UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE

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UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE SEDE DI BRESCIA Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere Corso di laurea in Scienze Linguistiche per la Comunicazione e l Impresa Tesi di Laurea IL DANNO DA VACANZA ROVINATA NEL RECENTE CODICE DEL TURISMO Relatore: Ch.mo Prof. Giacomo BAILETTI Correlatore: Ch.ma Prof.ssa Elisabetta VALERIO Candidata: Sandra ASTORI Matricola N. 3205481 Anno Accademico 2010/2011

Introduzione Una vacanza nasce quasi sempre come occasione di svago, riposo e piacere, ma talvolta, questo sogno atteso da tempo, si trasforma in incubo, costringendo il malcapitato turista, vittima di inadempimenti o situazioni sfortunate ed infelici, a chiedere un risarcimento per i disagi subiti nelle situazioni più disparate. E alla luce di questi disagi che si configura il danno da vacanza rovinata, delineato, appunto, come quel danno risentito dal turista per non aver potuto godere pienamente del viaggio organizzato come opportunità, non solo di riposo, ma anche di autentico miglioramento della qualità della vita. Lo scopo principale di questa tesi vuole essere quello di esaminare tale tipologia di danno e scoprire in che modo viene definita all interno del recente D.L. 23 maggio 2011, n. 79 (in vigore dal 21 giugno 2011). E, infatti, all interno di tale decreto che il danno da vacanza rovinata trova finalmente riconoscimento anche in sede legislativa poiché si è avvertita, sempre di più, l'esigenza di dare all'attività turistica una disciplina giuridica volta a tutelare maggiormente il consumatore-turista. Inizialmente, per comprendere al meglio l oggetto in questione, verrà analizzato il nuovo contesto normativo in cui esso è stato inserito, con particolare attenzione al concetto di pacchetto turistico - riferito ai viaggi organizzati per i quali si applica la nuova regolamentazione - e alla stipula del contratto ad esso relativo. In secondo luogo verrà presa in esame la nozione di danno ed il suo risarcimento all interno della giurisprudenza, con particolare riferimento alle 2 tipologie che lo costituiscono: il danno patrimoniale e il danno non 5

patrimoniale, che, come vedremo, sarà strettamente correlato al danno da vacanza rovinata. Infine, avendo un quadro generale del panorama legislativo in cui questo danno è sorto ed avendo approfondito le basi giurisprudenziali necessarie per un suo riconoscimento, sarà possibile analizzare approfonditamente il danno da vacanza rovinata, considerando la sua evoluzione - a partire dai primi interventi normativi in materia, fino ad arrivare alla recente direttiva del Codice del Turismo - e verificando se quest ultimo provvedimento, divenuto legge, è riuscito ad innalzare il livello di protezione del turista. 6

1. I contratti di turismo organizzato nel recente Codice del Turismo: i pacchetti turistici 7

1.1 Premessa Fino a quando il turismo era, un tempo, un fenomeno circoscritto nei ristretti confini di un attività di limitata rilevanza economica, destinata principalmente ad un élite di turisti che avevano i mezzi per organizzarsi un viaggio od una vacanza (ed i rapporti con gli operatori professionali erano alquanto rari e limitati a singole operazioni come il contratto di trasporto o le prenotazioni alberghiere), risultava sufficiente, al fine di disciplinare gli obblighi dell organizzatore di viaggi, la scarsa normativa esistente. Con il progressivo innalzamento della qualità della vita, del tempo libero e dell abitudine a spostarsi, il turismo si è, però, trasformato, divenendo un vero e proprio fenomeno di massa ed i contratti ad esso relativi si sono moltiplicati. E sempre più diffusa, per esempio, la prassi di acquistare un pacchetto turistico per le vacanze, piuttosto che organizzare un viaggio e doverne assemblare i singoli componenti. Con la diversità di prodotti che il mercato offre, è più semplice scegliere da un catalogo la vacanza che meglio soddisfa le proprie esigenze ed è lo stesso tour operator che organizza gli spostamenti e i trasporti; il viaggiatore deve solo scegliere la destinazione e il tipo di sistemazione che predilige e non si deve preoccupare più di nulla. Questi viaggi organizzati, che rappresentano proprio la massificazione del turismo, hanno portato quindi alla necessità di una maggiore regolamentazione del mercato turistico e ad una maggior tutela dei consumatori. E nata dunque la figura dell organizzatore professionale che offre il servizio di combinazione di alcuni elementi del viaggio (trasporto alloggio, escursioni, attività sportive correlate) obbligandosi a proprio nome a procurare al turista 8

