DICHIARAZIONI INTEGRATIVE e RAVVEDIMENTO OPEROSO L 190/2014. G. Manzana

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Transcript:

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE e RAVVEDIMENTO OPEROSO L 190/2014 G. Manzana www.manzana.it

DR INTEGRATIVE ART. 2, C. 8, DPR 322/98 ART. 2, C. 8-BIS, DPR 322/98 INTEGRATIVA ENTRO TERMINI ACCERTAMENTO INTEGRATIVA ENTRO TERMINE DR SUCCESSIVA SALVO SANZIONI E POSSIBILE RAVVEDIMENTO CREDITO UTILIZZABILE IN COMPENSAZIONE SECONDO ADE SOLO SU DR A SFAVORE SECONDO ADE SOLO SU DR A FAVORE RIS. 459/2008

RIAPRE I TERMINI PER I CONTROLLI DALLA CORREZIONE DELL ERRORE? LIMITATAMENTE AGLI ELEMENTI OGGETTO DI RETTIFICA IN LINEA CON C.M. 31/13 DI FATTO SI VIENE AD AFFERMARE, EX LEGE, CHE È POSSIBILE RETTIFICARE ENTRO I TERMINI DELL AZIONE DI ACCERTAMENTO SOLO A SFAVORE

Art. 1 co. 640 L. 190/2014 Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi degli art. 2 comma 8, del regolamento di cui al Dpr 322/1998 e 13 del Dlgs 472/1997 ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore: a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all art. 25 comma 1, lettere a) e b), del Dpr 602/1973 relativi, rispettivamente, all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione; b) i termini per l'accertamento di cui agli art. 43 del Dpr 600/1973 e 57 del 633/1972, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione; c) i termini di cui all'articolo 76 DPR 131/1986, e successive modificazioni, concernenti l'imposta di registro, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni; d) i termini di cui all'articolo 27 del Dlgs 346/1990 concernente le imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni».

RAVVEDIMENTO ART. 13, D.LGS. 472/97 LETT. RIDUZ. TERMINE a 1/10 ENTRO 30 GG DA COMMISSIONE a-bis 1/9 ENTRO 90 GG DA TERMINE PRESENTAZIONE DR (O DALLA COMMISSIONE SE NO DR) b 1/8 ENTRO TERMINE PRESENTAZIONE DR RELATIVA ALL ANNO DELLA VIOLAZIONE (O 1 ANNO SE NO DR) b-bis 1/7 ENTRO TERMINE PRESENTAZIONE DR SUCCESSIVA ALL ANNO DELLA VIOLAZIONE (O 2 ANNI SE NO DR) b-ter 1/6 OLTRE TERMINE PRESENTAZIONE DR SUCCESSIVA ALL ANNO DELLA VIOLAZIONE (O 2 ANNI SE NO DR) b-quater 1/5 DOPO PVC (TRANNE MANCATA EMISSIONE SCONTRINO/RICEVUTA O OMESSA INSTALLAZIONE MISURATORE) C 1/10 OMESSA PRESENTAZIONE DR SE PRESENTATA CON RITARDO NON SUPERIORE A 90 GG SOLO PER TRIBUTI AMMINISTRATI DALL ADE «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall'agenzia delle entrate». lettere b-bis) b-ter) e b-quater), (modificato dall'art. 32 del D. Lgs. 158/2015, a decorrere dal 1 gennaio 2017 DA LEGGERSI: 90 GG DAL TERMINE DELLA DR PER CORREZIONE INFEDELE 90GG DALLA COMMISSIONE PER VERSAMENTI

Nuovo art. 13 Dlgs 472/1997 «1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore; avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso (modificato dall'art. 32 del D. Lgs. 158/2015, a decorrere dal 1 gennaio 2017 poi con finanziaria per il 2016 dal 1 genanio 2016); b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è b-bis) b-ter) prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore; b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni».

NON OPERA LA PRECLUSIONE DEL COMMA 1 (VIOLAZIONE CONSTATATA O INIZIO ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE O ALTRE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO) PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL ADE SALVA NOTIFICA ATTI LIQUIDAZIONE NOTIFICA ATTI ACCERTAMENTO 36-BIS, 36-TER E 54-BIS «1-ter. Ai fini dell applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli art. 36bis e 36ter del Dpr 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972». IL PAGAMENTO/REGOLARIZZAZIONE NON PRECLUDE L INIZIO O LA CONTINUAZIONE DI ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE O ALTRE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

PER RAVVEDIMENTI DAL 01.01.15 RAVVEDIBILI VIOLAZIONI ANCHE ANTE 2014 ESEMPIO: MANCATO VERSAMENTO SALDO IRES 2012 (SCADENZA 2013, IN UNICO 2013) VECCHIE REGOLE RAVV. ENTRO 30.09.14 CON 1/8 NUOVE REGOLE RAVV. ENTRO 30.09.15 CON 1/7 IN ALTERNATIVA PUÒ ATTENDERE AVVISO BONARIO CON 1/3, RATEIZZABILE

ALTRE MODIFICHE ADESIONE A PVC ADESIONE INVITI A CONTRADDITTORIO ACQUIESCENZA «RAFFORZATA» PER IL 2015 COESISTENZA VECCHIE E NUOVE REGOLE DAL 2016 (NOTIFICHE) SCELTA CONVENIENZA TRA I DIVERSI ISTITUTI Art. 1 co. 640 L. 190/2014 «Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bis a 1-quinquies, e 11, comma 1-bis, del Dlgs, n. 218/1997, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015, e le disposizioni di cui all'articolo 5-bis dello stesso del Dlgs, n. 218/1997 continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data».

