REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE AUTORICICLAGGIO
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- Abele Cosentino
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1 PARTE SPECIALE F REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE AUTORICICLAGGIO 1
2 INDICE PARTE SPECIALE F 1. Le fattispecie dei reati in materia di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Attività Sensibili Regole e principi generali di condotta Controlli posti in essere dalla Società I controlli dell OdV
3 1. Le fattispecie dei reati in materia di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, dagli Organi Sociali di B&C Speakers S.p.A., nonché dai suoi Consulenti e Partners come già definiti nella Parte Generale. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati. Si descrivono di seguito le singole fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all art octies che estende la responsabilità amministrativa dell ente ai Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio commessi con violazione del codice penale. Fattispecie di reato Il D.Lgs. n. 231/2007 ha recepito la Terza Direttiva Comunitaria Antiriciclaggio ed ha introdotto nuove regole per rafforzare la lotta al riciclaggio di denaro sporco ed al finanziamento del terrorismo. L obiettivo della norma è la protezione dell integrità dei sistemi finanziari ed economici, ed indirettamente la protezione della stabilità dei medesimi. Tali misure si riflettono anche all interno del sistema della responsabilità amministrativa degli enti delineato dal Decreto, attraverso l introduzione dell articolo 25- octies. Tuttavia, ad esclusione del reato di ricettazione, di cui meglio si dirà in seguito, si tratta di fattispecie criminose già contemplate dalla Legge n. 146/2006, con riguardo ai c.d. reati transnazionali. Tali ipotesi, però, rilevavano solo se commessi in un contesto transnazionale. Precedentemente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2007, veniva cioè impegnata la diretta responsabilità dell ente allorquando i reati di riciclaggio o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, venissero realizzati con le seguenti caratteristiche: - coinvolgimento nel reato di un gruppo criminale organizzato; - presenza dei caratteri di transnazionalità (elencati dall art. 3 Legge n. 146/2007); - reato commesso nel prevalente interesse o vantaggio della società o dell ente. Ora, invece, le medesime fattispecie rilevano ai fini della responsabilità dell ente anche se slegate dal contesto transnazionale. Tali condotte vengono dunque prese in considerazione sotto il profilo puramente economico, senza riferimento al luogo di commissione del delitto. Inoltre la legge 186/2014, Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all estero nonché per il potenziamento della lotta all evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio, entrata in vigore il 1 gennaio 2015, introduce nel nostro ordinamento il delitto di autoriciclaggio. 3
4 Le fattispecie criminose che assumono rilievo sono quindi le seguenti: Art. 648 c.p. Ricettazione 1 Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro La pena e' della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. 3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Art. 648-bis c.p. Riciclaggio 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro a euro La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.. Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro a euro 2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.. Art. 648-ter 1 c.p Autoriciclaggio 1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro a euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro a euro se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 4
5 3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. 4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. 5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. 6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Con riguardo al reato di ricettazione, si precisa che: - presupposto del reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto, al quale però il ricettatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato; - la condotta consiste nell acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, ovvero nell intromettersi per farli acquistare, ricevere od occultare; acquistare significa comprare, ricevere significa entrare in possesso a qualsiasi titolo che non sia la compravendita, occultare significa nascondere la cosa dopo averla avuta e l intromissione consiste in una vera e propria attività di mediazione; - il reato di ricettazione non è un reato proprio, di talché soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, escluso l autore o il compartecipe del delitto