i pacchetti turistici, che egli può vendere direttamente o tramite un venditore, che funge da intermediario ed è quindi colui che offre il servizio di vendita dei pacchetti turistici realizzati dall organizzatore. Queste figure competenti si obbligano a fornire i pacchetti di viaggio tutto compreso che includono prestazioni fornite da altri imprenditori e devono rispondere per l esecuzione di tali prestazioni, nonostante non eseguano materialmente e direttamente i singoli servizi. Dalla distinzione tra queste due figure ha luogo un altra differenziazione a livello contrattuale: si parlerà infatti di contratto di organizzazione di viaggio quando un soggetto (organizzatore) progetta e realizza la combinazione di determinati elementi del viaggio, mentre si parlerà di contratto di intermediazione di viaggio quando un soggetto (venditore) procura al cliente un viaggio tutto compreso organizzato ed assemblato da altri, oppure procura singoli servizi turistici separati. La prima tipologia è tipica del tour operator mentre la seconda costituisce la tipica attività svolta da un agenzia di viaggi e turismo. L impossibilità, però, di ricondurre il fenomeno turistico a determinati modelli, tenuto conto della singolarità dei soggetti e delle prestazioni svolte, ha mostrato l inadeguatezza e l insufficienza dei precedenti strumenti legislativi che regolamentavano il mercato e la tutela del consumatoreturista. Il 21/06/2011 è entrato, così, in vigore il decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, definito Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di 9

lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, nonché chiamato anche Codice del turismo. Questo recente testo abroga e riunisce tutte le leggi precedentemente emanate nel settore turismo e ha riformato parte del Codice del Consumo, migliorando anche le norme relative ai pacchetti viaggio (artt. 32-51). Le figure dell organizzatore e del venditore vengono infatti leggermente modificate e precisate: l organizzatore di viaggio diviene il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione 1 di determinati elementi (che analizzeremo in seguito) o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione, includendo così nella definizione anche i tour operators e le "piattaforme" on-line che ricomprendono anche il fenomeno del "pacchetto dinamico"; il venditore viene definito intermediario, cioè il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati. 2 Ora verrà analizzato l oggetto realizzato o venduto da queste due figure professionali: il pacchetto turistico. 1.2 Definizione di pacchetto turistico La definizione di pacchetti turistici - non più pacchetti di viaggio - rimane pressoché invariata, rifacendosi alle normative precedenti, quali l articolo 84 1 Art. 33, D.L. 23 maggio 2011, n. 79, Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, GU 6/6/2011, n. 129 Suppl. Ordinario n. 139. 2 Art. 33, D.L. 23 maggio 2011, n. 79 10

del Codice del Consumo con i vari suoi decreti legislativi tra cui il D.L. 111 del 1995 (Art. 2) e il D.L. 206 del 2005 3 e variando soltanto in alcuni punti. Con il nuovo D.L. del 2011 si evince infatti, dall articolo 34, che i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita dall organizzatore o dall intermediario ad un prezzo forfetario: a) Trasporto b) Alloggio c) Servizi turistici non accessori al trasporto o all alloggio, ( ) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico. 4 Per quest ultimo punto, però, è necessario sottolineare che, per valutare se i servizi accessori siano o meno parte significativa, si deve guardare alla particolare prospettiva soggettiva del turista viaggiatore, poiché non è sempre rilevante l incidenza del costo dei servizi. Ad esempio, nei fenomeni di turismo sportivo o musicale in cui la richiesta del turista consiste soprattutto nel reperimento del biglietto di accesso allo stadio o al concerto, il trasporto e l alloggio divengono servizi strumentali alla fruizione dell evento, benché più costosi del biglietto. 3 Art. 84 Codice del Consumo (D.L. 206 del 2005), Pacchetti turistici - 1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all alloggio di cui all articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico. 2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi della presente sezione. 4 Art. 34, D.L. 23 maggio 2011, n. 79 11