Il bilancio 2013 : novità e criticità Le perdite su crediti dott. Paolo Farinella Commissione Principi Contabili ODCEC Milano Milano 28 febbraio 2014 sede corso Europa 11
0. Introduzione Sintesi argomenti trattati: - I crediti nella legislazione civilistica La classificazione dei crediti La valutazione dei crediti I chiarimenti forniti dal principio OIC n. 15 La cancellazione dei crediti secondo il documento integrativo del principio OIC n. 15 - Le svalutazioni e le perdite su crediti secondo la normativa tributaria T.U.I.R. (cenni)
1.1. La classificazione dei crediti Nello Stato Patrimoniale (articolo 2424 Codice Civile) A. Crediti verso soci B. III. 2. Crediti (immobilizzazioni finanziarie) a) b) c) verso imprese controllate, collegate e controllanti d) verso altri C.II. Crediti (attivo circolante) 1) verso clienti 2) 3) 4) verso imprese controllate, collegate e controllanti 4bis ) tributari 5) verso altri
1.1. La classificazione dei crediti Nel Conto Economico (articolo 2425 Codice Civile): A) 5) altri ricavi e proventi B) 10) d) svalutazioni dei crediti compresi nell attivo circolante B) 14) oneri diversi di gestione D) 18)b) rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni D) 19)b) svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni
1. l crediti nella legislazione civilistica 1.1. La classificazione dei crediti. Note sulla classificazione dei crediti (OIC n. 15): - possibile classificazione secondo la natura del debitore secondo la scadenza - esposizione crediti al netto delle eventuali svalutazioni eccetto credito non esistente a fronte di fondo rettifica ancora esistente eccetto fondo rettifica che comporta il pagamento di un debito - divieto di compensazione partite a credito / debito eccetto per le posizioni compensabili legalmente
1. I crediti nella legislazione civilstica. 1.2. La valutazione dei crediti. La valutazione dei crediti (articolo 2426 Codice Civile n. 8): - al presunto valore di realizzo - quindi al valore nominale rettificato per tenere conto di. perdite per inesigibilità. resi e rettifiche di fatturazione. sconti ed abbuoni. interessi non maturati. altre cause di minor realizzo
Le perdite per inesigibilità dei crediti 1.2. La valutazione dei crediti - devono gravare sul Conto Economico dell esercizio in cui possono essere ragionevolmente previste - non devono gravare sul Conto Economico degli esercizi futuri in cui si manifesteranno con certezza
. 1.2. La valutazione dei crediti Il fondo svalutazione dei crediti - può essere determinato metodo analitico metodo sintetico o forfettario - da tenere quale conto separato in contabilità da non evidenziare separatamente nello Stato Patrimoniale da evidenziare separatamente nella Nota Integrativa
1.2. La valutazione dei crediti Altre note sulla valutazione dei crediti (OIC n. 15): - attualizzazione dei crediti con termini lunghi d incasso cioè scorporo dell interesse implicito - crediti da incassarsi con attività diverse dai fondi liquidi - crediti concessi a garanzia di prestiti (debiti) - cessione di crediti
1.2. La valutazione dei crediti La cessione dei crediti (pro soluto) - i crediti ceduti senza azione di regresso (pro soluto) il rischio d insolvenza è trasferito dal cedente al cessionario i crediti sono cancellati dallo Stato Patrimoniale del cedente la perdita o l utile da cessione sono rilevati a Conto Economico
1.2. La valutazione dei crediti La cessione dei crediti (pro solvendo) - 1 trattamento i crediti ceduti sono cancellati dallo Stato Patrimoniale del cedente la perdita o l utile da cessione sono rilevati a Conto Economico alla cessione - 2 trattamento i crediti ceduti non sono cancellati dallo Stato Patrimoniale del cedente gli interessi passivi sono rilevati a Conto Economico
