SCHEDA DI LETTURA DELL ACCORDO SULLA PRODUTTIVITA

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Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

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Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori SCHEDA DI LETTURA DELL ACCORDO SULLA PRODUTTIVITA CONSIDERAZIONI DI QUADRO L accordo sulla produttività, rispetto a quello del 28 giugno 2011, ha il pregio di essere un accordo generale con un arco molto ampio di organizzazioni imprenditoriali (oltre a Confindustria, sono firmatarie Abi Ania - Rete Imprese Italia che comprende Confartigianato, Cna, Confcommercio, Confesercenti, Casa - Alleanza Cooperative che comprende Confcooperative, Legacoop, Agci). Esso rappresenta, inoltre, una presa di posizione comune delle parti sociali nei confronti del Governo rispetto ad impegni precisi in tema di produttività di sistema, di misure condivise a sostegno della partecipazione dei lavoratori e determina un risultato immediato concreto per il miglioramento della detassazione a sostegno della contrattazione di secondo livello, per la quale si chiede altresì di incrementare fino al 5% la decontribuzione,oggi al 3% del salario. Già solo queste considerazioni rendono non credibili i commenti e le valutazioni di chi parla di questa intesa come un accordo al ribasso ed in tono minore. PIU FORZA A RELAZIONI INDUSTRIALI IN UNA LOGICA DI SISTEMA Sul piano più proprio delle relazioni industriali questa intesa segna in modo ancora più chiaro il ruolo delle parti sociali e dei diversi livelli di contrattazione. L affermazione di premessa che la contrattazione collettiva è uno strumento utile per perseguire la crescita della produttività e della competitività contemperando le ragioni delle imprese e dei lavoratori è tutt altro che scontata. Sappiamo, infatti, che in molti paesi europei la contrattazione collettiva è di fatto bloccata o addirittura fortemente ridimensionata in quanto considerata non compatibile con la situazione di crisi. L intesa recupera pienamente una logica di sistema delle relazioni industriali e di autonomia delle parti sociali nel determinare le questioni legate ai rapporti di lavoro. Il rafforzamento della contrattazione decentrata viene delineato attraverso un trasferimento strutturale di competenze al secondo livello su tutte quelle materie che si generano e si gestiscono in azienda o sul territorio e che hanno diretta incidenza sulle condizioni di produttività e competitività (come sistema degli orari, organizzazione del lavoro, prestazione lavorativa). E una logica che fa un deciso passo avanti rispetto a quella quasi emergenziale - delle deroghe, pure richiamate dall accordo soprattutto in rapporto alle start-up di nuove attività e/o a situazioni di crisi aziendale. Via Po 21, 00198 Roma T +39 06 8555646 F+39 06 8473314 r.bonanni@cisl.it www.cisl.it Aderente alla CES e alla Confederazione Internazionale dei Sindacati

E importante sottolineare come siano i contratti nazionali a regolare l attribuzione di questa delega nell ottica di un sistema compiuto delle relazioni industriali prima richiamata, stabilendo una assegnazione molto chiara del ruolo dei diversi livelli contrattuali e sgombrando il campo dai possibili rischi di frammentazione del sistema contrattuale. In quest ottica il contratto nazionale non è depotenziato ma riqualificato rispetto ad un ruolo di regolazione del sistema contrattuale a livello settoriale. Mantiene, inoltre, l obiettivo di tutela del potere d acquisto delle retribuzioni entro i limiti previsti dagli indicatori in vigore (vale a dire l innominabile IPCA) ed in relazione alle tendenze generali dell economia e dei raffronti di competitività settoriale a livello internazionale (dicitura morbida per aggirare la polemica infondata ma persistente sulla presunta indicizzazione del sistema contrattuale italiano). L unico vero modo per difendere il contratto nazionale e, più in generale, una struttura contrattuale basata su due livelli (altra particolarità del nostro sistema non molto diffusa negli altri paesi europei) non è certo quella di ingessarli, ma di favorire un evoluzione complementare e sussidiaria del ccnl e della contrattazione di secondo livello in un ottica che non dia spazio né a fenomeni di dumping nei confronti dei lavoratori, né a rischi di concorrenza sleale tra le imprese. L INTESA OFFRE UNA CORNICE CERTA PER I RINNOVI DEI CONTRATTI NAZIONALI DI LAVORO A fronte della pesantezza della crisi e degli atteggiamenti di alcune organizzazioni imprenditoriali il percorso di rinnovo dei contratti era tutt altro che scontato. L intesa auspica in esplicito la conclusione dei rinnovi entro le scadenze naturali ed affida ai ccnl compiti di tutela generale, da un lato, e di regolazione della contrattazione di secondo livello dall altro (altro motivo che postula che i rinnovi si facciano). Non solo non c è nessun attacco al contratto nazionale ma se ne conferma attualizzandola sia la funzione normativa che quella di regolazione del sistema contrattuale a livello settoriale. LA DIFESA DEL POTERE D ACQUISTO DEI SALARI L intesa riafferma l obiettivo del ccnl di tutelare il potere d acquisto delle retribuzioni entro i limiti dell IPCA (questo vuol dire l espressione..la dinamica degli effetti economici, definita entro i limiti fissati dai principi vigenti ). Questa espressione, usata per non turbare chi non aveva sottoscritto gli accordi del 2009, rende evidente che l IPCA, ieri da qualcuno fieramente criticata, è divenuta nei fatti uno strumento contrattuale da difendere. 2

