PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE PUNTUALE N. 4 NORME DI ATTUAZIONE

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COMUNE DI CONCEI PROVINCIA DI TRENTO PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE PUNTUALE N. 4 NORME DI ATTUAZIONE RAFFRONTO TESTO MODIFICHE PRIMA ADOZIONE TESTO STRALCIO PRIMA ADOZIONE TESTO MODIFICHE ADOZIONE DEFINITIVA TESTO STRALCIO ADOZIONE DEFINITIVA TESTO MODIFICHE per approvazione GP aprile 2013 TESTO STRALCIO per approvazione GP aprile 2013 TESTO MODIFICHE / STRALCIO per approvazione GP (note integrative alla valutazione tecnica 1460VPC del 29.10.2012 di data 17.06.2013) Concei, luglio 2009 maggio 2011 aprile 2013 luglio 2013 Il progettista dott. arch. Giorgio Losi 1

CAPO I NORME DI ATTUAZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA Obiettivi generali del Piano 1. Il Piano Regolatore prefigura, in un disegno unitario e coerente, l'assetto dell'intero territorio comunale. Il P.R.G. definisce le operazioni e gli interventi pubblici e privati atti a conseguire: a) il recupero sistematico e organizzativo del patrimonio edilizio dei centri di antica formazione con l'attuazione della pianificazione comunale specifica sui centri storici stessi; b) il contenimento e la ridefinizione qualitativa delle aree di completamento urbane; c) la conferma e l'ampliamento delle aree produttive esistenti e la loro infrastrutturazione al fine di garantire le migliori condizioni di produttività; d) il riordino del sistema viabilistico di interesse extracomunale e locale; e) la ridefinizione dei perimetri delle aree agricole e delle aree a bosco e la formazione di una normativa che privilegi in tali aree le attività agricole o di forestazione e non permetta usi impropri del territorio; f) la valorizzazione dell'ambiente, sia di quello naturale sia di quello urbano, al fine della massima elevazione della qualità della vita. Art. 1 Asservimento delle aree alle costruzioni 1. Nei casi in cui siano imposti dalle norme urbanistiche relative alle singole zone limiti di volumetria o di copertura, l' utilizzazione di una determinata area fa sorgere un vincolo di inedificabilità sull' area stessa, per l' estensione necessaria al rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta. A tal fine ogni concessione edilizia di nuova costruzione o di ampliamento volumetrico di edifici preesistenti, dovrà precisare e specificare l' area di pertinenza della costruzione asservita ad essa con il vincolo di inedificabilità. 2

2. Pertanto, ogni qualvolta, al fine di determinare la volumetria consentita o il rapporto di copertura ammesso, sia preso in considerazione, in sede di rilascio di una concessione, un determinato lotto, non è consentito enucleare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto, ai fini di un'utilizzazione per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente a quella necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta, in vigore al momento in cui venga richiesta la successiva concessione edilizia. 3. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche agli edifici preesistenti all' entrata in vigore del presente strumento urbanistico, nel senso che ogni volume edilizio esistente determina un vincolo di inedificabilità sulle contigue aree scoperte di pertinenza del fabbricato e di proprietà della ditta intestataria, sino a raggiungere il valore dei relativi indici di volumetria e copertura, in vigore all atto della concessione edilizia originaria. 4. Nelle aree assoggettate a Piano Attuativo (P.R. n 3 4 5), fino all approvazione dei relativi piani subordinati, sui manufatti esistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza aumento di volume. INDICI URBANISTICO - EDILIZI ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIZIONI PARTICOLARI 1. Per l' edificazione delle singole zone del territorio comunale vengono definiti i seguenti indici: - densità edilizia fondiaria; - indice di copertura. 2. Per densità edilizia fondiaria si intende il rapporto fra volume del fabbricato fuori terra, e superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente, come risultante dal foglio di possesso catastale. 3

3. Qualora un lotto interessi due o più zone aventi diversa densità edilizia, possono sommarsi, ai fini della determinazione del volume costruibile, i relativi volumi, purché le zone siano omogenee tra loro per destinazione funzionale. 4. Per indice di copertura si intende il rapporto percentuale tra la superficie coperta e la superficie fondiaria del lotto ad essa corrispondente, come risultante dal foglio di possesso catastale. - Definizione e metodi di misurazione degli elementi geometrici 1. Ai fini dell' applicazione delle presenti Norme si assumono le seguenti definizioni e metodi di misurazione: a. Superficie del lotto: è quella superficie di terreno, accorpato, misurata in proiezione orizzontale, come risultante dal foglio di possesso catastale. Si considerano facenti parte del lotto quelle parti del lotto aventi una uguale destinazione di zona. b. Le fasce di rispetto stradali comprese all' interno di un lotto edificabile, concorrono al raggiungimento della superficie minima e del rapporto superficie - volume edificabile. L' uso edilizio dei lotti irregolari non modificabili, esistenti alla data dell' entrata in vigore del presente Regolamento, potrà essere consentito purché la superficie a disposizione non sia inferiore del 20% di quella del lotto minimo prevista per le singole zone. IL lotto si intende non modificabile quando esso sia circondato da strade pubbliche, rii, porzioni di lotti già urbanisticamente saturi, o lotti in cui sia in corso la procedura espropriativa di porzioni allo scopo di migliorare la viabilità o comunque per pubblica utilità. c. Superficie coperta: è l' area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti fuori terra del fabbricato, con esclusione degli sporti di gronda e 4

