ART. 5, lett. g) e h) legge 283/1962 l uso di additivi e fitofarmaci
È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, somministrare o distribuire per il consumo, sostanze alimentari: g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la Sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza la osservanza delle norme prescritte per il loro impiego;
h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità stabilisce i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo
Nozione di ADDITIVO secondo l art. 1, d.m. 209/1996: qualsiasi sostanza, normalmente non consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico nelle fasi di produzione, di trasformazione, di preparazione, di trattamento, di imballaggio, di trasporto o immagazzinamento degli alimenti, che si possa ragionevolmente presumere diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti direttamente o indirettamente
rientrano nella categoria degli additivi anche i COLORANTI, un tempo contemplati dalla lett. f) dell art. 5, l. 283/1962 Gli AROMI, già rientranti tra gli additivi, sono ora autonomamente disciplinati dal d.lgs. 107/1992
l art. 5, l. 283/1962 menziona gli additivi chimici mentre i decreti ministeriali nominano gli additivi alimentari se ne è tratta la conclusione che oggi il precetto penale non è completato sul piano tecnico dalla normazione secondaria, ma spetta esclusivamente al giudice stabilire di volta in volta se una determinata sostanza rientra o meno nella categoria degli additivi (C., Sez. III, 6.7.1999, Grassi: uso di alcol etilico in prodotti da forno)
La tesi va respinta La modifica terminologica è puramente formale ed è stata attuata per adeguarsi alla nomenclatura comunitaria l art. 22, l. 283/1962 demanda alla decretazione ministeriale la disciplina tecnica degli additivi, altrettanto fa l art. 5, lett. g).
questione controversa se il reato sia integrato esclusivament dalla originaria violazione in sede produttiva dei limiti all uso dell additivo o se sia penalmente rilevante la sua presenza in sé nel prodotto, anche quando la sostanza si trovi spontaneamente negli ingredienti utilizzati in modo lecito. Ove si pensi alla natura di reato di pericolo presunto si potrebbe dare valore alla presenza comunque dell additivo La giurisprudenza ha, invece, affermato che la disposizione richiede l aggiunta intenzionale dell additivo come reato commissivo e non omissivo (C., Sez. III, 15.1.1997, Levis) Si dimentica che il reato in parola ha natura colposa, e che una aggiunta intenzionale di sostanza vietata finirebbe per integrare il più grave delitto di cui all art. 516, c.p.
in caso di successione di provvedimenti amministrativi tali da rendere lecito ciò che prima era vietato si verifica un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo ai sensi dell art. 2, 2 co., c.p. (C., Sez. III, 19.6.1998, Vincenzi,) con la conseguenza che il fatto, già punibile, non lo è più. (Contra in materia di antiparassitari: C., Sez. III, 7.5.1998, Z.L.)
la non conoscenza dei decreti ministeriali in materia di additivi costituisce ignoranza della legge penale che non scusa, neppure sotto il profilo della ignoranza inevitabile (C., Sez. VI, 25.11.1989, Mambelli).
FITOFARMACI Come per gli additivi è rimesso ai decreti ministeriali di autorizzarne l uso e di fissarne i limiti di impiego nel rispetto di criteri precauzionali di tutela della salute
La disposizione parla di antiparassitari TOSSICI per l uomo Se ne è talvolta dedotto che la effettiva tossicità della sostanza dovrebbe essere giudizialmente accertata in senso contrario si è avvertito che l espressione allude alla valutazione di rischio compiuta a monte dai decreti ministeriali sulla base di dati scientifici, sulle sostanze di cui viene inibito in tutto o in parte l impiego, essendo la fattispecie riconducibile alla categoria dei reati di pericolo presunto (C., Sez. VI, 4.6.1986, Cioccia).
Nel caso di modifica in senso estensivo dei limiti ammessi nell impiego di antiparassitari da parte di decreti successivi alla commissione del fatto originariamente vietato si è sostenuta la inapplicabilità dell art. 2, c.p. in quanto non si versa in ipotesi di successione di leggi nel tempo, che modifichi il precetto penale (C., Sez. VI, 4.6.1986, Cioccia)
Sul piano della responsabilità si è escluso che versi in colpa il mero rivenditore di frutta fresca contaminata per la sua deperibilità che non consente controlli preventivi da parte sua (C., Sez. VI 29.9.1993, Bellarosa) diverso è il caso del grossista che come tale ha la possibilità, da valutare comunque in concreto, di conservare il prodotto attraverso sistemi di refrigerazione e di attivare uno stabile collegamento con laboratori di analisi (C., Sez. III, 15.4.1998, Costa)
un caso particolare di applicazione del combinato disposto degli artt. 48, c.p. e 5., lett. h), ha portato a condannare il produttore di un antiparassitario irregolare per il fatto di avere indotto in errore gli agricoltori prosciolti che, utilizzandolo, avevano detenuto per vendere mele con residui di etossichina superiore ai limiti legali (C., Sez. VI, 4.6.1986, Cioccia)
L art. 19, d.lg. 194/1995 sui fitofarmaci richiede che la legislazione nazionale rispetti la disciplina comunitaria armonizzata. Si è, però, affermato che gli Stati membri possono fissare limiti più restrittivi e più garantistici per la salute dei cittadini né ciò non viola i principi sanciti dagli artt. 30 (ora 28) e 34 (ora 29) del Trattato dell'u.e. (C., Sez. III, 13.7.1995, Spinola)