Atti societari: i nuovi orientamenti dei notai del Triveneto

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n. 31/2011 Pag. 2725 Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie Atti societari: i nuovi orientamenti dei notai del Triveneto Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie - Nuovi orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari - Settembre 2011. Per gli orientamenti non modificati vedi l edizione precedente integralmente pubblicata in n. 37/2008 ed i relativi aggiornamenti del 2009 e 2010, pubblicati in rispettivamente, nei numeri 44/2009, pag. 3984 e 32/2010, pag. 2795 PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE Notaio GIULIA CLARIZIO COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE SOCIETÀ Notai LUCA BARCHI, CARLO ALBERTO BUSI, CRISTIANO CASALINI, MARCO DOLZANI, GIACOMO GELMI, ERNESTO MARCIANO, ELIANA MORANDI, GIOVANNI RIZZI, MARCO SILVA, PAOLO TALICE SOMMARIO H.A. S.P.A. - CONFERIMENTI E ACQUISTI EX ART. 2343-BIS C.C. 2729 H.A.13 Equivalenza, nel procedimento di conferimento ex art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c., di una valutazione ad hoc e di una valutazione redatta per altri fini H.K. S.P.A. - OBBLIGAZIONI 2729 H.K.10 Obbligazioni convertibili in azioni proprie già emesse e detenute in portafoglio dalla società emittente H.K.11 Riduzione facoltativa per perdite in pendenza di prestito obbligazionario convertibile H.N. SOCIETÀ CHE FANNO RICORSO AL MERCATO DI CAPITALE DI RISCHIO 2729 H.N.1 Limiti al diritto di integrazione dell ordine del giorno ex art. 125-ter T.U.F., in relazione ai termini di convocazione dell assemblea H.N.2 Modalità di pubblicazione dell avviso di convocazione dell assemblea sul sito internet della società H.N.3 Irrilevanza sulle validità delle delibere delle eventuali mancate risposte alle domande dei soci formulate ai sensi dell art. 127-ter T.U.F. continua Pag.

Pag. 2726 n. 31/2011 3/09/2011 segue H.N.4 H.N.5 Sottrazione all autonomia statutaria della disciplina delle modalità di convocazione dell assemblea Termini di convocazione dell assemblea per la sostituzione di singoli componenti gli organi di amministrazione e di controllo Pag. I.D. S.R.L. - CONTROLLI - COLLEGIO SINDACALE - REVISORE 2730 I.D.5 Termini per la nomina del collegio sindacale obbligatorio I.D.6 Forme della decisione dei soci di nomina del collegio sindacale e/o del revisore I.D.7 Nomina, cessazione e sostituzione dei sindaci e dei revisori I.D.8 Attribuzione o revoca delle funzioni di revisione legale al collegio sindacale in carica I.D.9 Inammissibilità delle dimissioni dei sindaci dal solo incarico di revisione legale o dal solo incarico di controllo di legalità I.D.10 Conseguenze della mancata od omessa nomina del collegio sindacale obbligatorio I.D.11 S.r.l. controllata da enti di interesse pubblico o sottoposta con questi a comune controllo e revisione legale I.D.12 Legittimazione dell assemblea che approva il bilancio a nominare il collegio sindacale in assenza di tale argomento nell ordine del giorno J.A. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI 2731 J.A.20 S.r.l. in liquidazione - riduzione di capitale anche parziale rispetto alle perdite accertate J.A.21 Quorum deliberativi per la nomina dell organo di liquidazione nella S.p.a. J.A.22 Necessaria competenza assembleare nella srl per la decisione di revoca dello stato di liquidazione K.A. TRASFORMAZIONE 2731 K.A.32 Trasformazione di cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa o in consorzio K.A.33 Efficacia della trasformazione delle società cooperative K.A.34 Applicabilità dell art. 2500-sexies c.c. alla trasformazione di società cooperativa K.A.35 Contenuto della relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c. e obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici M.A. SOCIETÀ COOPERATIVE 2732 M.A.26 Passaggio dalla mutualità prevalente alla mutualità non prevalente e viceversa M.A.27 Passaggio della cooperativa dallo schema S.p.a. a quello S.r.l. e viceversa ORIENTAMENTI MODIFICATI NEL 2011 A.A. ASPETTI FORMALI ED ELEMENTI GENERALI 2732 A.A.7 Durata primo esercizio di una società di capitali H.G. SPA - MODIFICHE DELL ATTO COSTITUTIVO - OPERAZIONI SUL CAPITALE E OPERAZIONI DI RIPIANAMENTO PERDITE 2732 H.G.2 Aumento di capitale in presenza di azioni non interamente liberate H.G.6 Riduzione del capitale per perdite I.G. SRL - MODIFICHE DELL ATTO COSTITUTIVO - OPERAZIONI SUL CAPITALE E OPERAZIONI DI RIPIANAMENTO PERDITE 2733 I.G.3 Delibera di aumento di capitale in presenza di un precedente aumento non integralmente liberato I.G.13 Situazione patrimoniale in presenza di perdite ex art. 2482-bis, comma 2, c.c.

