UN ANNO DI FORMAZIONE INSIEME Gennaio Dicembre 2015 LEGGE DI STABILITA 2015: IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO IL QUADRO NORMATIVO CAMBIA COMPLETAMENTE Si punta su un nuovo modello di cooperazione tra l amministrazione finanziaria ed i contribuente l obiettivo è quello di perseguire il massimo adempimento spontaneo degli obblighi tributari
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO l Agenzia delle entrate anche mediante l utilizzo di nuove tecnologie e strumenti telematici che consentano di agevolare il contatto con i contribuenti, usufruibili online, direttamente da casa e senza la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici dislocati sul territorio, mette a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni di cui è in possesso e che lo riguardano in quanto trasmessi con le dichiarazioni fiscali, ovvero in base a specifici obblighi di comunicazione o da parte delle amministrazioni fiscali degli Stati esteri Nell ottica di fornire un servizio utile al contribuente affinché possa evitare errori ed omissioni che possono derivare anche dalla complessità del sistema fiscale, in relazione ai propri obblighi dichiarativi
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO L Agenzia può trasmettere al contribuente anche informazioni relative a: ricavi o compensi, redditi, volume d affari e valore della produzione, così come elementi in ordine alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni e crediti d imposta che dagli elementi di cui è in possesso risultino essere non spettanti (SARA EMANATO UN APPOSITO PROVVEDIMENTO).
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO GLI OBBIETTIVI DELLA RIFORMA assicurare maggiore trasparenza e correttezza nei confronti del contribuente, fornire al contribuente le informazioni utili ai fini di una valutazione delle stesse nella fase di predisposizione della dichiarazione o, nel caso in cui sia stata già presentata, al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l istituto del ravvedimento operoso
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO Le modifiche all articolo 13 del D. LGS. 472/97 AMPLIATO L AMBITO TEMPORALE ENTRO IL QUALE SARA POSSIBILE INTERVENIRE SPONTANEAMENTE ELIMINATA LA PRECLUSIONE IN CASO DI ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE RESTA IL BLOCCO PER GLI AVVISI BONARI
AMPLIATO L AMBITO TEMPORALE ENTRO IL QUALE SARA POSSIBILE INTERVENIRE SPONTANEAMENTE Si consente di integrare le dichiarazioni non oltre i termini per l accertamento beneficiando in caso di ravvedimento di una riduzione delle sanzioni VECCHIO RAVVEDIMENTO NUOVO RAVVEDIMENTO entro il termine di pres. della dich. relativa all anno in cui è stata commessa la violazione oltre il termine di pres. della dich. relativa all anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO CAUSE OSTATIVE AL RAVVEDIMENTO TRIBUTI AMMINISTRATI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE TRIBUTI NON AMMINISTRATI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE AVVISI DI ACCERTAMENTO COMUNICAZIONI BONARIE (36 bis e ter) Controlli accessi inviti a comparire - questionari
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO IL RAVVEDIMENTO NON E POSSIBILE Fino a che non mi arriva la comunicazione di irregolarità (art. 36 bis) della dichiarazione posso ravvedermi. Se la comunicazione di UNICO 2014 mi arriva dopo il 30.09.2015 il ravvedimento è possibile Esempio omesso versamento IVA mensile anno 2013 - notifica avvio bonario 31.01.2016 Il ravvedimento può essere effettuato fino al 30.01.2016
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO IL RAVVEDIMENTO E POSSIBILE A prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza Richiesta di documentazione 36- ter a seguito di controllo formale Il ravvedimento può essere effettuato fino al momento della notifica della comunicazione recante la somme dovute
ARTICOLO 13 LE VECCHIE REGOLE OMESSO/CARENTE VERSAMENTO Lettera a) QUALSIASI TIPOLOGIA DI ERRORE Lettera b) DICHIARAZIONE TARDIVA Lettera c) 1/15 (entro 14gg) 1/10 (da 15 a 30gg) 1/8 (entro il termine di pres. della dich. relativa all anno in cui è stata commessa la violazione) 1/10 (ENTRO 90GG) Per tutti i tributi
ARTICOLO 13 LE NUOVE REGOLE QUALSIASI TIPOLOGIA DI ERRORE a-bis) b-bis) b-ter) 1/9 (entro 90gg dal termine di presentazione della dichiarazione) 1/7 (entro il termine di pres. della dich. relativa all anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione) 1/6 (oltre il termine di pres. della dich. relativa all anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione) b-quater) Dopo la notifica PVC 1/5 SOLO TRIBUTI AMMINISTRATI AG. ENTRATE
IL RAVVEDIMENTO DEI PVC QUALSIASI TIPOLOGIA DI ERRORE 1/5 Anche la singola violazione, Salvo violazioni art. 6, co. 3 e art. 11, co. 5 DLgs. 471/97. Calcolo fai da te.
