GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONE FISCALI Docente:Avv. Andrea Leoni Milano, 14 Settembre 2010
Le fonti RD 16 marzo 1942 nr. 267 (Legge fallimentare) Art. 67 II co. lett. D) Art. 161 Art. 182 bis Art. 182 ter Art. 182 quater
Concordato preventivo L imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma ; b) l attribuzione delle attività alle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore ; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente.
La domanda di concordato preventivo L impresa che si trova in uno stato di insolvenza o in uno stato patrimoniale o finanziario prodromico alla insolvenza può depositare domanda di ammissione al concordato preventivo. La domanda viene presentata con ricorso firmato dal debitore al Tribunale del luogo della sede della società. La domanda di concordato deve essere deliberata dagli amministratori della società e deve risultare da verbale redatto da notaio.
La domanda di concordato preventivo La domanda per l ammissione al concordato preventivo deve contenere, oltre al piano che si intende sottoporre al Tribunale: - una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziari; - stato analitico ed estimativo delle attività e l elenco nominativo dei creditori con indicazione dei crediti e delle cause di prelazione; - elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni del debitore; - Valore dei beni e i creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili; Il piano e la documentazione devono essere accompagnati da una relazione di un professionista revisore dei conti che attesti la veridictà dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo
Effetti della ammissione al concordato preventivo Il debitore conserva l amministrazione dei suoi beni e l esercizio della impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Dalla data di presentazione del ricorso e fino alla definitività del decreto di omologazione del concordato, i creditori anteriori al decreto non possono iniziare o proseguire azioni esecutive. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti. I crediti derivanti da finanziamenti effettuati da banche e intermediari finanziari in esecuzione di un concordato preventivo sono prededucibili Sono prededucibili i crediti derivanti da finanziamenti effettuati anche in funzione della presentazione della domanda di concordato
Accordi di ristrutturazione dei debiti Si tratta di un accordo che viene stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei debiti. L accordo viene raggiunto privatamente dall imprenditore in crisi con i propri creditori e deve però garantire il pagamento integrale del creditori estranei. L accordo deve essere sottoposto ad omologa del Tribunale
Omologazione dell accordo L imprenditore in crisi può domandare al Tribunale l omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei debiti. La domanda di omologazione deve contenere tutti gli elementi già visti per il ricorso per l ammissione al concordato preventivo e deve essere accompagnata da una relazione redatta da un revisore dei conti sull attuabilità dell accordo stesso, con particolare riferimento alla suo idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei
Omologazione dell accordo - L accordo deve essere pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione; - Dalla data di pubblicazione e per 60 giorni i creditori non possono iniziare o proseguire azioni cautelati o esecutive sul patrimonio del debitore; - Prima del deposito e durante le trattative per la formalizzazione dell accordo l imprenditore può richiedere la sospensione dei procedimenti cautelari ed esecutivi o impedirne l avvio.
Omologazione dell accordo -I crediti derivanti da finanziamenti effettuati da banche e intermediari finanziari in esecuzione di un concordato preventivo sono prededucibili Sono prededucibili i crediti derivanti da finanziamenti effettuati anche in funzione della presentazione della domanda di concordato Sono parimenti prededucibili anche i finanziamenti eseguiti dai soci fino a concorrenza dell 80% del loro ammontare Sono prededucibili anche i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione I creditori in prededuzione sono esclusi dal computo delle maggioranze
Piano di risanamento E istituto di natura privatistica senza il controllo di alcuna autorità giudiziaria e senza la necessità di alcuna forma di pubblicità. Può essere utilizzato solo da imprese in crisi temporanea e non di insolvenza o di pre insolvenza avendo natura di norma conservativa. Non può imporre sacrifici ad alcuno dei creditori in termini di riduzione del credito ma solo in termini di tempi di pagamento. Il piano deve essere funzionale al raggiungimento del risanamento della esposizione debitoria dell impresa e del riequilibrio della sua situazione finanziaria.
Piano di risanamento Il piano di risanamento deve essere redatto per iscritto. Deve avere la apparente potenzialità, sotto un profilo tecnico, di raggiungere l obiettivo del risanamento della impresa (idoneità) Il piano deve essere concretamente realizzabile e ciò può avvenire solo ed unicamente partendo da dati aziendali veritieri e verificati (ragionevolezza) Il piano si può concretizzare in singoli accordi contratti - con i creditori coinvolti L autorità giudiziale esercita una attività di controllo ex post in caso di fallimento.
Piano di risanamento La idoneità e la ragionevolezza del piano di risanamento devono essere attestati da un revisore indipendente. Gli atti onerosi avvenuti in esecuzione del piano non sono revocabili in caso di successivo fallimento della impresa. I pagamenti eseguiti in favore di creditori non direttamente coinvolti nel piano di risanamento sono revocabili in caso di futuro fallimento. Non ci sono agevolazioni fiscali né esistono crediti prededucibili