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ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE Circolare n. 5/2002 Le semplificazioni di cui al D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435: nuovi termini e modalità per la presentazione delle dichiarazioni e per i versamenti nel 2002 Copyright 2002 Acerbi & Associati ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE I 36100 VICENZA, VIA NAPOLI 66 TEL. 0444322866-0444322705 R.A. FAX. 0444545075 Codice fiscale e partita I.V.A. 02380850244 Indirizzo E-Mail: info@studioacerbi.com - Web-site: www.studioacerbi.com

Con il D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435, regolamento in materia di semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari, sono state introdotte modifiche al D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 in relazione ai termini e alle modalità di presentazione delle dichiarazioni. L art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 detta inoltre disposizioni di razionalizzazione dei termini di versamento delle imposte. Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni (art. 1 D.P.R. n. 435/2001) Il nuovo art. 1 del D.P.R. n. 322/1998 come modificato dall art. 1 del D.P.R. n. 435/2001, disciplina le modalità di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell I.R.A.P. in relazione ai modelli da utilizzare. Infatti tali dichiarazioni vanno redatte utilizzando i nuovi modelli, conformi a quelli approvati entro il 15 febbraio di ciascun anno, solo nell ipotesi di periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell anno precedente a quello di approvazione dei modelli stessi. Per i periodi di imposta infrannuali che si chiudono prima del 31 dicembre andranno utilizzati i vecchi modelli. In altri termini, il regolamento stabilisce la regola generale secondo cui i soggetti con periodo di imposta a cavallo dell anno solare utilizzano i modelli approvati nel corso dello stesso anno solare in cui si chiude il proprio esercizio di riferimento. Come chiarito dalla C.M. 25 gennaio 2002 n. 6/E, ai fini dei modellio da utilizzare per la compilazione della dichiarazione è considerato periodo di imposta coincidente con l anno solare quello che termina il 31 dicembre, anche se di durata inferiore a 365 giorni (come nel caso di inizio attività). Si considerano, invece, periodi di imposta non coincidenti con l anno solare non solo quelli a cavallo di due anni solari ma anche quelli infrannuali chiusi prima del 31 dicembre (ad es. per cessazione attività). Termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P. (art. 2 D.P.R. n. 435/2001) Con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002, il nuovo art. 2 del D.P.R. n. 322/1998, stabilisce i termini ordinari di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e I.R.A.P.: 1. persone fisiche e società di persone Le persone fisiche e le società di persone e le associazioni devono presentare le dichiarazioni dei redditi e dell I.R.A.P. su supporto cartaceo, tramite le banche o gli uffici postali, tra il 1 maggio e il 31 luglio dell anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. In alternativa alla presentazione del modello cartaceo, tali soggetti possono presentare le suddette dichiarazioni in via telematica entro il 31 ottobre dell anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. 2. soggetti I.R.PE.G. I soggetti I.R.PE.G. devono presentare le dichiarazioni dei redditi e dell I.R.A.P. entro i termini indicati di seguito che non sono più legati alla data di approvazione del bilancio o del rendiconto: entro l ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta se la presentazione viene effettuata su modello cartaceo tramite una banca o un ufficio postale, da parte dei soggetti non obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni; entro l ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta se la presentazione avviene, per facoltà o per obbligo, in via telematica. In tal modo, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei soggetti I.R.PE.G. risultano ancorati alla data di chiusura del periodo di imposta, prescindendo dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto. Viene inoltre prevista la proroga di ufficio, al primo giorno feriale successivo, dei termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato. 2

