SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 17 GENNAIO 2008 Informativa n. 11 NOVITÀ INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA 2008 PER I CANONI DI LOCAZIONE SOMMARIO Oggetto della presente informativa è l'analisi delle agevolazioni fiscali concesse, per il 2007, a favore dei soggetti titolari di contratti di locazione. In particolare, la Legge finanziaria 2008 (con valenza retroattiva per il 2007) ha disposto nuove tipologie di detrazioni, a favore dei soggetti: - titolari di un contratto di locazione di immobile adibito ad abitazione principale; - di età compresa tra i 20 ed i 30 anni. Per completezza, inoltre, sono riepilogate anche le agevolazioni già operative negli scorsi anni. EDITORIA FISCALE SEAC
Servizio INFORMATIVA 730 INFORMATIVA N. 11 Prot. 400 DATA 17.01.2008 Settore: IMPOSTE SUI REDDITI Oggetto: Novità introdotte dalla Finanziaria 2008 per i canoni di locazione Riferimenti: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Con la presente informativa si vogliono esaminare le novità introdotte dalla Legge finanziaria 2008 (articolo 1, commi 9, 10 e 208) in materia di detrazioni per canoni di locazione. L articolo 15 (comma 1, lettera i-sexies) e l articolo 16, TUIR, prevedevano già alcune agevolazioni fiscali per gli inquilini titolari di contratti di locazione su immobili. Le nuove disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2008 hanno ampliato quindi la normativa in esame, prevedendo e disciplinando ulteriori casi per i quali è possibile beneficiare di agevolazioni similari. In particolare, la Legge finanziaria 2008, all articolo 1, commi 9 e 10, interviene a modifica dell articolo 16, TUIR, ampliando le casistiche in cui è possibile beneficiare di particolari detrazioni qualora l immobile sia utilizzato dal contribuente come abitazione principale. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella in cui il soggetto e/o i suoi familiari hanno la propria dimora abituale. Tali disposizioni hanno effetto a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 e andranno pertanto ad influenzare già la compilazione del quadro E del Mod. 730/2008 da presentare entro il prossimo 31 maggio. Di seguito si analizzeranno le agevolazioni relative ai diversi tipi di contratti di locazione, evidenziando in modo particolare quelle introdotte ex-novo dalla Finanziaria 2008. CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE La Legge finanziaria, modificando l art. 16 del TUIR ed, in particolare, con l inserimento del comma 01, permette ai contribuenti titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, stipulato secondo quanto previsto dalla Legge n. 431/98, di beneficiare di una nuova detrazione d imposta. Sono interessati, in modo particolare, i soggetti titolari di contratto di locazione con canone libero (durata minima di quattro anni rinnovabile, eventualmente, per altri quattro). Le detrazioni di cui si potrà beneficiare sono commisurate al reddito complessivo del contribuente; in particolare: 300,00 se il reddito complessivo non supera 15.493,71; 150,00 se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,71 e 30.987,41. Al di sopra di quest ultimo limite non si ha diritto ad alcuna detrazione. Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/805605
Informativa n. 11 - pagina 2 di 4 CONTRATTO CONVENZIONALE L articolo 16, comma 1, TUIR, prevede che ai soggetti titolari di un contratto di locazione (di immobile adibito ad abitazione principale), stipulato in regime di canone convenzionale (art. 2, comma 3, e all art. 4, commi 2 e 3, della Legge n. 431/98), è concessa la possibilità di beneficiare di una detrazione d imposta. Anche per questa tipologia di contratto, le detrazioni sono commisurate al reddito complessivo, e sono pari a: 495,80, se il reddito complessivo non supera 15.493,71; 247,90, se il reddito complessivo è compreso fra 15.493,71 e 30.987,41. Al di sopra di quest ultimo limite non è concessa alcuna detrazione. La presente agevolazione era già operativa nei precedenti periodi d imposta (è stata introdotta dalla Legge finanziaria 2001); in questo caso la Legge finanziaria 2008 non apporta modifiche sostanziali alla previsione contenuta nel comma 1 dell art. 16 ma solo variazioni di tipo formale. Si ricorda che questi contratti-tipo, le cui condizioni sono stabilite sulla base di accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori, devono avere una durata non inferiore a 3 anni, eventualmente prorogabili per altri 2. CONTRATTO STIPULATO DA LAVORATORI DIPENDENTI L art. 16, comma 1-bis, TUIR, prevede per tutti i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, in un Comune situato a non meno di 100 chilometri dal precedente e, comunque, al di fuori della propria regione, la possibilità di beneficiare di una detrazione d imposta qualora siano titolari di contratti di locazione per immobili adibiti ad abitazione principale. L agevolazione per questa tipologia di contratto spetta soltanto per i primi tre anni. La detrazione, calcolata in base al reddito complessivo, è pari a: 991,60, se il reddito complessivo non supera 15.493,71; 495,80, se il reddito complessivo è compreso fra 15.493,71 e 30.987,41. Anche per questa tipologia di contratto, al di sopra di quest ultimo limite non è concessa alcuna detrazione. Anche tale disposizione era già presente nei precedenti periodi d imposta, la Legge finanziaria 2008 ne ha apportato soltanto delle modiche formali. CONTRATTO STIPULATO DAI GIOVANI La Finanziaria 2008, modificando l art. 16 del TUIR, ed, in particolare, con l inserimento del comma 1-ter, permette ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431/98, per l unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall abitazione principale dei genitori, di beneficiare di una specifica detrazione d imposta. Per l attribuzione dell importo, la Finanziaria rinvia all art. 16, comma 1-bis, lettera a), specificando che la detrazione è di 991,60 se il reddito complessivo non supera 15.493,71 e spetta per i primi tre anni.
