Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette. Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo.

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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO La legge antiriciclaggio e i controlli della guardia di finanza negli studi professionali. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette. Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo. Relatore: Dott. Antonio Fortarezza Dottore Commercialista Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano 19 giugno Milano Sala convegni ODCEC Corso Europa 11 Milano

2 La segnalazione di operazione sospetta (SOS) Agenda: L operazione di riciclaggio ai fini della norma Segnalazione di operazione sospetta Art. 41 Come segnalare le operazioni sospette? Quando siamo obbligati a segnalare? E l obbligo di riservatezza? In quale circostanza siamo obbligati a segnalare? Dove segnalare le operazioni sospette? 2

3 Definiamo l operazione di riciclaggio ai fini della norma Le definizioni di riciclaggio nel nostro sistema normativo Repressione Contrasto e prevenzione Definizione contenuta nel Definizione contenuta nella Codice penale Normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/2007 3

4 Definizione di riciclaggio Le definizioni di riciclaggio nel sistema della repressione (codice penale) Art. 648-bis C.P. - Riciclaggio Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro a euro La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo

5 Definizione di riciclaggio Le definizioni di riciclaggio nel sistema della repressione (codice penale) Art. 648-ter C.P. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dall art. 648 (ricettazione) e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro a euro

6 Definizione di riciclaggio Le definizioni di riciclaggio nel sistema della repressione (codice penale) Condotte previste dal codice penale: chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; chiunque compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa: Impiego in attività economiche Fuori dai casi di concorso nel delitto NOTA BENE: non colposo che ha generato i proventi illeciti 6

7 Definizione di riciclaggio Le definizioni di riciclaggio nel sistema della repressione (codice penale) Il codice penale si disinteressa (non punisce) di quelle condotte in cui l autore materiale del delitto (o chi vi ha concorso) che ha generato i proventi illeciti attraverso, una serie di attività ricicla il denaro di provenienza illecita. Il codice penale non sanziona la condotta di riciclaggio consumata dall autore materiale del delitto 7

8 Definizione di riciclaggio Attenzione: Nella normativa penale (ma non in quella prevista dal D.Lgs 231/2007 normativa antiriciclaggio) Il reato di riciclaggio è quello commesso da un soggetto che è diverso ed estraneo da colui che ha commesso il reato presupposto che ha generato i proventi illeciti. 8

9 Definizione di riciclaggio Il D.Lgs. 231/2007 ai soli fini del decreto stesso ci fornisce una definizione di riciclaggio molto più ampia e articolata rispetto a quella prevista dal codice penale 9

10 Definizione di riciclaggio Facciamo attenzione alla definizione di riciclaggio e al collegamento con l obbligo di segnalazione di operazione sospetta di cui all art. 41 del D.Lgs. 231/2007. In quale circostanza siamo obbligati a segnalare? Quando sappiamo, sospettiamo o abbiamo motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Definizione di riciclaggio Art. 2 D.Lgs. 231/

11 Definizione di riciclaggio Definizione di riciclaggio Art. 2 D.Lgs. 231/2007 Azioni che se commesse intenzionalmente costituiscono riciclaggio a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; La prima parte ripete quanto già previsto dall art. 648-bis del codice penale (conversione, trasferimento etc) Nella seconda parte, tratta di una cosa diversa dal riciclaggio, poiché aiutare chiunque sia coinvolto, costituisce il favoreggiamento personale previsto dall art. 378 del codice penale). Quindi nel sistema del D.Lgs. 231/07 chi favoreggia ricicla quindi dobbiamo segnalarlo 11

12 Definizione di riciclaggio Definizione di riciclaggio Art. 2 D.Lgs. 231/2007 Azioni che se commesse intenzionalmente costituiscono riciclaggio b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; Alla lettera c) si dice che costituisce riciclaggio una cosa che in realtà non lo è. Infatti si tratta di ricettazione previsto dall art. 648 del codice penale. Quindi nel sistema del D.Lgs. 231/07 chi ricetta ricicla quindi dobbiamo segnalarlo 12