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO La natura del tributo Amministrato dall Agenzia delle entrate Non amministrato dall Agenzia delle entrate - IIDD: Ires, Irpef e relative addizionali, IRAP; ritenute (d acconto o d imposta); imposte sostitutive - Imposte indirette: IVA; imposta di registro e ipotecarie e catastali; canone RAI, contributo di solidarietà, ecc. Agenzia delle Dogane: dazi, accise e Iva riscossa in Dogana Agenzia del Territorio: tributi catastali, ecc. Uffici comunali: IMU, TASI, TARI Imposte provinciali o regionali
I CONTROLLI E IL RAVVEDIMENTO Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento Il controllo è ancora possibile La violazione è sanata
ELIMINAZIONE DI ALCUNI ISTITUTI DEFLATTIVI LEGGE STABILITA 2015 ADESIONE INTEGRALE PVC ADESIONE INTEGRALE INVITI A COMPARIRE ACQUIESCEN ZA RAFFORZATA continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto e altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015 e ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data.
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO LEGGE STABILITA 2015 In tutte le ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa e in tutti i casi di regolarizzazione dell omissione o dell errore TERMINI PER ACCERTAMENTO (art. 43 DPR 600/73 E 57 DPR 633/72) TERMINI PER NOTIFICA CARTELLA (art. 25 DPR 602/73) Decorrono, limitatamente agli elementi oggetto dell integrazione dall anno successivo a quello di presentazione di tali dichiarazioni.
OMESSI/CARENTI VERSAMENTI Esempio: omesso versamento secondo acconto IRES 2015 sanzione 30% Nuova lettera b-bis) Sanzione ridotta a 1/7 = 4,29% Nuova lettera b-ter) Sanzione ridotta a 1/6 = 5% 14gg Nuova lettera a-bis) Sanzione ridotta a 1/9 = 3,33% 30gg UNICO 2016 29/12/16 30/09/17 30/09/18 30/11/15 14/12/15 30/12/15 30/09/16 RAVVEDIMENTO BREVE Sanzione ridotta a 1/10 = 3% RAVVEDIMENTO SPRINT 0,2% per ogni giorno di ritardo RAVVEDIMENTO LUNGO Sanzione ridotta a 1/8 = 3,75%
OMESSI/CARENTI VERSAMENTI Caso: Omesso versamento del saldo IRPEF 2013, dovuto entro il 16/07/2014. L abbattimento delle sanzioni a seguito di ravvedimento: dal 17/07/2014 (oltre 30gg) ed entro il 30/09/2014 (termine di invio di Unico 2014): 1/8 del minimo (3,75%, ex lett. b) dal 1/10/2014 fino al 29/12/2014 (90gg dal termine di Unico 2014): 1/9 del minimo (3,33% ex lett. b-bis) dal 30/12/2014 fino al 30/09/2015 (termine breve): torna ad 1/8 del minimo (ex lett. b).
OMESSI/CARENTI VERSAMENTI Tale situazione appare anomala e si può risolvere se: limitatamente ai versamenti il riferimento vada riferito esclusivamente al momento in cui si è commessa la violazione sia per i tributi riepilogati in una dichiarazione (es.: Iva, Irpef, ecc.) che non (es.: IMU). dal 17/07/2014 (oltre 30gg) ed entro il 14/09/2014 (entro 90gg): 1/9 del minimo (3,33% ex lett. b-bis) dal 15/09/2014 fino al 30/09/2019 (termine breve): 1/8 del minimo (ex lett. b).
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO F24 CON SALDO ZERO ENTRO 5 GG 154,94/3= 51,64 SANZIONE SPECIFICA OLTRE 5 GG 154,94 RAVVEDIMENTO 6 (51,64 /8) RAVVEDIMENTO 19 (154,94 /8) POSSIBILITA DI RIDURRE LA SANZIONE A 1/9 CON RAVVEDIMENTO ENTRO 90GG ovvero di avvalersi delle riduzioni di cui alle lettere b bis) e b ter)
Caso: F24 saldo zero da presentare entro il 16.01.2015. Entro 5 gg lavorativi RAVVEDIMENTO 6 (51,64 /8) Entro 90gg (16.04.2015) RAVVEDIMENTO 17 (154,94 /9) RAVVEDIMENTO 19 (154,94 /8) Oltre 22 (154,94 /7) 25 (154,94 /6)
ERRORI CONCERNENTI LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI VERSAMENTO F24 Il contribuente può presentare direttamente ad un qualsiasi ufficio locale dell Agenzia delle entrate un istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul mod. F24 (circolare n. 5/E del 21.1.2002). Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni Erario e Regioni Enti Locali relativi a: codice fiscale; periodo di riferimento; codice tributo; suddivisione in più tributi dell importo versato con un solo codice tributo.