CONTRATTAZIONE DECENTRATA Non c è nessuna riduzione dei salari nel Contratto Nazionale anzi, si prevede una nuova possibilità di allargare la Contrattazione aziendale e territoriale, trasferendo una quota degli aumenti contrattuali nazionali alla contrattazione di secondo livello del salario collegato ad obiettivi di produttività e competitività. In questo modo attraverso il traino del salario derivante dal CCNL diventa possibile avere una maggiore diffusione della Contrattazione di secondo livello ed una maggiore quantità di salario che potrà beneficiare delle misure di detassazione a tutto vantaggio delle buste paga dei lavoratori. Infine, per confutare l accusa che in questo modo si riduce la retribuzione dei lavoratori per i quali non fosse possibile realizzare la contrattazione aziendale o territoriale, va ricordato che è prevista nell Accordo una norma di salvaguardia molto netta che sancisce la garanzia che, ove la contrattazione di secondo livello non vi fosse o venisse meno, la quota di aumento contrattuale di cui sopra resta parte integrante del trattamento retributivo comune definito dal Ccnl per tutti i lavoratori. Questa formulazione, più ampia rispetto alla definizione di minimi contrattuali tabellari lascia all autonoma scelta dei Contratti nazionali le modalità di come definire tale quota commisurandole, quindi, ad ogni specifica realtà contrattuale, fermo restando il vincolo di garanzia che non può essere diminuita la retribuzione comune a tutti i lavoratori definita dal Ccnl. MAGGIORE RUOLO ALLA CONTRATTAZIONE IN AZIENDA E SUL TERRITORIO La contrattazione di secondo livello viene investita di una titolarità piena a disciplinare e gestire tutte le materie contrattuali che sulla base di quanto demandato dal ccnl o dalla legge concorrono a realizzare obiettivi generali di competitività in termini di produttività, qualità, redditività, efficacia, innovazione, efficienza organizzativa e valorizzazione del lavoro. Ciò significa rafforzare il ruolo delle strutture territoriali e dei delegati spostando il baricentro della contrattazione più vicino ai luoghi di lavoro e del territorio. Significa anche aprire una porta alla responsabilità, alla partecipazione, alla capacità progettuale del sindacato e al sapere organizzativo dei lavoratori. Entrare nel merito dell efficienza organizzativa e dell innovazione vuol dire, infatti, condividere conoscenze, individuare obiettivi comuni, spostare il negoziato sul merito, sulla ricerca di soluzioni condivise ed efficaci contemperando le ragioni delle imprese e delle persone che vi lavorano. E un salto di qualità qualificante per la contrattazione di secondo livello che postula, anche, un approccio culturale e professionale diverso verso la contrattazione, un affinamento delle capacità degli operatori e dei delegati a partire dalla formazione e dall utilizzo degli strumenti a 3