Le nuove regole si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2002. A tale riguardo, come commentato anche dalla C.M. n. 6/2002, si ritiene che le nuove disposizioni producano effetto anche per gli adempimenti i cui termini, alla stessa data, non siano ancora scaduti: è il caso di una società con periodo di imposta non coincidente con l anno solare per la quale alla data del 1 gennaio 2002 non sia ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione. In tal caso la dichiarazione è presentata entro il più lungo termine di sette (tramite banca o posta) o dieci mesi (per via telematica) a decorrere dalla data di chiusura dell esercizio. Termini e modalità per integrare la dichiarazione presentata (art. 2 commi 8 e 8-bis D.P.R. n. 435/2001) Il D.P.R. n. 435/2001 interviene anche a modificare il comma 8 e a introdurre il nuovo comma 8-bis dell art. 2 del D.P.R. n. 322/1998 in tema di integrazione di dichiarazioni già presentate. Ai sensi del nuovo comma 8, la correzione di errori e l integrazione di omissioni relativamente alle dichiarazioni dei redditi, dell I.R.A.P. e dei sostituti di imposta, possono essere effettuate, fatta salva l applicazione delle sanzioni, mediante presentazione di una dichiarazione successiva. La dichiarazione integrativa deve essere presentata entro il termine per l accertamento di cui all art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, ovverossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. La dichiarazione integrative è presentata ad un ufficio postale o in via telematica, utilizzando il modello conforme a quello approvato per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione rettificativa. Sul maggior reddito risultante dalla suddetta dichiarazione integrativa è applicabile la sanzione per infedele dichiarazione di cui all art. 1 del D.P.R. 18 dicembre 1997 n. 471. Secondo le nuove disposizioni contenute nel comma 8-bis, il contribuente può integrare a suo favore le dichiarazioni dei redditi, dell I.R.A.P. e dei sostituti di imposta per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un maggior reddito o comunque un maggior debito o un minor credito di imposta. In questo caso la dichiarazione integrativa, presentata ad un ufficio postale o in via telematica utilizzando il modello conforme a quello approvato per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione rettificativa, va prodotta entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo di imposta successivo. Le integrazioni effettuate ai sensi del sopracitato comma 8-bis non sono soggette a sanzioni. Le dichiarazioni integrative ai sensi dei citati commi 8 e 8-bis presuppongono che la dichiarazione originaria sia stata a suo tempo validamente presentata. In tal senso, possono formare oggetto di integrazione anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 7 dell art. 2 del D.P.R. n. 322/1998, sono considerate valide salva l applicazione delle sanzioni per ritardata presentazione. Si ricorda che le dichiarazioni presentate oltre 90 giorni, considerandosi omesse, non possono essere oggetto di integrazione. Le nuove disposizioni sulle dichiarazioni integrative sono applicabili alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 2002 ovvero a quelle per cui, alla data del 1 gennaio 2002, non sia decorso il temrine di 90 giorni di cui al citato art. 2 comma 7 del D.P.R. n. 322/1998. La nuova disciplina delle dichiarazioni integrative ai sensi dei commi 8 e 8-bis del D.P.R. n. 322/1998 deve essere coordinata con quella del ravvedimento operoso di cui all art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472. Come commentato dalla C.M. n. 6/2002, si evidenzia che: l ambito di applicazione temporale della integrazione ai sensi del comma 8 dell art. 2 è più ampio di quello previsto per il ravvedimento operoso che consente di integrare la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale l errore o l omissione si è verificato; l integrazione di cui al comma 8 dell art. 2 comporta l applicazione delle sanzioni per intero, mentr l istituto del ravvedimento richiede il pagamento delle sanzioni in misura ridotta; a differenza delle dichiarazioni integrative di cui ai commi 8 e 8-bis dell art. 2, il ravvedimento è impedito se sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. 3