delle pensiline; i poggioli aperti si computano, agli effetti della superficie coperta, in ragione di 1/3 della loro proiezione orizzontale. d. Altezza del fabbricato: è l altezza di ciascuna fronte misurata dal livello del terreno naturale (o di progetto se preventivamente o contestualmente autorizzato) raso muro perimetrale, fino all intradosso della media orditura del manto di copertura, per tetto in legno o ferro, o dell estradosso del solaio sia esso inclinato che piano. Qualora la copertura abbia anche parzialmente pendenza superiore al 40%, per altezza dell edificio si intende la distanza verticale misurata raso muro perimetrale tra il terreno naturale (o di progetto se autorizzato) e la linea mediana della falda o del timpano. L altezza massima del fabbricato è quella misurata sul fronte e nel punto più alto dell edificio con gli stessi criteri sopra evidenziati. Sono da escludersi dal computo delle altezze le eventuali rampe e spazi di manovra di accesso al piano interrato, bocche di lupo, scale di servizio, intercapedini, ecc.. poste sotto il livello del terreno naturale o di progetto ( se preventivamente o contestualmente autorizzato). Non si computano ai fini dell altezza massima gli abbaini, purchè con dimensioni inferiori a ml.1.60 in fonte di luce netta, nonchè i corpi tecnici emergenti ( torri di ascensori, comignoli e altro). è la distanza misurata sul piano verticale dal piano di spiccato e l estradosso dell ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata. Per la determinazione dell altezza non si computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative dell articolo 86, comma 3, lettera a), della legge urbanistica provinciale, come da schema esemplificativo allegato, i volumi tecnici nonché le rampe e scale necessarie per dare accesso ai piani interrati. In caso di coperture curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inscriva totalmente. e. Volume fuori terra del fabbricato: è il volume dell' edificio emergente dal terreno, considerato allo stato naturale, o dal piano di spiccato qualora questo sia 5

ricavato a livello inferiore, ivi comprese logge rientranti e balconi chiusi su cinque lati. Sono esclusi dal volume i porticati liberi a piano terra. f. Volume sottoterra del fabbricato: è il volume del fabbricato sottostante il livello naturale del terreno o il piano di spiccato, qualora questo sia ricavato a livello inferiore di quello naturale. Il volume interrato, non costituendo volume urbanistico, è ammesso in tutte le zone insediative del P.R.G., con funzioni accessorie, previo conseguimento delle autorizzazioni degli Enti di competenza (Commissione Tutela paesaggistico-ambientale, Ispettorato Forestale Distrettuale Forestale, Azienda Speciale di Sistemazione Montana, ecc. ) e previa perizia geologica, relazione geotecnica o parere di fattibilità, a seconda della zona dove ricade l intervento; Nelle aree aperte, non urbanizzate e comunque lontane dagli abitati compatti, i nuovi volumi interrati, se isolati e non sottostanti un edificio esistente, sono ammessi, solo con funzioni accessorie ( deposito, magazzino, garages), per una superficie massima di 60 mq. I volumi interrati devono rispettare le fasce di protezione stradale come previsto dall art.6 D.P.g. n 909/95 e s.m. E' comunque facoltà del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, imporre arretramenti nella realizzazione dei volumi interrati qualora gli stessi possano pregiudicare eventuali allargamenti della sede stradale pubblica. g. Distacco tra le costruzioni, dai confini e dalle strade: è il distacco minimo misurato in proiezione orizzontale, che deve intercorrere in ogni punto e in tutte le direzioni, tra la proiezione orizzontale dell' edificio (con esclusione dei poggioli aperti purché non aggettanti più di ml. 1,50, delle pensiline e delle sporgenze delle falde di copertura ) e il confine di proprietà, la strada, e la proiezione degli edifici finitimi. La realizzazione di balconate-verande con aggetto superiore a ml.1.50, comporta,( ai soli fini del raggiungimento del distacco minimo tra le costruzioni, dai confini e dalle strade) un arretramento dell' edificio di una misura pari alla parte eccedente la larghezza massima consentita (ml.1.50) del poggiolo. 6