n. 31/2011 Pag. 2727 Presentata l edizione 2011 degli Orientamenti societari dei Notai delle Tre Venezie Anche quest anno, come è ormai tradizione, la Commissione Società del Comitato Triveneto dei Notai ha presentato i nuovi Orientamenti in materia societaria - preziosa guida per gli operatori del diritto - con i quali vengono affrontati temi di particolare rilievo pratico, con l importante novità che da questa edizione tutti gli Orientamenti elaborati nell anno sono dotati di motivazione, così come numerosi orientamenti precedenti. Si prevede che tutti gli orientamenti saranno motivati nel giro di qualche edizione. Le motivazioni renderanno di certo più agevole la condivisione degli orientamenti più innovativi. I Notai del Triveneto hanno infatti dimostrato di avere la capacità di anticipare soluzioni interpretative destinate ad affermarsi nel tempo. Così è accaduto per l orientamento sulla non applicabilità ai sindaci dimissionari del regime della prorogatio (oggi fatto proprio da diversi tribunali e giudici del registro imprese - v. Trib. Napoli 15 ottobre 2009; Giudice R.I. Milano 42/2010; Giudice R.I. Treviso 197/2011), per quello sulla necessità del consenso unanime dei soci per inserire nello statuto una clausola di trascinamento nel caso di cessione di partecipazioni (principio condiviso dalla recente sentenza del Tribunale Milano 24 marzo 2011), od, ancora, per quello sulla applicazione alla scissione di società non azionarie dei termini dimezzati previsti per la fusione delle medesime società (orientamento ancora discusso a livello nazionale, ma che ha avuto una prima condivisione ufficiale nel Triveneto - v. provvedimento del Giudice del R.I. di Padova 10 giugno 2011). Fra gli Orientamenti di quest anno si segnala, in particolare, l Orientamento J.A.20 che ritiene legittima da parte di una S.R.L. in liquidazione la deliberazione di riduzione del capitale sociale per perdite anche se parziale rispetto alle perdite accertate, non trovando applicazione in detta fattispecie la disciplina legale prevista dagli articoli 2482-bis e 2482-ter c.c., la quale presuppone che la società non si trovi in stato di scioglimento. L Orientamento legittima una prassi - in tal senso da ultimo Tribunale Milano 17 ottobre 2007 - per cui, pendente la liquidazione, il capitale sociale non è soggetto alla disciplina vigente a garanzia della sua effettività, la quale è tipica della fase di attività ordinaria della società e la cui inosservanza costituisce proprio causa di scioglimento della società stessa, con conseguente ammissibilità di una riduzione parziale del capitale al di fuori delle regole poste dagli artt. 2482-bis e ter c.c. nel rispetto dell art. 2488 c.c. e, pertanto, in funzione della riduzione degli oneri della procedura di liquidazione (fra cui lo snellimento della struttura societaria con possibile eliminazione del Collegio Sindacale). Notevole rilevanza pratica hanno anche i nuovi Orientamenti in tema di Collegio Sindacale nella S.R.L. (I.D.5 - I.D.12) i quali affrontano i problemi applicativi derivanti dalla modifica dell art. 2477 c.c. Negli stessi si ritiene che il Legislatore abbia dettato una regola unitaria per tutte le ipotesi di sopravvenienza dell obbligo di nomina del collegio sindacale, siano esse quelle previste dal comma 2 (capitale sociale pari a quello della S.P.A.), ovvero le restanti previste dal comma 3 del medesimo. Pertanto, anche in caso di aumento del capitale sociale, gratuito o a pagamento integralmente sottoscritto nel corso dell assemblea, non sarà necessario procedere alla contestuale nomina del collegio sindacale, dovendo provvedervi l assemblea entro trenta giorni dall approvazione del bilancio relativo all esercizio in cui si verificano i presupposti di tale nomina. Con l ulteriore corollario (Orientamento I.D.12) che l assemblea che approva il bilancio sarà legittimata a deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale anche se non espressamente indicato nell ordine del giorno. Da segnalare, anche, il nuovo Orientamento H.A.13 in tema di conferimenti in S.P.A. con la procedura continua