Dichiarazione unificata annuale e modalità di presentazione (art. 3 D.P.R. n. 435/2001) Con effetto dal 1 gennaio 2002, il nuovo art. 3 del D.P.R. n. 322/1998 disciplina l obbligo di presentazione delle dichiarazioni in via telematica e in forma unificata. La dichiarazione unificata annuale deve essere presentata dai contribuenti con periodo di imposta coincidente con l anno solare purché sinao obbligati a presentare almeno due delle dichiarazioni relative a imposte sui redditi, all I.R.A.P. e all I.V.A.. La dichiarazione dei sostituti di imposta può essere facoltativamente inclusa nel mod. Unico, indipendentemente dal limite massimo, ora eliminato, dei 20 soggetti sostituiti. Le norme relative all esclusione dal modello Unico della dichiarazione annuale I.V.A. degli enti e delle società che si avvalgono della liquidazione I.V.A. di gruppo, restano invariate. L obbligo di presentazione delle dichiarazioni in via telematica con il servizio Entratel, direttamente o tramite intermediari, riguarda i seguenti contribuenti: le società di capitali e gli enti commerciali di cui all art. 87 comma 1 lett. a) e b) del D.P.R. n. 917/1986 (con eliminazione di qualsiasi riferimento all ammontare del capitale sociale o del patrimonio netto e al numero dei dipendenti); i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione annuale I.V.A., escluse le persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari fino a euro 25.822,84 (lire 50milioni); i sostituti di imposta che presentano il mod. 770; i soggetti tenuti a presentare il modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore. I soggetti sopra indicati tenuti a presentare il mod. 770, anche in forma unificata, per un massimo di 20 soggetti, devono trasmettere la dichiarazione in via telematica tramite Internet (anziché Entratel) ovvero tramite Entratel avvalendosi però in questo caso di un intermediario abilitato. Le modalità di presentazione previste dall art. 3 sono da considerare tassative e vincolanti per i contribuenti, con la conseguenza che non è validamente presentata la dichiarazione resa secondo modalità diverse da quelle previste. Ne consegue, come esemplificato dalla C.M. n. 6/2002, che la dichiarazione presentata in banca o posta, in presenza dell obbligo di invio telematico, utilizzando pertanto un modello diverso da quello prescritto, è da considerare nulla ai sensi del disposto dell art. 1 comma 1 del D.P.R. n. 322/1998 secondo cui le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati. Al momento della presentazione, le banche e gli uffici postali rilasciano la ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti incaricati della trasmissione telematica rilasciano l impegno (su documento datato e sottoscritto e redatto senza vincoli di forma) a trasmettere i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell assunzione dell incarico per la sua predisposizione ed entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, rilasciano la dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione dell Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione. Per quanto riguarda il rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione, si ricorda che la stessa si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all ufficio postale oppure nel momento ovvero nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell Agenzia delle entrate se la dichiarazione è trasmessa in via telematica rispettivamente direttamente o tramite un intermediario abilitato. Le dichiazioni trasmesse telepaticamente si considerano tempestive se trasmesse nei termini anche se successivamente scartate, purché siano correttamente ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla comunicazione dell avvenuto scarto da parte dell Agenzia delle entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è costituita dalla ricevuta della banca o dell ufficio postale, ovvero dalla comunicazione dell Agenzia delle entrate che attesta l avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica (direttamente o tramite gli intermediari abilitati). Per quanto riguarda la conservazione della documentazione i commi 9 e 9-bis dell art. 3 del D.P.R. n. 322/1998 prevedono che: 4

i contribuenti, i sostituti di imposta e gli intermediari conservano la documentazione, concernente la presentazione della dichiarazione, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, coincidente con il termine di decadenza dell accertamento di cui all art. 43 del D.P.R. n. 600/1973; i contribuenti ed i sostituti di imposta debbono conservare l originale della dichiarazione trasmessa redatta su modello cartaceo nonché la comunicazione delll Agenzia delle entrate attestante l avvenuta ricezione e, in caso di presentazione tramite intermediario abilitato anche l impegno a trasmettere la dichiarazione rilasciato da quest ultimo; gli intermediari abilitati conservano la copia delle dichiarazioni trasmesse. Dichiarazione dei sostituti di imposta (mod. 770) (art. 4 D.P.R. n. 435/2001) L art. 4 del D.P.R. n. 435/2001 apporta rilevanti