IVA DELLE INTERMEDIAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI

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IVA DELLE INTERMEDIAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI Normativa Art. 1, comma 325, Legge 27 dicembre 2006, n. 296; Art. 7, c. 4 lettera f) -quinquies del DPR. n. 633/72; Direttiva comunitaria 2006/212 del 28.11.2006; Art. 40, c.8 del DL. n. 331/93; Art. 9, n.7 del DPR. n. 633/72.

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (pubblicata sulla Gazzetta della Unione Europea del 11.12.2006) Articoli: 44 e 153; La nuova Direttiva esclude gli intermediari dalla regola generale di territorialità legata al domicilio del prestatore (art. 43); L art. 44 stabilisce i criteri basilari di tassazione che si applicano in linea generale a tutte le intermediazioni; L art. 153 detta regole specifiche relativamente alle intermediazioni afferenti esportazioni ed operazioni assimilate. L art. 44 criteri di tassazione a) Il criterio principale di tassazione: è il luogo dove viene eseguita l operazione principale oggetto della intermediazione; b) in deroga a tale principio: luogo di tassazione è il paese membro di identificazione IVA del committente comunitario della prestazione di intermediazione se diverso dallo stato membro nel cui territorio è effettuata l operazione; L art. 153 dispone espressamente che gli stati membri devono esentare dall IVA: a) le intermediazioni relative ad operazioni di esportazione e assimilate (artt. 8, 8-bis, 9, 38-quater, 71, e 72 del DPR. n. 633/72); b) le intermediazioni relative ad operazioni effettuate fuori UE.

IVA relativa alle intermediazioni Normativa previgente*: Fino al 31 dicembre 2006 la disciplina IVA afferente le prestazioni di intermediazione relative a beni mobili era regolamentata in modo specifico solamente con riferimento : 1) alle transazioni che avvenivano nell ambito comunitario (art. 40, comma 8 del DL. n. 331 del 30 agosto 1993); 2) alle transazioni aventi per oggetto cessioni all esportazione, importazioni o cessioni di beni in transito (art. 9, n. 7 del DPR. n. 633/72). * Questa disciplina rimane vigente e pertanto applicabile anche oggi

INTERMEDIAZIONI COMUNITARIE Art. 40, c. 8 del DL. n. 331/93 Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle indicate nei commi 5 e 6 e da quelle relative alle prestazioni di cui all articolo 7, quarto comma, lettera d), del decreto del presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, relative ad operazioni su beni mobili, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se relative ad operazioni ivi effettuate, con esclusione delle prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi in altro Stato membro. Se il committente della prestazione di intermediazione è soggetto passivo d imposta nel territorio dello Stato la prestazione si considera ivi effettuata ancorché l' operazione cui l' intermediazione si riferisce sia effettuata in altro Stato membro. Ambito applicativo territoriale L art. 40 comma 8 del Dl. n. 331 disciplina con regole specifiche: 1. le intermediazioni aventi per oggetto acquisti e cessioni intracomunitari di beni in senso stretto (artt. 38 e 41 del DL. n. 331/93); 2. le intermediazioni aventi per oggetto acquisti o cessioni di beni effettuate nell ambito dei confini della Comunità indipendentemente dallo spostamento fisico dei beni.

REGOLE DI TASSAZIONE : art. 40, comma 8 del DL. n. 331/93 TASSAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO: se il committente è soggetto passivo di imposta in Italia; TASSAZIONE COMUNQUE NEL PAESE MEMBRO CEE: se il committente è soggetto passivo di imposta CEE. TASSAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO: se il committente è soggetto passivo extracomunitario o privato : nel caso in cui l intermediazione sia relativa ad operazioni effettuate in Italia.

Art. 40, c. 8 del DL. n. 331/93 AGENTE RESIDENTE 1) Committente impresa italiana: la prestazione di intermediazione è territorialmente rilevante in Italia; debitore di imposta è l agente italiano; la fattura deve essere assoggetta ad IVA; es.: agente italiano fattura ad un impresa italiana una provvigione per una vendita dall Italia alla Francia. 2) Committente impresa CEE: la prestazione è territorialmente rilevante in Francia; debitore di imposta è l impresa committente francese. La fattura è non imponibile ai sensi dell art. 40, c. 8 del DL. n. 331/93; es.: agente italiano fattura ad un impresa francese una provvigione per una vendita dalla Francia all Italia. 3) Committente extracee o soggetto privato : La prestazione è territorialmente rilevante in Italia se l operazione sottostante (vendita o acquisto) su cui si riferisce l intermediazione è effettuata in Italia. Diversamente è imponibile nello Stato CEE dove avviene la vendita sottostante. es.: agente italiano fattura ad un impresa svizzera una provvigione per beni venduti in Italia; luogo di tassazione: Italia; debitore di imposta è l agente italiano: La fattura deve essere assoggettata ad IVA in Italia.

Art. 40, c. 8 del DL. n. 331/93 AGENTE COMUNITARIO Committente impresa italiana: la prestazione di intermediazione è territorialmente rilevante in Italia; debitore di imposta è l impresa committente; la fattura dell agente CEE deve essere integrata con IVA dall impresa italiana; es.: agente francese fattura ad un impresa italiana una provvigione per una vendita dall Italia alla Francia; AGENTE EXTRACOMUNITARIO Committente impresa italiana: la prestazione di intermediazione è territorialmente rilevante in Italia; debitore di imposta è l impresa committente italiana; autofattura assoggettata ad IVA ai sensi dell art. 17, c. 3 del DPR. n. 633/72; es.: agente svizzero fattura ad un impresa italiana una provvigione per una vendita avvenuta in Belgio.

