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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Prof. Avv. Andrea Gemma Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Prof. Avv. Marco Marinaro Membro designato dal C.N.C.U. [Estensore] nella seduta del 14/11/2013 dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto Il ricorrente, titolare di un contratto di finanziamento stipulato il 15/06/2011, lamenta numerosi e reiterati disguidi aventi ad oggetto tale rapporto. In particolare il ricorrente afferma che: - pur avendo da tempo comunicato la variazione del c/c sul quale addebitare il R.I.D. mensile per il pagamento delle rate del suo finanziamento (cfr. fax del 2/08/2012 e successivi solleciti), gli addebiti non sono stati eseguiti correttamente (almeno fino ad aprile 2013), provocando da parte sua ritardi di pagamento incolpevoli e inconsapevoli, data per di più l assenza di qualsivoglia comunicazione in merito, con conseguenti gravi pregiudizi di ordine patrimoniale e personale; - tra questi, l aggravio di costi per le spese di bonifico mensili ( 5,00 circa mensili), con l incomodo di aver dovuto ripetutamente inviare prova dei bonifici a numerose e diverse società di recupero, le quali con frequenza insostenibile lo hanno contattato, richiedendogli pagamenti in realtà non solo già eseguiti, ma anche già comunicati ad altre società di recupero; - a ciò deve aggiungersi l illegittima segnalazione di una situazione di sofferenza nella Centrale Rischi interbancaria e nei database aziendali, con pregiudizio di ulteriori possibilità di finanziamento; - è sempre stato mosso dalla volontà di adempiere correttamente (e quindi Pag. 2/6

tempestivamente) le proprie obbligazioni di pagamento, incontrando gravi difficoltà esclusivamente per fatto e colpa della finanziaria resistente; - il conto corrente da lui segnalato, infatti, è stato sempre capiente e sufficiente a soddisfare integralmente il R.I.D. disposto né vi erano difficoltà legate al rapporto interno con la banca presso la quale giacevano le somme; - prova inconfutabile di ciò è che contestualmente al finanziamento in questione il ricorrente ha anche richiesto alla stessa resistente una carta revolving, le cui rate mensili sono sempre state puntualmente acquisite, con R.I.D., dallo stesso conto, senza alcuna difficoltà di sorta; - solo a seguito del reclamo formale effettuato a mezzo del suo procuratore legale, la resistente finalmente attivava correttamente la procedura R.I.D., a partire dal mese di aprile 2013; - non corrisponde al vero quanto controdedotto dalla stessa resistente nella risposta al reclamo (del 18/03/2013). Secondo la società resistente, infatti, l irregolare attivazione del R.I.D. non sarebbe circostanza idonea a configurare una propria responsabilità, in quanto nelle condizioni di contratto, all articolo relativo ai pagamenti, vi sarebbe la seguente clausola: Qualora il Cliente non abbia ricevuto in tempo utile tali bollettini, ovvero in caso di mancata attivazione della procedura R.I.D., lo stesso resterà comunque obbligato al pagamento delle rate alle rispettive scadenze mensili da effettuarsi tramite bollettino postale con versamento sul conto corrente postale n., oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente, intestato a ; - ad avviso del ricorrente, tale clausola non può peraltro essere applicata al caso di specie, in quanto in essa si prevede l onere per il cliente di verificare l attivazione della procedura R.I.D., non anche quella di monitorare costantemente e mensilmente che tale procedura abbia esito positivo, una volta correttamente attivata. Accadeva, infatti, che il RID venisse effettivamente eseguito, salvo poi la successiva dichiarazione d insoluto, nonostante la capienza delle somme giacenti; - nessuna comunicazione né ufficiale né ufficiosa gli veniva indirizzata dalla società finanziaria resistente al fine di dargli ausilio per la correzione dei menzionati disguidi, tanto che egli era costretto ad apprendere dell incolpevole insoluto direttamente dalle società mandatarie del recupero crediti, senza che, prima di affidare a queste la posizione, la resistente si premurasse di inviargli alcun sollecito di pagamento e per di più, a seguito di tale inadempimento, segnalandolo in posizione di sofferenza presso la Centrale Rischi Interbancari e presso i database aziendali; - la responsabilità della resistente nella gestione della pratica in esame non si limita però alle denunciate difficoltà relative all effettuazione del R.I.D., ma si estende anche e soprattutto ai persistenti errori di contabilizzazione