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO RAVVEDIMENTO CREDITI INESISTENTI SANZIONE BASE DAL 100% AL 200% (200% > 50.000) POSSIBILITA DI RIDURRE LA SANZIONE A 1/9 CON RAVVEDIMENTO ENTRO 90GG ovvero di avvalersi delle riduzioni di cui alle lettere b bis) e b ter) 30% SE RILEVABILE IN SEDE DI CONTROLLO FORMALE DI UNICO POSSIBILITA DI RIDURRE LA SANZIONE A 1/9 CON RAVVEDIMENTO ENTRO 90GG ovvero di avvalersi delle riduzioni di cui alle lettere b bis) e b ter)
RAVVEDIMENTO CREDITI INESISTENTI Caso: Credito iva in eccesso euro 12.000. Credito riportato dall anno precedente più alto del spettante (e utilizzato in compensazione). Errore rilevabile da controllo formale sanzione 30% riducibile a 1/9 nei 90gg ovvero 3,33% (12.000 x 3,33%) = 399,60 Indicazione credito più alto a seguito di IVA indetraibile Errore non rilevabile con controllo formale sanzione 100% riducibile a 1/9 nei 90gg ovvero 11,11% (12.000 x 11,11%) = 1.333,20
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO Dichiarazione integrativa Errori od omissioni rilevabili in sede di liquidazione e controllo formale Entro 90gg 1/9 del 30% = 3,33% Entro termine di presentazione dichiarazione Relativa all anno in cui è stata commessa violazione 1/8 del 30% = 3,75% Relativa all anno successivo a quello in cui è stata commessa violazione 1/7 del 30% = 4,29% oltre 1/6 del 30% = 5%
Errori od omissioni rilevabili in sede di liquidazione e controllo formale Esempi di dichiarazione infedele : errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e/o delle imposte indicazione in misura superiore a quella spettante di oneri deducibili / detraibili (es: spese mediche, contributi previdenziali, ecc.), ritenute d acconto e/o crediti d imposta.
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA Errori od omissioni rilevabili in sede di liquidazione e controllo formale Caso: indebita detrazione di ritenute per euro 1.000 in UNICO 2016. Presenta Unico 2016 integrativo il 29/12/2016 (90gg dal termine) indicando le minori ritenute a scomputo, procedendo poi a regolarizzare: i carenti versamenti: col pagamento della maggiore Ires + interessi + sanzione del 3,75% (in quanto il versamento è scaduto da più di 90gg).
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO VIOLAZIONI ANCORA SANABILI NEL 2015 VIOLAZIONI COMMESSE NEL 2010 E NEL 2011 1/6 OLTRE DUE ANNI DALLA VIOLAZIONE MA ENTRO IL TERMINE DI NOTIFICA DELL ACCERTAMENTO VIOLAZIONI COMMESSE NEL 2012 1/7 entro 30.09.2015
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO Dichiarazione integrativa Errori od omissioni che determinano l infedeltà della dichiarazione Entro 90gg 1/9 del 100% = 11,11% Entro termine di presentazione dichiarazione Relativa all anno in cui è stata commessa violazione 1/8 del 100% = 12,50% Relativa all anno successivo a quello in cui è stata commessa violazione 1/7 del 100% = 14,28% oltre 1/6 del 100% = 16,67%
Errori od omissioni NON rilevabili in sede di liquidazione e controllo formale Esempi di dichiarazione infedele : non è stato determinato correttamente il reddito d impresa (indicati minori ricavi, maggiori costi o costi indeducibili) o di lavoro autonomo non è dichiarato (o lo è in modo errato) il reddito di un fabbricato (fabbricato locato di cui viene dichiarata solo la rendita), un reddito diverso (assenza di quadro RL in caso di plusvalenza da cessione di terreno edificabile), un reddito di lavoro (es: 2 CUD senza cumulo in dichiarazione), ecc.
