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composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale IL COLLEGIO DI ROMA Presidente Avv. Bruno De Carolis Avv. Massimiliano Silvetti Prof. Avv. Diego Corapi Prof. Avv. Maddalena Rabitti Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta dell 11/01/2013 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, FATTO Il ricorso riguarda la condotta tenuta dalla banca in sede di liquidazione agli eredi, odierni ricorrenti, del saldo presente su un conto intestato a un suo cliente, deceduto in data 8/12/2011. Secondo la contestazione, la banca, nonostante le reiterate richieste avanzate al riguardo dai coeredi, avrebbe ritardato oltre ogni ragionevole limite non solo la liquidazione del saldo del conto, ma anche la comunicazione dell ammontare del saldo stesso presente su detto conto alla data del decesso; il che avrebbe comportato un errore nella dichiarazione di successione, con conseguente necessità di provvedere a una dichiarazione modificativa, con un esborso aggiuntivo a carico dei ricorrenti di 1.143,84 per pagare le competenze di un commercialista incaricato di provvedervi, come da fattura del 19/3/2012 acclusa al ricorso. Il ricorrente, anche nell interesse dei coeredi, precisa di aver contattato immediatamente la banca, via internet e per telefono, per comunicare il decesso del correntista e per conoscere il saldo del conto, anche ai fini della dichiarazione di successione, nonché per chiedere quali documenti fosse necessario produrre per ottenere la liquidazione del saldo stesso. Un operatore telefonico rendeva noto l avvio della procedura e invitava ad attendere una comunicazione in merito. Non ricevendo però alcuna notizia, il 29/12/2011 i ricorrenti si recavano presso la Pag. 2/6

competente filiale della banca e provvedevano a reiterare la richiesta de qua, con particolare riferimento al saldo aggiornato alla data del decesso (8/12/2011). Perdurando il silenzio della banca, il 10/1/2012 i ricorrenti depositavano presso la filiale della banca una comunicazione scritta di avvenuto decesso del correntista, firmata da tutti gli eredi (come da doc. all.to recante il timbro per accettazione della banca) e producevano i seguenti documenti: 1. certificato di morte; 2. atto notorio; 3. fotocopia delle loro carte d identità e dei codici fiscali; 4. stato di famiglia alla data del decesso; 5. variazioni anagrafiche; 6. copia autentica della pubblicazione del testamento; 7. copia della presentazione dell atto di successione all Agenzia delle Entrate. In tale occasione, presentavano altresì formale reclamo. Non ricevendo ancora una volta alcun riscontro, il ricorrente inviava un nuovo reclamo, con nota del 14/2/2012. La banca, con e-mail del 15/2/2012, faceva presente che per la liquidazione del saldo era necessario produrre un integrazione della dichiarazione di successione e un istanza di restituzione del saldo, compilata su modulo della banca stessa e firmata da tutti gli eredi. Con lettera del 15/2/2012 la banca comunicava il saldo del conto alla data del decesso, che risultava pari a 62.534,11, mentre nella dichiarazione di successione presentata dagli eredi era stato indicato l importo di 62.098,60 sulla base di quanto appreso dalla consultazione del sito web della banca in data 28/12/2011. Il 14/3/2012 perveniva una nuova mail della banca con nuova richiesta di presentazione di una «istanza di restituzione del saldo compilata e firmata da tutti gli eredi», mediante il modulo accluso alla stessa mail. Secondo il ricorrente il modulo in questione conteneva le stesse informazioni già fornite alla banca con la suindicata nota del 10/1/2012. In data 30/03/2012, il ricorrente trasmetteva alla banca, tramite lettera raccomandata A/R, l intera documentazione richiesta, sottoscritta da tutti gli eredi, con richiesta di provvedere alla corresponsione dell importo di 62.534,11, nonché il rimborso delle maggiori spese sostenute «per le tardive comunicazioni relative al saldo», quantificate in 1.143,84, come da fattura del 19/3/2012. Al 21/5/2012, non avendo ricevuto alcun accredito del saldo né alcuna comunicazione da parte della banca, gli eredi si determinavano a presentare ricorso all ABF, per chiedere, oltre agli importi di cui sopra, il risarcimento dei danni materiali dovuti all indisponibilità del denaro, pari a 2.000,00 (riferendo al riguardo di avere dovuto richiedere un mutuo per fronteggiare i pagamenti legati alla successione) e dei danni morali, quantificati in 3.000,00. Pag. 3/6