Pag. 2728 n. 31/2011 3/09/2011 segue di cui agli articoli 2343-ter ss. c.c.; detto orientamento dà una soluzione al problema pratico della utilizzabilità a tali fini di perizie redatte per altri scopi, optando per la soluzione positiva ma prevedendo che in tale ipotesi l utilizzo debba essere espressamente consentito dall esperto, in considerazione della responsabilità che coinvolge il medesimo ai sensi dell art. 2343-ter, ultimo comma, c.c., e ciò al fine di evitare abusi nella procedura. Infine, tra gli Orientamenti dedicati alle assemblee delle società quotate, di notevole interesse risulta l H.N.3, secondo il quale l eventuale mancata risposta degli amministratori ad una o più domande formulate dai soci di società che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio ai sensi dell art. 127-ter T.U.F. è irrilevante ai fini della validità delle delibere assunte da un assemblea regolarmente costituita. Tale mancata risposta potrà esclusivamente produrre, qualora ne ricorrano i presupposti, il diritto al risarcimento del danno in capo al socio non soddisfatto. La questione delle conseguenze della mancata risposta degli amministratori ai quesiti dei soci è recentissima, in quanto la disciplina che l ha generata, introdotta dal D.Lgs. 27/2010, ha trovato la sua prima applicazione pratica nelle assemblee ordinarie delle società quotate tenutesi nella scorsa primavera. I Notai delle Triveneto hanno rilevato come il diritto di informazione introdotto con il nuovo art. 127-ter T.U.F., sia stato voluto dalla Commissione Europea per favorire l esercizio dei diritti sociali a distanza da parte dei soci non residenti nello stato comunitario ove ha sede la società di cui sono azionisti. Il voto per delega, cartacea o digitale, per corrispondenza od elettronico presuppone infatti che il socio maturi prima dell assemblea il proprio convincimento. L accertamento della soddisfazione di tale diritto non è però oggettivo. La società potrebbe ritenere di aver fornito una risposta esaustiva ad un quesito formulato da un socio, mentre il medesimo potrebbe ritenere il contrario. È inoltre da considerare che in sede assembleare non è possibile per l assemblea accertare se il diritto riconosciuto a tutti i soci dall art. 127-ter T.U.F. di ricevere risposta alle loro domande sia stato soddisfatto. È infatti il solo organo amministrativo a conoscenza di quanti quesiti sono pervenuti alla società e a quali di essi sia stata data puntuale risposta, ovvero non sia stata data risposta specifica perché ricompresi in quelli in formato domanda/risposta disponibili sul sito internet della società ai sensi dell art. 127-ter, comma 2, T.U.F. Quanto sopra porta a ritenere che il diritto all informativa attuato mediante il meccanismo dei quesiti di cui all art. 127-ter T.U.F., non sia un presupposto di validità dell assemblea, ma un diritto individuale del socio. L assemblea, pertanto, una volta regolarmente costituita, sarà sempre legittimata ad adottare le delibere all ordine del giorno, salvo il disposto dell art. 2374 c.c., in forza del quale i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale che non si ritengano sufficientemente informati potranno chiedere il rinvio dell assemblea.

