Sicurezza di laboratorio: AGENTI CANCEROGENI e MUTAGENI

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Di.S.Te.B.A. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali Sicurezza di laboratorio: AGENTI CANCEROGENI e MUTAGENI Per questo corso non si consiglia nessun libro di testo pertanto il file contiene sia pagine didattiche sia pagine di approfondimento messe a punto con l obiettivo di migliorare la comprensione delle problematiche presentate. http://www.disteba.unisalento.it/sesiger a cura di: Dott.ssa Daniela Pacoda a.a. 2011-2012 Corso di laurea in Scienze Biologiche

Pagina didattica Definizioni secondo la normativa vigente Cancerogeni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza Mutageni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza

Pagina didattica Il cancro non è altro che una crescita anormale ed incontrollata delle cellule e viene anche chiamato neoplasia o tumore. Può colpire tutti gli organi e gli apparati, anche se si manifesta più spesso alla pelle, al seno, alla prostata, ai polmoni, all apparato digerente ed al cervello.

Pagina didattica Il cancro rappresenta una delle principali cause di morte nei Paesi Occidentali dove causa all incirca il 20% dei decessi. Nella comparsa delle neoplasie hanno una notevole influenza fattori individuali legati all ereditarietà, allo stile di vita e alle abitudini voluttuarie come il consumo di alcool, il fumo e l alimentazione. Ma molto importanti sono anche i fattori fisici ambientali, soprattutto le radiazioni ultraviolette contenute nella luce solare, mentre un contributo più modesto è rappresentato dall esposizione professionale, in particolare a sostanze chimiche cancerogene.

Pagina di approfondimento L insorgenza e la formazione del tumore che viene anche detta cancerogenesi è un processo che si manifesta in più stadi. L evento iniziale, che è di breve durata (giorni o settimane), viene denominato iniziazione ed è spesso dovuto ad una alterazione genetica causata da un cosiddetto iniziatore chimico. Il secondo stadio della cancerogenesi viene chiamato promozione e dura nell'uomo anni o decenni.

Pagina di approfondimento Un promotore, di per sé, non determina l'insorgenza del tumore, ma è in grado di amplificare il danno determinato da un iniziatore: in definitiva agisce inducendo la proliferazione cellulare, conferendo così alle cellule tumorali un vantaggio replicativo rispetto a quelle normali. Mentre un cancerogeno iniziatore induce il cancro con un meccanismo irreversibile, un cancerogeno promotore provoca effetti che possono essere reversibili se l esposizione cessa.

Pagina di approfondimento Lo stadio più avanzato del processo di cancerogenesi consiste nell acquisizione da parte delle cellule tumorali della proprietà invasiva cioè della capacità di colonizzare altre zone del corpo oltre a quella di origine. La disseminazione del cancro avviene in genere attraverso il sistema vascolare e comporta la formazione di varie masse tumorali secondarie (metastasi). A questo punto i trattamenti terapeutici sono particolarmente difficili e la situazione si presenta talmente grave da essere spesso letale.

Pagina didattica Classificazione dei Cancerogeni Genotossici Epigenetici Diretti Agiscono direttamente senza bisogno di biotrasformazione Indiretti Agiscono dopo biotrasformazione Promotori Cocancerogeni Iniziatori puri= agiscono solo da iniziatori cioè inducono la trasformazione della cellula in cellula neoplastica Iniziatori completi= oltre a determinare la trasformazione della cellula neoplastica ne inducono la proliferazione

Pagina di approfondimento Alcuni esempi di Genotossici IPA (cancerogeno indiretto) Nitrosamine (cancerogeno indiretto) Naftilamine (cancerogeno diretto) Arsenico (cancerogeno diretto) Uretano (cancerogeno indiretto) Catrame (cancerogeno completo) Nichel (cancerogeni diretto) Cadmio (cancerogeni diretto)

Pagina di approfondimento Alcuni esempi di Epigenetici Grassi alimentari (cocancerogeno) Molte sostanze contenute nel fumo di sigaretta (5000 sostanze appartenenti a 15 classi chimiche) (sia cocancerogeni che promotori) Idrocarburi alogenati (promotori) Alcool (cocancerogeno) Estrogeni (cocancerogeno) Benzene (promotore e iniziatore) Pesticidi (sia promotori che cocancerogeni)

Pagina di approfondimento In genere gli agenti chimici cancerogeni svolgono un ruolo sia di iniziatore sia di promotore e per questo motivo vengono definiti carcinogeni completi. Da notare che la promozione può essere indotta non solo da sostanze chimiche, ma anche da eventi biologici e da stimoli fisici o meccanici.

