Certificazione dei prodotti: biologico e QC ACQUACOLTURA 2020 Rimini, 4 dicembre 2014
Certificazione dei prodotti: possibilità Certificazioni volontarie, basate su regole internazionali in materia di certificazione: certificazione di prodotto, sistemi di rintracciabilità ISO 22005, ambientale EMAS o ISO 14001, sicurezza alimentare ISO 22000, nonché certificazioni private (BRC, IFS, ecc.) Certificazioni di qualità regolamentata, basate su norme giuridiche (regolamenti UE, leggi nazionali, leggi regionali): Dop, Igp, Stg (Reg. UE 1151/2012; biologico (Reg. UE 834/2007; SQN; Qualità Controllata (L.R. 28/99); ecc. Rimini, 4/12/2014 Regione Emilia-Romagna 2
Certificazione dei prodotti: Dop, Igp, Stg Dop registrate: n. 10 n. 2 in Italia: Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino, Cozza di Scardovari Igp registrate: n. 25 n. 3 in Italia: Acciughe sotto sale del Mar Ligure, Salmerino del Trentino, Trote del Trentino n. 9 domande di registrazione di Dop e Igp in corso di istruttoria (Romania, Lettonia, Germania, Regno Unito, Spagna e Brasile) Rimini, 4/12/2014 Regione Emilia-Romagna 3
Certificazione dei prodotti: biologico Reg. 834/2007 l acquacoltura viene inclusa tra le produzioni biologiche Reg. 889/2008 modalità di applicazione del Reg. 834/2007; si applica indirettamente all acquacoltura, in attesa di regole specifiche Reg. 710/2009 modifica del Reg. 889 per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica DM 11954/2010, applicativo in ambito nazionale del Reg. 710/2009 Rimini, 4/12/2014 Regione Emilia-Romagna 4
Certificazione dei prodotti: biologico I principi e le norme generali dell agricoltura biologica si applicano anche all acquacoltura biologica: Rispetto dei cicli naturali, protezione dell ambiente (acqua, aria e suolo) Biodiversità Uso responsabile dell energia Benessere animale Divieto dell uso di OGM e di raggi ionizzanti Restrizione dell uso degli input esterni Prevenzione delle malattie preferibile ai trattamenti veterinari Rimini, 4/12/2014 Regione Emilia-Romagna 5
Certificazione dei prodotti: biologico I principi e le norme generali dell agricoltura biologica si applicano anche all acquacoltura biologica: Le unità di produzione biologica e non biologica sono adeguatamente separate Assicurare di evitare effetti negativi sull ambiente: valutazione ambientale, proporzionata all'unità di produzione piano di gestione sostenibile per l'acquacoltura e la raccolta di alghe marine, annuale e proporzionato all'unità di produzione Rimini, 4/12/2014 Regione Emilia-Romagna 6
Certificazione dei prodotti: biologico Origine degli animali e metodo di allevamento Sono utilizzate specie allevate localmente e la riproduzione mira ad ottenere ceppi più adatti alle condizioni di allevamento, più sani ed efficienti in termini di utilizzo delle risorse alimentari. In vallicoltura è ammesso il ripopolamento di novellame selvatico, purché i pesci siano nutriti solo con alimenti naturalmente presenti nell ambiente. Ambiente di allevamento concepito in modo da soddisfare le esigenze proprie di ciascuna specie: spazio, densità, temperatura, illuminazione, ventilazione, ecc. È vietato l'uso di ormoni e di derivati ormonali. Rimini, 4/12/2014 Regione Emilia-Romagna 7
Certificazione dei prodotti: biologico Alimentazione prioritariamente mangimi biologici o da essi derivati, nonché in alcuni casi alimenti naturalmente presenti negli stagni e nei laghi Norme specifiche per i molluschi Profilassi e trattamenti veterinari piano di gestione della salute degli animali, eventuale fermo degli impianti, trattamenti veterinari limitati e dichiarati Norme specifiche per il controllo (eventuale retroattività del periodo di conversione) Rimini, 4/12/2014 Regione Emilia-Romagna 8
Il marchio QC della Regione Emilia-Romagna La L.R. 28/99 persegue la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari freschi e trasformati, ottenuti con tecniche che favoriscano la salvaguardia dell'ambiente e la salute dei consumatori, attraverso l'adozione di un marchio concesso in uso alle imprese che si impegnano a rispettare gli appositi disciplinari. La legge 28/99 ed i criteri applicativi (regolamento d uso del marchio) sono stati notificati alla UE, che ha espresso parere positivo La legge regionale definisce il concetto di produzione integrata da parte della Regione Emilia- Romagna Rimini, 4/12/2014 Regione Emilia-Romagna 9
Il marchio QC della Regione Emilia-Romagna Rimini, 4/12/2014 Regione Emilia-Romagna 10
