SPESOMETRO E COMUNICAZIONE IVA TRIMESTRALI 2017: COME FUNZIONA? SCADENZE E SANZIONI

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SPESOMETRO E COMUNICAZIONE IVA TRIMESTRALI 2017: COME FUNZIONA? SCADENZE E SANZIONI Il Decreto legge 193/2016 introduce nuovi obblighi e scadenze a carico di aziende e imprenditori. In sostituzione dell art. 21 del Decreto legge 78/2010 si è stabilita la soppressione dell obbligo di invio dello spesometro annuale parallelamente però all introduzione dell obbligo di inviare all Agenzia delle Entrate tutti i dati relativi alle fatture emesse, a cadenza trimestrale, di quelle ricevute e della liquidazione Iva. Con un emendamento al decreto fiscale per il 2017 si avrà ancora un po di respiro: l invio del nuovo spesometro sarà semestrale per il primo anno, ma a partire dal 2018 diventerà ufficialmente trimestrale. Sono state, inoltre, sensibilmente ridotte le sanzioni su omissioni o errori negli invii telematici delle comunicazioni periodiche IVA introdotte dal decreto. In tal modo la sanzione ora prevista è di due euro per ogni fattura omessa o errata, con un massimo di 1.000 euro a trimestre e una sanzione dimezzata, con un massimo di 1.000 euro a trimestre, in caso di ravvedimento entro due settimane dalla scadenza. Inizialmente invece si prevedevano sanzioni fino a 25.000 mila euro anche per errori minimi. La realtà è che per aziende e professionisti si profilano nuovi adempimenti che, invece di introdurre la tanta agognata semplificazione fiscale, hanno quadruplicato gli adempimenti a loro carico. Di seguito si analizzeranno le nuove introduzioni in materia. SPESOMETRO E COMUNICAZIONE IVA TRIMESTRALI 2017: COME FUNZIONA? SCADENZE E SANZIONI Le nuove misure contenute nel DL n. 193/2016, c.d. Collegato alla Finanziaria 2017, vengono introdotte dal Legislatore, con decorrenza 2017, per il recupero dell evasione. Le novità in materia di adempimenti IVA possono così riassumersi: - introduzione dell obbligo trimestrale di invio dei dati relativi alle liquidazioni IVA periodiche; - modifica, da annuale a trimestrale, della periodicità di invio dello spesometro. Il contribuente sarà informato dall Agenzia delle Entrate della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro, alla comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti.

Si prenda nota del fatto che è riconosciuto un credito d imposta pari a 100 per tutti i costi sostenuti per adeguare le tecnologie collegati al rispetto dei predetti obblighi. Potranno beneficiare di tale credito d imposta i soggetti in attività nel 2017 che, nell anno precedente a quello di sostenimento di tali costi hanno realizzato un volume d affari pari o inferiore a 50.000. E da sottolineare inoltre che, a fronte dei predetti nuovi obblighi, dal 2017 sono soppressi: - la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio; - modd. Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute. A partire dalle comunicazioni relative al periodo d imposta in corso al 31.12.2017 è altresì soppressa la comunicazione black list. Inoltre, sempre dal 2017: - non è più prevista la presentazione della Comunicazione dati IVA; - la dichiarazione annuale IVA può essere presentata esclusivamente in forma autonoma. Tale previsione opera già con riferimento al mod. IVA 2017, da presentare entro il 28.2.2017. A decorrere dal 2018 il termine di presentazione è fissato al 30.4 (per il mod. IVA 2018, entro il 30.4.2018). NUOVI ADEMPIMENTI ALTRE NOVITA' ADEMPIMENTI SOPPRESSI - Invio trimestrale dati liquidazioni IVA periodiche - Invio trimestrale spesometro - Obbligo dichiarazione IVA in forma autonoma - Invio dichiarazione IVA entro in 30/04 (dal Mod.Iva 2018) - Comunicazione dati contratti leasing / locazione / noleggio - Modelli Intra acquisti / prestazioni ricevute - Comunicazione Black List - Comunicazione dati Iva

LO SPESOMETRO TRIMESTRALE Per effetto della modifica apportata all art. 21, DL n. 78/2010, l invio dei dati delle fatture emesse/acquisti/bollette doganali/note di variazione, passa da annuale a trimestrale. Ciò, secondo quanto evidenziato nella Relazione illustrativa al citato Decreto, al fine di razionalizzare i controlli in materia di (IVA) e favorire una maggiore collaborazione con i contribuenti-cittadini. Come desumibile dalla citata Relazione, non è previsto alcun esonero dall adempimento in esame sia di carattere oggettivo che soggettivo. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE La presentazione va effettuata in modalità telematica: entro l ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (così, ad esempio, l invio dei dati del primo trimestre 2017 va effettuato entro il 31.5.2017); in forma analitica e riguarda i seguenti elementi: dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; data e numero della fattura; base imponibile / aliquota applicata / imposta; tipologia dell operazione. Con uno specifico Provvedimento l Agenzia delle Entrate può prevedere l invio di ulteriori dati. SANZIONI In caso di omesso/errato invio dei dati delle fatture è prevista l applicazione della sanzione di 25 per fattura, con un massimo di 25.000. Non opera il cumulo giuridico di cui all art. 12, D.Lgs. n. 472/97. È auspicabile che, in sede di conversione, il regime sanzionatorio venga rivisto, considerata l eccessiva onerosità dello stesso (per lo spesometro annuale è prevista la sanzione da 250 a 2.000).

INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA Con l introduzione del nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010 dal 2017 è previsto l invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili/ trimestrali). L introduzione del nuovo obbligo, come evidenziato nella citata Relazione: ha la finalità di contrastare il fenomeno della cosiddetta «evasione da riscossione» nonché di adeguare la normativa interna ai livelli europei nell ambito dell imposta sul valore aggiunto ; consegue alle valutazioni espresse dal Fondo monetario internazionale e dall OCSE in relazione al fatto che attualmente, poiché l ordinamento tributario italiano prevede la presentazione della sola dichiarazione annuale IVA, lo scarto temporale esistente tra la compilazione di quest ultima e i pagamenti contribuisce a rendere debole e poco efficace l attività di riscossione. Il nuovo adempimento consente dunque il monitoraggio, nel corso dell anno, dell entità del credito e del pagamento del debito IVA di ciascun soggetto passivo. La comunicazione va effettuata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito. La stessa dovrebbe riguardare anche le liquidazioni con saldo a zero (si pensi, ad esempio, alla liquidazione di un agricoltore in regime speciale ex art. 34, DPR n. 633/72). SOGGETTI ESONERATI Sono espressamente esonerati dall obbligo in esame i soggetti non tenuti: alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, produttori agricoli in regime speciale ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72). La citata Relazione evidenzia che, qualora siano effettuate operazioni che fanno venir meno l esonero dalla presentazione del mod. IVA, è necessario presentare la comunicazione periodica a partire dalla liquidazione relativa al periodo nel corso del quale si sono verificate le condizioni che hanno fatto venire meno l esonero ; all effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche (ad esempio, soggetti minimi/forfetari, soggetti che non hanno effettuato operazioni attive/ passive e non hanno un credito d imposta da riportare al periodo successivo, soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti e non hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, DPR n. 633/72).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE La presentazione va effettuata in modalità telematica entro l ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. In presenza di più attività gestite con contabilità separata ex art. 36, DPR n. 633/72 va inviata un unica comunicazione riepilogativa. Le modalità di invio e le informazioni da comunicare saranno definite dall Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento. La nuova comunicazione non influisce sui termini di versamento dell IVA risultante dalle liquidazioni che pertanto, come evidenziato nella citata Relazione, rimangono fissati al giorno 16 del mese / trimestre successivo a quello di riferimento. SANZIONI L omessa / errata comunicazione in esame è punita con la sanzione da 5.000 a 50.000. Anche tale regime sanzionatorio risulta essere eccessivamente oneroso. NUOVO SCADENZIARIO Di seguito riportiamo la tabella Relazione ove si evidenziano i termini di effettuazione dei predetti adempimenti nonché delle operazioni di incrocio da parte dell Agenzia e della disponibilità, in capo al contribuente, delle relative risultanze (i termini non tengono conto né del differimento qualora cadano di sabato/giorno festivo né della Proroga di Ferragosto ). ADEMPIMENTI VERSAMENTI INVIO DATI Gennaio 16/02/2017 Febbraio 16/03/2017 31/05/2017 Marzo 16/04/2017 Primo Trimestre 16/05/2017 31/05/2017 Spesometro Primo Trimestre == 31/05/2017 Elaborazione e incrocio dati giu-17

Dati a disposizione del contribuente dal 01/07/2017 Aprile 16/05/2017 Maggio 16/06/2017 31/08/2017 Giugno 16/07/2017 Secondo Trimestre 16/08/2017 31/08/2017 Spesometro Secondo Trimestre == 31/08/2017 Elaborazione e incrocio dati set-17 Dati a disposizione del contribuente dall'01/10/2017 Luglio 16/08/2017 Agosto 16/09/2017 30/11/2017 Settembre 16/10/2017 Terzo trimestre 16/11/2017 30/11/2017 Spesometro Terzo trimestre Trimestre == 30/11/2017 Elaborazione e incrocio dati dic-17 Dati a disposizione del contribuente dal 02/01/2018 Ottobre 16/11/2017 Novembre 16/12/2017 28/02/2018 Dicembre 16/01/2018 Quarto Trimestre 16/03/2018 28/02/2018 Spesometro Quarto Trimestre == 28/02/2018 Elaborazione e incrocio dati 01/03-15/03 2018 Dati a disposizione del contribuente dal 16/03/2018 Dichiarazione annuale 30/04/2018