Pagina didattica Mutageni I mutageni sono quegli agenti che causano delle mutazioni o delle alterazioni a carico del materiale genetico, danneggiando così quell insieme codificato di informazioni che è presente in ogni cellula e che è responsabile dei vari processi biochimici e della trasmissione dei caratteri ereditari.

Pagina di approfondimento Le sostanze mutagene possono agire essenzialmente in tre modi: provocando cambiamenti nella composizione chimica del DNA; determinando alterazioni del riarrangiamento fisico di questa macromolecola; causando la fusione o la perdita di interi cromosomi.

Pagina di approfondimento In alcuni casi, l azione dei mutageni non comporta alcun effetto negativo, in quanto colpisce quella parte del DNA che non è attiva; infatti pur avendo ogni cellula un corredo genico completo, gran parte dei geni non svolgono alcuna funzione effettiva, per cui non si manifestano conseguenze a carico della salute.

Pagina di approfondimento Bisogna anche considerare che ogni cellula possiede dei meccanismi interni che provvedono alla riparazione del DNA e che permettono di correggere la maggior parte delle mutazioni prima che possano arrecare un qualsiasi tipo di danno all organismo. Se le mutazioni colpiscono proprio questi meccanismi, allora il numero delle mutazioni che può subire il genoma di un individuo aumenta enormemente.

Pagina didattica Categorie di sostanze cancerogene e relative frasi di rischio Secondo la classificazione della UE (direttiva 67/548/CEE con succ. adeguamenti) le sostanze cancerogene sono suddivise in tre categorie: Categoria 1: sostanze note per gli effetti cancerogeni sull uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l esposizione dell uomo ad esse e lo sviluppo di tumori. Simbolo: molto tossico (T+) Frasi di rischio: R45 (può provocare il cancro) R49 (può provocare il cancro per inalazione)

Pagina didattica Categorie di sostanze cancerogene e relative frasi di rischio Categoria 2: sostanze da considerare cancerogene per l uomo. Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l esposizione dell uomo possa provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base di: - adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali - altre informazioni specifiche. Simbolo: tossico (T) Frasi di rischio: R45 (può provocare il cancro) R49 (può provocare il cancro per inalazione)

Pagina didattica Categorie di sostanze cancerogene e relative frasi di rischio Categoria 3: sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull uomo. Esistono prove ottenute da adeguati studi su animali che non bastano tuttavia per classificare la sostanza nella categoria 2 Simbolo: nocivo Xn Frasi di rischio: R68 (possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficienti)

Categorie di rischio per i cancerogeni per il regolamento GHS CLP pericolo Categoria 1: cancerogeni conosciuti o presunti. L inserimento nella categoria è basato su dati epidemiologici o effetti sugli animali categoria 1A effetti cancerogeni noti per l uomo categoria 1B effetti cancerogeni presunti sull uomo Indicazione di pericolo H350: Può provocare il cancro Categoria 2: sospetto cancerogeno per l uomo; prove non sufficienti Indicazione di pericolo H351: Sospettato di provocare il cancro

Pagina didattica Categorie di sostanze mutagene e relative frasi di rischio Direttiva 67/548/CEE con succ. adeguamenti Categoria 1: sostanze note per gli effetti mutageni sull uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l esposizione dell uomo ad esse e l insorgenza di alterazioni genetiche ereditarie. Simbolo: molto tossico (T+) Frasi di rischio: R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie)

Pagina didattica Categorie di sostanze mutagene e relative frasi di rischio Categoria 2: sostanze da considerarsi mutagene per l uomo. Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l esposizione umana possa provocare lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie, in generale sulla base di: - adeguati studi su animali - altre informazioni specifiche. Simbolo: tossico (T) Frasi di rischio: R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie)

Pagina didattica Categorie di sostanze mutagene e relative frasi di rischio Categoria 3: sostanze da considerarsi con sospetto per possibili effetti mutageni. Esistono prove ottenute da studi specifici sugli effetti mutageni ma non sono sufficienti per classificare la sostanza nella categoria 2. Simbolo: Nocivo (Xn) Frasi di rischio: R68 (può provocare effetti irreversibili) Secondo la classificazione della UE (direttiva 67/548/CEE con succ. adeguamenti) le sostanze mutagene che hanno rilevanza ai fini della legislazione attuale sono quelle contenute nelle prime due categorie.

