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COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA (RM) MELI (RM) SCIUTO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) NERVI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) MARINARO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO Nella seduta del 29/04/2016 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La ricorrente e la cointestataria erano titolari, a partire dal 2008, di un conto corrente presso la resistente, sul quale venivano accreditati stipendio e pensione ed addebitate diverse utenze nonché i canoni della polizza previdenziale. In data 3/8/2015 le correntiste ricevevano dalla resistente avviso di chiusura del conto e proponevano pertanto reclamo; a ciò seguiva, in data 26/8/2015, comunicazione di avvenuta estinzione per giusta causa. La ricorrente si recava quindi presso un ufficio dell intermediario, ove veniva fatto verbale di distruzione della carta bancomat. Si rivolgeva poi ad un avvocato per ottenere delucidazioni sui motivi di chiusura del conto; nessuna risposta veniva data dalla resistente. In merito all inesistenza di una giusta causa, viene rilevato che in passato la Pag. 2/6

resistente non aveva mai contattato la correntista per segnalare irregolarità, non consentendo quindi alla cliente di porre rimedio ad eventuali anomalie; viene inoltre fatto presente che nessuna precedente segnalazione a carico della ricorrente è visibile in CAI o in CR e che dagli estratti conto si evince l assenza di irregolarità nelle attività di conto corrente. Ciò posto viene quindi richiesta la cancellazione della segnalazione emessa dalla resistente a carico delle ricorrenti e l apertura di un nuovo conto corrente alle medesime condizioni di quello chiuso. In caso di diniego di apertura di un nuovo conto, viene poi richiesta l estinzione della polizza previdenziale e la restituzione di tutti i ratei già versati con interessi di legge (in quanto la soluzione prospettata dalla resistente versamento in un unica soluzione di 6.000,00 viene ritenuta eccessivamente gravosa ed si ritiene ingiusto che la somma già versata debba rimanere nelle casse della resistente fino alla scadenza della polizza). Si chiede infine il risarcimento del danno derivante dai disagi subìti nei rapporti con altri istituti di credito (per effetto della segnalazione) e dai disagi relativi all interruzione dell accredito dello stipendio in conto e della domiciliazione delle utenze. L intermediario resiste al ricorso ed espone che il rapporto intestato alla ricorrente costituiva un apertura di credito a tempo indeterminato, pertanto poteva essere sciolto per recesso di ciascuna delle parti (come indicato nelle Condizioni Generali di Contratto); il recesso può essere operato in ogni momento, e rientra pienamente nell ambito della discrezionalità imprenditoriale della banca, per cui le motivazioni di tale decisione rientrano in parametri di merito creditizio che ciascun intermediario stabilisce secondo propri criteri di opportunità. Nel caso di specie la resistente ha rilevato determinate operatività che avrebbero potuto comportare un rischio reputazionale all Azienda in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n.231 (al riguardo la resistente ritiene opportuno non fornire i particolari di tali motivazioni, ma si dichiara disponibile a fornire maggiori ragguagli in separata sede, qualora il Collegio lo ritenga necessario). Ciò premesso viene sottolineato che la titolare del rapporto è stata correttamente avvisata, in più di una occasione, del procedimento di chiusura intrapreso nei suoi confronti (come da documentazione allegata al ricorso). Quanto al riferimento ad eventuali segnalazioni effettuate dalla resistente presso altri istituti di credito, viene rilevato che la stessa certificazione prodotta dalla resistente conferma la totale assenza di segnalazioni in Centrale Rischi e viene evidenziato che il Pag. 3/6

recesso ha coinvolto esclusivamente il rapporto esistente tra la ricorrente e la resistente e nessun altro soggetto terzo. Infine, per quanto riguarda la richiesta di estinzione della polizza, si fa presente che la ricorrente dovrà rivolgersi direttamente all istituto emittente secondo le modalità previste nel contratto sottoscritto. La resistente chiede pertanto il rigetto del ricorso. DIRITTO La controversia ha ad oggetto la legittimità e correttezza delle modalità con le quali la resistente ha proceduto alla chiusura unilaterale del conto corrente intestato alle ricorrenti. Parte ricorrente fonda le sue contestazioni sulla assenza di una giusta causa di recesso e rileva la scorrettezza della banca per aver proceduto al recesso senza rendere preventivamente nota alle correntiste la presenza di eventuali anomalie nella gestione del conto. La resistente eccepisce la propria libertà di recesso, riportando di aver debitamente preavvisato le correntiste della propria intenzione di recedere. Il contratto non è allegato dalle parti, ma la resistente riporta nel testo delle controdeduzioni la seguente clausola di recesso: «Recesso dal rapporto di conto corrente - Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento. Il recesso deve essere comunicato per iscritto [all intermediario]. [L intermediario] può recedere dal contratto di conto corrente senza preavviso qualora vi sia una giusta causa o un giustificato motivo ovvero, in caso non vi sia un giustificato motivo, dando un preavviso scritto non inferiore a due mesi. In caso di recesso, sia [dell intermediario] che del Cliente, non sono applicate spese di chiusura o penalità». Sulla base di quanto è emerso dalla documentazione agli atti della procedura e nel contraddittorio delle parti può rilevarsi quanto segue: la normativa di riferimento riconosce il diritto di recesso in capo alle parti del rapporto di conto corrente a tempo indeterminato; la disciplina di tempi e modi dell esercizio di tale diritto (termini del preavviso, motivazione del recesso) è rimessa all autonomia contrattuale delle parti, data la natura suppletiva del termine previsto dalla norma (che fissa solo il termine minimo di due mesi a carico dell intermediario); per quanto concerne i rapporti di credito con il consumatore, un termine di preavviso (due mesi) è invece normativamente imposto per il recesso del finanziatore; i contratti di conto corrente bancario prevedono generalmente un doppio binario per Pag. 4/6