DEFINIZIONI GENERALI - GRANDEZZE, SIMBOLI E MISURE Il Testo coordinato dell'allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1427 di data 1 luglio 2011 definisce gli elementi geometrici delle costruzioni e i metodi di misurazione degli stessi, ai sensi dell articolo 36, comma 2, della legge provinciale 4 marzo 2008. 1. Definizioni generali: a) Costruzione: è qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica, indipendentemente dai materiali impiegati per la sua realizzazione, dalla sua destinazione e dal fatto che costituisca volume urbanistico. Costituiscono quindi costruzione, oltre ai fabbricati o edifici di cui alla lettera seguente, anche le tettoie, i muri ed altri manufatti rilevanti a fini urbanistici e paesaggistici. b) Destinazione d uso: è il complesso di usi o di funzioni ammesse dal piano regolatore generale per l area o per l edificio. Si considerano rilevanti a fini urbanistici, e richiedono conseguentemente un titolo edilizio, i seguenti cambi d uso d'immobili o di singole unità immobiliari: 1) fra le categorie funzionali di cui alle disposizioni dell articolo 58 della legge in materia di zone territoriali omogenee; 2) nelle aree residenziali o miste, tutti i cambi da una destinazione d uso ad un altra (residenza, uffici, servizi, esercizi pubblici, attività commerciale, artigianato, da residenza ordinaria a residenza per il tempo libero e vacanze, alberghiero, extralberghiero e ricettivo in genere, ecc.). c) Edificio o fabbricato: è qualsiasi manufatto che dia origine a volume edilizio o a superficie coperta come definiti dalle presenti disposizioni; d) Fronte: è la proiezione ortogonale al piano della facciata, incluse la parti arretrate. e) Lotto: è la porzione unitaria di terreno per l utilizzazione edificatoria dei suoli (lotto edificatorio). Esso può essere costituito anche da più particelle catastali, purché aventi la medesima destinazione urbanistica. Si definisce lotto minimo o massimo l area minima o massima della superficie fondiaria richiesta per un 7

intervento edilizio. Non possono essere computate, ai fini della individuazione del lotto, superfici appartenenti alla medesima particella catastale che risultino separate da superfici con destinazione d uso diversa. La viabilità pubblica interrompe in ogni caso la contiguità e l omogeneità di destinazione d uso. f) Piano di spiccato: è l'intersezione tra la superficie della facciata della costruzione e la superficie del terreno naturale o del terreno sistemato (se a quota inferiore) o la superficie del terreno risultante dall attuazione degli strumenti attuativi del PRG o da concessioni edilizie. Non si tiene conto degli accessi al piano interrato. Per i piani attuativi, qualora sia prevista la modifica della quota della superficie del terreno naturale, la documentazione plani-altimetrica deve essere estesa anche alle zone adiacenti al perimetro del piano attuativo, al fine di motivare adeguatamente la necessità della predetta modifica in relazione a particolari caratteristiche morfologiche dei siti e alle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti; g) Sedime: è l ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti che non costituiscono volume indipendentemente dalle loro dimensioni; h) Volumi tecnici: sono i volumi strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell edificio. 2. Grandezze, simboli e misure: a) Altezza dell edificio/corpo di fabbrica (H) [m]: è la distanza misurata sul piano verticale dal piano di spiccato e l estradosso dell ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata. Per la determinazione dell altezza non si computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative dell articolo 86, comma 3, lettera a), della legge urbanistica provinciale, come da schema esemplificativo allegato, i volumi tecnici nonché le rampe e scale necessarie per dare accesso ai piani interrati. In caso di coperture curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l altezza si misura con 8

riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inscriva totalmente; b) Altezza di interpiano (h) [m]: è la differenza tra le quote di calpestio di due solai misurata sulla medesima verticale; c) Altezza utile (hu) [m]: è la differenza tra la quota dell intradosso del solaio (o del controsoffitto) e la quota del piano di calpestio di un locale; nel caso di soffitti inclinati o discontinui, si calcola la media ponderale. d) Distanza dalle strade (Ds) [m]: è disciplinata dall articolo 64 della legge e dalle relative disposizioni attuative. e) Distanze tra gli edifici o dai confini (De, Dc) [m]: è il distacco tra due costruzioni o tra una costruzione e il confine. Si applicano le disposizioni attuative dell articolo 58 della legge urbanistica provinciale. f) Superficie coperta (Sc) [m² o ha]: è il sedime comprensivo di tutti gli aggetti rilevanti ai fini delle distanze. g) Superficie fondiaria (Sf) [m² o ha]: è la superficie reale dell'area compresa in zone a destinazione omogenea, effettivamente utilizzabile a fini edificatori. Si ottiene detraendo dalla superficie territoriale la superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria, la viabilità pubblica o aperta al pubblico transito e comprende invece le strade private e gli spazi di uso privato; h) Superficie permeabile (Sp): è la superficie permeabile che deve consentire alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente le falde acquifere e non può essere interessata da alcuna pavimentazione impermeabile o da manufatti che, in superficie o in profondità, impediscano tale permeabilità i) Superficie territoriale (St) [m² o ha]: è un ambito territoriale suscettibile di trasformazione urbanistica sulla base di una progettazione unitaria. Costituisce la superficie totale reale dell ambito, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; j) Superficie utile lorda (Sul) [m²]: è la somma delle superfici di tutti i piani, con esclusione dei piani totalmente interrati; k) Superficie utile netta (Sun) [m²]: è la superficie utile lorda diminuita della superficie dei muri perimetrali e divisori dell edificio, dei vani scala, vani 9