n. 31/2011 Pag. 2729 Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie - Nuovi orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari - Settembre 2011. Per gli orientamenti non modificati vedi l edizione precedente integralmente pubblicata in n. 37/2008 ed i relativi aggiornamenti del 2009 e 2010, pubblicati in rispettivamente, nei numeri 44/2009, pag. 3984 e 32/2010, pag. 2795 H.A. - S.P.A. - Conferimenti e acquisti ex art. 2343-bis c.c. H.A.13 - (Equivalenza, nel procedimento di conferimento ex art. 2343 ter, comma 2, lett. b), c.c., di una valutazione ad hoc e di una valutazione redatta per altri fini - 1 pubbl. 9/11 - motivato 9/11) È sempre legittimo, ai fini di cui all art. 2343-ter, comma 2, lett. b) c.c., utilizzare una valutazione ad hoc, espressamente redatta in vista del conferimento in natura, ovvero una perizia redatta per altri fini. In tale ultimo caso, tuttavia, l utilizzo per il conferimento deve essere espressamente consentito dall esperto, in considerazione della responsabilità che coinvolge il medesimo ai sensi dell art. 2343-ter, ultimo comma, c.c. H.K. - S.P.A. - Obbligazioni H.K.10 - (Obbligazioni convertibili in azioni proprie già emesse e detenute in portafoglio dalla società emittente - 1 pubbl. 9/11 - motivato 9/11) Si ritiene ammissibile l emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie già emesse e detenute in portafoglio dalla società emittente. In tal caso, posto che l emissione non necessità di una contemporanea delibera di aumento di capitale, la competenza a deliberare l emissione delle obbligazioni convertibili spetta all organo amministrativo (salvo diversa disposizione statutaria), secondo la regola generale dell art. 2410, comma 1, c.c., ovviamente nel rispetto dell art. 2346 c.c. (e non all assemblea straordinaria ex art. 2420-bis, comma 1, c.c.) e previa delibera dell assemblea ordinaria che autorizzi la dismissione delle azioni proprie ex art. 2357-ter c.c. H.K.11 - (Riduzione facoltativa per perdite in pendenza di prestito obbligazionario convertibile - 1 pubbl. 9/11 - motivato 9/11) L ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite facoltativa (non obbligatoria ex artt. 2446-2447 c.c., per quanto volontaria) rientra nell ambito di applicazione dell art. 2420-bis, comma 5, c.c. e non del comma 4 di detto articolo. È Infatti da ritenersi che l espressione riduzione volontaria di cui al comma 4 dell art. 2420-bis c.c. riguardi solo le ipotesi di riduzione reale del capitale sociale. H.N. - Società che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio H.N.1 - (Limiti al diritto di integrazione dell ordine del giorno ex art. 125-ter T.U.F., in relazione ai termini di convocazione dell assemblea - 1 pubbl. 9/11 - motivato 9/11) Non può essere integrato l ordine del giorno di un assemblea ai sensi dell art. 126 bis T.U.F., qualora gli argomenti proposti dai soci avrebbero richiesto un termine di convocazione maggiore rispetto a quello posto in essere per l assemblea integrata. Così, ad esempio, l ordine del giorno di un assemblea convocata nel termine di ventuno giorni per deliberare ai sensi dell art. 2447 c.c., non può essere integrato nei successivi cinque giorni con l inserimento di una modifica statutaria generica che avrebbe richiesto un termine di convocazione di trenta giorni. H.N.2 - (Modalità di pubblicazione dell avviso di convocazione dell assemblea sul sito internet della società - 1 pubbl. 9/11 - motivato 9/11) La pubblicazione dell avviso di convocazione dell assemblea sul sito internet della società deve rimanere visibile, quantomeno, per tutto il periodo di tempo intercorrente tra il termine minimo di convocazione previsto dall art. 125-bis T.U.F. e l inizio dell assemblea. Qualora in detto periodo si verifichino interruzioni non significative della pubblicazione dell avviso per cause non imputabili alla società (ad esempio un guasto tecnico) l assemblea è comunque validamente convocata, nel caso contrario è necessario procedere con una nuova convocazione. H.N.3 - (Irrilevanza sulle validità delle delibere delle eventuali mancate risposte alle domande dei soci formulate ai sensi dell art. 127 ter T.U.F. - 1 pubbl. 9/11 - motivato 9/11) Deve ritenersi irrilevante, ai fini della validità delle delibere ritualmente assunte da un assemblea regolarmente costituita, l eventuale mancata risposta da parte degli amministratori ad una o più domande formulate dai soci ai sensi dell art. 127-ter T.U.F.