supporto della contrattazione che la nostra organizzazione ha recentemente messo in campo, come l Osservatorio sulla Contrattazione di secondo livello, OCSEL. E la linea di politica contrattuale che la CISL persegue da anni, a partire dall Accordo Interconfederale del 2009 e ribadita con la Conferenza nazionale sulla contrattazione del luglio 2010. REGOLE PER LA RAPPRESENTANZA E IL FUNZIONAMENTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI C è un filo logico di continuità che nonostante gli sbandamenti della CGIL prosegue dalla piattaforma Cgil Cisl - Uil del maggio 2008 in cui vennero definiti i criteri per la misurazione della rappresentanza e della rappresentatività. Questi temi sono stati ripresi nell accordo del 28/6/2011 di Cgil Cisl - Uil con Confindustria e vengono oggi ribaditi con un impegno a chiuderli in tempi brevissimi. A fronte di tale decisione appare ancora più ingiustificata la fuga della CGIL da questo accordo finalizzato a portare a compimento un percorso che avrebbe dovuto necessariamente essere concluso da tutti i soggetti che lo avevano intrapreso. La certezza delle regole sulla rappresentanza non è solo un fatto interno del sindacato; è un elemento decisivo per la credibilità di un sistema di relazioni industriali. Relazioni industriali di qualità - capaci di essere fattore di competitività, di attrazione di investimenti in alternativa a processi di delocalizzazione - si misurano anche nelle certezze delle regole, nelle modalità di validazione degli accordi e nel loro rispetto. Occorre costruire un sistema basato sulla credibilità e sull affidabilità dei soggetti. Per la Cisl in materia di rappresentanza esistono due punti fermi : l assoluta priorità che la materia venga regolata per via pattizia, lasciando eventualmente alla Legge la funzione di recepimento degli accordi tra le parti e l altrettanto imprescindibile esigenza che accanto alla misurazione della rappresentanza e alle modalità di approvazione degli accordi le regole stabiliscano anche l obbligo di tutti i soggetti a riconoscere gli accordi una volta approvati e a rispettarne tutte le clausole, anche nei casi di dissenso. In caso contrario saranno previste sanzioni in capo alle organizzazioni. Questi principi sono contenuti in modo chiaro nell Accordo sulla Produttività e in modo altrettanto chiaro dovranno essere circostanziati e definiti nel caso si arrivasse a concludere un accordo sulla rappresentanza, per ora precluso dalla mancata firma della Cgil. Va ricordato, anche se per ora solo in via ipotetica, che una intesa sulla Rappresentanza così definita porrebbe fine ad ogni pretesto da parte della Fiom che, invece, continua a non firmare e a non riconoscere i contratti, alimentando una conflittualità senza senso e purtroppo senza fine. Le regole sulla rappresentanza non sono di natura vessatoria, sono il fondamento di un sistema di relazioni sindacali democratico e partecipativo. 4

VERSO LA PARTECIPAZIONE Il posizionamento della contrattazione di secondo livello su fattori che attengono alle scelte strategiche delle imprese ed ai loro processi gestionali è, di per se, un fattore che induce responsabilità e partecipazione. Accanto a questo le parti sociali firmatarie dell accordo impegnano il governo ad un confronto preventivo rispetto alle modalità ed agli strumenti con cui concretizzare i principi di partecipazione dei lavoratori inseriti nella legge 92/2012 per iniziativa dei senatori Treu e Castro. Anche su questo tema viene ripreso il ruolo di regolazione da parte della contrattazione collettiva, in particolare degli accordi aziendali, ai quali viene demandata l attuazione delle misure per la partecipazione. In questo contesto di evoluzione, anche di natura culturale, si colloca in modo coerente lo sviluppo di forme di bilateralità e di welfare contrattuale, con la richiesta al Governo che le risorse impegnate su questi istituti contrattuali possano godere di una regime fiscale e contributivo di vantaggio a partire dalla previdenza complementare. Gli stessi diritti di informazione e consultazione vanno coniugati come parte preliminare di un sistema di relazioni orientato alla partecipazione, in cui la fase negoziale è alimentata costantemente da un processo di acquisizione di conoscenze comuni e di obiettivi condivisi. L azionariato dei lavoratori, anche in forma collettiva, si inserisce come un naturale fenomeno evolutivo del processo partecipativo. FORMAZIONE E OCCUPABILITA Le parti sociali individuano nell accordo un obiettivo comune per un sistema formativo complessivamente orientato all occupabilità, ivi compresi i processi di ricollocazione dei lavoratori conseguenti alla gestione di situazioni di crisi. In quest ambito viene ribadito il ruolo e la natura privatistica dei Fondi Interprofessionali. MERCATO DEL LAVORO E SOLIDARIETA INTERGENERAZIONALE All interno di una necessaria verifica col governo in merito all applicazione della recente legge di riforma sull occupazione le parti sociali individuano l esigenza di definire linee operative per la gestione delle ristrutturazioni e delle crisi. Si tratta della necessità impellente di dare una maggiore incisività e capacità di regia da parte del Governo a fronte dei tanti tavoli di crisi aperti nelle sedi istituzionali. Significativo l impegno assunto da parte delle Associazioni Imprenditoriali con le Organizzazioni Sindacali per mettere in atto misure a sostegno di una più fluida transizione dal lavoro alla pensione, in particolare favorendo sul piano contributivo il part-time in uscita per i lavoratori 5