13 Definizione di riciclaggio Definizione di riciclaggio Art. 2 D.Lgs. 231/2007 Azioni che se commesse intenzionalmente costituiscono riciclaggio d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. Alla lettera d) si dice che costituisce riciclaggio oltre che la partecipazione ad una condotta di cui alle lettere precedenti, e quindi il concorso (art. 110 c.p.), anche l associazione per commettere tale atto, e quindi l associazione per delinquere (art. 416 c.p.). Quindi nel sistema del D.Lgs. 231/07 sia chi concorre che l associazione per delinquere deve essere segnalata 13

14 Definizione di riciclaggio Attenzione - Autoriciclaggio: Un altra importantissima novità che con riferimento alla normativa antiriciclaggio si è delineata, è l introduzione nel sistema normativo della prevenzione, e quindi al D.Lgs. 231/2007, del concetto di autoriciclaggio. Nei punti precedenti, quando abbiamo parlato in generale del riciclaggio, e quindi nel sistema penale del riciclaggio, avevamo chiarito che il reato di riciclaggio, così come previsto dalla norma penale, è quello commesso da un soggetto che è diverso ed estraneo a colui che ha commesso il reato presupposto che ha generato i proventi illeciti. 14

15 Definizione di riciclaggio Per il sistema penale (ma non per la normativa antiriciclaggio) il reato di riciclaggio non si applica a chi ha commesso il reato presupposto: l uso e l occultamento dei proventi criminosi da parte delle persone che hanno commesso il reato che ha generato tali proventi non è punibile. La definizione di riciclaggio riportata dal codice penale non punisce la condotta di autoriciclaggio. Il D.Lgs. 231/2007 introduce una nuova definizione nell ordinamento giuridico, seppur limitata alla normativa antiriciclaggio, e cioè la figura dell autoriciclaggio, in quanto prevede che anche la partecipazione all attività criminosa è da considerarsi riciclaggio. 15

16 Definizione di riciclaggio Quindi ai fini della normativa antiriciclaggio (e cioè quella che riguarda i nostri obblighi e adempimenti), il riciclaggio non è solo quello compiuto dal soggetto diverso che ha posto in essere il delitto non colposo, e cioè, ad esempio quel soggetto che ha convertito o trasferito denaro proveniente da una attività criminosa, ma anche quello commesso da colui che oltre a compiere il reato presupposto compie anche le attività definite dalla norma come di riciclaggio. 16

17 Definizione di riciclaggio Esempio - autoriciclaggio: Un cliente, dopo avere commesso un delitto non colposo grazie al quale ha illecitamente conseguito un incremento di danaro, successivamente compie innanzi al professionista un operazione che comporta movimentazione del danaro illecitamente ottenuto. Sebbene, sotto un profilo della norma penale (stante l identità tra colui che compie l attività di reimpiego e colui che ha realizzato il reato a monte), non sia ipotizzabile a carico del cliente alcun rilievo a titolo di riciclaggio, ricorrono comunque i presupposti per l operatività dell obbligo di segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio. 17

18 Definizione di riciclaggio la definizione di riciclaggio, ricomprende delle condotte, che nella realtà del codice penale non lo sono, ma che per i nostri obblighi devono essere assimilate al riciclaggio. - Autoriciclaggio - Favoreggiamento - Ricettazione - Concorso - Associazione per delinquere. SI DEVE SEGNALARE NON SOLO CHI RICICLA MA ANCHE L AUTORE DI ALTRE CONDOTTE 18

19 Definizione di riciclaggio Ricapitolando per i nostri obblighi la platea delle azioni che se commesse intenzionalmente costituiscono il riciclaggio è molto ampia, comprendendo una varietà di soggetti e condotte molto diversificata. Possono essere riciclatori la moglie (marito), l amante, un genitore, un figlio o qualcuno con un vincolo di parentela con l autore del reato presupposto. Possono essere riciclatori anche i dipendenti che aiutano l imprenditore o l amministratore ad occultare il denaro di provenienza illecita. Può anche essere riciclatore (per autoriciclaggio) colui che ha materialmente commesso il reato presupposto (esempio imprenditore che fa frode fiscale) 19