modifiche agli adempimenti dichiarativi, disciplinati dall art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, dei sostituti di imposta e degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative. La novità principale sta nello sdoppiamento della dichiarazione in due modelli: il mod. 770 cd. semplificato, il mod. 770 ordinario. I sostituti di imposta che hanno effettuato ritenute sui redditi ai sensi degli artt. - 23 redditi di lavoro dipendente, - 24 redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, - 25 redditi di lavoro autonomo e altri redditi, - 25-bis provvigioni, - 29 compensi e altri redditi corrisposti dallo stato, del D.P.R. n. 600/1973 e che non hanno operato ritenute sui redditi di capitale sono obbligati a presentare il mod. 770 semplificato il quale contiene gli stessi dati contenuti nelle certificazioni di cui all art. 7-bis del D.P.R. n. 600/1973, oltre a quelli necessari per la liquidazione dell imposta e dei contributi. Le informazioni da trasmettere con l apposito modello 770 di dichiarazione semplificata sono le seguenti: - i dati fiscali e contributivi contenuti nelle certificazioni rilasciate ai sostituti, - gli ulteriori dati per l attività di liquidazione e controllo dell amministrazione finanziaria e degli entri previdenziali ed assistenziali, - i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi ed assicurativi, - i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate. Il mod. 770 semplificato deve obbligatoriamente essere presentato in via telematica entro il 30 giugno di ogni anno: infatti, il nuovo comma 3-bis dell art. 4 del D.P.R. n. 322/1998 prevede che i sostituti di imposta tenuti a rilasciare la certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, per provvigioni e compensi e altri redditi corrisposti dallo stato, debbano trasmettere in via telematica, direttamente o tramite intermediari, all Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti in tale certificazione, nonché gli ulteriori dati necessari per l attività di liquidazione e controllo dell Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali ed assicurativi, entro il 30 giugno dell anno successivo a quello di erogazione. I sostituti di imposta che abbiano effettuato ritenute solo su redditi di capitale sono tenuti a presentare il mod. 770 ordinario, solo in via telematica, entro il 31 ottobre; il mod. 770 ordinario può essere compreso nella dichiarazione unificata mod. Unico a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce lo stesso mod. 770. I contribuenti che devono presentare il mod. 770 semplificato e il mod. 770 ordinario, devono presentare il semplificato entro il 30 giugno senza compilare i prospetti ST e SX, in quanto questi prospetti dovranno essere compilati all interno del mod. 770 ordinario. Dichiarazione annuale I.V.A. in forma autonoma (art. 8 D.P.R. n. 435/2001) 5

La dichiarazione annuale I.V.A. in forma autonoma rispetto alla dichiarazione unificata è presentata in banca o in posta tra il 1 febbraio e il 31 luglio dell anno di riferimento. Il termine per la trasmissione telematica scade, invece, il 31 ottobre. Tali nuove disposizioni rendono omogenei i termini di presentazione delle dichiarazioni I.V.A. a quelli previsti per le altre dichiarazioni. I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione I.V.A. in forma autonoma sono i seguenti: società ed enti soggetti ad I.R.PE.G. e società di persone con periodo di imposta non concidente con l anno solare; società che effettuano la liquidazione I.V.A. di gruppo; curatori fallimentari e liquidatori giudiziali; i rappresentanti fiscali; gli altri soggetti non tenuti alla dichiarazione unificata. In ordine alle modalità di presentazione della dichiarazione I.V.A. in forma autonoma e delle eventuali dichiarazioni integrative l art. 8 comma 6 del D.P.R. n. 435/2001 rimanda alle disposizioni relative alla dichiarazione unificata sopra commentate. Dichiarazioni nei casi di liquidazione (art. 5 D.P.R. n. 435/2001) Con le modifiche apportate all art. 5 del D.P.R. n. 322/1998 sono stati modificati sostanzialmente i termini di presentazione delle dichiarazioni nei casi di liquidazione. La nuova disciplina è ispirata alla semplificazione e alla razionalizzazione in quanto: - i nuovi termini valgono sia in caso di liquidazione volontaria che in caso di liquidazione giudiziale; - è normalizzato in sette o dieci mesi (in caso di telematica) il lasso temporale intercorrente tra la fine del periodo di imposta e la presentazione delle dichiarazioni. Conseguentemente, sia nel caso