Nelle sue controdeduzioni, la banca fa presente che il Servizio Clienti è stato contattato dai ricorrenti il 19/12/2011, per comunicare il decesso del proprio cliente, titolare del conto. Il successivo 10/1/2012, i ricorrenti, «sulla base delle informazioni ricevute», si recavano presso la competente filiale di Roma per consegnare la documentazione necessaria alla liquidazione delle giacenze. Tuttavia, la documentazione richiesta è pervenuta alla banca solo il 30/1/2012, risultando per di più incompleta. Il 15/2/2012 è stata dunque trasmessa ai ricorrenti una mail, per informarli che la documentazione non era esaustiva e in particolare che era necessario fornire un integrazione alla dichiarazione di successione e un istanza di restituzione del saldo, compilata e firmata da tutti gli eredi. Il 28/2/2012 perveniva un reclamo, con il quale si sollecitava la chiusura del conto e la liquidazione del relativo saldo. Seguiva un contatto telefonico, il 14 marzo 2012, nel quale la banca ribadiva la necessità di acquisire un istanza di restituzione del saldo firmata da tutti gli eredi. L 11/4/2012, finalmente, la banca riceveva la documentazione completa, necessaria per procedere con la liquidazione del conto e in data 11/6/2012 provvedeva a chiudere il conto e ad accreditare le somme presenti sul conto stesso, maggiorate degli interessi maturati fino a tale data, sul conto corrente indicato dai ricorrenti (come da doc. all.ta). Per quanto riguarda, invece, le richieste di risarcimento avanzate dai ricorrenti, la banca precisa che questi ultimi non hanno fornito alcuna prova a supporto di un nesso di causalità tra le tempistiche di gestione della pratica di successione e i danni subiti. Conclude domandando il rigetto del ricorso. DIRITTO Il punto su cui fa leva il ricorso riguarda il ritardo con il quale, ad avviso del ricorrente, la banca ha risposto alle richieste degli eredi volte a conoscere l esatto ammontare del saldo del conto intestato al de cuius nonché a incassare il relativo ammontare. In particolare, il comportamento non collaborativo della banca convenuta avrebbe determinato la necessità di procedere a un integrazione della denuncia di successione predisposta tramite commercialista, con conseguente aggravio di spese per la relativa prestazione professionale. Ne sarebbero conseguiti ulteriori danni sia di carattere patrimoniale, che non patrimoniale. Pag. 4/6

La banca difende la correttezza del suo operato, rappresentando una ricostruzione dei fatti che fa perno, sostanzialmente, sulla mancata tempestiva produzione da parte dei coeredi della documentazione necessaria per procedere alla liquidazione del saldo, per cui il ritardo sarebbe dovuto a cause non ascrivibili alla banca stessa. Evidenzia comunque la mancanza di prove circa la sussistenza dei danni lamentati e in particolare la mancanza di un nesso causale tra il tempo di gestione della pratica e gli asseriti danni subiti. Ciò posto, si osserva che lo svolgimento dei fatti, secondo la ricostruzione offerta dalle parti, si caratterizza per la mancanza di una puntuale produzione documentale a sostegno delle rispettive posizioni. In particolare, il ricorrente afferma di aver presentato fin dal primo contatto con la banca una serie pressoché completa della documentazione richiesta in casi della specie. La banca oppone che la documentazione era in realtà incompleta, oltre che inesatta. Ma né l una né l altra parte forniscono elementi di prova sulla completezza o, all opposto, incompletezza dei documenti prodotti per ottenere lo sblocco del saldo del conto. Peraltro, la circostanza che il ricorrente, per conto di tutti i coeredi, abbia dato riscontro alle successive richieste documentali della banca senza una specifica contestazione sulla congruità di tali richieste, lascerebbe intendere che la ulteriore produzione documentale fosse in realtà giustificata. Dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente risulta che il saldo acquisito via internet era pari ad 62.098,60 cui doveva tuttavia sommarsi l importo di 440,66 per interessi; pertanto, il suo complessivo ammontare risulta sostanzialmente identico a quello poi indicato dalla banca, costituito da 62.098,66 oltre ad 435,51 per interessi. Sfugge, pertanto, in mancanza di una precisa indicazione del ricorrente sul punto, quali siano esattamente i motivi che hanno reso necessario presentare la denuncia di successione in due tempi. D altra parte, la banca non ha in alcun modo controdedotto al riguardo, contribuendo in tal modo alla scarsa chiarezza della questione. In ogni caso, dalle risultanze di fatto appare non contestato che una denunzia integrativa si è resa necessaria e risulta altresì un notevole e non giustificato ritardo da parte della banca nella messa a disposizione degli aventi diritto del saldo contabile, cui ha proceduto in data 11/6/2012 benché avesse acquisito, per sua stessa ammissione, la documentazione completa quanto meno in data 11/4/2012. Ne consegue che il comportamento della resistente risulta non Pag. 5/6

conforme ai doveri di diligenza rafforzata cui è a tenuta uniformarsi nella sua attività professionale, né coerente con i criteri di buona fede che implicano un dovere di tutela del cliente, la cui violazione può determinare un danno risarcibile (cfr. Corte di Cass., sent. n. 22819 del 10/11/2010). I danni che ne sarebbero conseguiti ai coeredi non risultano tuttavia provati, salvo quello per l opera professionale prestata dal commercialista per presentazione dichiarazione modificativa, che risultano pari a 300,00 oltre IVA e Cassa previdenza, come indicato nella fattura prodotta al riguardo. Non risulta invece provato l asserito ulteriore danno patrimoniale, non essendo sufficiente il generico riferimento ad una richiesta di un prestito per far fronte alle spese di successione, prestito di cui non sussiste traccia documentale. Infine, il ricorrente e i cointeressati al ricorso non hanno offerto alcun elemento di prova circa la sussistenza di un danno non patrimoniale. In conclusione, per le considerazioni su illustrate, il Collegio ritiene che debba essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di liquidazione del saldo del conto comprensivo di interessi, avendo la banca provato di aver provveduto al riguardo; inoltre ritiene che, in parziale accoglimento del ricorso, debba riconoscersi il diritto dei ricorrenti al rimborso delle spese per prestazione professionale quantificate in complessivi 363,00. Respinge ogni altra domanda. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6