20 Definizione di riciclaggio Definizione di riciclaggio a fini di prevenzione Art. 2 D.Lgs. 231/2007 Per la normativa sulla prevenzione (che riguarda i Dottori Commercialisti e i Ragionieri Commercialisti) il riciclaggio non è quello definito dal codice penale, ma quello contenuto all art. 2 del D.Lgs. 231/2007. Prima dell entrata in vigore del D.Lgs. 231/2007, il riciclaggio era quello previsto e definito dal Codice Penale agli artt. 648-bis e 648-ter. Oggi il legislatore nazionale per quanto riguarda la normativa antiriciclaggio, che ha recepito la Terza Direttiva Comunitaria, ha fatto una scelta precisa, e ha detto che, il riciclaggio non è quello definito nel Codice Penale, ma quello che è contenuto all art. 2 del D.Lgs. 231/

21 Definizione di riciclaggio Attenzione: concetto di attività criminosa, prevista all art. 2 del D.Lgs. 231/2007 All art. 2 del D.Lgs. quando si fornisce la definizione di riciclaggio, il legislatore nazionale introduce un concetto nuovo nel sistema normativo italiano, quello dell attività criminosa. La definizione di attività criminosa viene fornita dalla III Direttiva Comunitaria, all art. 3, la quale espressamente prevede che detta attività consiste, in un qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave. Detta normativa Comunitaria inoltre definisce in maniera specifica il concetto di reato grave. 21

22 Definizione di riciclaggio DIRETTIVA 2005/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2005 (III Direttiva) Art. 3 Articolo 3 Ai fini della presente direttiva si intende per: 4. «attività criminosa»: qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave; 5. costituiscono «reati gravi» almeno: a) gli atti definiti agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI (reati terroristici); b) ognuno dei reati definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988; c) le attività delle organizzazioni criminali quali definite nell'articolo 1 dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'unione europea; 22

23 Definizione di riciclaggio DIRETTIVA 2005/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2005 (III Direttiva) Art. 3 d) la frode, perlomeno la frode grave, quale definita nell'articolo 1, paragrafo 1 e nell'articolo 2 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; e) la corruzione; f) i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi; 23

24 Definizione di riciclaggio ATTENZIONE ALLA RECENTISSIMA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 11/4/2012 SUI REATI FISCALI 24

25 Definizione di riciclaggio ATTENZIONE ALLA RECENTISSIMA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 11/4/2012 SUI REATI FISCALI 25

26 Le segnalazioni di operazioni sospette Segnalazione di operazione sospetta Art. 41 I professionisti e gli altri destinatari della norma inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell ambito dell attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. Al fine di agevolare l individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia: 26

27 Casi di esonero dall obbligo di segnalazione di operazioni sospetta ATTENZIONE Deroga dall obbligo di segnalazione per i professionisti (Art. 12 comma 2) L obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica ai: - Professionisti - Agli altri soggetti di cui alla let. b) - Ai notai e avvocati per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell esame della posizione giuridica del loro cliente o dell espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. 27

28 Casi di esonero dall obbligo di segnalazione di operazioni sospetta L esonero dalla segnalazione di operazione sospetta previsto dalla normativa nazionale, recepisce principi di matrice internazionale e comunitaria, confermati anche dalla giurisprudenza. Raccomandazione GAFI n. 16 e Art. 23 Direttiva 2005/60/CE 28

29 Le segnalazioni di operazioni sospette Segnalazione di operazione sospetta Art. 41 Il professionista è tenuto ad effettuare una particolare valutazione del cliente, senza con ciò spingersi in attività investigative, finalizzata a valutare se il denaro, i beni o le utilità oggetto dell operazione possano provenire dai delitti di cui alle disposizioni previste nella definizione di riciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007. Tale obbligo, richiede ai professionisti un immediata valutazione dell operazione già nel momento in cui si procede all identificazione del cliente. La norma prevede, che la segnalazione deve essere effettuata senza ritardo, non appena il professionista viene a conoscenza degli elementi di sospetto, prevedendo altresì che la stessa ricorrendone i presupposti, deve essere fatta addirittura prima dell inizio della prestazione professionale. 29

