Etichettatura: Indicazioni dell origine della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari. Decreto 9 dicembre 2016

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Etichettatura: Indicazioni dell origine della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari Decreto 9 dicembre 2016 Il quadro normativo e gli obblighi per le imprese 21 Febbraio 2017

Iter di approvazione Il decreto interministeriale del 9 dicembre 2016 (di seguito «decreto»), elaborato dal MIPAAF e dal MISE, è stato notificato il 13 luglio 2016 alla Commissione europea che non ha espresso parere negativo; (art. 45, par.3 del reg. 1169/2011) Il 20 ottobre 2016 il provvedimento è stato approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Il decreto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 gennaio del 2017, dopo aver acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato e della Camera dei deputati;

Modalità applicative Il decreto interministeriale entrerà in vigore, 19 aprile p.v., 90 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; Le disposizioni in esso contenute hanno valenza solo sul territorio nazionale ed hanno un applicazione sperimentale prevista fino al 31 marzo del 2019; Il 30 gennaio 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato una circolare interpretativa sulle disposizioni del decreto.(di seguito la parte in blu si riferisce alla circolare ministeriale) 3

Ambito di applicazione art. 1 Il decreto si applica al latte vaccino, bufalino, ovo-caprino, d asina e di altra origine animale, e a lunga conservazione (sterilizzato o UHT) ed ai prodotti lattiero-caseari preimballati indicati nell allegato 1 del decreto, che riportiamo di seguito: latte e crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti; latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti; latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti aromatizzati o con l'aggiunta di frutta o di cacao;(latte aromatizzato-frutta e cacao) 4

Ambito di applicazione art.1 siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove; burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili; formaggi, latticini e cagliate; latte sterilizzato a lunga conservazione; latte UHT a lunga conservazione. La circolare Ministeriale ha specificato che sono esclusi dal campo di applicazione del decreto i seguenti prodotti : Il latte fresco (Decreto Interministeriale 27 maggio 2004); 5

Ambito di applicazione art. 1 I prodotti contenenti latte che non costituiscono prodotto lattiero caseario (vedi definizione parte III dell allegato VII del Reg. 1308/2013 OCM - Organizzazione Comune Mercati Agricoli), nonché i formaggi non rientranti nella definizione di cui al R.D.L. del 15 ottobre 1925 n. 2033 (vedi ad esempio i formaggi fusi); I prodotti di cui al regime di denominazione di origine protetta (DOP) (es. Grana Padano, Emmental- (d-11) ), di indicazioni geografiche protette (IGP) (Titolo II Reg.1151-2012), nonché i prodotti biologici Reg. 834/2007; Prodotti venduti sfusi, imballati sul luogo di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta; 6

Ambito di applicazione art. 1 I prodotti non destinati al consumatore finale che devono essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni (ad esempio ingredienti composti impiegati per la preparazione di prodotti preimballati); (d.1) 7

Indicazione in etichetta art. 2 L indicazione in etichetta deve riportare le seguenti diciture: «Paese di mungitura», intendendosi con ciò il nome del Paese dove è stato munto il latte; (art. 60 del Reg. 952/2013 codice doganale dell Unione); «Paese di condizionamento» il nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato (il luogo dov è avvenuto l ultimo trattamento termico del latte a lunga conservazione o del latte UHT);(d-2) «Paese di trasformazione» il nome del Paese nel quale il latte è stato trasformato.(paese di origine dell alimento ex art. 60 del Reg. 952/2013. Il Paese dove il latte ha subito l ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata che si è conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione sul punto (si rinvia alle Circolari dell Agenzia delle Dogane). (d-9; d-10;d-12) 8

Indicazioni in etichetta art. 2 comma 2 Qualora il latte o il latte usato come ingrediente sia stato munto, condizionato o trasformato nello stesso Paese l indicazione di origine può essere assolta riportando la seguente dicitura: «origine del latte»: nome del Paese 9

Indicazioni in etichetta art. 2 L obbligo di indicare in etichetta l origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari del decreto è assolto: per il latte sterilizzato: se si riporta il paese di mungitura e di condizionamento del latte; per i prodotti preimballati: con l indicazione del paese di mungitura e del paese di trasformazione del prodotto; in alternativa, inserendo tali indicazioni sia per il latte che per i singoli ingredienti contenenti latte. (d-5) 10

Indicazioni in etichetta art. 2 Per i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati non sussiste l obbligo di fornire l elenco degli ingredienti né degli ingredienti composti. (art 19 e dell allegato VII, parte E, par. 2 lettera c del reg. 1169/2011). L obbligo disposto dal decreto grava sul soggetto responsabile delle informazioni di cui all art. 8 par.1 del regolamento 1169/2011. («l operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale viene commercializzato un prodotto o l importatore») L obbligo di indicazione di origine non riguarda: i prodotti non destinati al consumatore finale (B2B); i prodotti fabbricati all estero che costituiscono ingredienti dei prodotti fabbricati in Italia; (d-7) 11

Indicazioni in etichetta art. 2 La circolare chiarisce che non costituiscono prodotti trasformati i prodotti alimentari che sono stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati. (art.2, paragrafo 1, lettera n, del Reg. 852.2004) (d-10) 12

Indicazione in etichetta per le operazioni di mungitura e condizionamento effettuate in più Paesi art.3 Nel caso in cui le operazioni di mungitura e di condizionamento siano realizzate nel territorio di più Paesi membri dell'unione Europea si potrà utilizzare, per le operazioni di mungitura, latte di Paesi UE e, per le operazioni di trasformazione o condizionamento, latte condizionato o trasformato in Paesi UE. Nel caso in cui tali operazioni siano realizzate fuori dall Unione, per le operazioni di mungitura latte di Paesi non UE e, per le operazioni di condizionamento o di trasformazione, latte condizionato o trasformato in Paesi non UE. 13

Indicazione in etichetta per le operazioni di mungitura e condizionamento effettuate in più Paesi art.3 La circolare precisa che la dicitura «latte di Paesi UE» o «latte di Paesi non Ue», può essere impiegata, dall impresa anche nel caso in cui la singola confezione di latte, non contenga una selezione di latte, ma latte avente origine di volta in volta da un solo Paese UE o da un solo paese non UE, a condizione che l approvvigionamento del latte da parte della medesima impresa provenga da Paesi Ue o diversi Paesi non UE.(d-4 d-14) Entrambe le diciture possono essere impiegate congiuntamente per il latte che proviene da Paesi Ue e non Ue. La dicitura «origine del latte UE» o «origine del latte non UE» può essere impiegata solo nel caso le operazioni di mungitura, condizionamento e trasformazione siano state integralmente eseguite in un Paese Ue o non UE. (d-3) 14

Informazioni ai consumatori art. 4 Le indicazioni relative all origine del latte devono essere indelebili e riportate in etichetta in modo da essere visibili e facilmente leggibili. Esse non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o accostate ad altri elementi suscettibili di interferire. (vedi anche art. 13, par. 1, del Reg. 1169/2011) 15

Informazioni ai consumatori art. 4 Per soddisfare i requisiti dell art. 4 la circolare chiarisce che è possibile utilizzare etichette «inamovibili» per integrare le informazioni obbligatorie previste dal decreto. (d.8) Vengono considerate conformi al decreto le etichette e gli imballaggi non ancora utilizzati, stampati prima della pubblicazione del provvedimento, che riportano volontariamente le informazione di origine con significato conforme. 16

Sanzioni applicabili art. 5 Per le violazioni degli obblighi sull indicazione dell origine del latte, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e qualità dei prodotti alimentari. Sanzioni amministrative pecuniarie da 1.600 a 9.500 (vedi anche art. 1 Dl 91/2014- diffida e sanzione in misura ridotta) (d-13) 17

Clausola di mutuo riconoscimento art. 6 Il decreto richiama la clausola di «mutuo riconoscimento»: in base al quale le disposizioni del decreto non si applicano al latte ed ai prodotti lattiero-caseari fabbricati legalmente o commercializzati in un altro Stato membro dell'unione Europea o in un Paese terzo. La circolare specifica che l obbligo di indicazione di origine sussiste pertanto solamente per i prodotti legalmente fabbricati in Italia e destinati al mercato italiano. 18

Disposizioni finali art. 7 Le disposizioni del decreto sono temporanee e si applicano fino al 31 marzo 2019; Il MIPAAF ed il MISE, entro il 31 dicembre 2018, dovranno trasmettere un rapporto sull'applicazione delle disposizioni; Il decreto interministeriale in esame entrerà in vigore il 19 aprile 2017; I prodotti portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima dell entrata in vigore del decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento scorte e, comunque, entro il termine ultimo dei 180 giorni successivi all entrata in vigore del decreto. 19

Ulteriori chiarimenti dalla circolare interpretativa La circolare chiarisce che, oltre alle diciture richiamate dal decreto, è possibile ricorrere ad altre diciture con significato equivalente purché non determinino confusione nel consumatore. (d.6) A titolo esemplificativo la circolare richiama questi esempi: Un indicazione di provenienza regionale «nodini di latte pugliese» o 100% latte sardo da riportare unitamente alla dicitura obbligatoria «origine del latte» Indicazione «Made in Italy» nel caso in cui il paese di trasformazione sia l Italia; Nel caso in cui il paese di mungitura e di condizionamento o trasformazione sia l Italia, Si può indicare «latte 100% latte italiano», «100% latte italiano» o «latte italiano 100%». 20

Ulteriori chiarimenti dalla circolare interpretativa La circolare consente, tuttavia, di riportare in etichetta tutte le indicazioni ricorrenti dei prodotti, procedendo ad evidenziare di volta di volta in volta, mediante la punzonatura o la stampigliatura, solo l indicazione corrispondente alle caratteristiche dell alimento preimballato. 21

Riferimenti Settore Commercio e Legislazione d Impresa Contatti E-mail: legislativo@confcommercio.it Tel. Segreteria: 06.58.66.369 Fax: 06.58.66.342 22