Decisione N del 23 dicembre 2013

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COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) TINA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore (MI) LUCCHINI GUASTALLA Nella seduta del 14/11/2013 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Parte ricorrente contesta operazioni illegittime effettuate sul rapporto di titolarità del conto corrente caduto in successione e chiede il risarcimento dei danni, nonché la rifusione delle spese legali. Più precisamente, in data 24/3/2011, il ricorrente in seguito al decesso della madre, avvenuto il 19 agosto del 2010 e in qualità di coerede ha interessato la convenuta per ottenere la documentazione riferita al conto corrente detenuto dalla de cuius, avendo riscontrato, sulla base della documentazione rinvenuta: - anomalie ed un evidente ammanco di somme depositate sul conto corrente n. 745 850, intestato alla defunta madre; - il mancato rispetto delle norme di corretta prestazione dei servizi bancari, nonché l ipotesi di illecito relativamente alla emissione ed incasso di assegni, che avrebbe determinato una sottrazione alla disponibilità della de cuius di 47,090,00 (salvo errori e/o integrazioni). Pag. 2/6

In data 28/9/2012 ha sporto reclamo, facendo, tra l altro, presente che: - la documentazione fornita avrebbe confermato anomalie sul conto corrente, che avrebbe evidenziato un saldo negativo a causa del costante addebito di somme tramite emissioni di assegni di conto corrente e abnormi addebiti di competenze bancarie ; - le firme di traenza dei predetti documenti (meglio specificati sugli allegati acclusi) risulterebbero false, in alcuni casi in maniera impressionante ; - le anomalie sarebbero cominciate in maggio 2009, per poi accentuarsi nel mese di settembre 2009, come dimostrerebbe l emissione di un assegno bancario n. 250 989, di 1.800,00, che sarebbe stato coperto successivamente con un versamento di contante allo sportello. A sostegno di quanto dichiarato ha ribadito che: - l accredito mensile della pensione, pari a 1.640,00, sarebbe stato utilizzato, quindi, per coprire la continua emissione di decine e decine di assegni (non emessi né firmati dalla [de cuius]); - l anomala e continua emissione di assegni sarebbe confermata dalla circostanza che: - nel corso del 2010 la correntista, persona anziana, versava in uno stato di salute gravissimo ; - sarebbero stati effettuati periodici versamenti allo sportello, successivi all emissione di assegni fraudolentemente predisposti ed emessi da terze persone e intestati a soggetti evidentemente estranei all intestataria del conto ; - non risulterebbero documenti riferibili al pagamento disposto dall INPS di 10.291,00 con valuta 1.10.2009 ; - taluni prelievi di contante allo sportello non parrebbero disposti dalla correntista. In relazione a quanto specificato ha chiesto, infine, un confronto con la convenuta al fine di procedere ad una definizione bonaria della vicenda. Con la presentazione del ricorso, il legale del ricorrente ha esposto analiticamente la vicenda, precisando, che nonostante la frammentarietà dei documenti forniti era stato possibile riscontrare anomalie ed un evidente ammanco di somme sul conto corrente intestato alla madre; in sintesi, ha fatto presente che: A) nonostante l accredito mensile della pensione, il saldo del conto risultava negativo per il reiterato addebito di assegni e di abnormi addebiti di competenze bancarie; B) da una comparazione di tre assegni, acclusi in copia, risulterebbe evidente la firma apocrifa in calce ; C) sarebbero stati effettuati due prelievi di contanti in data 3 maggio 2010 e 3 agosto 2010, nonostante il gravissimo stato di salute della correntista, deceduta il successivo 19 agosto 2010; D) il conto risulterebbe movimentato anche dopo qualche mese il decesso della madre con un versamento di 40,00 in data 6/10/2010. Pag. 3/6