30 Le segnalazioni di operazioni sospette Segnalazione di operazione sospetta Art. 41 La sussistenza o meno di elementi di sospetto rappresenta il risultato di una delicata valutazione discrezionale. Presuppone sensibilità, ponderazione, tempestività. Ai segnalanti non si chiede peraltro di eseguire specifiche attività di indagine, ma di adempiere l'obbligo avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell ambito della propria attività istituzionale (art. 3, comma 1, del d.lgs. 231/2007). G. Castaldi Direttore UIF - Audizione del 11/05/2010 Commissione 2 Giustizia della Camera dei Deputati 30

31 Le segnalazioni di operazioni sospette Segnalazione di operazione sospetta Art. 41 la segnalazione di operazione sospetta non è subordinata all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio e neppure all'esclusione in base a un loro personale convincimento dell'estraneità delle operazioni a una attività delittuosa, ma a un giudizio obiettivo sull'idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, a essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio. (Cassazione Sez. 2, civ., sentenza , n. 8699) 31

32 Le segnalazioni di operazioni sospette Segnalazione di operazione sospetta Art. 41 Due atteggiamenti ricorrenti emergono nei rapporti rassegnati sull argomento dalle competenti organizzazioni internazionali: l attitudine a individuare e segnalare casi sospetti sulla base di meccanismi automatici di rilevazione, senza esercitare la valutazione discrezionale che deve invece qualificare la collaborazione attiva; la tendenza a segnalare clienti marginali, nei cui confronti non sussiste un particolare interesse alla prosecuzione del rapporto d affari. (Giovanni Castaldi Direttore UIF Milano 10 giugno 2011 Convegno studio Fondazione Italiana per il Notariato) 32

33 Alcuni numeri sulle SOS 33

34 Le segnalazioni di operazioni sospette Segnalazione di operazione sospetta Art. 41 Obbligo di astensione I professionisti che hanno il sospetto che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio, hanno l obbligo di astenersi dal compiere la prestazione professionale, finchè non hanno effettuato la segnalazione, a meno che tale astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa essere di ostacolo alle indagini. 34

35 Le segnalazioni di operazioni sospette Segnalazione di operazione sospetta Art. 41 Divieto di comunicazione In materia di segnalazione delle operazioni sospette, l art. 46 prevede uno specifico divieto da parte del professionista, di comunicare al cliente o a terzi interessati che farà ho ha fatto la segnalazione all UIF. Tale divieto di comunicazione comporta nel caso in cui venga violato, la sanzione penale dell arresto da sei mesi a un anno o l ammenda da euro a euro In ogni caso non potrà mai essere considerata una comunicazione vietata, il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in essere un attività illegale. 35

36 Le segnalazioni di operazioni sospette ATTENZIONE AL CONCETTO DI AUTORICICLAGGIO NEI REATI TRIBUTARI Con la nuova nozione di auto-riciclaggio prevista nel D.Lgs. 231/2007 si rende molto delicata la posizione del cliente nel caso in cui il reato presupposto compiuto sia un reato fiscale, che si risolva ad esempio nella detenzione dell illegittimo risparmio derivante dall evasione. 36

37 Le segnalazioni di operazioni sospette Segnalazione di operazione sospetta Art. 41 Quando siamo obbligati a segnalare? Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto. 37

38 Le segnalazioni di operazioni sospette Segnalazione di operazione sospetta Art. 41 E l obbligo di riservatezza? Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti della presente legge, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo. 38

39 Le segnalazioni di operazioni sospette Segnalazione di operazione sospetta Art. 41 Come segnalare le operazioni sospette? Dal 16 maggio 2011 sono entrate in vigore le nuove modalità con cui procedere ad effettuare le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ai fini della normativa antiriciclaggio. Dalla data del 16/05/2011 le SOS non dovranno più essere trasmesse a mezzo raccomandata, ma a mezzo di una nuova piattaforma telematica. Il provvedimento, i relativi allegati tecnici e la documentazione di supporto sono pubblicati nel sito della Banca d Italia, sezione Unità di Informazione Finanziaria al seguente indirizzo: 39

40 Le segnalazioni di operazioni sospette Segnalazione di operazione sospetta Art. 41 Sanzioni per omessa segnalazione La norma, prevede una particolare sanzione di carattere amministrativo per l omessa segnalazione di operazione sospetta, dall 1% al 40% dell importo dell operazione non segnalata. 40

