SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 13 MAGGIO 2009 Informativa n. 37 Borse di studio Erasmus Mundus; contributi previdenziali versati dal coniuge superstite; interessi passivi su mutuo ipotecario SOMMARIO La presente Informativa offre un analisi dei recenti chiarimenti forniti dall Amministrazione finanziaria in merito alle seguenti tematiche: - rilevanza fiscale delle borse di studio "Erasmus Mundus" (Risoluzione n. 109/2009); - contributi versati dal coniuge superstite per conto del coniuge defunto (Risoluzione n. 114/2009); - interessi passivi su mutuo ipotecario acceso per l acquisto di più immobili (Risoluzione n. 117/2009). Si prosegue così l analisi dei pareri e dei criteri interpretativi forniti in materia fiscale dall Agenzia delle Entrate ed aventi ripercussioni sul modello 730. EDITORIA FISCALE SEAC
Servizio INFORMATIVA 730 INFORMATIVA N. 37 Prot. 3612 DATA 13.05.2009 Settore: Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI Borse di studio Erasmus Mundus; contributi versati dal coniuge superstite; interessi passivi su mutuo ipotecario Riferimenti: Risoluzioni dell Agenzia delle Entrate: 23 aprile 2009, n. 109; 28 aprile 2009, n. 114; 29 aprile 2009, n. 117 Con la presente Informativa si intende offrire un analisi in merito ai chiarimenti recentemente forniti dall Amministrazione finanziaria attraverso tre Risoluzioni emanate al fine di rispondere a degli interpelli riguardanti, rispettivamente: la rilevanza fiscale delle borse di studio erogate nell ambito del programma Erasmus Mundus (Risoluzione 23 aprile 2009, n. 109); la deducibilità dei contributi previdenziali versati dal coniuge superstite per conto del coniuge defunto (Risoluzione 28 aprile 2009, n. 114); la detraibilità degli interessi passivi su mutuo ipotecario acceso per l acquisto di più immobili (Risoluzione 29 aprile 2009, n. 117). Si prosegue così, per mezzo del servizio Informative CAF 730, l analisi dei pareri e dei criteri interpretativi forniti in materia fiscale dall Amministrazione finanziaria che interessano il modello dichiarativo 730. BORSE DI STUDIO ERASMUS MUNDUS In linea generale, le borse di studio percepite da soggetti fiscalmente residenti in Italia sono imponibili ai fini IRPEF ai sensi dell articolo 50, comma 1, lett. c), TUIR che assimila le suddette somme ai redditi di lavoro dipendente. In deroga a tale principio generale, per espressa previsione normativa sono considerate esenti ai fini IRPEF le borse di studio corrisposte: agli studenti universitari in conformità ai principi dettati dalla Legge n. 390/1991; dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per: la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione; i corsi di dottorato di ricerca; le attività di ricerca post-dottorato; i corsi di perfezionamento all estero; nell ambito del programma Socrates, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle Università, a condizione che l importo complessivo annuo non sia superiore ad 7.746,85; dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali. Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/805605
Informativa n. 37 - pagina 2 di 5 Nell istanza d interpello oggetto della Risoluzione 23 aprile 2009, n. 109, un istituto universitario chiede di sapere quale sia il corretto trattamento tributario da riservare, ai fini IRPEF ed IRAP, alle borse di studio erogate nell ambito del programma Erasmus Mundus. Secondo l Università istante dette borse di studio devono beneficiare di un regime fiscale di favore, al pari di quelle relative al programma Socrates/Erasmus (esenti IRPEF ai sensi dell articolo 6, comma 13, Legge n. 488/1999); entrambi i programmi, infatti, presentano finalità simili e sono entrambi finanziati dalla Comunità Europea. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE L Agenzia delle Entrate accoglie sostanzialmente la soluzione prospettata dall Università istante, fornendo tuttavia alcune precisazioni. La Risoluzione, infatti, concorda con l affermare che il programma Erasmus Mundus si inserisce nelle iniziative comunitarie, tra le quali è compresa quella relativa al programma Socrates, introdotte con l obiettivo di migliorare la qualità dell istruzione superiore nell Unione Europea e di promuovere l Europa come centro d eccellenza. Tuttavia, il documento di Prassi evidenzia che nonostante le suddette affinità dei due programmi, non è possibile estendere alle borse di studio in esame il regime fiscale di favore previsto per le borse di mobilità Socrates, di cui all articolo 6, comma 13, Legge n. 488/1999, in quanto tale disposizione ha un ambito applicativo precisamente delimitato. Diversamente, l Agenzia ritiene applicabile il regime fiscale di favore previsto dall articolo 3, comma 3, lett. d-ter), TUIR che, dal 1 gennaio 2007, dispone l esenzione ai fini IRPEF delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali. In tal senso, la Risoluzione precisa che si considerano concesse dal Governo le borse di studio che discendano da un espressa volontà governativa e che siano corrisposte da organi del Governo italiano, anche se sono versate materialmente da altri soggetti che agiscano per conto di un organo del Governo italiano.. In sostanza, nonostante le borse di studio in esame non siano erogate direttamente dal Governo italiano, detta condizione è comunque rispettata per il fatto che sono comunque erogate dalle Università italiane in qualità di Amministrazioni pubbliche deputate alla formazione universitaria e post-universitaria. Alla luce di tali considerazioni, le borse di studio Erasmus Mundus devono considerarsi esenti ai fini IRPEF ai sensi dell articolo 3, comma 3, lett. d-ter), TUIR. DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI VERSATI DAL CONIUGE SUPERSTITE Ai sensi dell articolo 10, comma 1, lettera e), TUIR è possibile dedurre dal reddito complessivo e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi....
Informativa n. 37 - pagina 3 di 5 Nell istanza d interpello oggetto della Risoluzione 28 aprile 2009, n. 114, una contribuente chiede di sapere se può portare in deduzione dal proprio reddito complessivo i contributi da lei versati per regolarizzare la posizione previdenziale del marito defunto, al fine di ottenere la pensione di reversibilità. Tali contributi, infatti, erano stati lasciati in sospeso dal de cuius. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE L Agenzia delle Entrate si esprime favorevolmente nei confronti dell interpellante; tuttavia, vengono fornite alcune importanti precisazioni. Anzitutto, la Risoluzione ricorda che la funzione principale degli oneri deducibili consiste nel dare rilevanza alle spese che incidono sulla situazione personale del contribuente e nel fare in modo che l IRPEF dovuta sia correlata all effettiva capacità contributiva. A tal fine, è necessario verificare che gli oneri in questione rispondano ad un interesse specifico e personale di chi li ha sostenuti. Relativamente al caso in esame, l Agenzia evidenzia che le spese sostenute dalla moglie del de cuius, corrispondono effettivamente ad un suo interesse specifico e personale: infatti, il versamento dei contributi è necessario per poter conseguire il trattamento pensionistico di reversibilità. In sostanza, si verifica un rapporto di causa-effetto tra i versamenti effettuati e l accesso alla pensione: l interpellante, infatti, non avrebbe potuto beneficiare del trattamento di reversibilità se non avesse provveduto al pagamento dei contributi. Alla luce di tali considerazioni, l Amministrazione finanziaria riconosce al coniuge superstite la possibilità di portare in deduzione dal proprio reddito complessivo i contributi in commento, nella misura effettivamente sostenuta. A tal fine, tuttavia, dalle ricevute di versamento (ad esempio, bonifico bancario) deve risultare che l onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite (tale informazione non può infatti essere desunta dal titolo di pagamento, che è intestato al de cuius). Evidentemente, in sede di dichiarazione dei redditi, Mod. 730/2009, i contributi in esame dovranno essere indicati nel rigo E22 Contributi previdenziali ed assistenziali deducibili. CONTRIBUTI VERSATI DAL CONIUGE SUPERSTITE DEDUCIBILI (se versati per conseguire la reversibilità) Indicazione sulle ricevute che il pagamento è stato fatto dal coniuge superstite