Categorie di rischio per i mutageni per il regolamento GHS CLP pericolo Categoria 1: sostanze capaci di indurre mutazioni ereditarie o che devono essere considerate capaci di indurre mutazioni in cellule germinali umane categoria 1A effetti mutageni noti per l uomo categoria 1B effetti mutageni presunti sull uomo Indicazione di pericolo H340: Può provocare alterazioni genetiche Categoria 2: sospetto mutageno per l uomo; prove non sufficienti Indicazione di pericolo H341: Sospettato di alterazioni genetiche

Pagina di approfondimento Categorie di sostanze cancerogene e relative frasi di rischio Una sostanza viene inserita nella categoria 1A di mutagenicità in base ai risultati positivi di studi epidemiologici sull uomo. La classificazione in categoria 1B si basa su risultati positivi di test in vivo su cellule germinali e/o cellule somatiche. La collocazione nella categoria 2 si basa sui risultati positivi di esperimenti su mammiferi e/o esperimenti in vitro su cellule somatiche di mammiferi.

Pagina didattica Miscele cancerogene e/o mutagene Una miscela è classificata, come previsto dal regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, cancerogena e/o mutagena quando contiene almeno un componente cancerogeno e/o mutageno in percentuale maggiore o uguale allo 0,1%.

Pagina di approfondimento Responsabili delle informazioni contenute nell etichetta e nella scheda di sicurezza dei prodotti chimici sono i responsabili dell immissione sul mercato (fabbricante, importatore, distributore o fornitore) che devono essere in grado di stabilire se una sostanza o un preparato è classificato cancerogeno e/o mutageno; gli stessi hanno l obbligo di diffondere nella maniera più chiara possibile tale informazione.

Pagina di approfondimento Categorie di sostanze cancerogene e mutagene Alcuni degli Organismi, Enti e Istituzioni Scientifiche impegnate nella definizione di un programma internazionale di valutazione del potenziale cancerogeno di sostanze e preparati chimici: Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro : IARC Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale (Italia): CCTN National Institute for Occupational Safety and Health: NIOSCH American Conference of Govermental Industrial Hygienists: ACGIH

Pagina di approfondimento La classificazione IARC degli agenti cancerogeni L Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (in sigla internazionale "IARC") è un organismo dell Organizzazione Mondiale della Sanità deputata allo studio del cancro, delle sue cause e delle strategie per il suo controllo. E un organismo la cui autorevolezza è riconosciuta a livello mondiale e a cui si fa riferimento per molte questioni riguardanti il problema dei tumori. IARC valuta gli studi scientifici esistenti in merito all azione cancerogena di agenti, miscele e circostanze di esposizione e classifica le evidenze di cancerogenicità - in ordine decrescente - in: sufficiente, limitata, inadeguata, assente.

Pagina di approfondimento Dopo aver valutato separatamente la cancerogenicità nell uomo, la cancerogenicità negli animali da esperimento e tutti gli altri elementi rilevanti a questo proposito (mutagenesi, azioni sull embrione, sul genoma, effetti su colture cellulari o altro), IARC conclude con una valutazione complessiva che classifica l agente (miscela o circostanza di esposizione) in: gruppo 1, 2 (2A e 2B), 3 o 4

Pagina di approfondimento In sintesi, il significato della classificazione di un agente (o miscela o circostanza di esposizione) è il seguente: Gruppo 1- L agente (o miscela) è cancerogeno per l uomo (oppure: la lavorazione comporta esposizioni che sono cancerogene per l uomo). Gruppo 2- Questa categoria include agenti, miscele o circostanze di esposizione per cui, da una parte, il grado di evidenza di cancerogenicità nell uomo è quasi sufficiente o, dall altra, non ci sono dati sull uomo ma c è evidenza di cancerogenicità per l animale: Gruppo 2A- L agente (o miscela) è probabilmente cancerogeno per l uomo (oppure: la lavorazione comporta esposizioni che sono probabilmente cancerogene per l uomo.) Gruppo 2B- L agente (o miscela) è un possibile cancerogeno per l uomo (la lavorazione comporta esposizioni che sono possibili cancerogene per l uomo).