41 Le segnalazioni di operazioni sospette Segnalazione di operazione sospetta Art. 41 TUTELA DELLA RISERVATEZZA L impianto normativo relativo alla disciplina antiriciclaggio sotto molti profili tende a tutelare la riservatezza delle informazioni in questo delicatissimo processo di prevenzione e contrasto del riciclaggio, prevedendo tutta una serie di disposizioni al fine di garantire che i flussi informativi siano trattati con adeguate misure atte a tutelarne la riservatezza. In generale l art. 9 del D.Lgs. 231/2007, prevede che tutte le informazioni in possesso della UIF, delle Autorità di vigilanza di settore, delle amministrazioni interessate, degli ordini professionali e degli altri organi compreso la DIA e la Guardia di Finanza, relative all'attuazione del d.lgs. 231/2007, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. 41

42 Le segnalazioni di operazioni sospette Segnalazione di operazione sospetta Art. 41 TUTELA DELLA RISERVATEZZA I professionisti devono adottare adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Tutti gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone devono essere custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività. Gli ordini professionali eventualmente autorizzati a canalizzare le segnalazioni, devono adottare adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA nel caso di segnalazione effettuata dal professionista che non si avvale dell'ordine professionale, devono adottare adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza. 42

43 Le segnalazioni di operazioni sospette Segnalazione di operazione sospetta Art. 41 TUTELA DELLA RISERVATEZZA Sul punto della riservatezza del soggetto segnalante, il Comando Generale della Guardia di Finanza con propria circolare n. 81 del 18/08/2008, dispone che i Reparti investigativi operanti, adottino nelle premesse dei verbali di contestazione delle richieste istruttorie inviate a terzi una formula di questo tenore: Nel corso dell approfondimento di accertamenti finalizzati alla prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio è emersa l esistenza di rapporti e/o operazioni d interesse investigativo, nei confronti del/dei soggetto/i specificatamente indicati nel prosieguo. Nella stessa circolare, si evidenzia altresì che sia nel corpo dei verbali che nelle eventuali informative all Autorità giudiziaria vengano descritti dettagliatamente le risultanze delle investigazioni compiute, riportando anche la segnalazione del professionista, senza mai però indicarne l identità. 43

44 Le segnalazioni di operazioni sospette Segnalazione di operazione sospetta Art. 41 TUTELA DELLA RISERVATEZZA Sempre la legge, stabilisce che anche nel caso di denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio (art. 331 del codice di procedura penale) e nel caso dell obbligo di riferire la notizia di reato (art. 347 del codice di procedura penale), l'identità del professionista segnalante anche qualora sia conosciuta, non deve essere menzionata. L identità del professionista segnalante può essere rivelata solo quando l autorità giudiziaria, con proprio decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell accertamento dei reati per i quali si procede. 44

45 Gli indicatori di anomalia Cosa sono gli indicatori di anomalia? L art. 41, al comma 2, stabilisce che periodicamente devono essere emanati, su proposta della UIF, appositi indicatori di anomalia, al fine di agevolare i soggetti destinatari della norma, nell individuazione dei profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio. 45

46 Gli indicatori di anomalia Come interpretare gli indicatori di anomalia? Gli indicatori di anomalia costituiscono solo un ausilio per i professionisti tenuti a segnalare. Essi sono uno strumento non esaustivo, che andrà letto ed eventualmente integrato alla luce dell'intero patrimonio informativo a disposizione del segnalante. Non esiste alcun automatismo tra il configurarsi di una fattispecie presente tra gli indicatori e l attivazione dell obbligo di segnalazione. L obbligo di segnalazione sorge solo a seguito dell attenta valutazione del professionista. Gli indicatori rivestono comunque una importanza fondamentale nell individuazione di quei profili, oggettivi e soggettivi, che contribuiscono a selezionare le operazioni da segnalare come sospette, consentendo di valutare il sospetto con cura e dovizia di dettagli e, pertanto, di supportare la segnalazione con informazioni rilevanti e adeguata motivazione. 46

