INPS - Fondo di integrazione salariale Circolare INPS 9 settembre 2016

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INPS - Fondo di integrazione salariale Circolare INPS 9 settembre 2016 Con la circolare n. 176 del 9 settembre 2016, l INPS ha illustrato la disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui al D.I. n 94343/2016. Il Fondo, a decorrere dal 1 gennaio 2016, assicura una tutela ai lavoratori facenti capo ad aziende che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell ambito di applicazione della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o alternativi. Il FIS - Fondo di Integrazione Salariale, dunque, ricomprende nel proprio campo di applicazione tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma di impresa, che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche: 1) occupano mediamente più di cinque dipendenti e 2) non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria 3) appartengono a settori nell ambito dei quali non sono stati stipulati accordi volti all attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale di cui all art. 26, ovvero a un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo di cui all art. 27 (art. 2, c. 1, D.I. n. 94343/2016). Sono, inoltre, incluse nell ambito di applicazione del FIS anche le aziende con le seguenti classificazioni ATECO: - 1.15.05 e 1.15.06 con ca 2E ausiliari dei servizi ferroviari - 7.07.05 con 3X Imprese appaltatrici di servizi di mensa - 7.07.08 con 5J Imprese di vigilanza - 7.07.08 con 5K Imprese appaltatrici di servizi di pulizia Si stabilisce, per contro, che: 1) NON rientrano nel campo di applicazione del FIS le imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, come individuate nella circ. n. 197/2015 e nelle circ. n. 24/2015 e n. 30/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 2) NON rientrano nel campo di applicazione del FIS i settori per i quali sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all art. 27 del D.lgs citato e cioè: a) settore dell Artigianato (imprese artigiane secondo le previsioni della L. 443/85, Confederazioni, Soc. di Servizi e Enti bilaterali dell Artigianato); b) settore della Somministrazione di Lavoro;

3) NON rientrano nel campo di applicazione del FIS i seguenti Settori in cui sono già stati istituiti Fondi di solidarietà per il perseguimento delle finalità di cui all art. 26, c. 1, del D.lgs n. 148/2015: - settore delle Imprese Assicuratrici e delle Società di Assistenza; - settore Poste Italiane Spa e delle società del Gruppo Poste Italiane; - settore delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; - settore delle aziende del Credito Cooperativo; - settore delle aziende del settore del Credito; - settore dei servizi della Riscossione dei Tributi Erariali; - settore Marittimo SOLIMARE; - settore del Trasporto Pubblico; - settore dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani Requisito dimensionale (più di 5 dipendenti) la soglia deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente. Nella determinazione del numero vanno ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (a domicilio, dirigenti, ecc..), compresi gli apprendisti (di tutte e tre le diverse tipologie) con esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento e reinserimento lavorativo. I lavoratori part time si computano in proporzione all orario svolto rapportato al tempo pieno, mentre i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all orario effettivamente svolto nel semestre. Il lavoratore assente, ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio), è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto. Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese. L INPS evidenzia che il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, può comportare una fluttuazione dell obbligo contributivo, nel caso di oscillazione del numero delle unità occupate in più o fino a cinque: in tal caso l obbligo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di cinque dipendenti e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a cinque dipendenti. Contribuzione al FIS per apprendisti: prevista solo per il professionalizzante Sono destinatari delle prestazioni del FIS solo gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante. Quindi la contribuzione ordinaria andrà versata solo per questi. Restano invece esclusi dalle prestazioni gli apprendisti titolari dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello.

Requisito dell anzianità dei 90 giorni di effettivo lavoro Nelle 90 giornate di lavoro effettivo, presso l unità produttiva di riferimento, che danno diritto al lavoratore di percepire le prestazioni del FIS, sono compresi anche i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, oltre ai periodi di maternità obbligatoria. Vanno, inoltre, computati come giorni di effettivo lavoro sia il sabato, in caso di articolazione dell orario di lavoro su 5 giorni a settimana, che il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale), in quanto tali giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità. In caso di trasferimento d azienda ai sensi dell art. 2112 c.c., ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni, si terrà conto anche del periodo trascorso presso l imprenditore alienante. Il requisito dei 90 giorni è escluso, per gli eventi oggettivamente non evitabili, in tutti i settori produttivi e non solo nel settore industriale. Prestazioni Il Fondo di Integrazione Salariale - FIS garantisce le seguenti due prestazioni: 1) ASSEGNO DI SOLIDARIETA di cui al comma 31 del medesimo D.lgs (disciplinato dall art. 6 del D.I. n. 94343/2016); Si tratta di una prestazione a sostegno del reddito garantita ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, di cui all art. 24 della legge n. 223/91 o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi Collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario. Può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Al fine della verifica di quest ultimo si calcolano le 103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione di orario. Se in tale arco di tempo sono state già usufruite 52 settimane di riduzione, la domanda non potrà essere accolta. In ogni caso la riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell arco dell intero periodo per il quale l accordo di solidarietà è stipulato. Gli accordi collettivi aziendali, nell eventualità sia necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, devono inoltre specificare le modalità attraverso le quali il datore di lavoro può modificare in aumento, sempre nei limiti del normale orario di lavoro, l orario ridotto. Il maggior lavoro prestato, naturalmente, comporta una corrispondente riduzione dell assegno di solidarietà. Per l ammissione all assegno di solidarietà i datori di lavoro devono presentare domanda esclusivamente in via telematica alla struttura territoriale INPS competente per unità produttiva entro sette giorni dalla data dell accordo sindacale e la riduzione dell attività

lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Alla domanda vanno allegati: a) l accordo collettivo aziendale che stabilisce la riduzione dell orario di lavoro con l elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro; b) l elenco dei lavoratori in forza all unità produttiva, integrato con le informazioni inerenti alla qualifica, all orario contrattuale e alle altre informazioni presenti nel file in formato CSV, reperibile nell area download della procedura. 2) ASSEGNO ORDINARIO di cui al comma 30 del medesimo D.lgs, come ulteriore prestazione in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro (disciplinato dall art. 7 del D.I. n. 94343/2016). Al momento della presentazione dell istanza è necessario dimostrare l assolvimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale di cui all art. 14 del D.lgs 148/2015. Pertanto, alla stessa deve essere allegato, a seconda della causale invocata, la comunicazione preventiva o il verbale di esame congiunto o l accordo sindacale. L assegno ordinario può essere richiesto per le seguenti causali: 1. situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali; 2. situazioni temporanee di mercato; 3. riorganizzazione aziendale; 4. crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell attività produttiva dell azienda o di un ramo di essa. Il periodo massimo di erogazione di 26 settimane in un biennio mobile (si calcolano le 103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione di orario e se in tale arco di tempo sono state già usufruite 26 settimane di riduzione, la domanda non potrà essere accolta). Una nuova domanda, per la medesima unità produttiva può essere proposta solo qualora sia trascorso un periodo di almeno 78 settimane di normale attività lavorativa. in ogni caso, nei limiti di durata di 26 settimane in un biennio mobile, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale eccedenti il limite di un terzo delle ore lavorabili nello stesso lasso di tempo. La domanda di assegno ordinario deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall inizio della sospensione o riduzione dell attività lavorativa. I direttori di sede (o il dirigente delegato) avranno l esclusiva competenza in merito all emissione del provvedimento di definizione (accoglimento, accoglimento parziale o reiezione) delle istanze di assegno ordinario e di assegno di solidarietà. Il pagamento dell assegno è effettuato dal datore di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e verrà rimborsato dall INPS al datore di lavoro o da questo conguagliato, sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. In fase di prima applicazione, il pagamento dell assegno ordinario e dell assegno di solidarietà avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

Contributo ordinario di finanziamento A far data dal 1 gennaio 2016 i datori di lavoro rientranti nell ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale, che abbiano: a) media occupazionale maggiore di cinque dipendenti, sono tenuti a versare il contributo ordinario (0,45%) a far data dal 1 gennaio 2016. b) media occupazionale maggiore di quindici dipendenti, sono tenuti a versare il contributo di finanziamento nella misura del 0,65%. Contribuzione addizionale Qualora siano previste le prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà, è dovuto dal datore di lavoro che ricorra alle sospensioni o riduzioni di attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura del 4% della retribuzione persa (differenza tra la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti gli eventi tutelati e quella che effettivamente viene data in rapporto all'orario ridotto o sospeso). Misura delle prestazioni La misura delle prestazioni (sia a titolo di Assegno di Solidarietà che di Assegno Ordinario) per le ore di lavoro non effettuate, è calcolata ai sensi dell art. 3, del D.lgs 148/2015 e, quindi, in misura pari all 80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell orario contrattuale, detratto il 5,84%, sempre entro gli importi massimi mensili per la Cassa Integrazione, come annualmente definiti. Per maggiori informazioni e approfondimenti si prega di contattare la Responsabile dell Ufficio Sindacale della CONFAPI Sardegna - dr.ssa Simona Pulixi - tel. 070.2115152, fax: 070.2115145, e- mail: pulixi@confapisardegna.it