Pagina di approfondimento Gruppo 3- L agente (o miscela o circostanza di esposizione) non è classificabile in relazione alla sua cancerogenicità per l uomo. In questo gruppo vengono inserite sostanze che non rientrano in nessun altra categoria prevista. Gruppo 4- L agente (o la miscele) probabilmente non agisce come cancerogeno per l uomo. Comprende sostanze con evidente non cancerogenicità per l uomo e per gli animali. In alcuni casi si tratta di sostanze con inadeguata evidenza o assenza di dati per l uomo ma con provata mancanza di cancerogenicità per gli animali

Pagina di approfondimento Va tenuto conto che la IARC ha valutato sia miscele che circostanze di esposizione come cancerogeni di gruppo 1 (cancerogeno certo per l uomo) e 2A (cancerogeno probabile per l uomo) non considerate nell allegato XLII e XLIII del D.Lgs. 81/08. Si tratta comunque di un elenco di non immediato utilizzo per una valutazione dei rischi, dovendo considerare infatti che: non sono a volte individuabili nella lavorazione gli specifici agenti cancerogeni in gioco; le valutazioni IARC si basano su evidenze epidemiologiche relative ad esposizioni verificatesi nel passato, che spesso sono nel tempo radicalmente mutate; i processi industriali pertinenti non sono necessariamente omogenei nel tempo e nello spazio, per cui alla stessa mansione o attività produttiva possono corrispondere esposizioni diverse, e quindi rischi di entità diversa, anche radicalmente.

Pagina di approfondimento Anche se numerosi studi scientifici hanno permesso di capire molto sulla comparsa e sullo sviluppo dei tumori, è sempre estremamente difficile stabilire una chiara relazione di causa - effetto fra l esposizione ad un sospetto agente cancerogeno e lo sviluppo della malattia.

Concetto di Valore Soglia: per le sostanze cancerogene e/o mutagene, non è possibile attribuire un valore limite di concentrazione sotto il quale vi è la garanzia assoluta di non correre rischi, in quanto l azione di queste sostanze può manifestarsi anche in seguito ad una singola dose a bassissima concentrazione

Questa considerazione è molto dibattuta perché bisogna tener presente che nell organismo esistono meccanismi biologici in grado di riparare un danno genomico prodotto da un agente genotossico. Fino ad oggi però, nonostante l impiego di test sperimentali su numeri elevatissimi di animali (25.000 topi) non è stata dimostrata l esistenza di una dose soglia.

Si parla pertanto di VSD (Virtual Safety Dose): dose alla quale corrisponde una probabilità di evento (cancerogeno) inferiore a 1/100.000.000 (10-8 ) con livello di significatività statistica del 99% (FDA)

Stima dei rischi (probabilità di morte) per un individuo in relazioni ad alcune attività umane o eventi naturali ATTIVITA RISCHIO Fumo (10 sig/gg) 1/400 Tutti i tipi di incidente 1/2000 Incidente Automobilistico 1/5000 Lavoro in industria 1/30.000 Disastri naturali 1/50.000 Essere colpiti da un fulmine 1/1.000.000 Rispetto della VSD per la sostanza X 1/100.000.000

Pagina di approfondimento Riepilogando. per gli EPIGENETICI si potrebbe parlare di una dose-soglia in quanto esiste una relazione dose risposta. per i GENOTOSSICI non esiste invece una relazione dose risposta e in via teorica anche una sola molecola può iniziare il processo tumorale.