47 Articolazione ed elementi da esaminare un esempio: Lo Studio segue una piccola società, la AAA Srl, amministrata dal Sig. BBB, che opera nel commercio al dettaglio. Nel mese di Gennaio del 2011 le quote di tale società vengono cedute dai proprietari ad altra società localizzata in un paese Offshore. Improvvisamente l operatività della AAA Srl cambia e si intensificano i movimenti finanziari in entrata e in uscita. Dal mese di Febbraio del 2011 si assiste all intensificarsi di versamenti di contanti sul c/c. Nel mese di Luglio si assiste a bonifici per importi rilevanti verso una società localizzata in un paese Offshore. Nel mese di agosto la società cambia ragione sociale diverse volte, e trasferisce la propria sede legale in diversi comuni. Nel mese di settembre la società viene posta in liquidazione e viene nominato liquidatore una persona di età avanzata. 47

48 Gli indicatori di anomalia Criteri generali (UIF 24/02/2006): a) il coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi non cooperativi; b) le operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato; 48

49 Gli indicatori di anomalia c) le operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate dal cliente; d) l esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati; e) il ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni; 49

50 Gli indicatori di anomalia f) l ingiustificata interposizione di soggetti terzi; g) l ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi; h) il comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l identità personale, la sede legale o amministrativa, l identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati, la questione per la quale si richiede l intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l indicazione di dati palesemente falsi. 50

51 Attenzione: paesi o territori a rischio NOVITA L UIF in una recentissima comunicazione ha evidenziato una nuova definizione, e cioè di paesi o territorio a rischio Per paesi o territori a rischio si intendono quelli rilevanti sotto il profilo della prevenzione del riciclaggio, in analogia a quanto previsto dal provvedimento della Banca dìitalia del 24 agosto 2010, nonché quelli rilevanti sotto il profilo fiscale, individuati con appositi decreti dal Ministero dell Economia e delle Finanze in attuazione delle disposizioni del Dpr 917/1986 (Tuir). Paesi o territori a rischio : si intendono i paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente di cui al relativo decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale. 51

52 Individuazione degli stati o paesi con obblighi antiriciclaggio equivalenti 52

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55 D.M. 16 aprile 2010 Indicatori di anomalia per i professionisti 55

56 D.M. 16 aprile 2010 Indicatori di anomalia per i professionisti Alcune indicazioni: 56

57 Schemi di comportamento anomalo Alcune indicazioni: 57

58 Schemi di comportamento anomalo Alcune indicazioni: 58

59 Schemi di comportamento anomalo Alcune indicazioni: 59

60 Schemi di comportamento anomalo Alcune indicazioni: 60

61 Schemi di comportamento anomalo Alcune indicazioni: 61

62 Schemi di comportamento anomalo Alcune indicazioni: 62

63 Schemi di comportamento anomalo Alcune indicazioni: 63

64 Schemi di comportamento anomalo Alcune indicazioni: 64

65 Schemi di comportamento anomalo Alcune indicazioni: 65

66 Schemi di comportamento anomalo Alcune indicazioni: 66

67 Schemi di comportamento anomalo Alcune indicazioni: 67

68 Schemi di comportamento anomalo Alcune indicazioni: 68

69 D.M. 16 aprile 2010 Indicatori di anomalia per i professionisti Alcune indicazioni: 69

70 D.M. 16 aprile 2010 Indicatori di anomalia per i professionisti Alcune indicazioni: 70

71 D.M. 16 aprile 2010 Indicatori di anomalia per i professionisti Alcune indicazioni: 71

72 D.M. 16 aprile 2010 Indicatori di anomalia per i professionisti Alcune indicazioni: 72

73 D.M. 16 aprile 2010 Indicatori di anomalia per i professionisti Alcune indicazioni: 73

74 Gli indicatori di anomalia Come visto, la UIF ci segnala con dei concetti generali, aree di particolare rischio e attenzione nello svolgimento dell attività professionale, ci dice FATE ATTENZIONE AL VERIFICARSI DI CERTE SITUAZIONI 74

