Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 133 16.07.2015 La nuova disciplina delle mansioni È legittimo adibire il lavoratore a mansioni inferiori, a determinate condizioni, purché rientranti nella medesima categoria legale Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Rapporto di lavoro Il Decreto Legislativo 15 giugno, n. 81 all art. 3 ha previsto una sostanziale modifica della disciplina delle mansioni (art. 2103 C.c.), rivoluzionando lo ius variandi del datore di lavoro. In precedenza, tale disposizione prevedeva che il prestatore di lavoro dovesse essere adibito alle mansioni per le quali era stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore successivamente acquisita ovvero alle mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte. Il nuovo art. 2013 C.c. ha stabilito, invece, che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Pertanto, il concetto di equivalenza professionale che prima era riferito al patrimonio professionale del dipendente, a prescindere dal livello contrattuale e legale di inquadramento ora è invece rimesso proprio alla disciplina del contratto collettivo, essendo consentito il mutamento delle mansioni del lavoratore tra quelle indicate nello stesso livello di inquadramento del CCNL. Premessa Il D.Lgs. n. 81/2015, oltre a disciplinare il riordino dei contratti di lavoro, ha introdotto interessanti novità anche per quanto concerne il mutamento delle mansioni di operai, impiegati e quadri, che vanno sostanzialmente a modificare quanto previsto all art. 2103 del Cod.civ. In particolare, l art. 3 del Decreto in commento disciplina in modo nuovo lo ius variandi e le fattispecie di legittimo demansionamento, ma interviene anche a proposito di assegnazione a mansioni superiori. 1
Art. 3 del D.Lgs. n. 81/2015 Dal 25 giugno 2015 Cambia lo ius variandi nell ambito delle mansioni (art. 2103 del C.c.) Vediamo nel dettaglio quando il datore di lavoro può decidere di demansionare il lavoratore e quando assegnare mansioni superiori. Mansioni inferiori Partiamo immediatamente dai casi di demansionamento. Premesso che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, d ora in poi il datore di lavoro può comunque decidere di assegnare al proprio dipendente mansioni inferiori rispetto al livello di inquadramento, purché rientranti nella medesima categoria legale. Tale facoltà è esercitabile in due ipotesi: 1. modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore; 2. e in caso di espressa previsione dei contratti collettivi. Ciò costituisce senz altro una delle innovazioni più interessanti del nuovo testo normativo, in quanto, il Legislatore attribuisce al datore di lavoro un potere esercitabile in modo unilaterale, prescindendo quindi dal consenso del lavoratore. Ovviamente, tale facoltà è strettamente ancorata alla sussistenza delle modifiche agli assetti organizzativi destinate a incidere sulla posizione del dipendente, non essendo possibile modificare unilateralmente e in modo peggiorativo le mansioni del lavoratore in assenza di tali presupposti. Con specifico riferimento al presupposto delle variazione degli assetti organizzativi, la Fondazione Studi CdL (Circolare n. 13/2015) sostiene, mutuando un orientamento relativo al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, che quest ultimo sarà considerato sussistente ad esempio quando la variazione venga realizzata con lo scopo di una più economica gestione dell impresa, e decisa dall'imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli 2
situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva ed imponenti un'effettiva necessità di riduzione dei costi (Cassazione, sez. lav., sent. n. 23222 del 17.10.2010). Dal tenore letterale della norma, i CdL sostengono che il demansionamento può riguardare soltanto le mansioni relative al livello di inquadramento immediatamente inferiore rispetto a quello in cui è collocato il dipendente, e comunque sempre se ciò non comporti la retrocessione in una categoria legale inferiore a quella di appartenenza ex art. 2095 C.c. (operai e impiegati; quadri, dirigenti). È prevista altresì la facoltà per i contratti collettivi di indicare ulteriori ipotesi in cui possono essere assegnate mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, sempre mantenendo la medesima categoria legale. Si tratta di ipotesi che si aggiungono a quelle legali che in nessun caso la contrattazione collettiva potrà sostituire. Cosa s intende per contratti collettivi? Ai sensi dell art. 51 del D.Lgs. n. 81/2014, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. IPOTESI DI MANSIONI INFERIORI Modifica degli assetti organizzativi aziendali Espressa previsione dei contratti collettivi Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. 3
COME AVVIENE IL DEMANSIONAMENTO? Affinché il demansionamento possa essere considerato valido, il datore deve comunicarlo per iscritto, pena la nullità. In caso di esito positivo, il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. MODIFICA DELLE MANSIONI Nelle sedi di conciliazione o di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. In tal caso, il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. ARTICOLO 2103 DEL CODICE CIVILE - Mansioni del lavoratore - Vecchio Nuovo Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è Il lavoratore deve essere adibito alle stato assunto o a quelle mansioni per le quali è stato assunto corrispondenti alla categoria o a quelle corrispondenti superiore che abbia all'inquadramento superiore che successivamente acquisito ovvero a abbia successivamente acquisito mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di diminuzione della retribuzione. Nel inquadramento delle ultime caso di assegnazione a mansioni effettivamente svolte. superiori il prestatore ha diritto al In caso di modifica degli assetti trattamento corrispondente organizzativi aziendali che incide all'attività svolta [Cost. 36], e sulla posizione del lavoratore, lo l'assegnazione stessa diviene stesso può essere assegnato a definitiva, ove la medesima non mansioni appartenenti al livello di abbia avuto luogo per sostituzione inquadramento inferiore purché del lavoratore assente con diritto rientranti nella medesima categoria alla conservazione del posto, dopo legale. un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore 4
a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo. Mansioni superiori Come precisato in premessa, il decreto ha previsto anche la possibilità di assegnare al lavoratore mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento. In tal caso, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi (prima erano 3). In ogni caso, il lavoratore non può essere trasferito da un unità produttiva a un altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Abrogazione Infine, all art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 è stata prevista l abrogazione dell art. 6 della L. n. 190/1985 il quale stabiliva che: In deroga a quanto previsto dal primo comma dell art. 2103 del codice civile, come modificato dall art. 13, L. 20 maggio 1970, n. 300, l assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all articolo 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi. - Riproduzione riservata - 5