Principali sostanze chimiche potenzialmente presenti negli ambienti di lavoro ritenute in grado di un effetto cancerogeno Amine aromatiche Vescica Arsenico Pelle e Polmone Asbesto Pleura, Polmone, Peritoneo Benzene Midollo e Tessuti Ematopoietici Cadmio Prostata Cloruro di Vinile Fegato Cromo Polmone Dicromometiletere Polmone Idrocarburi Policiclcici Pelle, Scroto, Polmone Lavorazioni del legno Seni nasali Lavorazioni del cadmio Seni nasali Lavorazioni dell alcool isopropilico Seni nasali Mostarde Azotate Laringe, Polmone Nichel Seni nasali, Polmone Agenti Fisici: Raggi UV Pelle Radiazioni Ionizzanti Midollo (molte altre sedi) Agenti Biologici: Virus oncogeni Varie sedi Macroparassiti Varie sedi

Pagina didattica Normativa in materia di Cancerogeni e Mutageni in ambito professionale D.Lgs.81/2008 integr. con il D.Lgs. 106/2009 Titolo IX Capo II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI e MUTAGENI (Art.233 Campo di applicazione) Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal Capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la comunità europea dell energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.

Pagina didattica D.Lgs.81/2008 Titolo IX Capo II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI e MUTAGENI (Art. 234 Definizioni) Agli effetti del presente decreto si intende per: agente cancerogeno: 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni; 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1) agente mutageno: 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie mutagene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni; 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1) 3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all allegato XLI, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall allegato XLII.

Pagina didattica La distinzione tra sostanze e preparati, data sempre nel D.Lgs. 52/1997, è la seguente: a) sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per mantenere la stabilità dei prodotti e le impurezze derivanti dal procedimento impiegato, ma esclusi i solventi che possono essere eliminati senza incidere sulla stabilità delle sostanze e senza modificare la loro composizione; b) preparati: le miscele o le soluzioni costituite da due o più sostanze.

Pagina didattica D.Lgs.81/2008 Titolo IX Capo II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI e MUTAGENI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (Art. 235 Sostituzione e riduzione) La regolamentazione di legge prevede una sorta di gerarchia comportamentale: 1) sostituire l agente cancerogeno o mutageno con ciò che non lo è; 2) ricorrere ad un sistema chiuso; 3) ridurre l esposizione al più basso valore tecnicamente possibile. L esposizione non deve comunque superare il valore limite dell agente stabilito nell allegato XLIII

Pagina di approfondimento D.Lgs.81/2008 Titolo IX Capo II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI e MUTAGENI A proposito di sostituzioni è importante ricordare che nell allegato XL del D.Lgs. 81/08 vengono previsti espressamente divieti di produzione, lavorazione e impiego di agenti chimici e attività. Attualmente l allegato comprende quattro ammine aromatiche cancerogene e mutagene: 2-naftilamina e suoi Sali N. CAS (1) 91-59-8 4-aminodifenile e suoi Sali N. CAS 92-67-1 Benzidina e suoi Sali N. CAS 92-87-5 4-nitrodifenile N. CAS 92-93-3 (1) CAS Chemical Abstracts Service

Pagina di approfondimento D.Lgs.81/2008 Titolo IX Capo II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI e MUTAGENI Il comma 3 dell articolo 228 del D.Lgs. 81/08 prevede comunque le seguenti possibilità di deroga al divieto: attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi; attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti; produzione di agenti chimici destinati ad essere utilizzati come intermedi.

Pagina didattica D.Lgs.81/2008 Titolo IX Capo II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI e MUTAGENI (Art. 236 Valutazione del rischio) Il D. Lgs. 81/08 richiede per i cancerogeni e/o mutageni una valutazione particolarmente approfondita e documentata di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo caratteristiche delle lavorazioni: durata e frequenza quantitativi, concentrazioni capacità di penetrazione nell organismo

Pagina di approfondimento D.Lgs.81/2008 Titolo IX Capo II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI e MUTAGENI Il Documento di Valutazione del rischio I risultati della valutazione del rischio cancerogeno e/o mutageno devono essere riportati nel documento di valutazione dei rischi con i seguenti dati: attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni e indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni; quantitativi e concentrazione degli agenti; numero dei lavoratori esposti; esposizione dei suddetti lavoratori e il grado della stessa; misure preventive applicate e DPI indagini svolte circa la possibile sostituzione e le caratteristiche delle sostanze utilizzate come sostituti.