75 Gli indicatori di anomalia quindi la UIF ci dice.. - STATE ATTENTI che se ci troviamo di fronte ad una operazione che ha come controparte una società off shore è una situazione di grandissimo rischio. - fare attenzione anche alle operazioni proposte o prospettate a condizioni palesemente diverse da quelle di mercato. - attenzione alle operazioni incongrue quali ad esempio il cliente che vuole acquistare una partecipazione in una società italiana utilizzando una società off shore. - attenzione ad esempio ad una società che produce bulloni con un volume di affari modesto che vuole acquistare una SGR (società di gestione del risparmio) - Attenzione al cliente che fraziona in svariati pagamenti e a soggetti diversi l operazione. - attenzione all ingiustificata interposizione nell operazione ad esempio di società estere o soggetti persone fisiche che non ne hanno le capacità (prestanome). 75

76 Gli indicatori di anomalia aree critiche finanziarie o contabili.. - Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti. - Operazioni di investimento di natura finanziaria con caratteri e per importi incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale e/o alla attività esercitata dal cliente. 76

77 Gli indicatori di anomalia aree critiche finanziarie o contabili.. - Operazioni di emissione e/o collocamento di strumenti finanziari, aventi caratteristiche e importi incoerenti rispetto al profilo economico /patrimoniale e/o all oggetto del cliente. - Richiesta di finanziamenti effettuata sulla base di atti, rappresentati anche da titoli o certificati, talora anche di dubbia autenticità, attestanti l esistenza di cospicui depositi presso banche insediate in Paesi off shore. 77

78 Gli indicatori di anomalia aree critiche finanziarie o contabili.. - Esecuzione, in assenza di giustificati motivi legati all attività esercitata, di successive operazioni di apertura e chiusura di conti e di altri rapporti continuativi, soprattutto se in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente al nostro. - Utilizzo di conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l impiego di disponibilità personali del cliente, ovvero utilizzo di conti personali del cliente per l impiego di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti, tali da suscitare il dubbio che siano perseguiti intenti dissimulatori. 78

79 Gli indicatori di anomalia.. ad esempio a livello di contabilità generale vi potrebbero essere le seguenti aree critiche Area delle fatture di acquisto (fatture false etc) Area delle fatture di vendita (fatture false etc) Area delle modalità di pagamento Area dei finanziamenti dei soci Area dei pagamenti di terzi soggetti estranei al cliente Area delle modalità di copertura delle perdite 79

80 Regime sanzionatorio Art. 55 illeciti penali, Artt. 57, 58 e 59 illeciti amministrativi. ALCUNE VIOLAZIONI PENALI Violazione sugli obblighi di identificazione del cliente e del titolare effettivo (multa da 2.600,00 a ,00, raddoppiata se avvenuta con mezzi fraudolenti) Omessa o tardiva registrazione sul registro della clientela (multa da 2.600,00 a ,00, raddoppiata se avvenuta con mezzi fraudolenti) Violazione del divieto di comunicazione a terzi dell avventa segnalazione dell operazione sospetta (arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda da 5.000,00 a ,00 ) 80

81 Regime sanzionatorio Art. 55 illeciti penali, Artt. 57, 58 e 59 illeciti amministrativi. ALCUNE VIOLAZIONI PENALI Violazione sugli obblighi di identificazione del cliente e del titolare effettivo (multa da 2.600,00 a ,00, raddoppiata se avvenuta con mezzi fraudolenti) Omessa, tardiva o incompleta registrazione sul registro della clientela (multa da 2.600,00 a ,00, raddoppiata se avvenuta con mezzi fraudolenti) Violazione del divieto di comunicazione a terzi dell avventa segnalazione dell operazione sospetta (arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda da 5.000,00 a ,00 ) se componenti organi di controllo: omessa comunicazione delle violazioni in merito alle segnalazioni delle operazioni sospette (reclusione fino a 1 anno e multa da 100,00 a 1.000,00) 81

82 Regime sanzionatorio Art. 55 illeciti penali, Artt. 57, 58 e 59 illeciti amministrativi. ALCUNE SANZIONI AMMINISTRATIVE Omessa istituzione del registro della clientela (sanzione da 5.000,00 a ,00; Omessa segnalazione di operazione sospetta (sanzione dall 1% al 40% dell importo dell operazione non segnalata) Omessa comunicazione limitazioni all utilizzo del denaro contante (sanzione dall 1% al 40% dell importo trasferito) 82

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