presupposto e, naturalmente, la vittima di tale reato precedente; - l elemento psicologico del reato è costituito dalla coscienza e volontà di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto; Con riguardo al reato di riciclaggio, si precisa che: - il soggetto attivo del reato può essere chiunque non abbia concorso nel reato presupposto; per reato presupposto s intende qualunque delitto non colposo; - la condotta del reato di riciclaggio si integra attraverso le modalità di sostituzione e trasferimento di denaro od altre utilità provenienti da attività illecite, ovvero con il compimento di operazioni idonee ad ostacolarne l identificazione o la provenienza; - per sostituzione si intende rimpiazzare denaro beni od altre utilità sporche, e cioè con caratteristiche tali da far risalire alla loro origine illecita, con denaro, beni ed altre utilità puliti ; - il concetto di trasferimento ricomprende tutte quelle condotte che gli intermediari, a conoscenza della provenienza delittuosa dei beni, effettuano per renderne più difficile l identificazione; tali condotte sono riconducibili essenzialmente al trasporto, ovvero alla realizzazione di una forma di ripulitura di capitali illeciti attraverso strumenti negoziali o più in generale attraverso altre forme giuridiche; - la condotta residuale di compimento di altre operazioni ricomprende invece tutte le altre operazioni finalizzate alla ripulitura di capitali illeciti; - ai fini della realizzazione del delitto di riciclaggio non è necessario che le somme di denaro provengano direttamente da delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, purché l agente sia consapevole di tale provenienza; 5
6 - il dolo dell agente in ordine alla provenienza dei beni da determinati delitti può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito siano così gravi ed univoci da autorizzare la logica conclusione della certezza che i beni ricevuti per la sostituzione siano di derivazione delittuosa specifica anche mediata; - il delitto di riciclaggio si pone in rapporto di specialità rispetto quello di ricettazione, in quanto entrambi richiedono sul piano soggettivo la consapevolezza dell origine delittuosa dell'oggetto materiale, ma solo il primo richiede anche la volontà di occultare tale origine; La condotta del reato di riciclaggio è descritta dall art. 648 bis c.p., al quale fa riferimento espresso anche il D.Lgs. n. 231/2007; la direttiva antiriciclaggio non ha dunque modificato la fattispecie, ma l art. 2 dello stesso decreto, in conformità ai principi direttivi, specifica che: 1. Ai soli fini del presente decreto (il D.Lgs. 231/2007, n.d.r.) le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività' criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività' criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività' criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. 2. Il riciclaggio e' considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo. 3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive. La precedente elencazione legislativa è importante punto di riferimento quale traccia esemplificativa di condotte potenzialmente rilevanti quali indici del rischio riciclaggio. Con riguardo al reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, si precisa che: - si tratta di una fattispecie residuale rispetto ai reati di ricettazione e riciclaggio; - soggetto attivo del reato può essere, come per la ricettazione e il riciclaggio, chiunque non sia stato concorrente nel reato presupposto; - l impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita hanno come presupposto l esclusione del concorso nel reato da cui il denaro i beni e le utilità derivano; - la condotta di impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto in attività economiche e finanziarie comprende ogni forma di utilizzazione dei capitali illeciti in attività economiche e finanziarie, a prescindere da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l agente; - il termine impiego va inteso in senso restrittivo, quale sinonimo di investimento ; - il momento di consumazione del reato coincide con l impiego del denaro beni e altre attività in attività economiche e finanziarie; - il dolo è generico, cioè sufficiente che colui che impiega il denaro, i beni o le altre attività sia consapevole che questi provengono da un delitto. 6