ascensore e relativi muri, centrali termiche, di climatizzazione ed elettriche, nonché degli ingressi al piano terra, qualora costituiscano parti comuni; l) Volume edilizio (Ve) [m³]: è il volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra. Ai fini urbanistici un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio; m) Volume entro terra o interrato (Vi) [m³]: è il volume completamente interrato. n) Volume fuori terra (Vft) [m³]: è il volume emergente dal piano di spiccato. DISTANZE In materia valgono le disposizioni provinciali così disciplinate: a) la distanza tra pareti antistanti viene misarata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale, ferma restando la facoltà di costruire in aderenza ove non sia eslusa dalle presenti N.T.A.; b) le strutture non computabili ai fini del calcolo del volume vvp costutite da sporti di gronda, cornicioni, balconi, scale aperte, elementi decorativi e di arredo delle facciate, sono escluse da verifica fino a ml. 1,50 di aggetto, anche se sporgenti su zone confinanti non omogenee di proprietà dello stesso soggetto o, previo assenso, del proprietario finitimo; qualora tali aggetti superino la dimensione indicata, ne va computata la parte eccedente; c) al fine della verifica delle distanze non computano i volumi interrati. d) ai fini della applicazione della disciplina delle distanze, per edificio esistente si considera quello con una volumetria finita alla data di entrata in vigore dell'art. 58, comma 1, lettera a) della L.P. n.1 del 2008 (08.04.2008) h.1 Distanze tra edifici. h.1.1. Per opere qualificate di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale. h.1.2. Per le opere di demolizione e ricostruzione si applicano le seguenti disposizioni: 10

a) è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di ml. 10. In caso di altezze degli edifici superiori a ml. 10, la distanza minima fra pareti antistanti di ml. 10 è aumentata in misura pari al 50% della specifica altezza massima di zona eccedente i ml. 10. Tra pareti non antistanti è prescritta una distanza minima di ml. 6,00, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni. La predetta disciplina si applica anche per i nuovi edifici, nonché per l ampliamento laterale di edifici esistenti o, in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario, limitatamente alla parte fuoriuscente; b) in caso di ricostruzione all interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell altezza dell edificio preesistente, si applicano le distanze previste dal precedente comma 1; c) in caso di ricostruzione all interno del sedime, ma con un altezza superiore e quella dell edificio preesistente, la parte di edificio che supera l altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle distanze minime previste dal codice civile. h.1.3. Quanto stabilito dai precedenti commi 1. e 2. si deve applicare nelle aree: a) comprese negli insediamenti storici (Centro Storico e manufatti isolati), equiparate alle Zone di tipo A) del D.M. n. 1444 del 1968; b) prevalentemente edificate, esistente consolidato e verde di rispetto, equiparate alle Zone di tipo B) del D.M. n. 1444 del 1968. h.1.4. Per gli insediamenti residenziali, residenziale estensivo, e ricettivi, alberghiero, equiparate alle Zone di tipo c) del D.M. n. 1444 del 1968 si devono applicare le seguenti disposizioni: a) per i nuovi edifici, per l ampliamento laterale di edifici esistenti o in caso di demolizione e ricostruzione, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di ml. 10. In caso di altezze degli edifici superiori a ml. 10, la distanza minima fra pareti antistanti di ml. 10 è aumentata in misura pari al 50% della specifica altezza massima di zona eccedente i ml. 10. Tra pareti non antistanti è prescritta una distanza minima di ml. 6,00, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni. h.1.5. Nelle aree produttive, commerciali o assimilate equiparate alle Zone di tipo D) del D.M. n. 1444 del 1968, si applicano le seguenti disposizioni: è prescritta una distanza minima di ml. 6,00 tra edifici (tra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio), misurata in ogni punto ed in tutte le direzioni. Per le unità abitative all'interno delle aree produttive si applica l'art.5, comma 1, lettera a) dell'allegato 2 all'art. 58 della L.P. n.1 del 2008 : per i nuovi edifici, per 11

