A cura dell' Avv. Giuseppe Durante E sempre aperta in giurisprudenza la questione sulla proponibilità o meno dell istanza di sospensione dell atto impugnato in sede di gravame. I dubbi del caso, rinvengono dalla mancanza di una previsione normativa espressa riconducibile al D.lgs.n 546/1992 in cui è disposto la possibilità di paralisi dell atto impugnato anche dopo la sentenza di primo grado. L articolo, richiamando la normativa di riferimento, si prefigge di fare chiarezza in ordine alla questione, con particolare riferimento al giudizio in sede di appello anche alla luce delle recenti novità introdotte dal Legislatore. - La sospensione dell atto impugnato nel procedimento di primo grado ex art.47 del D.lgs.n 546/1992 : Per esigenze di chiarezza, facendo un passo indietro, ad avviso di chi scrive, innanzitutto, rileva evidenziare la disciplina specifica che attualmente regola la possibilità di sospensiva dell atto opposto in concomitanza del giudizio di prime cure. In particolare, la previsione normativa di cui all art.47 del D.lgs.n 546/1992 prevede espressamente che: il ricorrente se dall atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla Commissione tributaria competente la sospensione dell esecuzione dell atto stesso con istanza motivata. E fatta salva la possibilità per il ricorrente di presentare l istanza motivata o nello stesso ricorso 1 / 5
introduttivo oppure con istanza separata notificata alle altre parti e depositata successivamente in segreteria. Qualora l istanza è proposta con atto separato successivo al ricorso i due originali notificati rispettivamente all ufficio e quello depositato devono essere conformi previa certificazione dello stesso ricorrente. In osservanza del richiamato art.47 del D.lgs.n 546/1992 due sono le condizioni che devono necessariamente sussistere e coesistere affinchè il Collegio tributario possa concedere la sospensione dell esecuzione dell atto in primo grado: - la configurabilità del fumus boni iuris; ossia,la possibilità di poter configurare almeno in parvenza la legittimità delle ragioni addotte dal ricorrente nel proprio atto di parte; - la configurabilità del periculum in mora, ossia, di un danno grave ed irreparabile tale da implementare una situazione patrimoniale deficitaria assolutamente irreversibile per l istante. Si pensi, per fare un esempio, al fermo dei beni strumentali indispensabili per l esercizio di un attività d impresa; oppure, al fermo dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni in presenza della revoca degli affidamenti bancari con imminente segnalazione nella centrale rischi. La Commissione tributaria adita decide sulla richiesta di sospensione in camera di consiglio, previa convocazione delle parti almeno dieci giorni liberi prima. Con riferimento a tale assunto, in ambito tecnico-procedimentale al fine di aumentare le probabilità di accoglimento della sospensiva è di tutta evidenza la necessità da parte del ricorrente-istante di sopportare la motivazione con ragioni di fatto documentate che, assicurino il Giudice adito circa la configurabilità dei due presupposti tassativamente richiesti dal più volte richiamato art.47 del D.lgs.n 546/1992. E questa, un esigenza tecnico-procedimentale assolutamente imprescindibile se si vogliono avere buone possibilità di ottenere un ordinanza giudiziale che paralizzi effettivamente l esecutività dell atto opposto; va da se, l assoluta inutilità di inserire nel ricorso introduttivo la richiesta di sospensione dell atto senza motivarla, in deroga espressa a quanto disposto dalla normativa di riferimento. Da ultimo, introducendo un nuovo comma il 5 bis nell articolo 47 del D.lgs.n 546/1992 è stato disposto che l istanza di sospensione è decisa dal Collegio tributario entro centottanta 2 / 5
giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa. In caso di concessione della sospensiva da parte del Giudice tributario, è preclusa al Concessionario o comunque all Ente impositore (in caso di riscossione diretta) qualsiasi azione finalizzata al recupero cattivo (tutte le azioni esecutive e cautelari) del presunto credito tributario, fino alla sentenza che decide sul ricorso. E questa una previsione normativa che ha una sua ratio con riferimento ai tributi erariali (Iva, Irap, Irpef, Ires); non può, invece, trovare attuazione alcuna relativamente al comparto dei tributi locali in considerazione della previsione normativa di cui all art.1, comma 163 della L.n 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) in cui è fatta salva la possibilità per l ente locale di notificazione del titolo esecutivo (Ingiunzione di Pagamento o Cartella esattoriale), a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l accertamento è divenuto definitivo. E, pertanto, la definitività dell accertamento rinveniente dalla decorrenza del termine utile per opporlo, oppure, dal passaggio in giudicato di una sentenza giudiziale che legittima l ente impositore ad iniziare la procedura di riscossione coattiva del tributo locale. In mancanza, nessuna procedura di recupero cattivo potrà essere attivata dal Comune impositore anche in caso di sentenza di primo grado totalmente o parzialmente favorevole all Ente, qualora, la pronuncia non risulti passata in giudicato in quanto appellata in sede di gravame; - La sospensione dell atto impugnato in sede di appello: Ad avviso di chi scrive, è ancora più interessante poi cercare di capire le possibilità di neutralizzare l esecutività dell atto dopo la pronuncia di primo grado. I dubbi rinvenienti sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza riguardano ovviamente i tributi erariali, poichè per i tributi locali valgono le considerazioni di cui sopra, riconducibili al già richiamato art.1, comma 163 della L.n 296/2006 che ad avviso dello scrivente toglie ogni dubbio sulla improponibilità della procedura di riscossione coattiva in pendenza di giudizio o, comunque, allorquando l accertamento non risulta definitivo. In particolare, con riferimento ai tributi erariali in genere, ci si chiede se è possibile in caso di 3 / 5