Per l asserito comportamento della convenuta ha chiesto infine il risarcimento dei danni patiti nella seguente misura: Nelle proprie controdeduzioni, presentate, tramite il Conciliatore Bancario, il 18.5.2012, la convenuta ha formulato un eccezione pregiudiziale di irricevibilità del ricorso, essendo pendente un procedimento innanzi all Autorità Giudiziaria. A supporto della tesi ha richiamato la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 3961 del 23/11/2012. A tale proposito: ha allegato le richieste dell A.G. del 29 luglio 2011 e 7 agosto 2011; ha richiamato la lettera datata 17 novembre 2011, con cui ha ribadito al legale del ricorrente che essendo in corso approfondimenti dell A.G., a seguito della denuncia presentata dal Ricorrente (circostanza dallo stesso mai negata) eventuali e/o ulteriori valutazioni sarebbero state subordinate all esito del procedimento penale pendente. Nel merito, ha precisato che: - non sono pervenute in precedenza contestazioni o segnalazioni da parte della titolare del conto, che ha regolarmente ricevuto gli estratti conto al proprio domicilio; - il personale della dipendenza avrebbe confermato che i prelievi allo sportello sarebbero stati sempre disposti dalla de cuius, specificando anche che nell ultimo periodo, in ragione delle condizioni di salute, la correntista veniva accompagnata dalla figlia in automobile ed il cassiere provvedeva a recarsi presso il veicolo per consegnare personalmente alla titolare la somma richiesta, acquisendo la sottoscrizione della relativa contabile; l unica operazione che avrebbe previsto un diverso iter sarebbe stata quella del 3 agosto 2010, in cui due operatori si sarebbero recati al domicilio della correntista, consegnando il contante e reperendo la firma di sottoscrizione; - relativamente agli assegni bancari, di cui si contesta la consistente emissione e la firma apocrifa degli stessi proprio in virtù dello stato di salute della correntista sarebbe logico pensare che per soddisfare i propri bisogni preferisse effettuare i pagamenti mediante titoli di credito e che la firma apposta sugli stessi, in alcuni casi incerta e in altri più decisa e ferma, possa giustificarsi proprio con le condizioni fisiche della correntista in quel preciso momento. Entrando nel merito della pretesa risarcitoria, la convenuta ha fatto rilevare che il calcolo utilizzato dal ricorrente per quantificare la distrazione delle somme dal conto corrente risulterebbe ampiamente superiore agli accrediti della pensione nel periodo considerato e alla somma proveniente dall INPS di 10.290,00; per tale ultima somma ha anche prodotto le disposizioni impartite dalla correntista a favore di taluni nominativi e la documentazione attestante la corretta identificazione del ricorrente da parte dell operatore di sportello. Sulla base delle ulteriori considerazioni espresse, la convenuta ha rigettato le pretese del ricorrente. Pag. 4/6

La convenuta ha chiesto: DIRITTO La prima questione che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in esame riguarda la verifica della propria capacità a conoscere della controversia nel merito, dal momento che l intermediario ha eccepito l irricevibilità del ricorso, sulla base di due richieste di documentazione avanzate dalla Procura Distrettuale Della Repubblica presso il Tribunale di Catania sezione di P.G. Polizia di Stato, prodotte agli atti. Orbene, le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d Italia espressamente prevedono, alla Sezione I ( Disposizioni di carattere generale ), Paragrafo 4, che all Arbitro Bancario Finanziario non possono essere [ ] proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all autorità giudiziaria. Nel caso di specie la questione oggetto del ricorso appare essere stata sottoposta alla cognizione dell AGO. Ora, come già si è avuto modo di rilevare in altra occasione (cfr. decisione n. 1522/13), il processo penale, quale rapporto processuale tipico, in presenza di organi aventi potestà giurisdizionali, inizia con l esercizio dell azione penale da parte del pubblico ministero, che consiste nella richiesta al giudice di decidere sull imputazione (cfr. art. 405 c.p.p.). Da un punto di vista strettamente tecnico, dunque, la fase delle indagini preliminari non appartiene al processo in senso stretto, anche se concorre senza alcun dubbio a configurare il cosiddetto procedimento penale. Ne consegue che, con riferimento ai rapporti tra il procedimento avanti l ABF ed il procedimento penale, questo Collegio ritiene di doversi attenere a quanto deciso nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 3961 del 23 novembre 2012. Nella pronuncia appena richiamata, infatti, il Collegio di Coordinamento ha testualmente rilevato che: La soluzione che appare più conforme alla lettera ed allo spirito delle disposizioni della Banca d Italia è quindi quella di escludere l ammissibilità del ricorso all ABF in tutti i casi in cui la controversia sia stata già sottoposta alla cognizione dell autorità giudiziaria, penale, senza che abbia alcun rilievo se sia avvenuta o possa avvenire la costituzione di parte civile, e anche se tra le due controversie sussiste una connessione impropria, cioè una comunanza parziale e non una identità delle domande, come insegna la costante giurisprudenza di legittimità. Non è, dunque, la costituzione di parte civile nel processo penale che impedisce di sottoporre il ricorso all ABF, ma il fatto stesso che sia stata sottoposta la controversia all autorità giudiziaria. Occorre, però, precisare che per controversie già sottoposte all autorità giudiziaria si debbono intendere controversie pendenti, non controversie già decise con sentenza immodificabile. Nell ipotesi, invece, in cui davanti all autorità giudiziaria penale, (come davanti al giudice civile), sia intervenuta sentenza non più soggetta ad impugnazione ordinaria e venga proposto davanti all ABF un ricorso per ottenere l adempimento di obbligazioni Pag. 5/6

conseguenti a tale sentenza, il ricorso deve essere ritenuto ammissibile se ricorrono tutte le altre condizioni di ricevibilità previste per il relativo procedimento. Ad esempio: se un procedimento penale si conclude con un patteggiamento, l azione risarcitoria può essere promossa davanti all ABF anche se vi è stata costituzione di parte civile; del pari, se un giudizio civile di accertamento si conclude con un giudicato, una domanda successiva per l adempimento dell obbligazione accertata può essere promosso davanti all ABF. Ebbene, dalla documentazione agli atti del presente procedimento emerge chiaramente l esistenza di un procedimento penale, circostanza non smentita dal ricorrente e che, quindi, non può che far presumere che tale procedimento sia ancora pendente; da ciò non si può che prendere atto che l oggetto del ricorso esula dall ambito di applicazione oggettivo riferibile a questo Collegio. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio dichiara la non procedibilità del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6