7 Con riguardo al reato di autoriciclaggio, si precisa che: - si prevede espressamente la non punibilità delle condotte di mero utilizzo o godimento personale della provvista illecita. Pertanto viene commesso autoriciclaggio solo nell ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono impiegati, sostituiti o trasferiti, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. - il reato di autoriciclaggio risulta configurabile solo se il trasferimento o reimpiego delle utilità è avvenuto dopo il 1 gennaio 2015, data di entrata in vigore della legge n. 186/ la fattispecie dell autoriciclaggio si distingue, tra l altro, per le specifiche modalità della condotta che, infatti, deve risultare idonea a occultare la natura illecita delle utilità ricavate dal reato base. È essenziale che questo aspetto venga puntualmente riscontrato sul piano giudiziario, per evitare il rischio di punire per autoriciclaggio anche operazioni di reimpiego delle utilità illecite che siano prive di quell ulteriore disvalore penale che fonda la punibilità dell autoriciclaggio. 7
8 2. Attività Sensibili Occorre in primo luogo precisare che B&C Speakers S.p.A. non rientra tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio introdotti dal citato D.Lgs. 231/2007. Tali soggetti sono espressamente individuati negli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del provvedimento nelle seguenti categorie di operatori: - intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria; - professionisti; - revisori contabili; - altri soggetti. Dall elenco si evince che gli obblighi antiriciclaggio devono essere osservati non soltanto dai soggetti che svolgono propriamente un attività finanziaria, bensì anche da figure professionali di per sé estranee al settore finanziario, ma che per effetto della propria attività abituale sono esposti alle problematiche inerenti gli illeciti finanziari. In particolare si intendono altri soggetti gli operatori che, con il possesso di licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, svolgono le attività di: - recupero crediti per conto terzi; - custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate; - autotrasportatori di cose per conto di terzi; - gestione di case da gioco; - offerta attraverso la rete internet e altre reti telematiche di giochi, scommesse o concorsi con vincite in denaro; - agenzie di affari in mediazione. E stato dunque necessario analizzare ciascuna categoria individuata dalla norma per comprendere se la Società potesse ritenersi inclusa tra i destinatari. Dovendosi intendere tassativo l elenco dei soggetti appartenenti alle categorie citate, la Società non è compresa tra i destinatari della normativa in esame. Pertanto B&C Speakers S.p.A. non è tenuta al rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione della documentazione, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio di garanzia, al fine prevenire ed impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Le aree di rischio sono dunque limitate a quegli ambiti dell attività aziendale esposte alla possibilità di ricevere denaro, beni, ed altre utilità da soggetti terzi, nonché alla fase di gestione delle risorse finanziarie. Sulla scorta di tale premessa interpretativa, possono essere considerate Attività Sensibili: la cessione verso corrispettivo di beni e servizi; l approvvigionamento di beni e servizi; la gestione dei flussi finanziari. Nel momento in cui la Società viene in contatto con soggetti terzi, occorre infatti adottare tutte le misure necessarie ad evitare: 8
9 i) che i clienti della Società possano pagare il corrispettivo di beni e/o servizi forniti da B&C Speakers S.p.A. con denaro, o altra utilità (questa ipotesi può essere considerata residuale), di provenienza illecita; ii) che i beni, o altre utilità, acquistati da B&C Speakers S.p.A. per lo svolgimento della propria attività siano di provenienza illecita. 9
10 3. Regole e principi generali di condotta Al fine di monitorare i rischi rilevati nell ambito delle attività sensibili sopra esposte B&C Speakers S.p.A. si è dotata di un insieme di risorse, procedure operative, deleghe, ruoli e responsabilità riassumibili nei seguenti elementi cardine: a) Struttura organizzativa costituita da un insieme di risorse (persone e mezzi) a presidio delle attività sensibili identificate al paragrafo precedente b) Procedure e protocolli di comportamento a) Struttura organizzativa Essendo le attività sensibili individuate sostanzialmente coincidenti con le attività tipiche del Ciclo attivo del Ciclo passivo e del Ciclo finanziario la struttura organizzativa a presidio di tali attività coincide con la struttura organizzativa preposta alla gestione dei flussi commerciali attivi e passivi e dei flussi finanziari. Si rimanda pertanto a quanto stabilito: - nell organigramma aziendale - nello Statuto Sociale per quanto attiene al sistema di deleghe - nelle Procedure Contabili ed Amministrative a presidio dei rischi in ottica L. 262/02 b) Procedure e protocolli di comportamento Le procedure ed i protocolli di comportamento in essere, ai quali i destinatari del Modello ex D. Lgs. 231/01 devono uniformarsi, sono riconducibili alle seguenti