Il marchio QC della Regione Emilia-Romagna L'uso del marchio è concesso alle imprese che ne fanno richiesta sulla base delle procedure definite dalla Giunta regionale I concessionari devono impegnarsi a rispettare gli specifici disciplinari e le disposizioni deliberate dalla Regione per l'applicazione della legge, nonché a consentire lo svolgimento dei controlli, affidato dai concessionari ad organismi di certificazione accreditati secondo le norme applicabili della serie EN 45000 Rimini, 4/12/2014 Regione Emilia-Romagna 11
Il marchio QC della Regione Emilia-Romagna Come qualsiasi sistema di qualità alimentare, QC prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente è aperto a tutti i produttori è trasparente e assicura una tracciabilità completa dei prodotti risponde agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili Rimini, 4/12/2014 Regione Emilia-Romagna 12
Il marchio QC della Regione Emilia-Romagna Inoltre, la specificità del prodotto finale deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento, che garantiscono: caratteristiche specifiche, in particolare riguardo ai processi di produzione ma anche una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di tutela ambientale Rimini, 4/12/2014 Regione Emilia-Romagna 13
Il marchio QC della Regione Emilia-Romagna I disciplinari di produzione di ciascun prodotto fresco o trasformato fissano i caratteri dei processi produttivi necessari per diminuire l'impatto ambientale dei processi produttivi e tutelare la salute dei consumatori La Regione provvede alla formulazione dei disciplinari di produzione In caso di violazione delle regole stabilite dai disciplinari, esistono sanzioni a seconda della gravità della violazione Rimini, 4/12/2014 Regione Emilia-Romagna 14
Il marchio QC: principi per la realizzazione dei disciplinari Disciplinari QC pesci, molluschi, crostacei Scheda di prodotto Aree e metodo di pesca Allevamenti e metodo di pesca Misure sanitarie negli allevamenti Igienicità della strumentazione ed attrezzatura dell unità di pesca Igienicità dei locali e delle attrezzature impiegate Rimini, 4/12/2014 Regione Emilia-Romagna 15
Il marchio QC: principi per la realizzazione dei disciplinari Disciplinari QC pesci, molluschi, crostacei Conservazione e trasporto del prodotto Manipolazione del prodotto e requisiti igienico-sanitari del personale Separazione e visibilità del prodotto Punto vendita Tracciabilità Autocontrollo Rimini, 4/12/2014 Regione Emilia-Romagna 16
Il marchio QC: i disciplinari La Regione ha adottato disciplinari di produzione integrata per: produzioni vegetali (orticole, frutticole, erbacee, leguminose, ecc.) carne di bovini di razza romagnola e di razza limousine carne ovina di agnellone e castrato carne di coniglio uovo da consumo fresco miele prodotti ittici (pesci: orata e branzino da allevamento, acciuga e sardina; molluschi e crostacei; prodotto ittico di valle) Rimini, 4/12/2014 Regione Emilia-Romagna 17
Il disciplinare QC per il prodotto ittico di valle Specie: anguilla, branzino, cefalo (bosega, botolo, lotregano, verzelata, volpina), gamberetto, gambero grigio, ghiozzo, latterino, orata, passera, rombo chiodato, sogliola. Caratteristiche organolettiche: il prodotto ittico di valle si contraddistingue per avere caratteristiche simili a quelle degli animali selvatici. Gli animali dovranno essere privi di difetti evidenti come malformazioni o colorazioni alterate. Rimini, 4/12/2014 Regione Emilia-Romagna 18
Il disciplinare QC per il prodotto ittico di valle Origine degli animali gli avannotti di pesci e i giovanili di crostacei delle specie elencate, possono essere presenti nelle valli di pesca per risalita spontanea oppure seminati dopo l acquisizione da centri di riproduzione o la raccolta in natura. Ambiente le valli sono bacini, di acqua salsa o salmastra che mantengono un collegamento col mare aperto. La vallicoltura consiste nello sfruttamento piscicolo di queste acque salmastre, la cui naturale produzione ottenuta mediante risalite spontanee, viene aumentata mediante la semina di varietà di pesci o altri organismi acquatici atti a vivere e crescere in queste acque. Rimini, 4/12/2014 Regione Emilia-Romagna 19