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA Errori od omissioni NON rilevabili in sede di liquidazione e controllo formale Caso: società che per il 2015 non ha fatto una variazione in aumento per. 10.000. Maggiore Ires di. 2.750. Presenta Unico SC 2016 integrativo entro il 29/12/2017 (90gg dal termine) indicando il maggior imponibile e regolarizza: la dichiarazione infedele: versando la sanzione di 305,56 (1/9 del 100% di. 2.750) i carenti versamenti: col pagamento della maggiore Ires + interessi (senza sanzione IN QUANTO ASSORBITA DA QUELLA PER LA DICHIARAZIONE INFEDELE). In modo del tutto analogo opera per la dichiarazione Irap e la dichiarazione Iva.
OMESSA INDICAZIONE COSTI BLACK LIST PRESENZA DELLE CIRCOSTANZE ESIMENTI: L omessa indicazione di tali costi: non determina l indeducibilità degli stessi comporta la sanzione del 10% dei costi non indicati (con minimo di 500 e massimo di 50.000). Ravvedimento: A tale regolarizzazione è comunque applicabile una sanzione da 258 a 2.065 (art. 8, c. 1, DLgs 471/97). La riduzione varia in relazione al momento che si effettua la regolarizzazione (1/9 1/8 1/7 1/6)
OMESSA ALLEGAZIONE QUADRO RW SANZIONI: si applica una sanzione differenziata a seconda che il Paese nel quale sono detenute le attività o gli investimenti sia o meno Black list : dal 3% al 15% di quanto non dichiarato (Stati non Black list) dal 6% al 30% di quanto non dichiarato (Stati Black list). In caso di dichiarazione tardiva (entro 90 gg): si applica la sanzione fissa di.258. La riduzione varia in relazione al momento che si effettua la regolarizzazione (1/9 1/8 1/7 1/6)
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO Dichiarazione tardiva SI APPLICA LA LETTERA c) DELL ARTICOLO 13 D. LGS 472/97 RAVVEDIBILE ENTRO 90gg Dichiarazione tardiva Sanzione fissa 258 : 10 = 25,80 Imposte non versate Sanzione base 30% : 8 = 3,75% (se si regolarizza prima c è la possibilità di effettuare ravvedimento sprint o breve) Non cambia nulla
DICHIARAZIONE TARDIVA Caso: l imprenditore individuale che provvede ad inviare per la prima volta Unico PF 2015 e la dichiarazione IRAP entro il 29/12/2015, pur avendo regolarmente versato l imposta. COMPILAZIONE DEL MOD. F24: occorre indicare: codice tributo: 8911 e anno di riferimento: il 2015 (anno in cui si è commessa la violazione di tardiva presentazione). La sanzione ridotta si applica per ciascuna dichiarazione (redditi/iva/irap) a prescindere dalla presentazione in forma unificata delle stesse (CM 54/2002) 8911 2015 75 00 75 00 75 00
MODELLO STUDI DI SETTORE Riguardo la sanzione di 2.065 (ex art. 8, DLgs 471/97) relativa all omessa presentazione del modello, la CM 41/2011 ha chiarito che trova applicazione solo qualora il contribuente non provveda alla presentazione dello stesso con una dichiarazione integrativa, anche a seguito di specifico invito delle Entrate. Se il modello viene presentato è possibile ravvedere la violazione versando, in luogo della sanzione di 2.065 euro, la sanzione minima (258 euro) ridotta secondo le misure previste dall articolo 13 d. Lgs. 472/97
EFFICACIA DEL RAVVEDIMENTO IN PRESENZA DI VERSAMENTI CARENTI (1) Il contribuente effettua un versamento in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non sono commisurati all imposta versata a titolo di ravvedimento Il ravvedimento è perfezionato con riferimento alla quota parte dell imposta proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo È necessario che sul modello F24, si sia provveduto ad imputare del versamento all assolvimento delle sanzioni, indicando l apposito codice tributo.