Pag. 2730 n. 31/2011 3/09/2011 Tale mancata risposta potrà esclusivamente produrre, qualora ne ricorrano i presupposti, il diritto al risarcimento del danno in capo al socio non soddisfatto. H.N.4 - (Sottrazione all autonomia statutaria della disciplina delle modalità di convocazione dell assemblea - 1 pubbl. 9/11 - motivato 9/11) L art. 125-bis T.U.F. impone una disciplina unitaria ed inderogabile per la convocazione dell assemblea, consentendo esclusivamente alla Consob di integrare con regolamento le previsioni di legge. La Consob ha quindi attuato tale delega (art. 84, comma 2. R.E.), dettando una disciplina integrativa, a sua volta esaustiva ed inderogabile, che sostanzialmente dispone l applicazione integrale a detta fattispecie delle disposizioni sulla diffusione delle informazione regolamentate. Stante quanto sopra si ritiene che le eventuali clausole statutarie che prevedano modalità ulteriori di convocazione dell assemblea rispetto a quelle legali abbiano valenza meramente organizzativa, con la conseguenza che la loro inosservanza non si ripercuote sulla validità della convocazione. Non appare nemmeno più possibile indicare nello statuto con efficacia vincolante il quotidiano dove l avviso deve essere pubblicato, spettando tale scelta all organo amministrativo secondo le regole delle informazioni regolamentate vigilate dalla Consob ex art. 113 R.E. Le clausole statutarie previgenti alla riforma operata con il D.Lgs. n. 27/2010, che disciplinano le regole di convocazione dell assemblea, se non abrogate, devono ritenersi convertite in regole organizzative prive di efficacia vincolante. H.N.5 - (Termini di convocazione dell assemblea per la sostituzione di singoli componenti gli organi di amministrazione e di controllo - 1 pubbl. 9/11 - motivato 9/11) L assemblea convocata per deliberare la sostituzione di singoli componenti gli organi di amministrazione e di controllo, come ogni altra assemblea che debba procedere alla nomina di cariche sociali senza ricorrere al voto di lista, può essere convocata con avviso pubblicato almeno trenta giorni prima della riunione, anziché quaranta. I.D. - S.R.L. - Controlli - Collegio sindacale - Revisore I.D.5 - (Termini per la nomina del collegio sindacale obbligatorio - 1 pubbl. 9/11 - motivato 9/11) Qualora, nel corso della vita di una società, si verifichino i presupposti di cui all art. 2477, commi 2 e 3, c.c. per la nomina obbligatoria del collegio sindacale, la medesima deve avvenire nel corso dell esercizio successivo, entro trenta giorni dall approvazione del bilancio (art. 2477, comma 6, c.c.). Tale regola vale anche nelle ipotesi in cui l obbligatorietà della nomina non dipenda dal risultato di uno o più esercizi ma da presupposti istantanei, quali l esecuzione di un aumento di capitale ad un importo pari o superiore a quello minimo per le società per azioni, ovvero l acquisizione del controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti. I.D.6 - (Forme della decisione dei soci di nomina del collegio sindacale e/o del revisore - 1 pubbl. 9/11 - motivato 9/11) La decisione dei soci di nomina del collegio sindacale e/o del revisore può essere assunta, se lo statuto lo prevede, anche mediante consultazione o consenso scritto, secondo le regole dell art. 2479 c.c. I.D.7 - (Nomina, cessazione e sostituzione dei sindaci e dei revisori - 1 pubbl. 9/11 - motivato 9/11) Il collegio sindacale e il revisore legale sono organi distinti, pertanto la nomina, cessazione e sostituzione dei loro componenti avviene nel solo rispetto delle norme proprie di ciascuno di essi (codice civile per i sindaci, art. 13 D.Lgs. 39/2010 per i revisori) indipendentemente dalla circostanza che nel caso concreto la funzione di revisione legale sia esercitata dal collegio sindacale. I.D.8 - (Attribuzione o revoca delle funzioni di revisione legale al collegio sindacale in carica - 1 pubbl. 