di liquidazioni societarie che di imprese individuali: - la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la delibera di messa in liquidazione deve essere presentata entro la fine del settimo mese successivo a questa data a banche o uffici postali, ovvero entro la fine del decimo mese successivo nel caso di invio telematico; - analogamente, il liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro la fine del settimo della liquidazione (o al deposito del bilancio finale, se prescritto) a banche o uffici postali, ovvero entro la fine del decimo mese successivo in caso di invio telematico. Per quanto concerne l individuazione della data in cui ha effetto la delibera di messa in liquidazione, occorre fare riferimento alla data stessa della delibera, a prescindere dalla circostanza che l iscrizione avvenga nel registro imprese in un momento successivo; questa iscrizione, infatti, ha natura dichiarativa e non costitutiva. In caso di liquidazione giudiziale, si ritiene che la data di effetto della delibera non possa che coincidere con il provvedimento giudiziale dell art. 2449 codice civile. Le nuove regole concernenti i termini di presentazione delle dichiarazioni nei casi di liquidazione si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2002, con effetti anche per gli adempimenti non ancora scaduti a tale data. Se, tuttavia, in base alla nuova normativa vengono anticipati, rispetto alla disciplina previdente, i termini di dichiarazione e di versamento, con scadenza nei primi mesi dell anno, ovvero qualora in base alle nuove disposizioni i termini di versamento o di presentazione scadono anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento, trova applicazione la normativa previdente. Dichiarazioni nei casi di trasformazione, fusione e scissione (art. 6 D.P.R. n. 435/2001) La disciplina relativa alle dichiarazioni nei casi di trasformazione, fusione e scissione è contenuta nel nuovo comma 5-bis del D.P.R. n. 322/1998 introdotto dall art. 5 del D.P.R. n. 435/2001. 6

L art. 19 del D.P.R. n. 435/2001 dispone, inoltre, l abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2002, delle precedenti disposizioni contenute nell art. 11 del D.P.R. n. 600/1973 e l indicazione che ogni riferimento contenuto in qualsiasi altro atto normativo a questo articolo deve intendersi fatto al nuovo art. 5-bis del D.P.R. n. 322/1998. La trasformazione Le dichiarazioni relative al periodo antecedente la trasformazione di società di persone in società di capitali e viceversa devono essere presentate entro l ultimo giorno del settimo mese successivo alla data in cui ha effetto la trasformazione, in banca o in posta, ovvero entro l ultimo giorno del decimo mese successivo nel caso di invio telematico. La dottrina e la prassi prevalenti ritengono che la data di effetto della trasformazione coincida con la data di iscrizione dell atto nel registro delle imprese: solo in tale momento, infatti, la società trasformata acquista personalità giuridica (art. 2498 codice civile). Infine, è utile ricordare che, secondo le istruzioni ad Unico 99 Società di persone, la data di effetto della trasformazione è l ultimo giorno del periodo antecedente la trasformazione stessa e non il primo giorno del periodo post-trasformazione. Era riportato l esempio di una società trasformata con data di effetto 31 ottobre per la quale si affermava che il periodo ante-trasformazione iniziava il 1 gennaio e terminava il 31 ottobre e quello successivo iniziava il 1 novembre e terminava il 31 dicembre. Questo passaggio nelle istruzioni ministeriali non è più stato riproposto nelle successive edizioni di Unico, ma non risulta una diversa presa di posizione da parte dell Agenzia delle entrate. La fusione Nel caso della fusione, le dichiarazioni relative alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate vanno presentate entro la fine del settimo mese successivo alla data in cui ha effetto la fusione, ovvero entro la fine del decimo mese successivo nel caso di invio telematico. Le fusioni societarie si perfezionano attraverso una complessa procedura che si conclude con la stipulazione dell atto di fusione e con il suo deposito per l iscrizione presso il registro delle imprese competente, nei trenta giorni successivi. L iscrizione e la relativa pubblicità dell atto assumono efficacia costitutiva degli effetti della fusione, considerato che la stessa diventa opponibile ai terzi a decorrere, appunto, dall ultima delle iscrizioni dell atto di fusione. Inoltre, il deposito relativo alla società risultante dalla