteristiche che ne consentano una classificazione merceologica come olio extravergine di oliva ed esporre l operatore al rischio di sanzione in caso di controllo. Si evidenzia inoltre che, nonostante il succitato regolamento non imponga l indicazione di un lotto di produzione, io mi sentirei di suggerire vivamente di apporlo in etichetta al fine di rendere più semplici le eventuali procedure di rintracciabilità del prodotto in caso di necessità. g) condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d impiego: Ai sensi del Reg UE 1169/2011 art 25 paragrafo 1, per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o d uso, tali condizioni devono essere indicate. Anche il Reg UE 29/2012 art 4bis prevede che le informazioni sulle condizioni particolari di conservazione degli oli, al riparo della luce e del calore, devono figurare sull imballaggio o su un etichetta ad esso apposta. Nel caso dell olio extravergine di oliva il calore, la luce, e l ossigeno contenuto nell aria possono alterare le condizioni del prodotto pertanto si dovrebbe apporre una dicitura che indichi come conservarlo correttamente. Tale dicitura può essere indicata nel modo seguente o in modo equivalente: Conservare il prodotto in bottiglia ben chiusa, in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore. h) il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore del settore alimentare di cui all articolo 8, paragrafo 1; Ai sensi del Reg UE 1169/2011 art. 8 paragrafo 1, l operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell Unione, l importatore nel mercato dell Unione. Si evidenzia come questo regolamento imponga soltanto di indicare in etichetta il nominativo dell operatore che commercializza il prodotto, e non obbliga di indicare il nominativo e l indirizzo chi lo produce e/o lo confeziona. Questa disposizione richiede alcune brevi considerazioni. Relativamente all olio extravergine di oliva possiamo identificare quattro figure che a vario titolo fanno parte della filiera: - chi produce le olive (l olivicoltore); - chi trasforma le olive in olio (il produttore / il frantoiano); - chi imbottiglia l olio (il confezionatore); - chi commercializza l olio (l operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto). La norma impone di indicare in etichetta solo il nominativo ed indirizzo dell ultima delle figure evidenziate ma non vieta di indicare anche le altre. Nel caso pertanto si decida di indicare una o più delle altre figure bisognerà prestare particolare attenzione a farlo nel modo corretto. Non è infrequente infatti trovare etichette non a norma rispetto a questo adempimento. Il caso più frequente è quello di piccoli olivicoltori che decidono di imbottigliare e porre in commercio l olio ottenuto dalle loro olive ma non sono dotati di frantoio per cui le fanno molire da terzi. In tal caso è opportuno ricordare che è errato indicare prodotto da azienda agricola XXX ossia da chi ha prodotto le olive ma si deve indicare prodotto da frantoio xxx ossia chi ha materialmente prodotto l olio. E evidente infatti che si pone in commercio l olio e non le olive. Il produttore nel caso dell olio extravergine di oliva è il frantoiano ossia colui il quale trasforma le olive in olio. Il produttore pertanto non sarà mai l olivicoltore o l imbottigliatore a meno che gli stessi non abbiano anche materialmente molito le olive.