Il disciplinare QC per il prodotto ittico di valle Pratiche di allevamento gli animali presenti nelle valli vivono in condizioni del tutto simili a quelli selvatici, in un ambiente naturale dove le densità sono molto basse e l alimento non viene fornito dall uomo ma è rappresentato dalle prede presenti in modo naturale nel bacino. L allevamento del prodotto ittico di valle a marchio QC è di tipo estensivo: prevede densità di allevamento molto basse che generalmente non superano i 400 kg/ha/anno e la completa assenza di utilizzo di mangime. il prodotto ittico di valle, anche dal punto di vista qualitativo, è quindi sovrapponibile agli animali pescati in allevamento selvatico, conferendo quindi loro caratteristiche organolettiche molto differenti rispetto agli animali allevati in modo intensivo o semiintensivo. Rimini, 4/12/2014 Regione Emilia-Romagna 20
Il disciplinare QC per il prodotto ittico di valle Parametri chimico fisici delle acque L allevatore ha il compito di mantenere vivo e vitale il bacino in cui viene effettuato l allevamento provvedendo a favorire la circolazione idraulica - generalmente basata sui flussi di marea oppure, ove necessario, effettuata mediante pompaggio artificiale delle acque - e di assicurare che le sue acque risultino ben ossigenate, non inquinate e protette da sversamenti fisici, chimici e biologici di vario genere. Alimentazione Gli animali allevati non potranno essere alimentati con mangimi inerti per nessun motivo, ma dovranno nutrirsi unicamente dell alimento naturale che saranno in grado di procacciarsi autonomamente nel bacino di allevamento. Rimini, 4/12/2014 Regione Emilia-Romagna 21
Il disciplinare QC per il prodotto ittico di valle Sverno I pesci pescati che non abbiano raggiunto la taglia commerciale o quelli in attesa di essere venduti possono essere stoccati in canali, peschiere, vasche o serre di sverno fino all innalzamento delle temperature o alla commercializzazione. Durante il periodo di sverno, gli animali devono essere mantenuti in condizioni tali da garantire il benessere ed evitare l insorgenza di malattie o mortalità. Le densità degli animali dovranno essere compatibili con le esigenze della specie stoccata. Metodi di pesca La pesca degli animali deve essere effettuata, per quanto possibile, minimizzando gli scarti e senza alterazioni o impatti eccessivi sull ambiente vallivo in cui vivono gli animali. I metodi di pesca del prodotto ittico di valle a marchio QC devono essere quelli tradizionalmente utilizzati in vallicoltura, vale a dire principalmente attraverso l utilizzo del lavoriero ma anche mediante attrezzi specifici quali sciabiche, tramagli, bertovelli, ecc. Rimini, 4/12/2014 Regione Emilia-Romagna 22
Il disciplinare QC per il prodotto ittico di valle Misure sanitarie Per il prodotto di Valle QC, è vietato utilizzare qualsiasi tipo di antibiotico, in qualsiasi forma o attraverso qualsiasi via di somministrazione. È possibile l utilizzo di sostanze ad azione disinfettante ammesse per legge, esclusivamente per il trattamento di attrezzature e impiantistica. Igienicità della strumentazione e dei locali Le imprese di acquacoltura devono attuare prassi igieniche appropriate all attività in questione, onde evitare l introduzione e la propagazione di malattie. Rimini, 4/12/2014 Regione Emilia-Romagna 23
Il disciplinare QC per il prodotto ittico di valle Conservazione e trasporto del prodotto La separazione del prodotto QC da altri prodotti ittici, deve essere assicurata in tutte le fasi della filiera produttiva Confezionamento I prodotti devono essere commercializzati freschi, posti in contenitori idonei e ricoperti con quantità abbondanti di ghiaccio. L immissione in commercio dei prodotti deve avvenire entro 2 giorni dal momento della pesca la cui data dovrà essere registrata su un apposita scheda per ciascuno dei lotti prodotti. Ciascun animale o parte di esso presenti nelle confezioni dovrà avere un sigillo a freccetta riportante il marchio QC. Rimini, 4/12/2014 Regione Emilia-Romagna 24
Il marchio QC della Regione Emilia-Romagna Risultati: Qualificazione delle produzioni Uso del marchio Applicazione dei disciplinari da parte dei fornitori della GDO Accesso ai finanziamenti UE Metodi produttivi già comprensivi delle future regole cogenti per il rispetto della condizionalità Integrazione di filiera (trasformati) Rimini, 4/12/2014 Regione Emilia-Romagna 25
Il marchio QC della Regione Emilia-Romagna Per informazioni: Alberto Ventura 051.5274466 alventura@regione.emilia-romagna.it Maria Cristina Zarri 051.5274457 mzarri@regione.emilia-romagna.it Rimini, 4/12/2014 Regione Emilia-Romagna 26