9/11 - motivato 9/11) La decisione dei soci di attribuire al collegio sindacale in carica anche le funzioni di revisione legale produce i suoi effetti solo dopo che sia stata accettata dai sindaci in carica, i quali hanno diritto di non vedere modificate unilateralmente le condizioni del loro rapporto contrattuale, anche in relazione alle conseguenti responsabilità ed eventuali diversi compensi. Analogo principio si applica nell ipotesi inversa di revoca dell incarico di revisione al collegio sindacale in carica. I.D.9 - (Inammissibilità delle dimissioni dei sindaci dal solo incarico di revisione legale o dal solo incarico di controllo di legalità - 1 pubbl. 9/11 - motivato 9/11) Nell ipotesi in cui al collegio sindacale siano attribuite anche le funzione di revisione legale, non è ammissibile che un sindaco si dimetta dal solo incarico di revisione legale mantenendo quello di controllo di legalità, o viceversa. I.D.10 - (Conseguenze della mancata od omessa

n. 31/2011 Pag. 2731 nomina del collegio sindacale obbligatorio - 1 pubbl. 9/11 - motivato 9/11) Nell ipotesi in cui una S.r.l. sia priva del collegio sindacale obbligatorio successivamente al termine concesso dall art. 2477, comma 6, c.c. per procedere alla sua istituzione, non sarà possibile adottare con piena efficacia quelle delibere che presuppongono una qualche attività da parte di tale organo (si pensi ad una approvazione del bilancio in assenza della relazione dei sindaci o a una riduzione di capitale per perdite in assenza delle osservazioni dei medesimi). Quanto sopra vale indipendentemente dalla causa della mancata od omessa nomina: impossibilità di funzionamento dell assemblea; volontà in tal senso dei soci, eventualmente in concorso con gli amministratori; mancata attivazione del procedimento di nomina giudiziale; irreperibilità di sindaci disposti ad accettare l incarico; altro. La responsabilità e la competenza ad accertare la vacatio patologica del collegio sindacale in sede assembleare compete esclusivamente al presidente dell assemblea e non al notaio verbalizzante, salvo nel caso in cui la nomina del collegio sindacale sia obbligatoria per la sussistenza di un capitale sociale superiore al minimo delle S.p.a. I.D.11 - (S.r.l. controllata da enti di interesse pubblico o sottoposta con questi a comune controllo e revisione legale - 1 pubbl. 9/11 - motivato 9/11) Qualora un ente di interesse pubblico controlli una srl che non abbia i requisiti previsti dall art. 2477, commi 2 e 3, c.c. per la nomina obbligatoria del collegio sindacale, non ricorre alcun obbligo di nomina di un revisore legale nella controllata. Lo stesso principio si applica nel caso di srl sottoposte a comune controllo con enti di interesse pubblico. I.D.12 - (Legittimazione dell assemblea che approva il bilancio a nominare il collegio sindacale in assenza di tale argomento nell ordine del giorno - 1 pubbl. 9/11 - motivato 9/11) La previsione contenuta nell art. 2477, comma 6, c.c., nella parte in cui obbliga l assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, a provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale, implica la legittimazione di tale assemblea a deliberare in ordine alla nomina anche se ciò non sia espressamente indicato nell ordine del giorno. Qualora tale assemblea non provveda, la successiva decisione dei soci, anche se assunta entro trenta giorni, deve essere preceduta da rituale convocazione se adottata in forma assembleare, ovvero deve rispettare il normale procedimento di legge e di statuto se adottata mediante consultazione o consenso scritto. J.A. - Scioglimento e liquidazione di società di capitali J.A.20 - (S.r.l. in liquidazione - riduzione di capitale anche parziale rispetto alle perdite accertate - 1 pubbl. 9/11 - motivato 9/11) È legittima da parte di una srl in liquidazione la deliberazione di riduzione del capitale sociale per perdite, anche se parziale rispetto alle perdite accertate. Per tale deliberazione non trova applicazione la disciplina legale prevista dagli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c., la quale presuppone che la società non si trovi in stato di scioglimento. J.A.21 - (Quorum deliberativi per la nomina dell organo di liquidazione nella S.p.a. - 1 pubbl. 9/11 - motivato 9/11) Nella S.p.a. è legittima la clausola statutaria che preveda per la nomina dei liquidatori quorum deliberativi superiori a quelli consentiti dagli artt. 2368, comma 1, e 2369, comma 4, c.c., anche con maggioranze più elevate per la seconda convocazione o le ulteriori. J.A.22 - (Necessaria competenza assembleare nella srl per la decisione di revoca dello stato di liquidazione - 1 pubbl. 