anziani vicini alla pensione con il corrispondente ingresso al lavoro di giovani in una logica di solidarietà intergenerazionale. LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA COME MODALITA PRIMARIA DI REGOLAZIONE DEL LAVORO L Accordo, nell ultima parte, contempla una riaffermazione dell autonomia della contrattazione collettiva su tematiche particolarmente sensibili, quali l attribuzione della qualifica professionale, il divieto di controllo a distanza dei lavoratori, i limiti degli orari di lavoro oggi regolate in via esclusiva dalla legislazione, ritenuta da più parti fattore di eccessiva rigidità. Sui tre temi indicati l Accordo indica dei possibili percorsi negoziali ed avvisi comuni tra le parti che possono determinare successivamente provvedimenti legislativi coerenti con le intese intercorse tra le parti. Non si tratta quindi di cancellazione di norme di legge che danneggerebbero gravemente i lavoratori come in modo del tutto irresponsabile e strumentale viene affermato da parte della Cgil ma di una estensione del ruolo della contrattazione collettiva per realizzare l obiettivo esattamente opposto: tutelare meglio i lavoratori nelle trasformazioni in atto dell organizzazione del lavoro e nell introduzione di nuove tecnologie. In materia di mansioni, regolata sul piano legislativo dall art. 2103 del Codice Civile, l Accordo impegna le parti a negoziare sul tema dell equivalenza delle mansioni e dell integrazione delle competenze, come principi-guida nell affrontare il rapporto sempre in evoluzione tra la professionalità dei lavoratori e le variazioni dei sistemi organizzativi e tecnologici. Non si tratta quindi di un rischio generalizzato di demansionamento paventato in modo allarmistico a danno dei lavoratori ma di una opportunià maggiore che i lavoratori avranno attraverso la contrattazione collettiva nazionale e soprattutto aziendale di essere tutelati nelle trasformazioni in atto nelle aziende. Sul tema del divieto di controllo a distanza dei lavoratori, regolato ancor oggi dall art.4 dello Statuto dei Lavoratori, l Accordo affida alla negoziazione collettiva il mantenimento della compatibilità tra l evoluzione delle nuove tecnologie digitali ed informatiche che rende ogni soggetto esposto a forme di tracciabilità continua con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori e la tutela della privacy. Nulla a che vedere con le ricostruzioni caricaturali e allarmistiche secondo cui l Accordo avrebbe addirittura stabilito la reintroduzione delle telecamere per il controllo a distanza dei lavoratori!! Sul tema degli orari di lavoro che da tempo ormai vede un proficuo intreccio tra regolazione legislativa e contrattazione collettiva l Accordo ribadisce la necessità di affrontare per via negoziale le ridefinizioni dei sistemi di orario e della loro distribuzione anche con modelli flessibili in rapporto agli investimenti,all innovazione tecnologica, alla fluttuazione dei mercati. In 6

pratica le parti s impegnano a generalizzare esperienze contrattuali già in atto in molte in molte aziende e settori. UN ACCORDO UTILE AL PAESE ED IN SINTONIA COI VALORI E LA CULTURA DELLA CISL E questa la valutazione che ci sentiamo di dare a fronte di una lettura attenta ed oggettiva dell accordo e rifuggendo da sterili polemiche e contrapposizioni di natura strumentale. C è un gran lavoro da fare per dimostrare che le parti sociali e la contrattazione sono risorse fondamentali per il paese, non solo in termini economici e sociali, ma anche in un disegno di rafforzamento di un tessuto democratico sempre più diffuso e responsabile. Potenziare il ruolo della contrattazione di secondo livello significa anche questo: portare nel cuore dei mille centri produttivi del paese l impegno e la consapevolezza di milioni di lavoratori che, con la loro partecipazione a processi che conoscono e di cui sono protagonisti diretti, possono veramente contribuire al rilancio economico, sociale, etico e culturale di un paese che può e che merita di riaffermarsi protagonista in campo europeo ed internazionale. 7