DEFINIZIONE L ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE Relatore: dott. Francesco Barone L associazione in partecipazione è definita come un contratto attraverso il quale l associante attribuisce all associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. I CONTRAENTI Le parti contrattuali sono due: 1) l associante che gestisce in via esclusiva l impresa o l affare e risponde ai terzi delle obbligazioni assunte; 2) l associato che non può gestire l impresa o l affare ma ha l obbligo di conferire l apporto, ha diritto al controllo sull attività dell associante, ha diritto al rendiconto, subisce il rischio di perdite nel limite massimo dell apporto. ELEMENTI DEL CONTRATTO Gli elementi essenziali sono: a) l associante deve svolgere un attività economica a scopo di lucro; b) l apporto prestato dall associato all associante; c) la partecipazione agli utili attribuita dall associante all associato; d) la durata del contratto che non è essenziale ma è consigliabile; SEGUE: ELEMENTI e) sotto il profilo civilistico la forma scritta non è richiesta mentre sotto il profilo fiscale deve rivestire la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata; f) è facoltà delle parti prevedere che modifiche e/o integrazioni al contratto debbano rivestire una forma particolare L ASSOCIANTE L associante deve essere sempre un imprenditore sia individuale sia sotto forma di società. Non può mai rivestire tale figura l esercente arti e professioni.
DELEGA DELLA GESTIONE L associante può delegare il potere di gestione all associato entro limiti e con modalità temporali ed esecutive ben delineate. In tal caso la delega assume la forma del mandato e l associato deve agire sempre sotto la direzione e in nome dell associante. I RAPPORTI CON I TERZI Di fronte ai terzi è sempre l associante che assume diritti e obblighi in quanto è l unico responsabile della gestione dell impresa o dell affare. Il contratto di associazione in partecipazione quindi può rimanere occulto. LA PLURALITA DI ASSOCIAZIONI L associante ha l obbligo di richiedere all associato il permesso di stipulare altri contratti di associazione in partecipazione per la stessa impresa e per lo stesso affare. Il consenso non è necessario se la nuova associazione non intacca la quota di utili di spettanza del primo associato ovvero se le due associazioni sono contestuali. OBBLIGO DEL RENDICONTO L associante ha l obbligo di redigere un rendiconto dal quale possa evincersi il risultato della gestione dell impresa o dell affare. Dal rendiconto scaturisce l eventuale diritto di credito dell associato e l associante ha l obbligo di versargli gli utili salvo diverse pattuizioni. RESTITUZIONE DELL APPORTO Alla cessazione del contratto, l associante è tenuto alla restituzione dell apporto nella misura risultante dal rendiconto finale e con le modalità previste contrattualmente dalle parti. L ASSOCIATO E il soggetto che corrisponde l apporto e riceve gli utili prodotti dall associazione. Tale figura è caratterizzata da una partecipazione predeterminata al rischio d impresa limitata all apporto e dalla mancanza di poteri di gestione nell impresa o nell affare. Chiunque può rivestire la posizione contrattuale di associato anche un esercente arti e professioni.
L ASSOCIATO CREDITORE L associato è creditore per gli utili maturati e per la restituzione dell apporto. In caso di perdite queste sono imputate all associato e l apporto viene ridotto. Gli utili devono essere realizzati. L APPORTO DELL ASSOCIATO L apporto deve essere determinato o determinabile pena la nullità del contratto. Alle parti è lasciata ampia disponibilità in merito alla determinazione del suo contenuto e alle modalità di corresponsione e di restituzione. Deve rivestire carattere di strumentalità. LE TIPOLOGIE DI APPORTO L apporto può consistere: 1) in una somma di denaro; 2) in un bene mobile o immobile in proprietà o in godimento; 3) in opera lavorativa. L APPORTO DI DENARO E l ipotesi tipica del contratto di associazione in partecipazione e si configura come un finanziamento. Se i risultati dell impresa o dell affare sono negativi l associato rischia di perdere totalmente la restituzione dell apporto salvo la sussistenza di responsabilità per danni. L APPORTO DI UN BENE Se l apporto riguarda un bene immobile che si trasferisce all associante in proprietà o su cui si costituisce un diritto reale di usufrutto è necessaria la forma scritta del contratto dove si prevede anche il modo di restituzione dell apporto. Se l apporto riguarda il godimento del bene il contratto deve prevedere la restituzione del bene stesso alla cessazione del contratto. L APPORTO DI LAVORO L apporto di lavoro consiste nell obbligazione dell associato di prestare la propria opera a favore dell associante in forma autonoma e con una limitata partecipazione al rischio dell impresa dell associante.