il recesso della banca: il giustificato motivo o il rispetto di un termine di preavviso; nel fattispecie all esame del Collegio le condizioni contrattuali riportate dalla resistente prevedono che, in assenza di giustificato motivo, la banca possa recedere dando un preavviso scritto di almeno due mesi; non è chiaro se sul conto corrente intestato alle ricorrenti fosse presente una apertura di credito: ciò è quanto sostiene la resistente (senza comprovarlo), la quale richiama però la clausola contrattuale sopra riportata, la quale regola semplicemente il recesso dal rapporto di conto corrente ponendo quale alternative la giusta causa o il preavviso di due mesi. Ciò che rileva dunque a fini del decidere è che tale termine contrattuale non appare rispettato nel caso di specie: a fronte di un preavviso pervenuto il 3/8/2015, la chiusura del conto si è perfezionata il 14/08/2015. Ai fini della legittimità del recesso sarebbe dunque necessario verificare l esistenza di una giusta causa. Sul punto la resistente si limita ad affermare di aver riscontrato alcune operatività che avrebbero potuto comportare un rischio reputazionale all Azienda in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n.231, riservandosi di dare maggiori spiegazioni ove richieste. Di là dalla verifica dell idoneità di tale motivazione a costituire una giusta causa di recesso, va rilevato che la medesima non risulta esplicitata né in sede di preavviso, né nella comunicazione di chiusura conto. La ricorrente precisa inoltre di non aver mai ricevuto dalla resistente alcuna comunicazione in ordine ad eventuali anomalie relative al suo rapporto e non vi è prova che la stessa l abbia ricevuta. Per tali ragioni il ricorso deve ritenersi fondato ed il recesso dell intermediario deve essere dichiarato illegittimo. Quanto alle conseguenze di tale condotta relativa alla chiusura del conto corrente va rilevato che, in ogni caso, non è coercibile la riapertura dello stesso: l instaurazione ed il mantenimento di un rapporto contrattuale rientra difatti nell autonomia contrattuale ed imprenditoriale degli intermediari. Tale comportamento illegittimamente tenuto dall intermediario resistente costituisce potenziale fonte di danno del quale la parte ricorrente chiede il risarcimento. Al riguardo deve tuttavia rilevarsi che nessuna allegazione specifica viene addotta dalla ricorrente; la medesima contesta di fatti l illegittimità in sé del recesso, riportando che la chiusura del conto le avrebbe causato svariati disagi di tipo puramente organizzativo nella gestione dei propri pagamenti; tali disagi non risultano tuttavia causalmente connessi né al mancato rispetto del termine di preavviso, né al legittimo affidamento che la resistente potrebbe aver ingenerato alla prosecuzione del rapporto di conto corrente; in Pag. 5/6

ogni caso manca qualsiasi evidenza probatoria del danno che si assume subìto. La relativa domanda non può dunque trovare accoglimento. Quanto alla richiesta di cancellazione di eventuali segnalazioni è emerso che dalle visure allegate dalla ricorrente (CAI e CR, datate rispettivamente settembre ed agosto 2015) non sussistono segnalazioni a suo carico. La domanda non può quindi essere accolta. Per la richiesta poi di risoluzione del rapporto assicurativo questo Collegio deve rilevare che la stessa esula dall ambito di competenza per materia dell Arbitro: per quanto è desumibile dalla documentazione allegata, il rapporto assicurativo di cui si chiede la risoluzione sembra avere quale unico punto di connessione con il rapporto bancario oggetto di ricorso il fatto che l addebito delle rate del premio fosse domiciliato sul conto corrente estinto. La ricorrente ne chiede l estinzione presumibilmente a causa della difficoltà di procedere al pagamento mensile dei ratei, a seguito della chiusura del conto (ipotesi che peraltro appare specificamente regolata in contratto con il mero cambiamento della modalità di pagamento). La questione posta attiene dunque specificamente alla ricorrenza o meno di una causa di risoluzione del contratto assicurativo; questione che di là dalla riferibilità soggettiva all intermediario qui convenuto come effettivo legittimato passivo appare, già quanto all oggetto, estranea alla competenza dell Arbitro. La domanda pertanto è inammissibile. Infine, egualmente inammissibile ratione materiae, è la domanda con la quale si chiede di sanzionare la resistente, posta in coda al ricorso, evidentemente non rientrante nella competenza dell Arbitro. P.Q.M. Il Collegio accerta l illegittimità del comportamento dell intermediario in relazione alla chiusura del conto. Rigetta nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6