Pagina di approfondimento D.Lgs.81/2008 Titolo IX Capo II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI e MUTAGENI (Art. 237 Misure tecniche, organizzative, procedurali) Le misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare sono le seguenti: a) usare le quantità minime necessarie ed evitare l accumulo; b) limitare al minimo i lavoratori esposti; c) progettare, programmare e sorvegliare le attività in modo che non vi sia emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria; d) provvedere alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni

Pagina di approfondimento D.Lgs.81/2008 Titolo IX Capo II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI e MUTAGENI e) provvedere alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti; f) elaborare procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate; g) assicurare che gli agenti cancerogeni o mutageni siano conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza; h) assicurare lo smaltimento degli scarti

Pagina di approfondimento D.Lgs.81/2008 Titolo IX Capo II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI e MUTAGENI i) disporre, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni presenta rischi particolarmente elevati.

Pagina di approfondimento D.Lgs.81/2008 Titolo IX Capo II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI e MUTAGENI (Art. 238 Misure tecniche) Il datore di lavoro: a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati; b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili; c) provvede affinché i DPI siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione. E' vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

Pagina didattica D.Lgs.81/2008 Titolo IX Capo II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI e MUTAGENI (Art. 239 Informazione e formazione) Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni INFORMAZIONI ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e DPI ed il loro corretto impiego; e) comportamenti da adottare per prevenire il verificarsi di incidenti e ridurne al minimo le conseguenze.

Pagina didattica D.Lgs.81/2008 Titolo IX Capo II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI e MUTAGENI Aggiornamento INFORMAZIONE Strumenti di programmazione, di gestione, di verifica della formazione attuata FORMAZIONE Deve essere fornita una formazione adeguata in merito agli elementi informativi forniti.

Pagina didattica D.Lgs.81/2008 Titolo IX Capo II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI e MUTAGENI L'informazione e la formazione devono avvenire: prima che i lavoratori siano adibiti alle attività a rischio; con frequenza almeno quinquennale; ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti significativi.

Pagina di approfondimento D.Lgs.81/2008 Titolo IX Capo II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI e MUTAGENI (Art. 240 Esposizione non prevedibile) In caso di esposizione non prevedibile o anomala è necessario: adottare misure immediate per identificare e rimuovere le cause informare i lavoratori e il RLS; comunicare al più presto all organismo di vigilanza l evento e le misure adottate.

Pagina di approfondimento D.Lgs.81/2008 Titolo IX Capo II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI e MUTAGENI I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro.

Pagina didattica D.Lgs.81/2008 Titolo IX Capo II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI e MUTAGENI SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 242 Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche) 1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. 3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'art. 42

Pagina di approfondimento D.Lgs.81/2008 Titolo IX Capo II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI e MUTAGENI SORVEGLIANZA SANITARIA Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.

Pagina di approfondimento D.Lgs.81/2008 Titolo IX Capo II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI e MUTAGENI (Art. 243 Registro di esposizione e cartelle sanitarie) Lavoratori esposti: lavoratori per i quali il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni potrebbe risultare superiore a quello della popolazione generale. Il registro degli esposti: archivio cartaceo istituito dal Datore di lavoro, il quale si serve della collaborazione del medico competente, che, sulla base di procedure e protocolli definiti è tenuto a compilare e aggiornare il registro.

Pagina di approfondimento D.Lgs.81/2008 Titolo IX Capo II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI e MUTAGENI Le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ispesl fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.

SCHEDE DI SICUREZZA Tutte le sostanze chimiche ed i preparati pericolosi posti in commercio in Italia devono essere accompagnati da una Scheda di Sicurezza, compilata a cura e sotto la responsabilità di chi la immette sul mercato (fabbricante, importatore, distributore). La Scheda deve essere aggiornata sulla base delle conoscenze tecniche e scientifiche più recenti, deve essere redatta in lingua italiana e deve riportare la data di compilazione.

La SCHEDA comprende 16 voci 1) Identificazione 2) Pericoli 3) Composizione 4) Pronto soccorso 5) Misure antincendio 6) Fuoriuscita accidentale 7) Manipolazione e Stoccaggio 8) Protezione individuale 9) Proprietà chimico fisiche 10) Stabilità e reattività 11) Informazioni Tossicologiche 12) Informazioni ecologiche 13) Smaltimento 14) Trasporto 15) Regolamentazione 16) Altre informazioni