9/11 - motivato 9/11) La decisione di revoca dello stato di liquidazione nella S.r.l. è sempre di competenza dell assemblea dei soci con la forma necessaria della verbalizzazione notarile. Non appare ammissibile per tale decisione l applicabilità dei metodi statutari extra-assembleari di cui all art. 2479, comma 3, c.c. K.A. - Trasformazione K.A.32 - (Trasformazione di cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa o in consorzio - 1 pubbl. 9/11 - motivato 9/11) Si ritiene legittimo che una cooperativa a mutualità prevalente con una prima deliberazione elimini le previsioni statutarie necessarie al mantenimento del requisito della mutualità prevalente e con una successiva deliberazione proceda alla sua trasformazione in società lucrativa o in consorzio. In questo caso, tuttavia, la trasformazione potrà essere deliberata solo dopo che l eliminazione dei requisiti mutualistici sia divenuta efficace, con l esecuzione dell adempimento pubblicitario presso l albo delle cooperative. K.A.33 - (Efficacia della trasformazione delle società cooperative - 1 pubbl. 9/11 - motivato 9/11) Si ritiene che la normativa sull opposizione dei creditori dettata dall art. 2500-novies c.c. per le trasformazioni eterogenee sia estensibile anche alla trasformazione di coope-

Pag. 2732 n. 31/2011 3/09/2011 rativa in società lucrativa o in consorzio, la quale, pertanto, avrà effetto solo dopo sessanta giorni dall ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento di quelli tra loro che non hanno dato il consenso. K.A.34 - (Applicabilità dell art. 2500-sexies c.c. alla trasformazione di società cooperativa - 1 pubbl. 9/11 - motivato 9/11) Si ritiene che la disciplina dettata dall art. 2500-sexies c.c. sia applicabile, nei limiti della sua compatibilità, anche alle ipotesi di trasformazione di cooperative in società lucrative o in consorzi. K.A.35 - (Contenuto della relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c. e obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici - 1 pubbl. 9/11 - motivato 9/11) La relazione giurata di stima del valore effettivo del patrimonio della cooperativa, redatta ai sensi dell art. 2545-undecies c.c., deve contenere, anche implicitamente, la suddivisione tra la parte del patrimonio sociale che dev essere devoluta ai fondi mutualistici e la restante parte del patrimonio che non sarà oggetto di devoluzione. Nonostante il tenore letterale della norma si può ritenere che nell espressione «dividendi non ancora distribuiti», contenuta nell art. 2545-undecies, comma 1, c.c., debbano essere compresi anche tutti gli utili accantonati e non distribuiti e che l obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici debba intendersi limitato alle riserve indivisibili come determinate dall art. 2545 ter c.c., conservando alla società trasformata l intero valore del netto residuo. M.A. - Società cooperative M.A.26 - (Passaggio dalla mutualità prevalente alla mutualità non prevalente e viceversa - 1 pubbl. 9/11 - motivato 9/11) Nelle società cooperative il passaggio dal regime della mutualità prevalente a quello privo di tale qualifica non integra affatto un ipotesi di trasformazione societaria. L inserimento o l eliminazione delle clausole previste dall art. 2514 c.c. per il modello a mutualità prevalente deve avvenire con deliberazione da tenersi nelle forme richieste per l assemblea straordinaria e non con le sole maggioranze previste per la stessa. M.A.27 - (Passaggio della cooperativa dallo schema S.p.a. a quello S.r.l. e viceversa - 1 pubbl. 9/11 - motivato 9/11) Il passaggio della cooperativa dallo schema organizzativo della s.p.a. allo schema organizzativo della S.r.l., e viceversa, non costituisce ipotesi di trasformazione in senso tecnico. Consegue che, in tali ipotesi, non sarà applicabile la disciplina generale sulla trasformazione delle società di capitali, ma solo quella prevista per le modifiche statutarie, con esclusione del diritto di recesso al socio non consenziente. ORIENTAMENTI MODIFICATI NEL 2011 A.A. Aspetti formali ed elementi generali A.A.7 - (Durata primo esercizio di una società di capitali - 1 pubbl. 