dei pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario, per effetto dei quali il ricorrente, nonostante il puntuale pagamento dei ratei mensili, risultava e risulta tutt ora costantemente ed ingiustamente moroso, pur con significative differenze nella valutazione del debito, di volta in volta differente a seconda delle società di recupero incaricate; - ciò trova conforto per tabulas anche in documentazione proveniente dalla società resistente. Dall analisi dell estratto conto da essa inviato, unitamente alla risposta seguita al reclamo, infatti, risulta almeno la mancata contabilizzazione del bonifico effettuato dal ricorrente in favore della stessa, tramite la propria banca, il 4/05/2012, accluso al ricorso con tutti quelli successivi; - né può essere una giustificazione a tali negligenze di contabilizzazione l errata indicazione del numero di pratica nella causale dei bonifici, non essendovi, da parte della resistente, possibilità di diversa imputazione del pagamento; - da ciò può senz altro evincersi che la resistente, nella gestione della pratica relativa Pag. 3/6

al ricorrente, è stata assolutamente inadempiente, causando difficoltà e ritardi per esclusivo fatto e colpa del proprio personale, il quale non ha correttamente contabilizzato i pagamenti e, comunque, non è stato in grado di agevolare come obbligo codicistico del creditore l adempimento delle obbligazioni del debitore, il quale, a fronte della propria buona volontà, si è trovato a dover far fronte ad una caotica ed imperita gestione della pratica, tanto da trovarsi costretto, per i mesi di novembre e dicembre 2012, a sospendere i pagamenti (comunque subito ripresi anche per la pur tardiva attivazione del R.I.D.) in virtù di eccezione d inadempimento, nelle more di un chiarimento della sua posizione contabile. Per quanto esposto, il ricorrente chiede che il Collegio voglia: - disporre in suo favore il risarcimento del danno, da quantificarsi in 5.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia da quantificarsi in via equitativa; - ordinare alla resistente di adoperarsi per la immediata cancellazione di ogni e qualsiasi eventuale trascrizione e/o segnalazione pregiudizievole in Crif o altre banche dati aziendali o interaziendali, in quanto il ritardo o le difficoltà nei pagamenti non possono essere imputabili ad impossibilità economica o assenza di volontà ad adempiere del debitore; - porre a carico della resistente spese, competenze ed onorari della procedura. Il ricorrente chiede altresì che il Collegio valuti la necessità di chiedere alla resistente di produrre la documentazione relativa all affidamento della posizione alle varie società di recupero crediti, ove ritenuta rilevante ai fini del decidere. L intermediario resiste al ricorso ed afferma che: - il ricorrente ha sottoscritto, in data 15/06/2011, una richiesta di prestito personale di importo pari ad euro 5.075,00 da rimborsare in 36 rate da euro 169,34. Con la firma del contratto, il cliente si è obbligato a rimborsare alla resistente l intero importo convenuto, alle scadenze e modalità pattuite indicate nel frontespizio dello stesso modulo; - in pari data il ricorrente ha richiesto l attivazione di una carta revolving, che consente l utilizzo del plafond concesso in prestito, nel caso specifico di 1.000,00 euro, da rimborsare secondo le modalità concordate mensilmente, riutilizzando l importo ripristinato; - nel caso in specie, il ricorrente ha richiesto la modalità di pagamento mediante addebito dell importo rate nel proprio conto corrente, accettando peraltro la clausola appositamente indicata nelle condizioni generali di contratto, in base alla quale in caso di mancata attivazione per qualsivoglia motivo della procedura di incasso RID lo stesso resta obbligato al pagamento delle rate da effettuarsi con le ulteriori modalità indicate; - la modalità di pagamento sopra descritta e prescelta viene attivata sulle coordinate indicate dal cliente. In risposta alle contestazioni del ricorrente, l intermediario si riporta poi al proprio riscontro del 18/03/2013 al reclamo, evidenziando che: - fino al 15/04/2012 il rimborso delle rate è intervenuto regolarmente seppure con sporadici ritardi sia per il prestito personale che per la linea creditizia revolving; - il 15/05/2012 su richiesta del ricorrente è stata attivata sul prestito l opzione salta la rata, meccanismo che consente appunto di posticipare il rimborso della rata in corso alla fine del finanziamento; - l 1/08/2012 il cliente ha comunicato il cambio di coordinate bancarie, prontamente eseguito dagli uffici competenti; - nonostante l allineamento eseguito, il rimborso delle rate resta sovente insoluto tanto per la linea di credito revolving che per il prestito personale; gli utilizzi della carta hanno per di più registrato utilizzi per importi oltre il fido concesso, circostanza che ha Pag. 4/6

comportato la richiesta di rimborso della rata in corso nonché degli importi di sconfinamento; - è contrattualmente previsto l obbligo del cliente di provvedere comunque al pagamento delle rate mediante una delle forme previste dal contratto. La finanziaria resistente chiede dunque che il Collegio voglia rigettare il ricorso, perché infondato in fatto e in diritto. Diritto Dall esame della documentazione prodotta dalle parti risulta che con nota del 15/06/2011 la finanziaria resistente comunicava al cliente l accoglimento di una sua richiesta di finanziamento di 5.000,00, oltre 75,00 di spese di istruttoria, per l acquisto di un auto usata, da restituire in n. 36 rate da 169,34 cadauna (taeg 13,82%); la richiesta di tale finanziamento sottoscritta dal ricorrente contiene un espressa delega R.I.D. specificamente sottoscritta. Per contro, la (contestuale) richiesta della carta revolving non risulta sottoscritta in alcuna sua parte, nemmeno quella relativa alla delega R.I.D., contenente le stesse coordinate di quella poco sopra riprodotta. Si rileva poi che non risulta firmata la specifica approvazione per iscritto delle condizioni generali di contratto (comuni ad entrambe le suindicate operazioni di credito), nella sezione le mie firme della modulistica prodotta dal ricorrente (nella versione copia per la banca ), clausole tra le quali si trova in particolare quella contenuta nell art. 9 del contratto, rubricato rimborsi, che la resistente pone a base delle proprie controdeduzioni. Peraltro da una accurata ricostruzione dei rapporti tra le parti e da una analisi dell estratto conto del nuovo c/c ove era stato richiesto di appoggiare il R.I.D. è emersa la capienza dello stesso rispetto ai pagamenti dovuti. Da quanto esposto emerge evidente la responsabilità dell intermediario resistente che non ha provveduto tempestivamente ad allineare il R.I.D. secondo la richiesta formulata dall odierno ricorrente. Accadeva, come rilevato dal ricorrente, che il RID venisse effettivamente eseguito, salvo poi la successiva dichiarazione d insoluto, nonostante la capienza delle somme giacenti. Peraltro, si deve rilevare che tale circostanza può trovare conferma proprio nella condotta difensiva dell intermediario medesimo che non indica nemmeno le ragioni di tale problema occorso al ricorrente, limitandosi a richiamare la clausola contrattuale secondo la quale del buon fine dei pagamenti risponde sempre e comunque il cliente. Tale clausola, che anche solo incidentalmente deve ritenersi vessatoria (ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 ss. del codice del consumo), come si è già rilevato non è stata sottoscritta dal ricorrente e non è quindi applicabile alla controversia in questione. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, ritiene il Collegio che nel caso di specie possa assumere rilievo il danno da c.d. perdita di tempo libero atteso che, a fronte del comportamento certamente da stigmatizzare dell intermediario resistente, il ricorrente ha dovuto porre in essere una serie di attività, con dispendio di tempo e di risorse, per giungere a ottenere soltanto in questa sede pieno ristoro per quanto accaduto (cfr. Collegio di Roma, dec. n. 2839/2012). A questo titolo, e non risultando prova degli ulteriori danni richiesti (sia patrimoniali sia non patrimoniali), facendo applicazione del criterio equitativo di cui all art. 1226 cod. civ., quantifica il danno risarcibile nell importo euro 700,00 (settecento/00) che dovrà essere versato dal resistente in favore del ricorrente. Infine, in relazione alla ulteriore domanda proposta dal ricorrente il Collegio rileva che a fronte della contestazione circa presunte segnalazioni a sofferenza e per morosità Pag. 5/6

presenti a suo carico nella Centrale dei rischi interbancaria e nelle banche dati interaziendali né il medesimo ricorrente né l intermediario forniscono la benché minima evidenza in merito. E per tale ragione la specifica domanda proposta non può trovare accoglimento. P.Q.M. Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso condanna la resistente al pagamento della somma complessiva di Euro 700,00 in favore del ricorrente. Respinge la domanda relativa alla cancellazione da banche dati e la relativa richiesta risarcitoria. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6