+ PERMETTE DI DEFINIRE LA PARTE CHE SI CONDIVIDE - MA NON LIMITA LA SUCCESSIVA ATTIVITA ACCERTATIVA DELL AGE - RIAPRE I TERMINI PER I CONTROLLI DALLA CORREZIONE DELL ERRORE LIMITATAMENTE AGLI ELEMENTI OGGETTO DI RETTIFICA - NON POSSIBILI VERSAMENTI RATEIZZATI COMUNQUE POSSIBILE FRAZIONAMENTO (R.M. N. 67/11) RESTANO VALIDI I CHIARIMENTI SUGLI ERRATI VERSAMENTI DELLA C.M. 27/13 - NON RICONOSCE LE COPERTURA DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI

Cir. 6/E/2015 10 RAVVEDIMENTO OPEROSO 10.1 Definizione delle violazioni già contestate Domanda Si chiede di sapere se nella nuova disciplina del ravvedimento operoso di cui all articolo 13, D.lgs n. 472/97, come modificata dalla Legge di Stabilità 2015, con particolare riguardo alla definizione delle violazioni già constatate, debba ritenersi confermato l orientamento delle Circolari n. 180 e n. 192 del 1998, circa l onere di regolarizzare distintamente le violazioni prodromiche (es. omessa fatturazione) e quelle conseguenziali (omesso versamento, infedele dichiarazione). Risposta La Legge di Stabilità 2015 pone l obiettivo di incidere significativamente sulle modalità di gestione del rapporto tra fisco e contribuenti. Si punta su un nuovo modello di cooperazione tra l Amministrazione finanziaria e i contribuenti con l obiettivo di perseguire il massimo adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, potenziando l istituto del ravvedimento operoso di cui all articolo 13 del D.lgs n. 472 del 1997. Ai tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate si applicano le novità in materia di ravvedimento, comprese quelle relative alla eliminazione della preclusione secondo la quale l istituto del ravvedimento può essere adottato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Le novelle normative, però, non modificano, per il resto, l assetto generale dell istituto del ravvedimento. Pertanto, anche con riguardo alla definizione delle violazioni già constatate, si ritiene che debba ritenersi confermato l orientamento delle Circolari n. 180 e 192 del 1998 circa l onere di regolarizzare distintamente le violazioni prodromiche (es. omessa fatturazione) e quelle conseguenziali (omesso versamento, infedele dichiarazione).

Cir. 6/E/2015-10 RAVVEDIMENTO OPEROSO 10.2 Modalità di applicazione delle nuove norme Domanda È corretto ritenere che le nuove regole sul ravvedimento operoso si applicano anche alle violazioni che alla data del 1 gennaio 2015 siano già state constatate dall ufficio (ad esempio con emissione del Pvc) ma non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento? È una lettura in linea con la circolare 180/E del 1998 ispirata al favor rei. Risposta Si ritiene che le nuove regole sul ravvedimento operoso, nel rispetto del principio di legalità di cui all articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 472, trovano applicazione anche con riguardo alle violazioni che alla data del 1 gennaio 2015 siano già state constatate dall ufficio ma non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento. 10.3 Modalità pratiche Domanda Alla luce della possibilità di regolarizzare le violazioni già contestate in un pvc ma non ancora inserite in un avviso di accertamento, al momento della integrazione della dichiarazione dell anno oggetto di ravvedimento, come potranno essere distinti i rilievi ai quali si intende prestare acquiescenza rispetto a quelli per i quali non si accetta la contestazione e dunque si intende proseguire in contenzioso? Risposta Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2015, sono mutati i presupposti per accedere all istituto agevolativo. È possibile, infatti, accedere al ravvedimento operoso nonostante la violazione sia stata già constatata mediante pvc. Ciò, tuttavia, non muta la natura e le finalità dell istituto del ravvedimento operoso che rimane un atto di regolarizzazione spontanea da parte del contribuente nel senso che non lo trasforma in un atto di acquiescenza ai rilievi contenuti nel pvc. Pertanto, il contribuente potrà sanare le medesime violazioni ravvedibili in base alla precedente formulazione normativa anche laddove - ed è questo l elemento innovativo - gli sia stato consegnato un pvc, fermo restando l assenza di notifiche degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972. Sarà onere del contribuente comunicare agli Uffici i distinti rilievi per i quali si intende prestare acquiescenza.