9/04 - modif. 9/05-9/11 - motivato 9/11) Il primo esercizio sociale di una società di capitali può avere eccezionalmente una durata ultrannuale, purché non scada oltre il quindicesimo mese successivo alla formazione dell atto costitutivo. H.G. S.p.a. - Modifiche dell atto costitutivo - operazioni sul capitale e operazionidi ripianamento perdite H.G.2 - (Aumento di capitale in presenza di azioni non interamente liberate - 1 pubbl. 9/04 - modif. 9/11 - motivato 9/11) L art. 2438, comma 1, c.c., che prevede che la decisione di aumentare il capitale sociale non può essere eseguita fin quando le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate, implicitamente consente che un aumento di capitale possa essere deliberato anche in presenza di un precedente aumento sottoscritto e non integralmente versato. L aumento di capitale gratuito, essendo per sua natura incompatibile con un esecuzione differita, risolvendosi in una mera imputazione contabile, può essere deliberato ed attuato anche in presenza di azioni non integralmente liberate. H.G.6 - (Riduzione del capitale per perdite - 1 pubbl. 9/04 - modif. 9/05-9/11 - motivato 9/11) Per procedere alla riduzione del capitale per perdite deve essere presentata ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c., in assemblea, una situazione patrimoniale redatta con i medesimi criteri dell ultimo bilancio e dalla quale emergano le perdite. Tale situazione non può essere anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell assemblea. L esposta procedura non trova applicazione qualora le perdite emergano in sede di approvazione del bilancio e le stesse vengano ripianate nella medesima assemblea o in una successiva che si tenga nelle immediatezze della prima. In ogni caso gli amministratori debbono dar conto nell assemblea dei fatti di rilevo avvenuti dopo la redazione della situazione patrimoniale o del bilancio.

n. 31/2011 Pag. 2733 Trascorsi più di centottanta giorni dalla data di riferimento del bilancio lo stesso non può più essere utilizzato per la copertura delle perdite e dovrà, pertanto, essere redatta una apposita situazione patrimoniale, con le caratteristiche di cui sopra. I.G. SRL - Modifiche dell atto costitutivo - operazioni sul capitale e operazioni di ripianamento perdite I.G.3 - (Delibera di aumento di capitale in presenza di un precedente aumento non integralmente liberato - 1 pubbl. 9/04 - modif. 9/11 - motivato 9/11) L art. 2481, comma 2, c.c., che prevede che la decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti, implicitamente consente che un aumento di capitale possa essere deliberato anche in presenza di un precedente aumento sottoscritto e non integralmente versato. L aumento di capitale gratuito, essendo per sua natura incompatibile con un esecuzione differita, risolvendosi in una mera imputazione contabile, può essere deliberato ed attuato anche in presenza di azioni non integralmente liberate. I.G.13 - (Situazione patrimoniale in presenza di perdite ex art. 2482-bis, comma 2, c.c. - 1 pubbl. 9/04 - modif. 9/05-9/11 - motivato 9/11) Per procedere alla riduzione del capitale per perdite deve essere presentata ai sensi dell art. 2482-bis, comma 2, c.c., in assemblea, una situazione patrimoniale, redatta con i medesimi criteri dell ultimo bilancio e dalla quale emergano le perdite. Tale situazione non può essere anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell assemblea. L esposta procedura non trova applicazione qualora le perdite emergano in sede di approvazione del bilancio e le stesse vengano ripianate nella medesima assemblea (nell ipotesi che il bilancio sia approvato con decisone collegiale) o in una successiva che si tenga nelle immediatezze della prima. In ogni caso gli amministratori debbono dar conto nell assemblea dei fatti di rilevo avvenuti dopo la redazione della situazione patrimoniale o del bilancio. Trascorsi più di centottanta giorni dalla data di riferimento del bilancio lo stesso non può più essere utilizzato per la copertura delle perdite e dovrà, pertanto, essere redatta una apposita situazione patrimoniale, con le caratteristiche di cui sopra.