RICORSO DI ANNULLAMENTO

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LA LEGITTIMITÀ DEGLI ATTI DELL UNIONE E L OMESSA ADOZIONE DI ATTI DOVUTI: I RICORSI DI ANNULLAMENTO E IN CARENZA PROF.SSA MARIA TERESA STILE

Indice 1 RICORSO DI ANNULLAMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 I VIZI PER INTENTARE L AZIONE DI ANNULLAMENTO ------------------------------------------------------ 5 3 RICORSO DI ANNULLAMENTO SCHEDA RIEPILOGATIVA ------------------------------------------------ 7 4 RICORSO IN CARENZA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 5 RICORSO IN CARENZA SCHEDA RIEPILOGATIVA------------------------------------------------------------ 9 2 di 9

1 Ricorso di annullamento Il comportamento delle istituzioni dell Unione può formare oggetto di controversia sia sotto il profilo attivo (emanazione di atti illegittimi), attivandosi in tale caso il ricorso di annullamento, sia sotto il profilo omissivo (astensione dall emanazione di atti dovuti), attivandosi in tale caso il ricorso per carenza. L azione di annullamento è prevista dall art. 263 TFUE, che fa riferimento esplicito al controllo sulla legittimità degli atti; ai sensi del citato articolo è statuito, infatti, che la Corte di giustizia dell Unione europea esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Sono impugnabili, dunque, tutti quegli atti che hanno effetti giuridicamente vincolanti. L art. 263 TFUE attribuisce la legittimazione a proporre ricorso alla Corte di giustizia dell Unione europea per fare dichiarare l illegittimità di un atto emanato dalle istituzioni dell Unione a due categorie di soggetti: - il Parlamento europeo (in modo pieno solo a partire dal Trattato di Nizza), il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, che sono definiti ricorrenti privilegiati in quanto non devono dimostrare che un atto illegittimo li tocchi direttamente al fine di adire la Corte, ma possono agire in qualunque situazione (art. 263, c. 2, TFUE). Una posizione particolare assumono la Corte dei conti e, con il Trattato di Lisbona, anche il Comitato delle regioni e la BCE, legittimati, ai sensi dell art. 263, c. 3, TFUE, a proporre ricorso solo per la salvaguardia delle proprie prerogative ; - le persone fisiche e giuridiche, definiti ricorrenti non privilegiati, che possono proporre un ricorso in primo grado dinanzi al Tribunale e in secondo grado, per motivi di diritto, dinanzi alla Corte, solo nell ipotesi in cui gli atti di cui si chiede di dichiarare l illegittimità li riguardino direttamente ed individualmente (art. 263, c. 4, TFUE). 3 di 9

Il singolo, tuttavia, non è legittimato ad impugnare tutti gli atti; può impugnare le decisioni a lui specificamente indirizzate (ad es. l irrogazione di un ammenda); può, altresì, impugnare atti di cui non sia il formale destinatario e persino regolamenti, sempre che tali atti lo riguardino direttamente ed individualmente, ovvero che sia identificato o identificabile quale destinatario sostanziale dell atto e che vi sia un nesso di causalità tra la situazione individuale e la misura adottata: occorre, cioè, che l atto, lungi dall avere portata normativa o generale, sia stato adottato tenendo specificamente conto della situazione del o dei ricorrenti 1. In particolare, il ricorrente è direttamente riguardato allorché l atto dell Unione incida direttamente sulla sua posizione giuridica, senza necessità di alcun provvedimento (nazionale o dell Unione) attuativo o esecutivo dell atto. Il ricorrente è, invece, individualmente riguardato allorché il provvedimento lo tocchi per determinate qualità personali, ovvero per particolari circostanze, atte a distinguerlo dalla generalità, identificandolo, conseguentemente, alla stessa stregua del destinatario. Il termine di decadenza per la proposizione del ricorso è di due mesi dalla pubblicazione o dalla notifica dell atto. 1 Cfr., G.TESAURO, Diritto dell Unione europea, CEDAM, 2010, 242 ss. 4 di 9

2 I vizi per intentare l azione di annullamento I vizi degli atti di diritto UE sono pressoché i vizi del nostro contenzioso amministrativo ed in particolare: - incompetenza, assoluta o esterna quando la materia non è di competenza dell Unione; relativa o interna, quando l istituzione non è legittimata ad emanare l atto; - violazione delle forme sostanziali, in caso di mancanza di un requisito essenziale dell atto (ad es. mancata richiesta da parte del Consiglio di un parere del Parlamento europeo in una materia in cui i trattati lo richiedano; o, ancora, mancanza della base giuridica dell atto, ecc ); - violazione di legge, vizio residuale a cui ricondurre la contrarietà dell atto ai trattati in generale; si tratta, cioè, della violazione dei trattati e delle norme giuridiche relative alla loro applicazione; (rientra in tale ambito anche la violazione dei principi di diritto dell UE non scritto e del diritto internazionale); - sviamento di potere, che si verifica in caso di esercizio del potere per un fine diverso da quello per il quale era stato conferito, che integra, a sua volta, lo sviamento di procedura, quando lo sviamento attiene alla fase procedurale. Ai sensi dell art. 278 TFUE la Corte di giustizia può sospendere l atto impugnato in via cautelare, sebbene il ricorso non abbia di per sé effetto sospensivo. Il procedimento per la concessione della sospensione dell atto impugnato è disciplinato specificamente dagli articoli da 83 a 88 del regolamento di procedura della Corte di giustizia dell Unione europea. Efficacia della sentenza di annullamento Qualora la Corte di giustizia rilevi l illegittimità dell atto, può annullarlo con efficacia erga omnes, ovvero nei confronti di tutti i soggetti dell ordinamento e retroattiva, cioè a partire dal momento dell emanazione dell atto stesso (efficacia ex tunc). 5 di 9