DIFFERENZE CON IL LAVORO SUBORDINATO SEGUE: DIFFERENZE Presenza del vincolo di subordinazione Assenza del vincolo di subordinazione Certezza del guadagno per il lavoratore subordinato Assenza di certezza Il lavoratore ha diritto alla retribuzione minima (art. 36 della Costituzione) Il rischio d impresa ricade sul datore di lavoro Il datore di lavoro non mostra il rendiconto al lavoratore subordinato Assenza di una retribuzione L associato assume il rischio d impresa e sopporta le perdite L associato ha diritto ad ottenere dall associante il rendiconto dell affare Il lavoratore subordinato non ha potere di controllo Osservanza di un orario di lavoro Possibile retribuzione con utili ma non assume i rischi d impresa L associato ha diritto di controllo Assenza di tale vincolo anche se è ammesso Solo partecipazione agli utili e assume rischi limitati all apporto RECESSO Se il contratto è a tempo indeterminato esiste sempre facoltà di recesso. Se nel contratto è prevista la durata dell associazione in partecipazione la facoltà di recesso deve essere espressamente pattuita. COINTERESSENZA Assume due diverse forme: 1) cointeressenza impropria è il contratto con il quale un soggetto apportando beni partecipa agli utili di un impresa senza partecipare alle perdite; 2) cointeressenza propria è il contratto con il quale un soggetto senza nulla apportare partecipa agli utili e alle perdite di un impresa. DIFFERENZE CON L ASSOCIAZIONE La cointeressenza propria si differenzia dall associazione in partecipazione in quanto non è previsto l apporto. L associante può stipulare altri contratti di cointeressenza senza permesso del cointeressato. Non esiste il limite dell apporto per la partecipazione alle perdite. LA TASSAZIONE DELL ASSOCIANTE L associante essendo titolare dell impresa determina il reddito secondo le regole previste per il reddito d impresa. I proventi spettanti agli associati con apporto di solo capitale o con apporto misto non sono deducibili. I proventi spettanti agli associati con apporto di solo lavoro sono deducibili dal reddito d impresa anche se non imputati a conto economico.
LA TASSAZIONE DELL ASSOCIATO La tassazione varia in funzione dell apporto: - associato non imprenditore che apporta lavoro si annovera tra i redditi di lavoro autonomo; - associato non imprenditore che apporta capitale o capitale e lavoro si annovera tra i redditi di capitali; - associato imprenditore individuale che apporta capitali la remunerazione che percepisce è tassata nel limite del 40%; - associato società di persone che apporta capitali la remunerazione che percepisce è tassata nel limite del 40%; SEGUE: TASSAZIONE ASSOCIATO - associato società di capitali che apporta capitali la remunerazione che percepisce è tassata nel limite del 5%; - associato impresa in contabilità ordinaria che apporta lavoro gli utili o le perdite sono componenti di reddito di impresa; - associato impresa in contabilità semplificata che apporta lavoro gli utili e le perdite sono componenti di reddito di impresa; - associato esercente arti e professioni che apporta lavoro è tassato come percettore di reddito di lavoro autonomo. CESSIONE DEL CONTRATTO La cessione del contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto comporta il conseguimento di plusvalenze assimilate a quelle relative alle cessioni di partecipazioni. NON RESIDENTI Associante non residente e associato residente: - con apporto di lavoro la remunerazione è tassata al 100% se questa è deducibile in tutto o in parte dal reddito dell associante non residente; - con apporto di lavoro la remunerazione è tassata al 40% o al 5% se questa non è deducibile dal reddito dell associante non residente; - con apporto di capitali la remunerazione è tassata al 100% se questa è deducibile in tutto o in parte dal reddito dell associante non residente con ritenuta d acconto al 12,50%; SEGUE: NON RESIDENTI - con apporto di capitali e con contratto qualificato la remunerazione è tassata al 40% se questa non è deducibile dal reddito dell associante non residente. Si applica la ritenuta del 12,50% a titolo d imposta se il contratto non è qualificato e a titolo d acconto del 12,50% se questo è qualificato; - con apporti di capitali e l associante risiede in un Paese a fiscalità privilegiata la remunerazione concorre a formare il reddito dell associato nella misura del 100% salvo interpello. I RIGHI IN DICHIARAZIONE I righi da utilizzare in dichiarazione sono: 1) associante PF contabilità ordinaria rigo RF36; 2) associante PF contabilità semplificata rigo RG15; 3) associante SP contabilità ordinaria rigo RF42; 4) associante SP contabilità semplificata rigo RG15; 5) associante SC rigo RF43 se non imputati a conto economico.