appello da parte del contribuente, richiedere la sospensione dell atto di rideterminazione degli importi dovuti così come disposti dalla Giudice tributario nella sentenza di prime cure? Sicuramente è fatta salva la possibilità di richiedere la sospensione con riferimento alla riscossione, in via provvisoria, dei due terzi della sanzione inflitta, o,comunque, dei due terzi di quella eventualmente ricalcolata in base ai tributi dovuti per effetto della pronuncia (art.19, comma 2 del D.lgs.n 471/1997 ). Ovviamente anche per questa specifica richiesta di sospensione è necessaria la coesistenza delle due condizioni tassativamente richieste dal citato art.47 del D.lgs.n 546/1992 (fumus boni iuris e periculum in mora). Allo stato attuale, risulta invece assolutamente incerto l orientamento giurisprudenziale in ordine alla possibilità del Giudice di appello di sospendere l esecutività di tutto il provvedimento giudiziale di primo grado. I dubbi rinvengono dalla lettura testuale della previsione normativa di cui all art.49 del D.lgs.n 546/1992 in cui è disposto espressamente che alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie, si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile, escluso l art.337. In particolare, la previsione normativa di cui all art.337 c.p.c dispone che le sentenze civili sono provvisoriamente esecutive nonostante la loro impugnazione. Fa salvo, tuttavia, l art.283 dello stesso C.p.c. in cui è comunque prevista la possibilità di sospensione della sentenza di primo grado da parte del Giudice di appello. Sulla questione specifica non è configurabile giurisprudenza di Cassazione; mentre sul punto è rilevabile una giurisprudenza di merito assolutamente contrastante. In particolare, l orientamento giurisprudenziale favorevole alla possibilità di sospensiva in sede di gravame legittima tale orientamento in considerazione del fatto che l esercizio del potere cautelare è insito nel potere di riforma della sentenza appellata, e che, quindi, la possibile sospensione ne anticipa gli effetti dando la possibilità all appellante-istante di evitare, anche in sede di gravame, il pregiudizio fisiologico (danno grave e irreparabile) rinveniente dalla sentenza di promo grado paralizzando gli effetti esecutivi della stessa in attesa che la questione di merito venga definita dal Giudice di secondo grado ( in tal senso: C.T.R. Lazio, Sen, n 7 del 01/02/2011). In senso diametralmente opposto coloro i quali propendono per l impossibilità procedurale di sospensione dell atto opposto in sede di gravame, ritengono invece imprescindibile l osservanza della previsione normativa di cui al già richiamato art.68 del D.lgs.n 546/1992 (riscossione frazionata dopo la sentenza di primo grado). E inutile pertanto il richiamo espresso alla disciplina che regola l esecuzione provvisoria delle sentenze civili. Sulla questione si è tuttavia cimentata la stessa Corte di Cassazione in concomitanza dell Ordinanza del 17 giugno 2010, n 217; in particolare i Giudici di 4 / 5
Palazzaccio hanno dichiarato l inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa al supposto divieto di sospensione cautelare nel procedimento di appello. In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che la previsione normativa di cui al già richiamato art.337 del Codice di procedura civile si sostanza in una regola e nella relativa eccezione: la regola generale di natura Codicistica dispone che tutte le sentenze civili sono senza alcun dubbio provvisoriamente esecutive; l eccezione, consiste, invece, nel fatto che è il giudice di appello in sede civile che ha la possibilità di sospendere l esecutività della sentenza appellata, ai sensi di quanto previsto dall art.283 del Codice di procedura civile. Relativamente al processo tributario, il fatto risulta preclusa la possibilità di applicazione della regola ex art.337 c.p.c. preclude inevitabilmente anche la possibilità di applicazione dell eccezione ex art.283 c.p.c. che prevede appunto la possibilità di sospensione della sentenza civile da parte del Giudice di appello. Dunque, alla luce del ragionamento logico-giuridico evidenziato dalla Suprema Corte in concomitanza dell Ordinanza (n 217/2010) sopra richiamata è fatta sala la possibilità da parte del Giudice tributario di sospendere l esecutività dell atto oggetto del ricorso. E questo un orientamento palesato dai Giudici della Consulta non recepito in toto dalla giurisprudenza di merito che in più di qualche pronuncia ha espressamente negato la possibilità di accoglimento della tutela cautelare in sede di gravame. (in tal senso: C.T.R. Puglia Ordinanza n 80 del 28/4/2011). 5 / 5