l ampliamento laterale di edifici esistenti, nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di 10,00 m. In caso di altezze degli edifici superiori a 10,00 m, la distanza minima fra pareti antistanti di 10,00 m è aumentata in misura pari al 50 per cento dell altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali eccedente i 10,00 m; h.1.6. Per la distanza tra edifici ricadenti nelle aree produttive o assimilate e quelli ricadenti in aree limitrofe con destinazione diversa, si applicano le seguenti disposizioni: a) per i nuovi edifici, per l ampliamento laterale di edifici esistenti o in caso di demolizione e ricostruzione, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di ml. 10. In caso di altezze degli edifici superiori a ml. 10, la distanza minima fra pareti antistanti di ml. 10 è aumentata in misura pari al 50% della specifica altezza massima di zona eccedente i ml. 10; b) in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti, si applicano le distanze minime previste dal codice civile. h.1.7. Nelle aree agricole, di pregio, primarie, secondarie e agricole speciali, e per quelle destinate alle attività estrattive o alle discariche, equiparate alle Zone di tipo E) del D.M. n. 1444 del 1968, si devono applicare le seguenti disposizioni: a) per i nuovi edifici, per l ampliamento laterale di edifici esistenti o in caso di demolizione e ricostruzione, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di ml. 10. In caso di altezze degli edifici superiori a ml. 10, la distanza minima tra pareti antistanti di ml. 10 è aumentata in misura pari al 50% della specifica altezza massima di zona eccedente i ml. 10. Tra pareti non antistanti è prescritta una distanza minima di ml. 6,00, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni. b) in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti, si applicano le distanze minime previste dal codice civile. h.1.8. Distanze inferiori a quelle prescritte sono ammesse esclusivamente all interno di piani attuativi, purchè contengano precise previsioni plani volumetriche: Tale riduzione è ammessa inoltre nell ambito delle zone improduttive, e di quelle specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico, equiparate alle Zone di tipo F) del D.M. n. 1444 del 1968. i. Distanze tra manufatti accessori. 12

1. Per i manufatti accessori, definiti come costruzioni complementari ed opere non rilevanti sotto il profilo edilizio, qualora non siano realizzati in aderenza, è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro medesimi di ml. 3,00, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni. l. Distanza degli edifici dai confini. 1. Ferme restando le disposizioni sopra riportate e fatta salva la facoltà di costruire in aderenza, le distanze dai confini di proprietà degli edifici (compresi gli ampliamenti laterali), misurate i ogni punto ed in tutte le direzioni, devono essere pari alla metà delle distanze tra gli edifici previste alla lettera a)del comma h.1.6. del presente articolo, con minimo ml. 5,00. Distanze inferiori dai confini sono ammesse previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, salvo la distanza minima tra fabbricati. 2. Distanze dai confini inferiori possono essere ammesse, anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei seguenti casi: a) sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti, ai sensi della lettera b) del precedente comma h.1.6. del presente articolo; b) sopraelevazione di edifici esistenti, in assenza di edifici antistanti, fermi restando gli effetti derivanti dall applicazione delle distanze minime fra edifici di cui alla lettera a) del precedente comma h.1.6. del presente articolo. 3. All interno delle aree di cui al precedente comma 3.1.5. del presente articolo, si applica la distanza minima dai confini di ml. 3, salvo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato e conformemente, comunque, alle distanze minime tra edifici prescritte per le aree medesime. Tali distanze minime non sono applicabili nei confronti di aree limitrofe con destinazione diversa. 4. La distanza dai confini per i manufatti accessori, sopra definiti, non può non essere inferiore a ml. 1,50, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza dagli edifici di ml. 3. 5. Costruzioni a confine sono ammesse nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici già costruiti a confine. 6. 5.. Le E' ammessa la costruzione a confine di proprietà di cabine di trasformazione elettrica se pubbliche e per motivate esigenze urbanistiche. con altezza massima di ml.5.00. 13

Il Testo coordinato dell'allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1 luglio 2011, n. 1858 di data 26 agosto 2011 e n. 2918 di data 27.12.2012, disciplina per le diverse zone territoriali omogenee le distanze minime tra gli edifici, le distanze minime degli edifici dai confini e le distanze minime da terrapieni e murature e dei muri dai confini e dagli edifici. Criteri di misurazione delle distanze: a) Ferma restando la facoltà di costruire in aderenza, ove non esclusa dagli strumenti urbanistici comunali, la distanza tra pareti antistanti di edifici viene misurata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale. Non si considerano frontistanti le pareti che presentano una differenza di quota tra i rispettivi piani di spiccato superiore all altezza massima ammessa dal piano regolatore generale. b) Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a 1,50 m.. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati. c) Per gli interventi finalizzati al miglioramento della prestazioni energetiche degli edifici si applicano le disposizioni di cui all articolo 86 della legge urbanistica provinciale e le relative norme di attuazione. d) Per i fini di cui al presente articolo, il sedime è l ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti di cui alla precedente lettera b), indipendentemente dalle loro dimensioni. e) Per i muri e le opere di sostegno delle terre le distanze si misurano in senso radiale misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. DISTANZE TRA EDIFICI Distanze tra edifici da applicare negli insediamenti storici e aree edificate a) Negli insediamenti storici e nelle aree totalmente o parzialmente edificate corrispondenti alle zone A e B del d.m. n. 1444 del 1968 per gli interventi di 14

risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all articolo 99 della legge urbanistica provinciale, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale. b) Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, qualora ammessi dal presente P.R.G, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze. c) Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, si applicano le specifiche disposizioni. d) Nelle zone A del d.m. n. 1444 del 1968, per l ampliamento laterale di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Per i nuovi edifici è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di 10,00 m. In caso di altezze degli edifici superiori a 10,00 m, la distanza minima fra pareti antistanti di 10,00 m è aumentata in misura pari al 50 per cento dell altezza massima consentita dal presente P.R.G. eccedente i 10,00 m e) Nelle zone B del d.m. n. 1444 del 1968, per i nuovi edifici o per l ampliamento laterale di edifici esistenti è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di 10,00 m. In caso di altezze degli edifici superiori a 10,00 m, la distanza minima fra pareti antistanti di 10,00 m è aumentata in misura pari al 50 per cento dell altezza massima consentita dal presente P.R.G. eccedente i 10,00 m Distanze tra edifici da applicare nelle aree produttive. a) Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi, o ad essi assimilati corrispondenti alle zone D del d.m. n. 1444 del 1968 tra edifici produttivi è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. 15

Nel caso di unità abitative all interno delle aree produttive, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di 10,00 m. In caso di altezze degli edifici superiori a 10,00 m, la distanza minima fra pareti antistanti di 10,00 m è aumentata in misura pari al 50 per cento dell altezza massima consentita dal presente P.R.G. eccedente i 10,00 m b) Per la distanza tra edifici ricadenti nelle aree produttive e quelli ricadenti in aree limitrofe con destinazione diversa, si applicano le seguenti disposizioni: b.1) per i nuovi edifici e per l ampliamento laterale di edifici esistenti, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di 10,00 m. In caso di altezze degli edifici superiori a 10,00 m, la distanza minima fra pareti antistanti di 10,00 m è aumentata in misura pari al 50 per cento dell altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali eccedente i 10,00 m. E' prescritta una distanza minima tra pareti non antistanti di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, b.2) in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 si applicano le distanze minime previste dal Codice civile; Distanze tra edifici da applicare in altre aree. Nelle aree diverse da quelle precedenti si applicano le seguenti disposizioni: a) per i nuovi edifici e per l ampliamento laterale di edifici esistenti, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di 10,00 m. In caso di altezze degli edifici superiori a 10,00 m, la distanza minima fra pareti antistanti di 10,00 m è aumentata in misura pari al 50 per cento dell altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali eccedente i 10,00 m. E' prescritta una distanza minima tra pareti non antistanti di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni. b) in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 si applicano le distanze minime previste dal Codice civile; 16

c) per gli interventi di sostituzione edilizia, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale. d) Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, si applicano le specifiche disposizioni. Distanze da applicare all interno dei piani attuativi e nelle aree per edifici pubblici o di interesse pubblico. In tutte le aree, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate precedentemente nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani attuativi, di cui al Capo IX del Titolo II della legge urbanistica provinciale, purché contengano precise previsioni planivolumetriche e con esclusivo riferimento agli edifici ricadenti nel perimetro del piano attuativo. Tale riduzione è ammessa inoltre all interno delle aree specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico. Distanze da applicare per i manufatti accessori. a) Ai fini delle presenti disposizioni, per manufatto accessorio si intende la costruzione destinata a pertinenza di attività o di residenza, secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali. b) Per i manufatti accessori di cui al presente articolo, qualora non siano realizzati in aderenza, è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro medesimi di 3,00 m misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dagli strumenti urbanistici comunali. Distanze da applicare per gli interventi di demolizione e ricostruzione a) Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applicano le seguenti disposizioni: a1. in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario nelle zone A (centro storico), è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici esistenti alla 17

data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio, limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo. Nelle altre zone, in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario, limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di 10,00 m. In caso di altezze degli edifici superiori a 10,00 m, la distanza minima fra pareti antistanti di 10,00 m è aumentata in misura pari al 50 per cento dell altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali eccedente i 10,00 m. E' prescritta una distanza minima tra pareti non antistanti di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, a2. in caso di ricostruzione all interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell altezza reale dell edificio preesistente, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale. a3. in caso di ricostruzione all interno del sedime originario, ma con un altezza superiore rispetto a quella dell edificio preesistente, la parte di edificio che supera l altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze. b) Le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione parziale, in quanto ammessi dal presente P.R.G. DISTANZE DEGLI EDIFICI DAI CONFINI 1. Ferme restando le disposizioni precedenti e fatta salva la facoltà di costruire in aderenza, le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici descritte precedentemente per i nuovi edifici nelle aree diverse alle zone A, B e D del d.m. n. 1444 del 1968, con un minimo di 5,00 m, misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. Distanze dai confini inferiori sono ammesse, previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, purché siano rispettate le distanze minime tra edifici. 18