Informativa n. 37 - pagina 4 di 5 MUTUO IPOTECARIO SU PIÙ IMMOBILI Nell istanza d interpello oggetto della Risoluzione 29 aprile 2009, n. 117, viene affrontato il caso di un contribuente che ha acquistato un immobile composto dalle seguenti tre unità immobiliari: un abitazione principale; la relativa pertinenza; un appartamento da ristrutturare, che verrà in seguito accorpato all abitazione principale. Nell atto di compravendita, tuttavia, è stato indicato un unico prezzo di acquisto, riferito all intero immobile; inoltre, ai fini dell acquisto anche il mutuo è stato stipulato con riferimento all intero fabbricato e non suddiviso per le singole unità immobiliari. Alla luce di tali considerazioni il contribuente chiede alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di detrarre gli interessi passivi corrisposti sul mutuo ipotecario. L istante, infatti, ritiene di aver diritto alla detrazione degli interessi passivi corrisposti sulla parte di mutuo imputabile all acquisto dell abitazione principale e della relativa pertinenza. A tal fine, si propone di individuare la quota di interessi detraibili individuando la percentuale del costo unitario imputabile all acquisto delle unità catastali agevolabili, in base alla proporzione tra le rendite catastali dei singoli immobili. Tale percentuale, andrebbe poi applicata al valore complessivo del mutuo. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE L Agenzia delle Entrate concorda in modo sostanziale con la soluzione prospettata dal contribuente. La Risoluzione, infatti, precisa che con riferimento al caso in esame l istante può usufruire dell agevolazione fiscale in relazione agli interessi passivi imputabili alla sola quota di mutuo destinata all acquisto: dell abitazione principale; e della relativa pertinenza. A tal fine, tuttavia, è necessario individuare la parte del costo di acquisto imputabile alle suddette unità immobiliari agevolabili, individuabile in una percentuale pari alla proporzione tra le rendite catastali delle singole unità immobiliari che compongono il fabbricato. rendita catastale abitazione principale + rendita catastale pertinenza rendita catastale totale dei tre immobili Tale percentuale dovrà essere successivamente applicata all importo totale del mutuo, al fine di individuare la quota di interessi detraibili. ESEMPIO Ipotizziamo una casistica del tutto simile a quella oggetto della Risoluzione, con i seguenti dati: Mutuo ipotecario = 200.000,00 Interessi passivi = 3.000,00 Costo complessivo acquisto = 300.000,00 Rendita catastale: abitazione principale = 800,00; pertinenza = 200,00; immobile in ristrutturazione = 500,00. Al fine di calcolare la quota di interessi detraibili, è necessario operare nel seguente modo:
Informativa n. 37 - pagina 5 di 5 1. quota del prezzo d acquisto imputabile alle singole unità immobiliari agevolabili (abitazione principale e pertinenza): 800,00 + 200,00 = 66,66% 1.500,00 300.000,00 x 66,66% = 200.000,00 2. al fine di individuare la quota di interessi detraibili, la percentuale deve essere ora applicata all importo totale del mutuo: 200.000,00 x 66,66% = 133.320,00 3. in questo caso il costo d acquisto imputabile alle singole unità immobiliari agevolabili ( 200.000,00) è inferiore rispetto alla quota di mutuo imputabile all acquisto delle stesse ( 133.320,00). Di conseguenza, gli interessi passivi detraibili risulteranno dall applicazione della medesima percentuale al totale degli interessi passivi corrisposti: 3.000,00 x 66,66% = 1.999,80 Per quanto riguarda, infine, la quota degli interessi passivi imputabile all unità immobiliare da ristrutturare, l Agenzia precisa che l agevolazione potrà essere riconosciuta solamente a partire dal momento in cui verrà realizzato l accorpamento di tale immobile all abitazione principale (risultante anche dalle conseguenti variazioni catastali). Sino ad allora, la suddetta quota di interessi passivi non potrà beneficiare della detrazione. Mutuo superiore al costo sostenuto In base alla Risoluzione in esame, qualora il mutuo risultasse maggiore rispetto al costo sostenuto per l acquisto dell immobile (aumentato delle spese notarili e degli oneri accessori) l agevolazione va limitata all ammontare di tale costo (comprensivo degli oneri accessori relativi all acquisto). In sostanza, al fine di determinare la parte degli interessi riferiti all acquisto dell abitazione principale e della pertinenza, andrebbe applicata la seguente formula, così come previsto dalla Circolare 20 aprile 2005, n. 15: costo acquisto immobile x interessi pagati ammontare mutuo