SEGUE: I RIGHI Per l associato non imprenditore con apporto di lavoro la remunerazione: è reddito di lavoro autonomo; è tassata per l intero ammontare; è soggetta a ritenuta d acconto del 20%; è indicata nel rigo RL26. Con apporto di capitale: è considerata reddito di capitale: è reddito imponibile nel limite del 40%; è indicata nel rigo RL1. SEGUE: I RIGHI Se il contratto di associazione in partecipazione ha una durata superiore a 5 anni per la remunerazione: è possibile la tassazione separata; è indicata nel quadro RM sezione II. SEGUE: I RIGHI Per l associato imprenditore con apporto di lavoro sia per gli utili di sua spettanza sia per la differenza tra il valore apportato e il valore percepito al termine del contratto costituiscono reddito d impresa. I corrispettivi percepiti dall associato esercente arti e professioni costituiscono reddito di lavoro autonomo. IRAP L associante rientra tra i soggetti passivi del tributo. L associato rientra tra i soggetti passivi del tributo se esercita attività d impresa ovvero arti e professioni. Gli utili spettanti agli associati non imprenditori non sono deducibili. Sono deducibili gli utili attribuiti all associato imprenditore. IVA L apporto dell associato esercente arti e professioni se l opera prestata rientra nell attività professionale è soggetto ad IVA. In tal caso anche gli utili corrisposti dall associante all associato sono soggetti ad IVA. L apporto di capitali e l apporto di capitali e lavoro costituiscono operazioni imponibili se effettuati nell esercizio d impresa. In tal caso anche gli utili corrisposti dall associante all associato sono soggetti ad IVA. L apporto di denaro non è soggetto ad IVA. In tal caso gli utili corrisposti dall associante all associato non sono soggetti ad IVA. IMPOSTA DI REGISTRO E soggetto a registrazione in termine fisso il contratto di associazione in partecipazione in cui l associato apporta un bene diverso dalla propria opera. E soggetto a registrazione in caso d uso il contratto che prevede l apporto di solo lavoro.
LA TASSAZIONE IPOTECARIA E CATASTALE Oggetto Proprietà del bene Proprietà del bene Godimento del bene Lavoro Ass. imp. o privato impresa privato Impresa Privato Associato profess. Iva Si No Si soggetto No sogg. No Registro Artt.1,2 e 7 Tar. P. I ovvero 3% Oggetto Immobile Immobile Soggetto Iva Si Non soggetto Iva No Ipotecaria 2% Catastale 1% Denaro No SCRITTURE CONTABILI Associato privato con apporto di lavoro: 1) Compensi associato (B.7) a Associato c/utili (D.13) 2) Associato c/utili a Diversi a Banca c/c n a Erario c/ritenute a Inps c/gestione contributi Associato imprenditore con apporto di denaro: Associante: Crediti v/associato (C.II.5) a Associato c/apporto (D.4) Banca c/c n a Crediti v/associato Oneri associato (C.17) a Associato c/corrispettivo (D.4) Associato c/corrispettivo a Banca c/c n Associato c/apporto a Banca c/c n. Associato: Associante c/apporto (B.III.2.d) a Debiti v/associante(d.13) Debiti v/associante a Banca c/c n Associante c/corrispettivo (C.II.5) a Altri proventi (C.16) Banca c/c n a Associante c/corrispettivo Banca c/c n. a Associante c/ apporto Associato imprenditore con apporto di bene in proprietà. Associante: 1 Diversi a Associato c/ apporto (D.4) Macchinario IVA a credito 2 Ammortamento macchinario a F.do amm.to macchinario 3 Diversi a Associato c/corrispettivo (D.4) Oneri associato (B.14) IVA a credito 4Associato c/corrispettivo a Banca c/c n..
5 Diversi a Diversi Associato c/apporto Fondo am.to macchinario a Macchinario a IVA a debito a Plusvalenza Associato: 1 Associante c/apporto (B.III.2.d) a Diversi a Macchinario a IVA a debito 2 Associante c/corrispettivi (B.III.2.d) a Diversi a Altri proventi (C.16) a IVA a debito 3 Banca c/c n a Associante c/corrispettivi 4 Diversi a Associante c/apporto Macchinario IVA a credito Associato privato con apporto di bene in godimento Associante tra i conti d ordine: 1 Beni associato in godimento a Associato beni in godimento 2 Compensi associato (B.8) a Associato c/corrispettivo (D.13) 3 Associato c/corrispettivo a Diversi a Banca c/c n a Erario c/ritenute 4 Associato beni in godimento a Beni associato in godimento INPS E INAIL INPS Gli associati in partecipazione sono soggetti al contributo dovuto alla gestione separata. Il contributo è dovuto nella misura del 55% a carico dell associante e nella misura del 45% a carico dell associato. Se presta attività lavorativa l associante deve versare l Inail per l associato. Anno 2004 2004 2005 Soggetti Privi di altra copertura Titolari di pensione o altro Privi di altra copertura Aliquota!7,80% o 18,80% 17,30% o 18,30% 18,00% o 19,00% Reddito Fino a 37.883 fino a 82.401 Fino a 37.883 fino a 82.401 Fino a 38.641 fino a 84.049 2005 Titolari di pensione o altro 17,50% o 18,50% Fino a 38.641 fino a 84.049
FALLIMENTO ASSOCIANTE La dichiarazione di fallimento dell associante comporta lo scioglimento automatico del contratto di associazione in partecipazione. FALLIMENTO ASSOCIATO Il fallimento dell associato comporta la sospensione dell esecuzione del contratto con la conseguenza che è il curatore ad avere la facoltà di prosecuzione dello stesso.