2. Distanze dai confini diverse sono ammesse, anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei casi elencati dall'art. 8 comma 2 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010. 3. Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi, o ad essi assimilati, corrispondenti alle zone D del d.m. n. 1444 del 1968, si applica la distanza minima dai confini di 3,00 m, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque le distanze minime tra edifici. 4. Le distanze di cui al comma 3 sono applicabili solamente all interno delle aree produttive e non nei confronti delle aree limitrofe con destinazione diversa, alle quali si applica il comma 1. 5. La distanza dai confini per i manufatti accessori non può essere inferiore a m 1,50, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza dagli edifici di m 3,00. 6. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale e per l'ampliamento laterale degli edifici esistenti, ricadenti all interno delle zone A, la distanza dai confini, limitatamente all'ampliamento laterale degli edifici esistenti, è fissata in 3,00 m salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza minima di 6,00 m tra gli edifici. 7. Le distanze di cui al comma 6 sono applicabili solamente all interno delle zone A e non nei confronti delle aree limitrofe, alle quali si applica il comma 1. DISTANZE IN MATERIA DI MURI E OPERE DI SOSTEGNO DELLE TERRE Definizioni e disposizioni generali 1. Le disposizioni di questo articolo disciplinano le distanze minime dei muri di qualsiasi genere, dei terrapieni, dei rilevati e relative opere di sostegno, come scogliere, terre armate ed altri manufatti simili, dagli edifici, esclusi i manufatti accessori, e dai confini. A tal fine si considerano: a) terrapieni artificiali, i terrapieni artificiali o rilevati, le opere in terra artificialmente create dall uomo con i relativi muri di contenimento, terre armate, o scogliere, che costituiscono costruzione rilevante agli effetti delle distanze; b) muri liberi, i muri che non hanno funzione di sostegno, quali muri di cinta o di confine; 19

c) muri di sostegno, i muri di sostegno del terreno naturale e le altre opere di sostegno delle pareti di scavo o comunque di dislivelli naturali, che sono realizzate al di sotto del profilo naturale del terreno sovrastante, quali le scogliere e le terre armate. 2. Per le opere di cui al comma 1 devono essere previsti mezzi idonei per l allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione. 3. Le trasformazioni d uso degli edifici esistenti devono tenere conto delle disposizioni di cui al comma 1. 4. Le tabelle allegate forniscono degli schemi esemplificativi della disciplina di questo articolo. Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini. 1. I terrapieni artificiali, i muri liberi e i muri di sostegno, devono rispettare le seguenti distanze minime dai confini: a) terrapieni artificiali:devono essere interamente inscritti alla linea a 45 avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà. E fatta salva la facoltà di realizzare il terrapieno a confine se l altezza dello stesso è inferiore a 1,50 m; b) muri liberi: b1) possono essere realizzati anche a confine se la loro altezza non è superiore a 3.00 m; b2) devono essere interamente inscritti alla linea a 45 avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà - se la loro altezza supera i 3.00 m.; c) muri di sostegno: possono essere realizzati a confine indipendentemente dalla loro altezza. 2. Sono ammesse distanze inferiori con il consenso del proprietario finitimo. Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno. 1. Le distanze tra le pareti delle abitazioni e di tutti i locali adibiti alla presenza permanente per non meno di 4 ore continuative giornaliere delle persone, quali 20

attività industriali, artigianali, commerciali, e i terrapieni artificiali, con esclusione delle intercapedini, devono risultare: a) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato dell edificio è compresa fra 0,30 m e 3,00 m; b) tali che i terrapieni artificiali siano interamente inscritti alla linea a 45 avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell edificio se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m. 2. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare: a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio non è superiore a 1.00 m; b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio è compresa fra 1,00 m e 3,00 m; c) tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45 avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m. 3. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia, devono risultare: a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio non è superiore a 1.50 m; b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio è compresa fra 1,50 m e 3.00 m.; c) tali che i muri di sostegno o la parete di scavo siano interamente inscritti alla linea a 45 - avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell edificio - se la differenza di quota è superiore a 3,00 m. 4. In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, è consentito realizzare intercapedini aerate ed accessibili della larghezza minima di 80 cm adiacenti all edificio. Le eventuali aperture sull intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali. Sono fatte salve eventuali deroghe ammesse dalle norme igienicosanitarie. 21

Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno 1. Le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza permanente delle persone e i terrapieni artificiali, con esclusione delle intercapedini, devono risultare: a) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato dell edificio è compresa fra 0,30 m e 3,00 m; b) tali che i terrapieni artificiali siano interamente inscritti alla linea a 45 avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell edificio se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m. 2. Le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza permanente delle persone e i muri liberi devono risultare: a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio non è superiore a 3.00 m; b) tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45 avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m. 3. Le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza permanente delle persone e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia: a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio non è superiore a 3.00 m; b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio è superiore a 3.00m; 4. In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, è consentito realizzare intercapedini aerate ed accessibili della larghezza minima di 80 cm adiacenti all edificio. Le eventuali aperture sull intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali. Sono fatte salve eventuali deroghe ammesse dalle norme igienicosanitarie. Volumi tecnici ed attrezzature tecnologiche 22

1. Non sono soggetti al rispetto delle norme di zona, i volumi tecnici costituiti da porzioni dell' edificio destinate a soddisfare esigenze di carattere tecnico, relative alla funzionalità dei servizi o degli impianti tecnologici ubicati nell' edificio medesimo, quali vani accessori costruiti di norma oltre la linea di gronda destinati a contenere le canne fumarie, torri di ascensori, vasche raccolta acque. 2. Analogamente non è soggetta al rispetto delle norme di zona la realizzazione di rivestimenti esterni a scopo di isolazione termica (cappotti termici) per gli edifici esistenti o autorizzati anteriormente all' entrata in vigore della Legge 30.04.1976, n. 373. La realizzazione di rivestimenti esterni a scopo di isolazione termica (cappotti termici) non è ammessa sui manufatti edilizi storici assoggettati a restauro e risanamento conservativo. 3. Sono soggetti al rispetto della sola distanza di ml 5,00 dai confini di proprietà, salvo accordi diversi con i proprietari finitimi e salvo che non ostino prevalenti ragioni di ordine igienico-sanitario, i silos destinati allo stoccaggio di materie prime, di scarti di lavorazione, di prodotti per l' alimentazione zootecnica, che costituiscano pertinenza del rispettivo impianto produttivo. Tali silos potranno essere installati nelle immediate vicinanze del rispettivo impianto produttivo. 5. Le cabine di trasformazione dell' energia elettrica, le cabine di pompaggio di acquedotti o di impianti fognari, quelle di compressione di gasdotti, nonché gli impianti di depurazione delle acque di scarico o degli aeriformi in emissione, i serbatoi idrici ecc..., non sono soggetti al rispetto delle norme di zona, salvo che prevalenti ragioni di ordine igienico-sanitario o di pregiudizio dell' attuazione di specifiche previsioni degli strumenti urbanistici non impongano, a giudizio del Sindaco, localizzazioni diverse. 6. Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con materiale di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. 7. Ai fini dell applicazione delle presenti norme non costituiscono volume urbanistico 23

le costruzioni accessorie a servizio del fabbricato principale: LEGNAIE : a. superficie pertinenziale minima necessaria non inferiore a 100 mq. (terreno libero senza computare il sedime dell edificio), b. devono essere realizzate prioritariamente in aderenza all edificio; ove sia dimostrata l impossibilità tecnica per tale soluzione è consentito realizzarle nell area di pertinenza dell edificio stesso ad una distanza massima di 30 50 ml. dal fabbricato al quale risulta legato da vincolo di pertinenzialità. c. devono essere rispettate gli schemi tipologici allegati,: - legnaie addossate all'edificio principale : superficie massima del manufatto 16 20 mq. per un volume massimo di 48 mc. e per una e altezza massima al colmo di 3.00 3.50 ml. (allegato n.1) - legnaie discoste dall'edificio principale : 16 20 mq. per un volume massimo di 48 mc. e per una e altezza massima al colmo di 3.00 3.50 ml. (allegati n.2a e 2b) - legnaie al servizio di due o più unità abitative (allegato n.3) d. potranno essere realizzate anche in centro storico e comunque sempre nell area di pertinenza dell edificio principale. MANUFATTI ACCESSORI ( deposito ricovero attrezzi, scorte agricole) All'interno delle aree agricole di pregio, delle aree agricole individuate dal Piano Urbanistico Provinciale e delle aree agricole locali, possono essere realizzati soltanto manufatti di limitate dimensioni come previsto dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n. 8-40/Leg "Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari", in attuazione dell'art. 62 comma 7 della L.P. n.1 del 2008 e degli artt. 37 e 38 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008. Le legnaie costruite nelle vicinanze delle abitazioni, e che costituiscono loro pertinenze, non rientrano tra i manufatti disciplinati da questo articolo. La realizzazione di tali costruzioni è disciplinata dallo schema costruttivo allegato alle presenti norme. Per quanto riguarda la distanza dai confini si applica la misura di 1,50 ml. per quanto riguarda l edificazione in centro storico e 5,00 ml. per il resto del territorio. 24