Modello IVA/2016: nuovo regime forfetario, split payment e reverse charge di Antonella Benedetto - Dottore Commercialista e Massimiliano De Bonis - Consulente del Lavoro ADEMPIMENTO " NOVITÀ " FISCO Con provvedimento direttoriale del 15 gennaio, le Entrate hanno pubblicato i modelli e le istruzioni relative alla dichiarazione IVA/2016 e IVA base/2016. La modulistica approvata recepisce le novità in materia di IVA entrate in vigore nel corso dell anno 2015, ossia: l introduzione del nuovo regime forfettario; l estensione del reverse charge ad ulteriori settori di attività; l introduzione dello split payment Il modello risulta altresì implementato con l istituzione: del nuovo quadro VI riservato ai fornitori di esportatatori abituali di nuovi campi del quadro VO destinati all indicazione dell esercizio delle opzioni. RIFERIMENTI " Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 15 gennaio 2016 n. 2016 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 OBBLIGATI " ESONERATI " PROCEDURE " SCADE " Contribuenti che hanno esercitato, anche per una parte dell anno, attività d impresa o attività artistica o professionale e che hanno l obbligo del numero di partita IVA, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili. Taluni soggetti per l attività esercitata da altri contribuenti (curatori fallimentari, eredi del contribuente deceduto, società beneficiare di scissioni). Contribuenti che: hanno registrato esclusivamente operazioni esenti si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggi per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità risultano esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative. La dichiarazione IVA può essere presentata: in forma unificata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. UNICO/2016 (con l obbligo di presentare la Comunicazione annuale dati IVA entro il 29.02.2016); in forma autonoma La dichiarazione annuale deve essere presentata esclusivamente in via telematica da parte di tutti i soggetti obbligati e può avvenire: per invio diretto per il tramite di intermediari abilitati o di società appartenenti al gruppo La dichiarazione IVA/2016 deve essere presentata: entro il 30 settembre 2016. Il contribuente ha la facoltà di presentare in anticipo, entro il 29 febbraio 2016, la dichiarazione IVA in forma autonoma, evitando di presentare la Comunicazione dei dati IVA. Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 15 febbraio 2016 21
ADEMPIMENTO " NOVITÀ " SCHEMA DI SINTESI Con provvedimento direttoriale dello scorso 15 gennaio, l Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all anno 2015 da presentarsi ai fini dell imposta sul valore aggiunto, ossia il modello IVA/2016 e il modello IVA base/2016. Il nuovo modello IVA/2016 accoglie importanti novità, quale conseguenza dei recenti interventi normativi. In particolare, tra le novità particolarmente rilevanti del nuovo modello, si evidenziano quelle relative: all introduzione del nuovo regime forfettario, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 l estensione dell applicazione del reverse charge IVA ai nuovi ambiti dei settori edile, energetico e informatico/hi-tech l introduzione del meccanismo dello split payment IVA, con riferimento ai rapporti tra imprese ed enti pubblici. Regime forfetario L introduzione del nuovo regime forfetario per le partite IVA, introdotto con la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), come riforma del regime dei minimi, è stata recepita anche nel modello IVA/2016. In particolare, le novità hanno riguardato il quadro VF (operazioni passive e iva ammessa in detrazione), dove è stato modificato il rigo VF15, destinato ad accogliere tutti gli acquisti effettuati da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi, comprendendo: gli acquisti effettuati da soggetti che hanno applicato il regime fiscale di vantaggio ex art. 27 del D.L. n. 98/2011 (campo 1); gli acquisti effettuati da soggetti che hanno applicato il nuovo regime forfetario previsto per le persone fisiche esercenti attività d impresa, arti e professioni ex L. n. 190/2014 (campo 2). Attenzione I contribuenti operanti con il nuovo regime forfetario, invece, sono esentati dall obbligo della dichiarazione IVA. Reverse charge Per quanto riguarda le operazioni effettuate nel 2015 con il meccanismo del reverse charge esse trovano spazio nel rigo VE35 del modello. In particolare, i contribuenti che nell anno 2015 hanno effettuato operazioni attive con tale meccanismo devono indicare tali operazioni rispettivamente: campo 8, per le prestazioni del comparto edile e settori connessi, ossia per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici ; nel campo 9, per le operazioni del settore energetico. 22 Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 15 febbraio 2016
Dal 1º gennaio 2015, infatti, il reverse charge è stato esteso ad ulteriori tipologie di attività del comparto edile Parallelamente, le novità in materia di reverse, hanno indotto a prevedere ulteriori righi nel quadro VJ per l indicazione dell imposta dovuta in applicazione del meccanismo di inversione contabile. Split Payment La novità apportata dall introduzione del meccanismo dello split payment è stata recepita anche nel modello IVA/2016. Pertanto, i soggetti titolari di partita IVA che nel 2015 hanno effettuato cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione soggette al meccanismo di split payment devono dichiararne l ammontare nel quadro VE, al rigo VE38. Inoltre, è stato introdotto il campo 5 al rigo VX4 per indicare: la quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso tramite l agente della riscossione (per i soggetti che hanno effettuato operazioni applicando il meccanismo della scissione dei pagamenti). Attenzione Il campo non deve essere compilato nelle ipotesi di rimborsi richiesti per contribuenti sottoposti a procedure concorsuali nonché da contribuenti che hanno cessato l attività, in quanto l erogazione di tale tipologia di rimborso è di competenza esclusiva degli uffici delle entrate. Nel rigo VE50 andrà invece indicato l importo delle operazioni di cessione beni e/o prestazione di servizi che i contribuenti effettuano nei confronti della Pubblica Amministrazione, che rientrano nel volume d affari ai fini IVA. L Ente tenuto al versamento dell IVA in base al meccanismo dello Split Payment viceversa dovrà indicare tale dato al rigo VJ19 di nuova istituzione. Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 15 febbraio 2016 23