Intermediazioni aventi per oggetto beni in importazione, in esportazione o in transito: Art. 9 n. 7 del DPR. n. 633/72; Sono operazioni non imponibili: i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito... 1) Cessioni all esportazione: cessione di beni trasportati o spediti fuori dal territorio della CEE. Esportazioni diretta (art. 8, lettera a) del DPR. 633/72); Esportazione triangolare (art. 8, lettera a) del DPR. n. 633/72); Esportazioni indiretta: art. 8 c. 1, lettera b) del DPR. n. 633/72); 2) Importazioni: introduzione nel territorio dello Stato italiano di beni provenienti da paesi terzi (extracomunitari o esclusi) purchè non siano stati immessi in libera pratica in uno stato CEE. 3) Cessioni di beni in transito: cessioni di beni di provenienza extra-ue che attraversano il territorio doganale comunitario senza aver assolto gli obblighi doganali di importazione (documento T1). Tali cessioni sono operazioni escluse da IVA ai sensi dell art. 7, c. 2 del DPR. n. 633/72 ma con obbligo di fatturazione.

Art. 9 n. 7 del DPR. n. 633/72 AGENTE RESIDENTE Committente impresa residente/comunitaria/extracee l operazione è non imponibile ai sensi dell art. 9, n. 7 del DPR. n. 633/72. AGENTE ESTERO Committente impresa residente L operazione era fuori campo IVA ex art. 7, c. 3 del DPR. n. 633/72. Non essendo tale prestazione disciplinata in modo specifico dall art. 7 si applicava la regola delle prestazioni di servizi generiche contenuta nell art. 7, terzo comma del DPR. n. 633/72.

ALTRE INTERMEDIAZIONI (ante 1 gennaio 2007) Intermediazione relative a beni ceduti in paesi extracomunitari o esportati da altri paesi CEE Queste operazioni non erano regolamentate in modo specifico. Regola generale : art. 7, terzo comma del 633/72 (prestazioni di servizi generiche). Committente impresa italiana AGENTE ESTERO: l operazione era esclusa da IVA per mancanza del presupposto territoriale ai sensi dell art. 7, terzo comma del 633/72. Es.: agente svizzero fattura ad un impresa italiana una provvigione per una vendita avvenuta in Svizzera oppure Svizzera /USA. AGENTE ITALIANO: l operazione sarebbe stata imponibile all IVA ai sensi dell art. 7, terzo comma del 633/72. ES.: agente italiano fattura ad un impresa italiana una provvigione per una vendita avvenuta in Svizzera oppure Svizzera /USA. Ma.. l operazione si poteva considerare extraterritoriali (R.M. 28-07-1992, n. 450115; n. 26/411138; CM 3-08-1979, n. 26/411138).

REGIME NUOVO (in vigore dal 2007) Fermo restando l applicazione della disciplina vigente (che è sostanzialmente rimasta invariata) relativamente: 1) alle intermediazioni comunitarie; 2) alle intermediazioni aventi per oggetto esportazioni importazioni o cessioni di beni in transito. La Finanziaria 2007 (art. 1, comma 325, Legge 27 dicembre 2006, 296) modifica la disciplina IVA relativa alle prestazioni di intermediazione mediante l art. 7, comma 4, lett. f) -quinquies del DPR. n. 633/72.

Art. 7, comma 4, lett. f) -quinquies del DPR. n. 633/72 Le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente comma e da quelle di cui all art. 40, commi 5 e 6 del D.L. n. 331/93 si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell intermediazione si considerano ivi effettuate a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell Unione Europea. Le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d imposta.

REGOLE GENERALE DI TASSAZIONE TASSAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO: se il committente è soggetto passivo di imposta in Italia. TASSAZIONE COMUNQUE NEL PAESE MEMBRO CEE: se il committente è soggetto passivo di imposta CEE. TASSAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO: se il committente è soggetto passivo extracomunitario o privato : nel caso in cui l intermediazione sia relativa ad operazioni effettuate in Italia. Ne deriva: Committente soggetto passivo d imposta italiano : l operazione è sempre territorialmente rilevante in Italia salvo invocare l applicazione dell art. 9, n. 7 del DPR. n. 633/72 (esportazione/importazione/transito).

NOVITA DELLA NUOVA FORMULAZIONE Operazioni eseguite fuori CEE Intermediazione relativa a vendita di beni che si trovano in un paese extracee (Cina su Cina) o per vendite di beni che si spostano tra 2 paesi extracomunitari Cina/Usa). Committente: impresa residente Agente estero: autofattura 17, c. 3 con IVA (prima l operazione era fuori campo art. 7, 3 c del DPR. n. 633/72.) Agente italiano: fattura con IVA (prima si poteva invocare la extraterritorialità). ------------------------------------------------------------------------------------------ Intermediazione relativa a beni in importazione, in esportazione o transito: Committente residente Agente estero: autofattura non imponibile art. 9, n. 7 del DPR. n. 633/72 (prima era fuori campo art. 7, 3 c. del DPR. n. 633/72); Agente italiano: fattura non imponibile art. 9, n. 7 del DPR. n. 633/72 (come prima).