Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 373 06.12.2016 Estromissione: il ravvedimento dell imposta sostitutiva A cura di Pirone Pasquale Categoria: Immobili Sottocategoria: Estromissione La possibilità di estromettere l immobile dalla sfera imprenditoriale è stata prevista dalla Legge di Stabilità 2016. Si tratta di un opzione che andava esercitata mediante comportamento concludente (da assumere entro il 31/05/2016) e che comporta il versamento dell imposta sostitutiva pari all 8% della plusvalenza generatasi dalla differenza tra valore normale del bene estromesso ed il suo valore fiscale. Il versamento va eseguito in due rate, di cui la prima, pari al 60% dell importo complessivo, era da versarsi entro il 30/11/2016 (la seconda va versata entro il 16/06/2017). Con la Circolare n. 26/E/2016, l Amministrazione Finanziaria ha precisato che anche per l imposta sostitutiva è possibile ricorrere al ravvedimento operoso nelle sue diverse forme. Occorre precisare che l operazione di estromissione non si perfeziona con il versamento dell imposta sostituiva bensì con la sua indicazione in dichiarazione dei redditi (Modello Unico/2017). Premessa Il 30 novembre 2016 è scaduto il termine per eseguire il versamento della prima delle due rate relative all imposta sostitutiva dovuta per l estromissione dell immobile strumentale dalla sfera imprenditoriale. A tal proposito si ricorda che tale possibilità di estromissione è stata prevista dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) al comma 121, di cui se ne sintetizza di seguito in contenuto. 1
ESTROMISONE (Comma 121 Legge n. 208/2016) Domanda Cos è Chi poteva optare Quali immobili In che modo andava esercitata Con quale effetto Risposta Opzione con cui si è deciso di estromettere dall impresa l immobile strumentale per farlo rientrare nella sfera personale (e quindi, non più soggetto a reddito d impresa). L imprenditore individuale. Immobili strumentali (per destinazione o per natura) posseduti alla data del 31 ottobre 2015. Mediante comportamento concludente del contribuente (da mettere in atto con data il 31 maggio 2016). Esempio: contabilizzazione dell estromissione sul libro giornale (nel caso d impresa in contabilità ordinaria) oppure sul registro dei beni ammortizzabili (nel caso d impresa in contabilità semplificata) Circolare n. 26/E/2016. Retroattivo dal 1 gennaio 2016 (quindi l immobile estromesso esce dalla sfera imprenditoriale per entrare in quella personale a decorrere dal 1 gennaio di quest anno). L imposta sostitutiva L estromissione comporta il versamento dell imposta sostitutiva dell IRPEF e relative addizionali e dell IRAP. Calcolo imposta sostitutiva Cosa Misura Imposta sostitutiva 8% Base imponibile Valore normale Valore fiscale Dunque: Imposta sostitutiva dovuta = (VALORE NORMALE VALORE FISCALE) x 8% 2
Definizione Valore normale/fiscale Cos è Si può scegliere (alternativamente) tra: valore di mercato (ai sensi dell art. 9 TUIR); VALORE NORMALE DELL IMMOBILE oppure valore catastale (dato dalla rendita catastale rivalutata del 5%, o del 25% per i terreni, e moltiplicata per il coefficiente previsto ai fini dell imposta di registro di cui all art. 52, DPR n. 131/86). Tuttavia, per le aree edificabili può essere assunto solo il valore di mercato. VALORE FISCALE DELL IMMOBILE Valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo d imposta 2015 e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti. L estromissione è ammessa anche in caso di base imponibile nulla. In particolare: Ipotesi Estromissione ammessa (/NO) Imposta sostitutiva dovuta (/NO) Valore normale > Valore fiscale Valore normale = Valore fiscale Valore normale < Valore fiscale (8% della plusvalenza) NO NO (Minusvalenza non deducibile) 3
Il versamento dell imposta sostitutiva è eseguito in due rate: Versamento Imposta sostitutiva Cosa Importo Scadenza Prima rata 60% dell importo complessivo 30/11/2016 Seconda rata 40% dell importo complessivo 16/06/2017 Il pagamento è eseguito con F24 (sezione erario): Compilazione F24 per versamento (Sezione erario) Cosa Contenuto Riferimento di prassi Codice tributo 1127 Rateazione Anno di riferimento (nulla) Anno d imposta cui si riferisce il versamento Risoluzione n. 73/E/2016 In caso di omesso/insufficiente versamento dell'imposta sostitutiva, resta ferma la possibilità per il contribuente di ricorrere al ravvedimento operoso di cui all art. 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 (Circolare n. 26/E/2016). Secondo quanto chiarito con la già citata Circolare n. 26/E/2016, l operazione di estromissione si considera perfezionata NON con il versamento dell imposta sostitutiva, bensì con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva versata. Ovviamente l indicazione dovrà avvenire dal Modello Unico/2017 da presentarsi il prossimo anno (con riferimento all anno 2016). Il ravvedimento Poiché l imposta sostitutiva è un tributo gestito dall Agenzia delle Entrate, si rendono applicabili le seguenti sanzioni a titolo di ravvedimento: 0,1% per ogni giorno di ritardo e fino al 14 giorno; 1/10 del 15% (ossia 1,5%) se la regolarizzazione avviene oltre i 14 giorni ma entro il 30 giorno; 4
1/9 del 15% (ossia 1,67%) se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni ma entro il 90 giorno; 1/8 del 30% (ossia 3,75%) se la regolarizzazione avviene oltre i 90 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; 1/7 del 30% (ossia 4,29%) se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; 1/6 del 30% (ossia 5%) se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; 1/5 del 30% (6%) se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione nel PVC (Processo verbale di constatazione). Alla sanzione occorre aggiungere gli interessi al tasso legale annuo (attualmente pari allo 0,2%) per ogni giorno di ritardo. Non è stata versata la prima rata dell imposta sostitutiva. In particolare: Imposta sostituiva complessiva = 1.400 euro. Di cui: 60% (ossia 840 euro) andava versata entro il 30/11/2016, ma il contribuente ha omesso il versamento. Questi decide di ravvedersi il 14 dicembre 2016. Pertanto, in tale data verserà: Imposta omessa = 840 euro; Sanzione = 840 x (0,1% x 14 giorni di ritardo) = 840 x 1,4% = 11,76; Interessi = [(840 x 0,2%) /365] x 14 giorni = 0,06. Non pare siano stati istituiti codici tributi specifici per sanzione ed interessi (che vanno, pertanto, indicati anche questi con codice tributo 1127). 5
Il modello F24 da presentarsi (il 14/12/2016) al versamento sarà: Riferimenti normativi e di prassi Legge n. 208/2016; Circolare n. 26/E/2016; Risoluzione n. 73/E/2016; Art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. - Riproduzione riservata - 6