1.3. I chiarimenti forniti dal principio OIC n. 15 Scorporo degli interessi attivi impliciti - Crediti commerciali a scadenza oltre 12 mesi (media lunga scadenza) non produttivi d interessi espliciti rilevati nello Stato Patrimoniale al valore nominale risconto passivo sui ricavi di vendita interessi attivi ripartiti sulla dilazione di pagamento - Crediti finanziari a scadenza oltre 12 mesi (media lunga scadenza) non produttivi d interessi espliciti rilevati nello Stato Patrimoniale al valore nominale interessi attivi impliciti segnalati nella nota integrativa
1.3. I chiarimenti forniti dal principio OIC n. 15 Altri aspetti chiariti dal nuovo OIC n. 15 - valutazione dei crediti raggruppati in classi omogenee - valutazione dei crediti assistiti da garanzie - valutazione dei crediti coperti dall assicurazione
1.3. I chiarimenti forniti dal principio OIC n. 15 Crediti da vendita a rate con riserva di proprietà - la proprietà del bene è trasferita al pagamento dell ultima rata di prezzo il compratore assume i rischi alla consegna del bene - il credito e il ricavo vendita sono da rilevare alla consegna del bene
1.4. Il documento integrativo del principio OIC n. 15 La cancellazione dei crediti dal bilancio è da effettuare quando - i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono - la titolarità del credito è trasferita ad altro soggetto quindi sono trasferiti i rischi inerenti il credito
1.4. Il documento integrativo del principio OIC n. 15 Per valutare se i rischi sono trasferiti, devono essere considerati - le garanzie fornite - gli obblighi contrattuali - le commissioni e le penali in caso di mancato pagamento - le eventuali franchigie da pagare ai garanti
1.4. Il documento integrativo del principio OIC n. 15 Se il credito è cancellato dal bilancio, - la perdita è rilevata a Conto Economico negli oneri diversi B.14 - perdita = differenza tra corrispettivo della cessione e valore contabile del credito ( valore nominale svalutazioni fondo )
1.4. Il documento integrativo del principio OIC n. 15 Casi che comportano la cancellazione del credito dal bilancio - forfaiting - datio in solutum - conferimento del credito - cessione del credito, compreso il factoring con cessione pro soluto e trasferimento sostanziale di tutti i rischi - cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi
1.4. Il documento integrativo del principio OIC n. 15 Casi che non comportano la cancellazione del credito dal bilancio cioè che comportano il mantenimento del credito in bilancio - mandato all incasso, compreso ricevute bancarie e factoring comprendente solo mandato all incasso - cambiali girate all incasso - pegno di crediti - cessione a scopo di garanzia - sconto, cessioni pro solvendo - cessioni pro soluto che non trasferiscono tutti i rischi - cartolarizzazioni che non trasferiscono tutti i rischi
2. Le perdite e le svalutazioni su crediti secondo la normativa tributaria (cenni) Articolo 106 T.U.I.R. Le svalutazioni dei crediti sono deducibili - ogni esercizio nel limite dello 0,5% dei crediti (al valore nominale o di acquisizione) Le perdite su crediti sono deducibili - limitatamente all eccedenza rispetto al fondo svalutazioni e accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi
2. Le perdite e le svalutazioni su crediti secondo la normativa tributaria (cenni) Articolo 101 T.U.I.R. Le perdite su crediti sono deducibili - se risultano da elementi certi e precisi - in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex art 182 bis L.F. - in ogni caso se il credito è di modesta entità e scaduto da oltre 6 mesi - in caso di cancellazione dei crediti operata in applicazione dei principi contabili - in caso di prescrizione del diritto di riscossione del credito
2. Le perdite e le svalutazioni su crediti secondo la normativa tributaria (cenni) Articolo 101 T.U.I.R. Le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali - fallimento (sentenza dichiarativa) - liquidazione coatta amministrativa (provvedimento ordinante) - amministrazione straordinaria grandi imprese in crisi - concordato preventivo (decreto di ammissione) - accordo di ristrutturazione dei debiti (decreto di omologazione)