EFFICACIA DEL RAVVEDIMENTO IN PRESENZA DI VERSAMENTI CARENTI (2) Sulla differenza non sanata andranno irrogate le sanzioni in misura ordinaria e/o recuperati gli interessi non versati, da computare, anche in tal caso, con decorrenza dalla data dell originario versamento (16 giugno o 16 luglio). Gli uffici provvederanno, ove occorra, a variare i codici tributo e a suddividere gli importi versati a vario titolo (imposta, interessi, sanzione) in modo da determinare l importo ancora da versare sulla base della percentuale di completamento individuata
Insufficiente versamento dell imposta e della maggiorazione (0,40%) nel termine lungo se è dovuta una imposta maggiore rispetto a quella calcolata e versata nel termine lungo, detto versamento non è da considerarsi tardivo tout court ma semplicemente insufficiente la sanzione, in misura ordinaria deve quindi essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel termine lungo e quanto dovuto (imposta più maggiorazione). ESEMPIO: importo dovuto 400 + 0,40% = 401,60 Importo versato 100 +0,40% = 100,40 versamento insufficiente 301,20 Importo su cui calcolare la sanzione del 30%
Insufficiente versamento dell imposta e della maggiorazione (0,40%) nel termine lungo ESEMPIO: importo dovuto 400 + 0,40% = 401,60 Importo versato 100 +0,40% = 100,40 versamento insufficiente 301,20 IL RAVVEDIMENTO SI EFFETTUA VERSANDO Il tributo, comprensivo della maggiorazione dello 0,40 per cento; i relativi interessi moratori calcolati al tasso legale maturati dalla scadenza del termine lungo al giorno di effettuazione del pagamento; la sanzione ridotta dell importo versato in ritardo (tributo e maggiorazione dello 0,40 per cento).
Efficacia del ravvedimento in presenza di versamenti carenti Laddove il contribuente non abbia versato alcun importo, né entro il 16 giugno né entro il 16 luglio, il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute - sia in sede di ravvedimento (parziale o meno) che di recupero da parte degli uffici - è la data naturale di scadenza, ossia il 16 giugno una volta scaduti i termini per il ravvedimento, l eventuale somma che residua (maggiore imposta dovuta incrementata o meno della percentuale dello 0,40) non potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni previste le sanzioni saranno irrogate dagli uffici, su tale somma residua, nella misura ordinaria con decorrenza dalla scadenza del termine di versamento scelto dal contribuente (16 giugno o 16 luglio). ESEMPIO PRECEDENTE: La differenza dovuta e non regolarizzata di 300 sarà oggetto di recupero da parte degli uffici, unitamente agli interessi (calcolati con decorrenza dal 16 luglio), e sulla stessa andrà irrogata la sanzione nella misura ordinaria del 30%.
Efficacia del ravvedimento in presenza di versamenti carenti Sulla differenza non sanata andranno irrogate le sanzioni in misura ordinaria e/o recuperati gli interessi non versati, da computare, anche in tal caso, con decorrenza dalla data dell originario versamento (16 giugno o 16 luglio). Gli uffici in attesa dei necessari adeguamenti delle procedure di controllo gli uffici applicheranno i suddetti criteri agli esiti scaturenti dai controlli automatizzati. Gli uffici provvederanno, ove occorra, a variare i codici tributo e a suddividere gli importi versati a vario titolo (imposta, interessi, sanzione) in modo da determinare l importo ancora da versare sulla base della percentuale di completamento individuata Gli uffici sono inoltre tenuti ad abbandonare il contenzioso eventualmente pendente instaurato sulla base di principi difformi da quelli enunciati nella circolare. Per le sanzioni già irrogate con provvedimento definitivo non è ammessa la ripetizione di quanto pagato.
p.101 CIRCOLARE 21/E DEL 25.6.2013 Riconoscimento delle eccedenze d imposta per le annualità per le quali la dichiarazione è omessa. 44
p.101 IL PROBLEMA Credito anno n 20.000 Dichiarazione anno n omessa Controllo automatizzato dichiarazione anno n+1 Mancato riconoscimento del riporto del credito anno n Comunicazione irregolarità dichiarazione anno n+1 per recupero Credito indebitamente fruito. Interessi. Sanzione 30%. 45
p.102 CIRCOLARE 34/E/2012 PRIMA IL CREDITO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN DETRAZIONE NELLA ANNUALITÀ SUCCESSIVE qualora venga definita l obbligazione mediante il pagamento delle somme richieste dall ufficio e il credito, ancorché non dichiarato, risulti effettivamente spettante il contribuente è ammesso al rimborso dell eccedenza medesima, attraverso la procedura di cui all art. 21 DLgs. 546/92. 46
p.102 CIRCOLARE 21/E/2013 DOPO A seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità se il credito non dichiarato è effettivamente spettante. Si può attestarne l esistenza contabile, mediante la produzione all ufficio entro il termine di trenta giorni successivi, di idonea documentazione. L Ufficio riscontrata l esistenza del credito scomputa direttamente il credito dalle somme dovute in base alla comunicazione di irregolarità. È emessa una comunicazione definitiva con la rideterminazione delle somme che residuano a seguito dello scomputo operato. 47