Periodico informativo n. 97/2013

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Periodico informativo n. 97/2013 Deduzioni per incrementi del capitale proprio Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarla che con il disegno di legge stabilità l aliquota sulle deduzioni per incrementi del capitale proprio (ACE) potrebbe passare dal 3% sugli aumenti di capitale formatisi dal 1 gennaio 2011, al 4% per il periodo d'imposta 2014, al 4,5% per il 2015 e al 4,75% per il 2016. Si tratterebbe di un importante agevolazione, della quale tener conto anche al fine di poter più attentamente pianificare le future forme di finanziamento all impresa. Premessa L ACE è la deduzione per incrementi del capitale proprio, creata per accrescere la capitalizzazione delle aziende italiane. In questo modo, infatti, si incentiva l accantonamento degli utili a riserva (escluse le riserve non disponibili) e si favoriscono nuovi conferimenti in denaro. Dal punto di vista pratico, attraverso la deduzione ACE, viene sottratto al reddito d impresa il rendimento nozionale, ovvero un importo calcolato sulla variazione in aumento (incrementi meno decrementi) del capitale proprio. È tuttavia da considerare che la variazione in aumento del capitale proprio (incrementi decrementi) non può eccedere il patrimonio netto risultante dal bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie.

Soggetti beneficiari Possono beneficiare dell ACE: - le società di capitali; - gli enti commerciali pubblici e privati residenti (compresi i consorzi e i trust); - le stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti. Nota bene - Sono esclusi dall agevolazione: - enti non commerciali (anche se svolgono attività commerciale); - le società assoggettate a procedure di fallimento, di liquidazione coatta o di amministrazione straordinaria delle grandi aziende in crisi dall inizio dell esercizio in cui c è la dichiarazione di fallimento, il procedimento di liquidazione coatta e il decreto motivato che dichiara l inizio dell amministrazione straordinaria; - le imprese marittime che svolgono come attività prevalente quella per la quale hanno optato per la Tonnage tax; - le Controlled Foreign Companies (CFC) le quali imputano il reddito alla controllante italiana. Variazioni in aumento L effettivo versamento dei conferimenti è il presupposto essenziale: la mera sottoscrizione di un aumento di capitale non implica l applicazione della deduzione. Sono inoltre esclusi: - i conferimenti in natura; - i finanziamenti erogati dai soci, che hanno natura di debiti e non di poste di patrimonio netto; - la rinuncia dei soci ai crediti di natura commerciale.

Eventi rilevanti I conferimenti in denaro dei soci, sia in fase di costituzione che di aumento di capitale sociale (anche se trattasi di ricostituzione a seguito di perdite d esercizio) In questo caso rileva la data del versamento I versamenti a fondo perduto o in conto capitale eseguiti dai soci (senza obbligo di ricostituzione). In questo caso rileva la data del versamento. Rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società di natura finanziaria. In questo caso rileva la data dell atto di rinuncia. Compensazione dei crediti di natura finanziaria in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale. In questo caso rileva la data in cui assume effetto la compensazione. Utili accantonati a riserva, eccetto quelli destinati a riserve non disponibili. Ai fini dell applicazione della disciplina in esame si considerano riserve indisponibili: - quelle formate con utili non realmente conseguiti (si pensi alle riserve formate a seguito di processi di valutazione); - le riserve che non sono distribuibili né utilizzabili per aumento del capitale sociale, né utilizzabili per la copertura di perdite. La data rilevante è quella in cui l assemblea delibera di destinare, in tutto o in parte, a riserva l utile di esercizio (indipendentemente dalla data in cui si è formato l utile). Riserve non disponibili per le quali viene meno l indisponibilità. Assumono rilevanza dalla data in cui diventano disponibili. Nel calcolare la base ACE dobbiamo distinguere la natura dell incremento del capitale proprio avvenuto nel corso dell esercizio di riferimento: Conferimenti in denaro e rinunce ai finanziamenti Accantonamenti di utili alle - riserve L importo va ragguagliato al tempo che intercorre tra la data del conferimento/rinuncia e la chiusura dell esercizio Va considerato l intero importo

ESEMPIO Il 18 ottobre 2013 il socio della società Alfa conferisce in conto capitale un importo pari a 100.000,00 euro. In questo caso dobbiamo proporzionare il conferimento in funzione dei giorni che vanno dal versamento dell importo da parte del socio alla fine del periodo d imposta. Per il 2013 l importo da prendere in considerazione sarà così calcolato: (100.000,00 x 74 / 365) = 20.273,97 Per il 2014 la società Alfa può computare l intero ammontare pari a euro 100.000,00 oltre agli eventuali incrementi del 2014 che vanno sommati. Il 5 aprile 2013 la società Beta ha deciso di accantonare l utile dell esercizo 2012 di un importo pari a 64.000,00 integrando la riserva straordinaria. In questo secondo caso sia per il 2013 che per il 2014 viene considerato l intero importo nel calcolo dell ACE. Variazioni in diminuzione Le variazioni in diminuzione del capitale proprio sono riconducibili a: - le riduzioni del patrimonio netto; - le clausole antiabuso. Le riduzioni del patrimonio netto rilevano a partire dall inizio dell esercizio e sono: - la distribuzione di riserve di utili ai soci; - la devoluzione di capitale o riserve di capitali (ad esempio riduzione del capitale sociale, della riserva sovrapprezzo azioni, della riserva per versamenti a fondo perduto o in conto capitale, della riserva per interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni). Non dobbiamo prendere in considerazione però: - le riduzioni di patrimonio derivante da perdite; - le distribuzioni dell utile di esercizio; - i decrementi conseguenti a operazioni di fusione o scissione. Le clausole antiabuso sono di seguito elencate: - conferimenti in denaro a favore di società del gruppo; - acquisto di partecipazioni (o incremento della quota già detenuta) in società controllate già appartenenti al gruppo; - acquisto di aziende o di rami di azienda da società del gruppo;

- conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti; - conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in paradisi fiscali; - incremento dei crediti da finanziamento nei confronti di società del gruppo. È possibile richiedere la disapplicazione delle clausole antiabuso tramite una specifica istanza presentata ai sensi dell art. 37 bis comma 8 del D.P.R. 600/73. La finalità di queste disposizioni antielusive è quella di evitare effetti moltiplicativi dell agevolazione all interno dei gruppi societari: le operazioni all interno di un gruppo societario possono infatti portare a capitalizzazioni di comodo al fine di duplicare l agevolazione ACE nel momento in cui l esborso è stato unico. Le limitazioni in oggetto si applicano sia ai soggetti IRPEF che ai soggetti IRES che, nel corso del periodo d imposta, sono controllanti di soggetti beneficiari dell ACE oppure controllati dal medesimo controllante. Aliquota di rendimento nozionale Per l anno d imposta 2011, 2012 e 2013 l aliquota di rendimento nozionale è stata pari al 3%. Per il 2014 e per i periodi successivi la percentuale avrebbe dovuto essere calcolata tenuto conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti per la compensazione del rischio maggiore. Il Ddl di stabilità 2014, introducendo un importante previsione al fine di favorire la ricapitalizzazione delle imprese, determina le aliquote di rendimento nozionale per ciascun anno d imposta nella seguente misura: - per l esercizio 2014 il 4%; - per l esercizio 2015 il 4,5%; - per l esercizio 2016 il 4,75%. Ravenna, 31 ottobre 2013 Flavia Valmorra - Roberto Garavini