fusione, o di quella incorporante, non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione. Alla data di efficacia si verifica pertanto l estinzione delle società fuse o incorporate e la prosecuzione senza soluzione di continuità delle relative attività sociali in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione. Tale regola generale trova due deroghe: è infatti ammessa la possibilità di post-datare (solo nelle fusioni per incorporazione) ovvero di retro-datare gli effetti dell operazione, rispetto all ultima delle iscrizioni dell atto di fusione. La scissione Nel caso della scissione, la presentazione della dichiarazione dovrà avvenire entro l ultimo giorno del settimo ovvero del decimo mese successivo alla data in cui è stata eseguita l ultima delle iscrizioni prescritte dall art. 2504 codice civile, a seconda che si utilizzi il canale bancario-postale o quello telematico. Nel caso della scissione, quindi, gli effetti giuridici dell operazione si realizzano con l ultima delle iscrizioni dell atto di scissione nel registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie. Si fa notare come il nuovo termine previsto dal comma 3 dell art. 5-bis del D.P.R. n. 322/1998 sia da computare dalla data dell ultima iscrizione e non, come per la fusione, da quella in cui ha effetto la fusione, data quest ultima che, come visto nel caso della fusione, può essere post-datata o retro-datata. I nuovi termini di versamento (art. 17 D.P.R. n. 435/2001) 7

L art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 razionalizza i termini di versamento delle imposte, introducendo dei termini fissi di scadenza: a) il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e dell I.R.A.P. per le persone fisiche e società di persone e assimilate è effettuato entro il 31 maggio dell anno di presentazione della dichiarazione; b) il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all I.R.PE.G. è effettuato entro l ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell esercizio o del periodo di gestione; c) il versamento della prima rata di acconto è effettuato nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all anno di imposta precedente; d) il versamento della seconda rata di acconto è effettuato nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti I.R.PE.G. il cui esercizio non coincide con l anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l ultimo giorno dell undicesimo mese dello stesso esercizio. La norma dispone, inoltre, che i versamenti in acconto si effettuino: in unica soluzione se l importo della prima rata non supera 103,29 euro (Lire 200mila); in due rate entro i termini sopraindicati pari la prima al 40%, la seconda al 60%. Il versamento dell I.V.A. risultante dalla dichiarazione annuale rimane fissato al 16 marzo; tuttavia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione unificata possono effettuare tale pagamento entro il termine di scadenza dei versamenti derivanti dal modello Unico maggiorando l I.V.A. da versare dello 0,4% per mese o frazione di mese a decorrere dalla predetta data del 16 marzo (art. 7 comma 1 lett. b D.P.R. n. 542/1999). Le nuove disposizioni hanno effetto dal 1 gennaio 2002 e sono applicabili anche agli adempimenti pendenti alla predetta data. DICHIARAZIONI 2002 TERMINI DI PRESENTAZIONE E VERSAMENTO soggetti obbligati presentazione cartacea in banca o posta presentazione telematica diretta o tramite intermediari versamento Unico 2002 Persone fisiche entro 31 luglio 2002 entro 31 ottobre 2002 entro 31 maggio 2002 Società di persone ed equiparate entro 31 luglio 2002 entro 31 ottobre 2002 entro 31 maggio 2002 Società di capitali, enti non prevista (è obbligatoria la entro l ultimo giorno del 10 entro l ultimo giorno del 7 commerciali ed equiparati presentazione telematica) Enti non commerciali entro l ultimo giorno del 7 Società ed enti non residenti entro l ultimo giorno del 7 Irap 2002 Contribuenti che non presentano la dichiarazione unificata Iva 2002 Contribuenti che non presentano la dichiarazione unificata entro l ultimo giorno del 7 entro l ultimo giorno del 10 entro l ultimo giorno del 10 entro l ultimo giorno del 10 entro l ultimo giorno del 7 entro l ultimo giorno del 7 entro l ultimo giorno del 7 entro 31 luglio 2002 entro 31 ottobre 2002 entro 16 marzo 2002 (o entro termini di Unico con maggiorazione) Modello 770 Sostituti d imposta che non non prevista (è obbligatoria la 770 semplificato entro 1 -- 8

presentano la dichiarazione unificata trasmissione telematica) luglio 2002 770 ordinario entro 31 ottobre 2002 9