La nuova fattispecie di Autoriciclaggio (art. 648-ter.1. c.p.). Ovvero: la sistematica del bastone e della carota.
L'introduzione di una nuova fattispecie di reato accanto al Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) ed all'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.): scelta di politica legislativa. Il rischio di "sovraffollamento". Sarebbe stato sufficiente eliminare la "clausola di riserva" dalla fattispecie di riciclaggio?
L'interesse giuridico tutelato (reato plurioffensivo): 1) Il patrimonio. 2) Mercato e concorrenza. 3) Amministrazione della giustizia, ordine pubblico, economia pubblica.
Comma I: "Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre attività provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concertatamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".
Reato proprio il cui autore è individuato per relationem rispetto alla pre-commissione di un delitto presupposto non colposo.
Differenze da sottolineare immediatamente rispetto al riciclaggio. 1) Sono state eliminate le "altre operazioni" sanzionate dalla fattispecie di riciclaggio: maggiore determinatezza della fattispecie. 2) É stato introdotto l'avverbio "concretamente" in relazione all'idoneità della condotta ad ostacolare la provenienza delittuosa. Reato di pericolo concreto.
Conseguenza delle novità: maggiore tipicità della condotta ed espunzione dall'alveo del penalmente rilevante di alcune tipologie di condotte. Il problema del mero deposito del denaro presso un istituto di credito (rilevanza della condotta ai fini della fattispecie di riciclaggio: Cass. Pen., sez. II, 13085/2013, nonché Cass. Pen., sez. VI, 43534/2012).
Le attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative: riferimento al solo impiego o anche alla sostituzione ed al trasferimento? Il rilievo penale del versamento sul conto corrente di un terzo.
Un'altra interessante problematica applicativa: il concorso del terzo riciclatore nel reato di autoriciclaggio. Possibili scenari.
La delicata questione del risparmio di imposta come oggetto materiale di autoriciclaggio. Più in generale: la giurisprudenza penale sul tema del "profitto del reato". Cass. Pen., sez. II, n. 6061/2012, nel definire il concetto di "altre utilità" rilevante ai fini del riciclaggio afferma che "in esse devono farsi rientrare non solo quegli elementi che incrementano il patrimonio dell'agente, ma anche quelle attività fraudolenta seguito delle quali l'agente impedisce che il proprio patrimonio si impoverisca. Di conseguenza, rientra tra i reati presupposti anche il reato di frode fiscale...". La questione del riciclaggio "per equivalente".
Comma II: Sanzione attenuata nel caso di delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Aggravante o fattispecie autonoma? Previsione molto discutibile: forse avrebbe avuto più logica ancorare il tutto all'ammontare della somma.
Comma III: Sanzione aggravata nel caso di criminalità organizzata.
Comma IV: Non punibilità delle condotte "per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale". Il tutto "Fuori dai casi dei commi precedenti". Ulteriore delimitazione delle condotte penalmente rilevanti. É davvero utile?
I "casi limite": 1) Acquisto di un appartamento in una località di villeggiatura. 2) L'acquisto di cui al punto 1) viene effettuato tramite una società interamente controllata dall'agente. 3) L'acquisto di cui al punto 1) viene effettuato tramite un terzo, al quale l'agente abbia preventivamente versato i danari. 4) Acquisto di un immobile con la finalità di darlo in affitto. 5) La cena promozionale. 6) La cena con amici ed il godimento diffuso: socievolezza limitata e socievolezza estesa.
Comma V: Aumento della sanzione nel caso di esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. Richiamo al concetto di "altra attività professionale" molto generico.
Comma VI: Diminuzione della sanzione per chi "si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto".
Comma VII: Punibilità anche nel caso in cui l'autore del reato presupposto non sia imputabile, non sia punibile ovvero difetti una condizione di procedibilità.
Art. 25-octies D. Lgs. 231/2001. Autoriciclaggio reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti.