Circolare informativa n.18 del 03 dicembre 2013 COMUNICAZIONE BENI D IMPRESA IN GODIMENTO AI SOCI O FAMILIARI E FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI DELL IMPRENDITORE NEI CONFRONTI DELL IMPRESA Il D.L. 13.08.2011 n. 138 ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione telematica dei dati relativi ai beni dell impresa concessi in godimento ai soci e familiari. Successivamente in data 5 agosto 2013 l Agenzia delle Entrate ha pubblicato due attesi Provvedimenti Direttoriali: il primo relativo alle modalità di comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari (articolo 2, comma 36 sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148); il secondo riguardante le modalità e i termini di comunicazione dei dati relativi ai soci o familiari dell imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell impresa (articolo 2, comma 36- septiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148). Entrambi i Provvedimenti, oltre ad approvare i modelli di compilazione, fissano come termine ultimo per le comunicazioni il 30 aprile dell anno successivo. Per il 2012, primo anno di applicazione della disposizione, la scadenza è tuttavia fissata al 12 dicembre 2013. La comunicazione, predisposta su modello pubblicato dall Agenzia delle Entrate il 27 novembre 2013, deve essere trasmessa attraverso i canali telematici dell Agenzia, Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari autorizzati. L articolo 2, commi da 36 terdecies a 36 duodevices, del DL 138/2011 in particolare prevede quanto segue: in capo al socio/familiare la tassazione come reddito diverso della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell impresa a soci o familiari dell imprenditore, per la società o impresa individuale, i costi relativi a beni concessi in Fax +390444963433 - info@modustudio.it 1
godimento a titolo gratuito o a corrispettivo inferiore rispetto al valore di mercato diventano indeducibili, che si tenga conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito in capo al socio/familiare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società, l'obbligo di presentare, con cadenza annuale, una comunicazione all'agenzia delle Entrate nella quale indicare l utilizzo dei beni concessi in godimenot ad un valore inferiore a quello di mercato o la corresponsione di finanziamenti soci e di capitalizzazioni di importo complessivamente superiore a 3.600,00 annui nei confronti della società. L obbligo riguarda finanziamenti e capitalizzazioni effettuati a decorrere dal 2012 e non quelli già in essere in precedenza. Soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione I soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione sono: le imprese, sia società che ditte individuale, che concedono beni dell impresa in godimento a soci e familiari e/o ricevono finanziamenti e/o capitalizzazioni da soci e familiari, in alternativa gli utilizzatori, solo per i beni in godimento, ossia soci e/o familiari dei soci o dell imprenditore individuale. Oggetto della comunicazione Ogni bene dell impresa concesso in godimento a soci o familiari qualora il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene è inferiore al valore di mercato del diritto di godimento. In particolare si tratta di: autovetture, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili, altri beni (se di valore non inferiore a 3.000,00 - al netto dell IVA). Fax +390444963433 - info@modustudio.it 2
Sono inoltre oggetto della comunicazione finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nel corso del 2012 da persone fisiche soci o familiari dell imprenditore: per l importo complessivo pari o superiore a 3.600,00 per ciascuna tipologia di apporto, esclusi i dati degli apporti già in possesso dell Amministrazione Finanziaria (ad esempio versamenti di capitale sociale in sede di costituzione di società). SOGGETTO CHE ADEMPIMENTO DATI CORRISPETTIVO COMUNICA Importo Dati dell impresa, utilizzo maturato per il Socio o familiare esclusivo/non esclusivo, inizio/fine godimento del dell imprenditore concessione bene, titolo di possesso, bene, valore di tipologia del bene Beni in mercato godimento Importo Dati dei soci/familiari, utilizzo maturato per il esclusivo/non esclusivo, inizio/fine Impresa godimento del concessione bene, titolo di possesso, bene, valore di tipologia del bene mercato Ammontare dei Finanziamenti e Dati dei soci/familiari finanziamenti, Impresa capitalizzazioni dell imprenditore valore delle capitalizzazioni Chiarimenti forniti dai Provvedimenti di agosto 2013 e dalle Istruzioni al modello (pubblicato in data 27/11/2013) Riepiloghiamo qui di seguito i chiarimenti contenuti nei documenti sopra specificati: Beni in godimento IMPRESE INDIVIDUALI: la comunicazione non va effettuata da parte degli imprenditori individuali che utilizzano il bene della loro impresa per fini personali. Va, invece, comunicato l utilizzo da parte del familiare dell imprenditore individuale. UTILIZZO: la comunicazione deve essere effettuata solo nel caso in cui c è differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento, per ognuno dei beni concessi o ricevuti nel periodo di imposta. L obbligo Fax +390444963433 - info@modustudio.it 3
sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, nel caso in cui nel 2012 sia continuato l utilizzo stesso. SOCI AMMINISTRATORI: le istruzioni nulla dicono in merito ai beni concessi in godimento agli amministratori che siano soci o familiari dei soci. Il provvedimento del 2 agosto 2013 cita nei casi di esclusione dalla presentazione della comunicazione il bene concesso in godimento all amministratore, indipendentemente dal riaddebito del fringe benefit per l utilizzo privato. Si ritiene, pertanto, che i beni concessi ai soci (o ai familiari dei soci) amministratori non debbano essere dichiarati. Finanziamenti, capitalizzazioni e apporti SOGLIA 3.600: la soglia è riferita al singolo socio e non alla società. Per verificare il superamento della stessa vanno considerati i finanziamenti al lordo delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo di imposta al socio o al familiare dell imprenditore. REGIME CONTABILE: la comunicazione deve essere effettuata sia dalle imprese in contabilità ordinaria sia da quelle in contabilità semplificata, in quest ultimo caso in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione. Si ritiene che l esonero possa riguardare, di fatto, le sole imprese individuali in contabilità semplificata laddove il conto corrente sia utilizzato promiscuamente anche per esigenze personali o familiari. COOPERATIVE: le società cooperative in possesso dei requisiti previsti dall art.2514 del Codice civile (cooperative a mutualità prevalente), che ricevono finanziamenti dai propri soci, non sono tenute a comunicare i dati sull accredito delle retribuzioni dei propri soci dipendenti (dati già comunicati all Anagrafe tributaria tramite il modello 770). Sanzioni A pochi giorni dalla scadenza non vi è ancora nessuna certezza sulle sanzioni applicabili nel caso in cui i dati relativi ai finanziamenti/capitalizzazioni ricevuti dalla società da parte dei soci non vengano comunicati correttamente, mentre non ci sono dubbi sulle sanzioni applicabili in caso di omessa o infedele comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento a soci e familiari. Fax +390444963433 - info@modustudio.it 4
Comunicazione beni concessi in godimento a soci e familiari All omessa presentazione della comunicazione o la presentazione della stessa con dati incompleti o non veritieri è applicabile la sanzione, in solido tra le parti, del 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento. Tuttavia, è prevista la sanzione da 258 a 2.065 ex art. 11, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 471/97, se i soggetti interessati si sono conformati alle disposizioni in esame, quindi se si sono verificate entrambe le seguenti condizioni: il concedente non ha dedotto i costi relativi ai beni dell impresa concessi in godimento; l utilizzatore ha assoggettato a tassazione la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo relativo al godimento dei beni. Comunicazione finanziamenti/capitalizzazioni Non esiste una sanzione specifica per l omessa compilazione del modello. Il legislatore non ha contemplato un regime sanzionatorio. Si ipotizza che venga applicata la sanzione generica di cui all art. 11 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 471/97 che va da 258 euro a 2.065 euro. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento. Cordiali saluti Fax +390444963433 - info@modustudio.it 5