i) il paese d origine o il luogo di provenienza ove previsto all articolo 26: Ai sensi del Reg UE 1169/2011 art. 26 ma soprattutto ai sensi del Reg UE 29/2012 art 4 paragrafi 1, commi 1 e 3, la designazione dell origine figura sull etichetta del l olio extra vergine di oliva. Per «designazione dell origine» si intende l indicazione di un nome geografico sull imballaggio o sull etichetta ad esso acclusa. Le modalità di indicazione dell origine sono contenute nel Reg UE 29/2012 nel proseguo dell art.4. In estrema sintesi nel caso in cui si tratti di olio di origine italiana si possono utilizzare diciture quali: Origine Italia, oppure Prodotto in Italia o equivalenti. Il Reg UE 29/2012 art 4 paragrafo 5 precisa che la designazione dell origine che indica uno Stato membro o l Unione corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l olio rendendo di fatto superflue e ridondanti diciture quali Olio extravergine di oliva prodotto da olive coltivate in Italia e trasformate in Italia che, a mio modo di vedere, non sono comunque vietate. Suggerisco comunque (per estrema prudenza) di non utilizzare tali diciture ma di limitarsi a dichiarare l origine italiana nei modi prima esplicitati in quanto non vorrei che qualcuno potesse obiettare che tali forme di indicare l origine contravvengono a quanto disposto dal Reg UE 1169/2011 art 7 paragrafo 1 lettere a) e c) che concernono le pratiche leali di informazione. l) una dichiarazione nutrizionale: il Reg UE 1169/2011 stabilisce all'art.9 lettera l) che tra le indicazioni che devono essere obbligatoriamente presenti sull'etichetta di un alimento figura "una dichiarazione nutrizionale". Lo stesso regolamento precisa però all'art.55 che tale obbligo si applica a decorrere dal 13/12/2016. In altre parole le informazioni nutrizionali, nella forma imposta dal citato regolamento agli artt 29 e 30 diventano obbligatorie dal 13/12/2016. Naturalmente è consentito inserirle anche a partire da subito nella forma stabilita dal Regolamento. I citati articoli danno facoltà di inserire informazioni nutrizionali dettagliate in retro etichetta e ripetere le stesse in forma sintetica nell etichetta frontale secondo modalità ben precise e specificate. A tale elenco va aggiunta, secondo quanto disposto dalla Dir UE 91/2011, una indicazione che consenta di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (il cosiddetto Lotto ). L'art.2 della citata Direttiva UE chiarisce che una derrata alimentare può essere commercializzata solo se accompagnata da un indicazione riportante il cd Lotto anche se il successivo art.5 chiarisce che qualora il termine minimo di conservazione riportato in etichetta indichi chiaramente e nell ordine almeno il giorno e il mese il cd. lotto può non accompagnare la derrata alimentare. Nel caso dell'olio extravergine di oliva quindi se il TMC è espresso in gg/mm/aaaa si può omettere l'indicazione riportante il lotto in quanto sarà la stessa data di TMC a svolgere tale funzione. DOVE riportare le indicazioni obbligatorie? Nel campo visivo principale dell etichetta: - Denominazione di prodotto - Origine Nello stesso campo visivo (non necessariamente quello principale) dell etichetta - Denominazione di prodotto - Quantità netta In etichetta (nel capo visivo principale o in qualsiasi altra parte) - informazioni sulla categoria relativa alla denominazione di prodotto; - il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; - le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d impiego;

- il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto; - una dichiarazione nutrizionale riportante i valori per i seguenti nutrienti: o il valore energetico; o la quantità di grassi; o acidi grassi saturi; o carboidrati; o zuccheri; o proteine; o sale - più eventualmente l indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi: o acidi grassi monoinsaturi; o acidi grassi polinsaturi; o vitamina E. IN CHE MODO riportare le informazioni obbligatorie? Il Reg UE 1169/2011 art 13 paragrafo 1) disciplina la presentazione delle informazioni obbligatorie e dispone che: le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire Tale articolo ai paragrafi 2) e 3) dispone inoltre che: le indicazioni obbligatorie che appaiono sull imballaggio o sull etichetta a esso apposta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm quadrati, l altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o superiore a 0,9 mm Tale articolo però non specifica cosa si debba intendere per superficie maggiore dell imballaggio utile a determinare la misura minima dei caratteri da utilizzare. La mia interpretazione (prudenziale come sempre) della norma utile al fine di evitare eventuali contestazioni mi porta a ritenere che ad esempio nel caso di una bottiglia cilindrica la superficie maggiore sia l area del rettangolo ottenuto dallo sviluppo in piano del cilindro. In questo modo sarebbero esclusi dal calcolo dalla superficie maggiore il fondo ed il collo della bottiglia. Fonte: Teatro Naturale - Alfredo Marasciulo- pubblicato il 17 dicembre 2015