La Corte di giustizia, in coerenza con il principio del legittimo affidamento e della tutela dei terzi in buona fede, può limitare, in alcuni casi, la generale efficacia ex tunc dell annullamento, procedendo ad un annullamento ex nunc, potendo, cioè decidere che alcuni effetti già prodotti dall atto siano da considerarsi definitivi, con la conseguenza di un annullamento anche parziale dell atto, ovvero mantenendo in vigore l atto stesso sino alla sua sostituzione da parte delle istituzioni. 6 di 9

3 Ricorso di annullamento Scheda riepilogativa Ricorso diretto. Ricorso di annullamento ex 263 TFUE. Oggetto: legittimità degli atti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell Unione, viziati e pregiudizievoli, che abbiano effetti definitivi e che producano effetti giuridici. Vizi degli atti di diritto UE ex art. 263, 2 c., TFUE: - incompetenza, che può essere assoluta, quando la materia non è di competenza dell UE; e relativa, quando l istituzione non è legittimata ad emanare l atto; - violazione delle forme sostanziali, ossia mancanza di un requisito di forma essenziale dell atto; - violazione dei trattati e delle norme giuridiche relative alla loro applicazione, ossia violazione di legge e, quindi, non solo dei trattati ma anche dei principi di diritto dell UE. Tale vizio si estende anche ai principi generali del diritto non scritto dell UE e alle norme internazionali vincolanti per l Unione; - sviamento di potere, ossia esercizio del potere per un fine diverso da quello per il quale era stato conferito, che integra il cd. sviamento di procedura. Legittimazione attiva: - Ricorrenti privilegiati (Consiglio dell UE, Commissione, Stati membri, Parlamento). - Ricorrenti semiprivilegiati (Corte dei conti, Comitato delle regioni, BCE). - Ricorrenti non privilegiati (persone fisiche e giuridiche). Legittimazione passiva: l istituzione, l organo o l organismo, che ha emanato l atto. Procedura: ricorso alla Corte di giustizia (o al Tribunale) entro due mesi dalla pubblicazione o notificazione dell atto ovvero, in mancanza di quest ultima, dall avvenuta conoscenza. 7 di 9

4 Ricorso in carenza Nel caso in cui il comportamento delle istituzioni abbia rilievo sotto il profilo omissivo, potrà essere intentata l azione per carenza. Il ricorso, ai sensi dell art. 265 TFUE, consiste nella constatazione, da parte della Corte di giustizia, dell omissione di atti dovuti da parte delle istituzioni che a ciò erano tenute. Le stesse disposizioni si applicano anche agli organi e agli organismi dell Unione. Sono soggetti legittimati a ricorrere: - gli Stati membri e le istituzioni diverse da quella imputata di carenza, cd. ricorrenti privilegiati (art. 265, c. 1, TFUE); - le persone fisiche e giuridiche, ricorrenti secondari, se l atto le riguarda direttamente e se non si tratta di raccomandazioni o pareri (art. 265, c. 3, TFUE). E da rilevare che nel novero dei legittimati attivi e passivi è incluso, a seguito delle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona, il Consiglio europeo, avendo assunto il ruolo di istituzione. La procedura consta di una fase precontenziosa e di una eventuale fase contenziosa. Prima di adire la Corte di giustizia, infatti, occorre che l istituzione, l organo o l organismo carente sia messo in mora e che per due mesi non abbia preso posizione. Se, dopo essere stata messa in mora, l istituzione carente, appunto, non prende posizione per i predetti due mesi, entro i due mesi successivi il ricorrente può adire la Corte. Se quest ultima dichiara contraria ai trattati l astensione dell istituzione, dell organo o dell organismo dell Unione, tali soggetti hanno l obbligo di adottare i provvedimenti necessari all esecuzione della sentenza (art. 266 TFUE), contro la cui inosservanza potrà solo esperirsi un nuovo ricorso ai sensi dell art. 265 TFUE. Al contrario, nel caso in cui l istituzione si pronunci, verrà meno l oggetto dell azione in carenza e potrà intentarsi, contro l eventuale pronuncia illegittima dell istituzione, un azione di annullamento ex art. 263 TFUE. 8 di 9

5 Ricorso in carenza Scheda riepilogativa Ricorso diretto. Ricorso in carenza ex art. 265 TFUE. Oggetto: omessa adozione da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell UE di un atto dovuto, (atto vincolante in attuazione dei trattati). Legittimazione attiva: - Ricorrenti privilegiati (Stati membri e istituzioni diverse da quelle imputate di carenza; in particolare: Consiglio dell UE, Commissione, Parlamento europeo). - Ricorrenti semiprivilegiati (BCE, limitatamente ai ricorsi in settori che rientrano nella sua competenza o siano stati proposti contro la stessa). - Ricorrenti non privilegiati (persone fisiche e giuridiche, se l atto le riguarda direttamente e purché non si tratti di raccomandazioni o pareri). Legittimazione passiva: istituzioni dell Unione europea. Procedura: fase precontenziosa ed eventuale fase contenziosa. 9 di 9