Modelli di costituzione: costituzioni ottocentesche e costituzioni moderne.

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LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO La Costituzione I trattati istitutivi delle comunità europee ed i successivi trattati integrativi e modificativi Le fonti comunitarie: direttive e regolamenti Le leggi Le leggi regionali I regolamenti I contratti collettivi Le consuetudini LA COSTITUZIONE Art. 1 prel. Rispecchia l ordinamento costituzionale del periodo fascista. Entrata in vigore della cost. Modelli di costituzione: costituzioni ottocentesche e costituzioni moderne. Le cost. moderne individuano alcuni obbiettivi e valori condivisi da tutti che vincolano tutti i soggetti (vedi parte I cost). Tendono inoltre a promuovere una trasformazione dell ordine sociale al fine di realizzare pienamente tali valori. La Costituzione: sua operatività anche nelle relazioni orizzontali. Esempio: artt. 2, 32, ecc. Rigidità della Costituzione. Costituzioni rigide e Costituzioni flessibili (esempio: Statuto albertino). Due tecniche per garantire il primato della cost. 1) Procedimento aggravato per le leggi di revisione costituzionale (art. 138). Vi sono comunque norme assolutamente immodificabili: per es. art. 139; artt. 1-12. 2) Intervento della Corte cost. e dichiarazione di incostituzionalità. 1

La cost. prevede due nuove tipologie di fonti: LEGGI COSTITUZIONALI E LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE (art. 132 e 139 cost.) e LEGGI REGIONALI (art. 117). Leggi regionali e riforma del Titolo V, parte II della cost. (art. 117 cost.): il quadro è invertito rispetto al passato. LEGGE E ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE. Leggi ordinarie: artt. 70 ss. Atti aventi forza di legge: leggi delegate o decreti legislativi; (artt. 76) e decreti legge (art. 77 cost.). Riserva di legge. Esempi: artt. 13 e 25 cost. REGOLAMENTI atti normativi secondari posti in essere dal Governo o da altri enti, territoriali o non territoriali. Non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge (art. 3-4 prel.). REGOLAMENTI GOVERNATIVI di esecuzione ed indipendenti: Regolamenti di esecuzione (art. 3-4 prel.). Regolamenti indipendenti (l. n. 400/1988). Intervengono in materie non disciplinate dalla legge. La l. 400/1988, nel contesto di una politica di DELEGIFICAZIONE, ha attribuito espressamente al Governo il potere di emanare reg. indipendenti, purché non si tratti di materie coperte da riserva di legge, nonché reg. esecutivi anche a prescindere da un espressa disposizione di legge. La legge citata ha addirittura previsto la possibilità di emanare regolamenti aventi efficacia di legge, che pertanto possono derogare o modificare norme di legge. Ciò è possibile quando vi sia una legge che autorizzi il governo a disciplinare per regolamento una determinata materia, individuando contestualmente i principi ai quali il governo dovrà 2

attenersi (analogamente a quanto accade in caso di leggi delegate), e a condizione che si tratti di materie non coperte da riserva di legge. Norme corporative e contratti collettivi (art. 39 cost.). GLI USI O CONSUETUDINI Sono previsti dall art. 1 delle preleggi e disciplinati dall art. 8. La consuetudine sussiste quando ricorrono due elementi, oggettivo e soggettivo: in presenza di una data situazione i cittadini osservano un certo comportamento, nella convinzione generale che la sua osservanza sia doverosa. Pertanto, debbono sussistere: la ripetizione, generale e costante in un certo ambiente e per un tempo adeguato, di un comportamento assunto come regola di condotta fra i privati (elemento oggettivo). Il convincimento generalizzato che quel comportamento sia doveroso (elemento soggettivo). Come stabilito dall art. 8, possono operare solo in materie non regolate da altra fonte; oppure se richiamati da altre fonti (esempi artt. 892; 1326, co 2; 1733; 1374). Distinzione fra gli usi normativi, usi contrattuali (art. 1340: esempio del termine per onorare le fatture) ed usi interpretativi (art. 1368: esempio del termine 30/60 giorni): gli ultimi due si riferiscono, rispettivamente, al contenuto ed al significato del singolo contratto. Frequenti richiami degli usi in materia agricola, commerciale, e nel diritto della navigazione, nell ambito del quale prevalgono rispetto alle norme comuni del dir. civ. e comm. (art. 1 c. nav.) Inammissibilità della c.d. desuetudine. Raccolte ufficiali di usi presso le camere di commercio ed altri enti (art. 9 prel). 3

LE FONTI COMUNITARIE L art. 11 cost. Direttive e regolamenti. Importanza delle fonti comunitarie: fare esempi tratti dal codice e dalle leggi speciali. I TRATTATI ISTITUTIVI: Trattato di Roma del 1957 istitutivo della CEE, modificato dall Atto Unico Europeo di Lussemburgo del 1987, dal Trattato sull Unione europea di Maastricht del 1992, entrato in vigore nel 1993, e dal Trattato di Amsterdam del 1997, entrato in vigore nel 1999; Trattato di Nizza del 2001; Trattato di Roma del 2004 (cosiddetta Costituzione europea). Competenza normativa dell UE nella materie previste dal Trattato: inizialmente solo finalizzata alla creazione ed al corretto funzionamento del mercato comune. A seguito dell Atto unico europeo, del trattato di Maastricht e, da ultimo, del tratto di Nizza, la cosiddetta Costituzione europea, le competenze sono state espressamente estese anche alla politica economica, sociale, alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e all ambiente. Fonti comunitarie rilevanti per il diritto privato: regolamenti e direttive. I REGOLAMENTI. L intervento della Corte di Giustizia nel caso di problemi interpretativi. LE DIRETTIVE: hanno lo scopo di armonizzare le legislazione degli stati membri. Sfera di operatività delle direttive. Formalmente, fino al Trattato di Maastricht, solo per la creazione del mercato comune. Tuttavia, teoria dei poteri impliciti, relativi ad una serie di materie che solo indirettamente potevano influenzare il mercato comune. Il recepimento delle direttive in Italia: La c.d. LEGGE COMUNITARIA ANNUALE: in Italia la l. 9 marzo 1989, n. 86 ha previsto una procedura costante per l attuazione delle direttive comunitarie: legge delega e decreto legislativo emanato dal governo. Il problema dell immediata applicabilità delle direttive. Le c.d. DIRETTIVE SELF- EXECUTING. 4

La sentenza del 1994 circa l immediata applicabilità della dir 85/577/CEE, attuata in Italia solo con d legs n. 50/1992. *************** LA GIURISPRUDENZA E LA DOTTRINA C.d. divisione dei poteri. Tuttavia, forza di fatto del precedente, specie della Cassazione, alla quale si riconosce una funzione di indirizzo e di soluzione di conflitti giurispr. L influenza della dottrina. La ricerca delle sentenze. Le sentenze, fatta eccezione per quelle della Corte cost. non sono soggette a pubblic legale, cioè nella gazzetta, ma solo al deposito in cancelleria. Le riviste. Rubrica-Massima. Massimario. Repertori di giurisprudenz. Banche dati su CD e via internet. ************ LE FONTI DI COGNIZIONE I documenti in cui si raccolgono i testi delle norme giur vengono tradizionalmente chiamati fonti di cognizione. Codice. Funzione. Procedimento di creazione: legge delega e decreto legislativo. I cinque codici. Il codice civile. Costituisce il punto di riferimento del dir priv. Struttura. Le leggi speciali Come si ricerca una legge? La gazzetta ufficiale. Le raccolte di leggi. Le banche dati. 5