Quadro VI Ulteriore novità della modulistica in versione 2016 è rappresentata dall istituzione del quadro VI riservato ai fornitori degli esportatori abituali per l indicazione delle dichiarazioni d intento ricevute per effettuare acquisti senza IVA (art. 20, D.lgs 21 novembre 2014, n.175). Quadro VO Si segnala infine l istituzione di nuovi righi nel quadro VO compilabili per manifestare l esercizio delle opzioni relative a: revoca del regime IVA per cassa rigo VO15 opzione per il regime ordinario da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l applicazione del regime forfetario rigo VO33 opzione per l applicazione del regime dei minimi per i soggetti che hanno iniziato l attività nell anno 2015 applicando il regime ordinario - rigo VO34 OBBLIGATI " ESONERATI " Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale: tutti i soggetti titolari di partita IVA che abbiano esercitato attività d impresa o attività artistica o professionale, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili; taluni soggetti per l attività esercitata da altri contribuenti (curatori fallimentari, eredi del contribuente deceduto, società beneficiarie di scissioni); le società controllanti e controllate che hanno partecipato alla liquidazione di gruppo anche per un periodo inferiore all anno. Nel caso in cui durante l anno sono state fatte operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali che abbiano comportato l estinzione del soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante) la dichiarazione annuale IVA deve essere presentata unicamente dal soggetto avente causa (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, soggetto cessionario, donatario). Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i seguenti soggetti (art. 8, comma 1,del D.P.R. n. 322/1998): 1) contribuenti che nell anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall imposta (art. 10 del D.P.R. n. 633/1972); 2) contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ed abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. Tali contribuenti sono comunque tenuti alla presentazione della dichiarazione qualora: a) siano tenuti alle rettifiche della detrazione (art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972); b) abbiano registrato, nel corso del periodo d imposta, operazioni intracomunitarie; c) abbiano effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l imposta è dovuta dal cessionario (reverse charge). 3) contribuenti che si sono avvalsi per l anno 2015 del regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d impresa, arti e professioni (nuovo regime forfettario); 24 Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 15 febbraio 2016
4) contribuenti che si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; 5) contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative. PROCEDURE " Per il periodo d imposta 2015, il contribuente ha facoltà di presentare la dichiarazione IVA: in forma unificata in forma autonoma. Ancora per quest anno, la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma è: obbligatoria per talune categorie di soggetti (società di capitali e altri soggetti IRES con periodo d imposta non coincidente con l anno solare, soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre); facoltativa per gli altri contribuenti. In generale, i contribuenti tenuti alla presentazione del modello unificato possono scegliere di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma qualora: si voglia utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso il credito d imposta risultante dalla dichiarazione annuale (art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998) si voglia usufruire dell esonero dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA (cfr. circolare n. 1/E del 25 gennaio 2011). SCHEMA DI SINTESI La dichiarazione annuale IVA può essere trasmessa esclusivamente in via telematica: @ Trasmissione direttamente; per il tramite di intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) ovvero di società appartenenti allo stesso gruppo. I soggetti che trasmettono direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dal- Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 15 febbraio 2016 25
l Agenzia delle Entrate, risultante dall apposita comunicazione di ricezione resa disponibile dalla medesima Agenzia in forma telematica. SCADE " La presentazione deve essere effettuata: nel periodo compreso tra il 1º febbraio e il 30 settembre 2016 nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma; entro il 30 settembre 2016 nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione Iva nella dichiarazione unificata. Ancora per quest anno, i contribuenti hanno la facoltà di anticipare la presentazione della Dichiarazione IVA in forma autonoma al 29 febbraio (il 28 cade di domenica). La presentazione della Dichiarazione IVA entro tale termine consente di: evitare la presentazione della comunicazione dati IVA; anticipare il momento di utilizzo dei crediti IVA di importo superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro; anticipare il momento di presentazione della dichiarazione annuale IVA, per richiedere il rimborso del credito. A partire dalla dichiarazione IVA 2017 (periodo d imposta 2016), invece, entrerà in vigore l obbligo di presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma entro la fine del mese di febbraio, con la contestuale abrogazione della comunicazione annuale dati IVA. Versamento del saldo Il versamento dell eventuale debito IVA che scaturisce dalla dichiarazione può essere differente a seconda che il contribuente presenti una dichiarazione in forma autonoma ovvero in forma unificata; in particolare: se il soggetto presenta la dichiarazione IVA in forma autonoma può: versare in un unica soluzione entro il 16 marzo; rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l importo di ogni rata successiva alla prima. 2) se il soggetto presenta la dichiarazione IVA all interno della dichiarazione unificata, può: versare in unica soluzione entro il 16 marzo; versare in unica soluzione entro la scadenza del modello UNICO con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi; rateizzare dal 16 marzo, con la maggiorazione dello 0,33% mensile dell importo di ogni rata successiva alla prima; rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello UNICO, maggiorando dapprima l importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l importo di ogni rata successiva alla prima. ESEMPIO La società X deve versare Euro 21.000 a titolo di saldo IVA e decide di rateizzare il versamento in 4 rate. Ogni rata deve essere di uguale importo, ossia: E 21.000,00 : 4 = E 5.250,00 Il piano di rateazione è il seguente: 1 a rata E 5.250,00 1a rata E 5.250,00 + 0,33% 1a rata E 5.250,00 + 0,66% 1a rata E 5.250,00 + 0,99% 26 Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 15 febbraio 2016