Informativa n. 11 - pagina 3 di 4 DETRAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI Per effetto della Legge finanziaria 2007, era stata introdotta la possibilità di portare in detrazione l importo dei canoni di locazione degli studenti che, per motivi di studio, alloggiano lontano da casa, beneficiando di un agevolazione sull imposta pari al 19% del canone, da calcolare su un importo massimo non superiore a 2.633,00. L articolo 1, comma 208, della Legge finanziaria 2008, apportando delle modifiche all art. 15, comma 1, TUIR, lettera i-sexies), amplia le tipologie di canone ammesse a beneficiare dell agevolazione in esame. Di seguito si riporta l articolo 15, comma 1, TUIR, lettera i-sexies, così come ampliato dalla Finanziaria 2008 (le modifiche di cui all articolo 1, comma 208, sono state evidenziate in neretto): I canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Per avere diritto alla detrazione del 19% bisogna, quindi, rispettare le seguenti condizioni: il contratto di locazione deve essere di tipo abitativo (canone libero, canone concordato, o transitorio) e stipulato direttamente dallo studente. Quindi non è necessario che il contratto sia di tipo convenzionato; La Finanziaria 2008 prevede che nell agevolazione rientrino anche i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. l ubicazione dell università frequentata deve trovarsi in un comune diverso da quello di residenza dello studente, distante almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa; l unità immobiliare deve trovarsi nello stesso comune dove ha sede l università o in comuni limitrofi; l importo massimo dei canoni su cui calcolare la detrazione del 19%, non può superare il limite di 2.633,00 annui. ATTENZIONE L agevolazione spetta anche se i canoni di locazione sono stati sostenuti nell interesse di familiari a carico. Pertanto, un genitore che paga l affitto per il figlio che frequenta l università in un altra città, può portare legittimamente in detrazione il 19% della spesa entro il limite di 2.633,00 che corrisponde ad una detrazione d imposta al massimo pari a 500,27. La spesa massima detraibile si riferisce ad ogni familiare a carico nell arco di ogni anno.
Informativa n. 11 - pagina 4 di 4 ESEMPIO 1. Un giovane di Mantova prende in affitto un appartamento a Verona dove frequenta la locale facoltà di economia. In questo caso, essendo la distanza tra le due città inferiore ai 100 km, non è possibile applicare la detrazione. 2. I coniugi Verdi, di Bassano del Grappa, spendono 3.000,00 annuali per l affitto di un appartamento a Milano, dove il figlio frequenta l università. Seguendo la regola generale, gli oneri detraibili dei figli a carico vengono divisi al 50% tra i genitori, quindi nel caso proposto ogni genitore potrà portare in detrazione l importo di 1.316,50 (50% di 2.633,00 limite massimo). MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE La Legge finanziaria 2008, aggiunge all articolo 16, TUIR, il comma 1-sexies, secondo cui, qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12, TUIR) e per spese di produzione (art. 13, TUIR), è comunque riconosciuta al contribuente la possibilità di beneficiare della parte di detrazione che non ha trovato capienza nell imposta da lui dovuta. Tale beneficio riguarda le seguenti tipologie di detrazione: contratto per abitazione principale (art. 16, comma 01, Tuir); contratto convenzionale (art. 16, comma 1, Tuir); contratto stipulato da lavoratori dipendenti (art. 16, comma 1-bis, Tuir); contratto stipulato da giovani (art. 16, comma 1-ter, Tuir). ATTENZIONE Le modalità con cui verrà attribuita la parte di detrazione che non ha trovato capienza, saranno comunicate in seguito con decreto del Ministro dell economia e delle finanze. Diversamente, come si è visto nel caso di detrazioni per canoni di locazione pagati da studenti universitari, la detrazione viene calcolata sull importo dei canoni (limite massimo 2.633,00) con percentuale pari al 19% e nel caso di incapienza d imposta è persa. SCHEMA RIASSUNTIVO FASCE DI REDDITO (*) LIMITE MAX ( 2.633,00) TIPOLOGIA DI CONTRATTO fino a 15.493,71 da 15.493,72 a 30.987,41 Libero 300,00 150,00 Convenzionale 495,80 247,90 Lavoratori dipendenti 991,60 495,80 Giovani tra 20 e 30 anni 991,60 Studenti universitari 19% del canone (*) Oltre 30.987,41 non spetta alcuna detrazione