macrocategorie: - Principi generali di comportamento - Procedure specifiche Principi generali di comportamento I Destinatari del Modello ex D. Lgs 231/01 che concorrono, a vario titolo e con diverse responsabilità, nella gestione dei processi sopra riportati devono: - attenersi a quanto disposto dal Codice di Etico; - adempiere alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti; - operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure loro conferite; - rispettare le prescrizioni previste dalle procedure di riferimento; - ottemperare alle istruzioni impartite dai superiori gerarchici; - segnalare all O.d.V. eventuali azioni poste in essere in violazione a quanto previsto dal Modello ex D. Lgs 231/01. 10
11 Procedure specifiche Le procedure specifiche a prevenzione dei rischi di compimento dei reati di ricettazione e riciclaggio sono descritte nelle Procedure Contabili ed Amministrative approvate dal Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e Societari alle quali si rimanda. In particolare le procedure che identificano i protocolli di controllo specifici a presidio dei rischi legati ai reati di ricettazione e riciclaggio sono: - procedura Ciclo Attivo - procedura Ciclo Passivo - procedura Ciclo finanziario Oltre ai protocolli di controllo individuati nelle suddette procedure, tutti i destinatari della presente Parte Speciale F del Modello ex D.Lgs. 231/01 sono tenuti a: - effettuare nella instaurazione di rapporti commerciali, attivi o passivi, tutte le verifiche richieste da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l attività aziendale, o che appaiano comunque opportune in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società venga in contatto, e delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del rapporto negoziale; - non effettuare o ricevere pagamenti in contanti, salvo che si tratti di somme di modico valore, o di acquisti urgenti, che non possano essere preventivati. In ogni caso non devono essere effettuati o ricevuti pagamenti in contanti oltre i vigenti limiti di legge; - non acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato di tali beni o servizi, senza avere prima effettuato le necessarie verifiche sulla provenienza; 11
12 4. Controlli posti in essere dalla Società Il sistema di controlli posti in essere dalla Società è articolato su due principali livelli, ciascuno dei quali focalizzato su obiettivi specifici e sostanzialmente distinti, ancorché correlati. Primo livello I protocolli di primo livello sono, in sostanza, rappresentati dalla struttura organizzativa e dalle modalità di gestione delle attività sensibili definite nel paragrafo 3. e sono focalizzati su obiettivi di natura operativa (controlli di linea). Questo livello risponde all esigenza di individuare le misure idonee a prevenire e gestire i rischi di commissione dei reati ambientali di cui al paragrafo 1.. Oltre alle sopra menzionate attività di controllo i responsabili identificati nelle procedure devono tempestivamente comunicare all O.d.V., qualsiasi notizia riguardante: - eventuali mutamenti nei processi attinenti al ciclo attivo, passivo e finanziario; - eventuali violazioni dei protocolli di controllo previsti; - eventuali comunicazioni ricevute da parte degli organi competenti. Secondo livello Il secondo livello è, invece, focalizzato su obiettivi di conformità ed è finalizzato ad assicurare B&C SPEAKERS S.p.A. abbia adottato ed efficacemente attuato le attività ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione e riciclaggio. I protocolli di secondo livello sono, pertanto, rappresentati da un insieme di controlli diretti ad assicurare l adeguatezza e l operatività, rispetto ai requisiti normativi e di regolamenti interni di riferimento, dei controlli di primo livello. Questo livello risponde, pertanto all esigenza di gestire il rischio di responsabilità penale in capo all ente per l eventuale compimento dei reati informatici considerati dall art. 25 octies del D. Lgs. 231/01 e costituisce pertanto l ambito di attività dell OdV. 12
13 5. I controlli dell OdV L Organismo di Vigilanza ha il potere di realizzare i protocolli di controllo di secondo livello ed in particolare: - Verificare lo stato di aggiornamento delle procedure Ciclo Attivo, Ciclo Passivo e Ciclo Finanziario ; - Verificare, con il metodo del campione, l efficacia operativa dei controlli previsti nelle suddette procedure; - Verificare l eventuale ricevimento di notizie circa: > eventuali mutamenti nelle modalità di gestione nei processi attinenti al ciclo attivo, passivo e finanziario; > eventuali violazioni dei protocolli di controllo previsti; > eventuali comunicazioni ricevute da parte degli organi competenti. 13
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