l diritto italiano individua nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) la fonte normativa attraverso cui Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei datori di lavoro definiscono concordemente le regole che disciplinano il rapporto di lavoro. l Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento per la professione dell nfermiere, all interno della sanità pubblica èil CCNL per l area del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale Firmato dall Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N) e le Organizzazioni e Confederazioni Sindacali rappresentative per il comparto Sanità. 1
l CCNL comparto Sanitàsi compone di due parti una normativa di durata quadriennale ed una economica di durata biennale. Oggi, in una situazione di vacanza contrattuale, il CCNL vigenteèil CCNL 2006/2009 per la parte normativa e 2008/09 per la parte economica. Restano in vigore le norme dei precedenti CCNL per quanto non previsto dal suddetto contratto. 2
Le fonti giuridiche fondamentali su cui si basa il CCNL sono: LA COSTTUZONE LO STATUTO DE LAVORATOR CODCE CVLE LEGG GURSPRUDENZA Dgls 165/2001 PER SETTORE PUBBLCO 3
Le fonti giuridiche fondamentali: La Costituzione ART. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertàdi emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell interesse generale, e tutela il lavoro italiano all estero. 4
Le fonti giuridiche fondamentali: La Costituzione ART. 36 l lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantitàe qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sée alla famiglia un esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa èstabilita dalla legge. (N EFFETT L LMTE SETTMANALE MEDO E 48 ORE; L LMTE GORNALERO E 12 ORE N QUANTO DEVONO NTERCORRERE 11 ORE D RPOSO OGN 24) l lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annualiretribuite, e non può rinunziarvi. 5
Le fonti giuridiche fondamentali: La Costituzione ART. 37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a paritàdi lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di etàper il lavoro salariato (16 ANN, DOPO COMPMENTO OBBLGO SCOLASTCO). La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. 6
Le fonti giuridiche fondamentali: La Costituzione ART. 38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all assistenza sociale. lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invaliditàe vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili e i minorati hanno diritto all educazione e all avviamento professionale. Ai compiti previsti dal presente articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L assistenza privata è libera. 7
Le fonti giuridiche fondamentali: La Costituzione ART. 39 L organizzazione sindacale èlibera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro REGSTRAZONE presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. sindacati registrati hanno personalitàgiuridica. Possono, rappresentati UNTARAMENTE in PROPORZONE DE LORO SCRTT, stipulare contratti COLLETTV di lavoro con EFFCACA OBBLGATORA PER TUTT gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce (ERGA OMNES). 8
Le fonti giuridiche fondamentali: La Costituzione La Costituzione prevede dunque: Chi contratta Per chi contratta A quale livello si riferisce Con quali contenuti 9
Le fonti giuridiche fondamentali: La Costituzione ART. 40: l diritto di sciopero si esercita nell ambito delle leggi che lo regolano. ART. 41: L iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.. 10
Le fonti giuridiche fondamentali: Lo Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970) CON LO STATUTO LA DEMOCRAZA E LA RAPPRESENTANZA ENTRANO SUL POSTO LAVORO Diritti dei lavoratori (art. 1 13) Diritti sindacali dei lavoratori (art. 14 18) Diritti delle rappresentanze sindacali (art. 19 27) Permessi per attività sindacale e politica (art. 28 32) Altre disposizioni 11
Le fonti giuridiche fondamentali per i pubblici dipendenti: Decreto legislativo 165/2001 «Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» Decreto legislativo 150/2009 «Attuazione della legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttivitàdel lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» 12
Aspettative e permessi regolamentati da disposizioni normative: Artt. 3 e 33 Legge 104/1992 «legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale e diritti delle persone handicappate»; Legge 53/2000 «Disposizioni per il sostegno della maternitàe della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città» Decreto legislativo 151/2001 «testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternitàe paternità, a norma della legge 8 marzo 2000, n 53 Art. 3, comma 106 della Legge 350/2003 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» Sentenza della Corte Costituzionale n 158/2007 13
Normativa di riforma delle professioni sanitarie: D.Lgs. 502/1992 «Riordino disciplina in materia snitaria, a norma dell art. 1 della L. 421/1992; L. 42/1999 «Disposizioni in materia di professioni sanitarie»; L. 251/2000 «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchédella professione ostetrica»; D.M. 29 marzo 2001 «Definizione delle figure professionali di cui all art. 6, comma 3, del D. Lgs. 502/1992, e successive modificazioni»; D.L. 402/01 convertito dalla L. 1/2002 «Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario» L. 43/2006 «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione» 14
Titolo : Disposizioni generali (campo di applicazione, durata e decorrenza) Titolo : Relazioni sindacali (obiettivi e strumenti, forme di partecipazione, i soggetti sindacali, procedure di raffreddamento dei conflitti) Titolo : Politiche di sviluppo e gestione del personale (Classificazione, criteri e procedure per avanzamenti di carriera orizzontale e verticale, posizioni organizzative, ecc.) 15
Titolo V: Costituzione del rapporto di lavoro Capo : l rapporto di lavoro Capo : Orario di lavoro Capo : lavoro straordinario Capo V: Ferie, festività e riposi Capo V: lavoro notturno, servizio di pronta disponibilità Capo V: Permessi Aspettativa Congedi Capo V: Malattia e nfortuni. Tutele in particolari condizioni di salute Capo V: Servizio militare Capo X: Disposizioni di particolare interesse (copertura assicurativa, mensa, ecc.) 16
Titolo V: Flessibilità del rapporto di lavoro (particolari tipi di contratto es.: tempo determinato, parttime) Titolo V: Risoluzione del rapporto di lavoro mobilità Titolo V: Formazione Titolo V: Norme comportamentali e disciplinari (Obblighi del dipendente, codice disciplinare, sanzioni e procedure disciplinari, ecc.) Titolo X: Trattamento economico (retribuzione e busta paga, ndennità, ) Titolo X: Sistema di finanziamento (Fondi) Titolo X: Disposizioni finali 17
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Bibliografia: 2/2010 quaderni di Funzione Pubblica Comparto Sanità Testo coordinato dei CCNL e delle norme Area personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale casa Editrice Effepi S.r.L. 2010 www.wikilabour.it 19