Diritto commerciale l. Lezione del 29/11/2016

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Diritto commerciale l Lezione del 29/11/2016

Nelle società personali i soci sono liberi di determinare la struttura organizzativa della società, ovvero le regole sull adozione delle decisioni e l amministrazione della società

Amministrazione delle società di persone: -Art. 2257 c.c. : nel silenzio dell atto costitutivo il potere di amministrare spetta disgiuntamente a ciascun socio -Art. 2258 c.c.: l atto costitutivo può prevedere che l amministrazione spetti congiuntamente a più soci

- Nelle società di persone vi è una naturale immedesimazione tra la persona del socio e l attività di amministrazione - Il potere amministrativo è prerogativa stessa della posizione di socio (relazione tra rischio di impresa e potere di direzione)

È sul piano normativo che viene statuita la normale compenetrazione tra «socio» e «gestione»: art. 2257 (Salvo diversa pattuizione, l amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri) Ma il socio può rinunciare al diritto di amministrare a favore di altri soci

L autonomia gestionale del singolo socio è temperata dal potere di veto spettante agli altri soci amministratori Il veto deve intervenire prima del compimento dell operazione I soci amministratori e non decidono a maggioranza calcolata secondo la rispettiva quota di partecipazione agli utili

all interno della compagine societaria quindi può essere operata una distinzione tra sociamministratori e soci non amministratori (cui spetta essenzialmente un potere di controllo) ciò significa che vi possono essere soci illimitatamente responsabili privi di poteri amministrativi

Organizzazione-Autonomia patrimoniale Società in nome collettivo (artt. 2291-2312) Art. 2291, comma 1. Nozione Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali

Organizzazione-Autonomia patrimoniale Società in accomandita semplice (artt. 2313-2324) Art. 2313, comma 1. Nozione Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita

Organizzazione-Autonomia patrimoniale Società semplice (artt. 2251-2290) Art. 2267. Responsabilità per le obbligazioni sociali I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci

Ma se vi sono soci che, pur non essendo amministratori, dovranno comunque rispondere illimitatamente per le obbligazioni sociali, allora non sussiste il necessario collegamento tra potere di gestione e responsabilità illimitata La responsabilità illimitata discende dalla qualità stessa di socio

- Possibile affidare l amministrazione a terzi non soci? No per le sas (art. 2318, comma 2: l amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari) Nell ambito della disciplina delle società di capitali, in materia di spa, si veda invece:

Art. 2380-bis c.c. Amministrazione della società (per azioni): La gestione dell impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l attuazione dell oggetto sociale. L amministrazione della società può essere affidata anche a non soci. 13

- Riprendendo la domanda (possibile affidare l amministrazione a terzi non soci?) Dipende dal significato di «amministrazione» della società: - Esercizio dei poteri di direzione e indirizzo dell impresa sociale (in questo senso l amministrazione spetta ai soci) ovvero

- Gestione dell impresa e quindi esercizio dell attività (in questo senso l amministrazione può spettare ad un terzo, «riducibile» al rango di semplice institore: art. 2203 c.c.)

Il potere di amministrare può scaturire direttamente dallo stesso contratto sociale L amministratore può essere revocato solo per giusta causa da un atto separato La revoca è sempre possibile 16

Il «contratto di amministrazione» ha una sua disciplina tipica, anche se si possono applicare per analogia alcune regole sul mandato (art. 2260 c.c.) 17

L amministratore di società di persone è tenuto ad amministrare con la diligenza del buon padre di famiglia Deve custodire il patrimonio sociale Deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall art. 2214 Deve curare gli adempimenti pubblicitari per gli atti sociali 18

L amministratore è responsabile verso la società per la violazione degli obblighi imposti dalla legge o dall atto costitutivo 19

La rappresentanza della società Art. 2266. Rappresentanza della società. La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi 20

Il potere di rappresentanza segue, in linea di principio, le forme dell amministrazione Nella snc e nella sas le limitazioni del potere di rappresentanza che risultano dall atto costitutivo o dalla procura sono opponibili ai terzi se iscritte nel registro delle imprese Il sistema si intende valido anche per le ss 21

- Possibile affidare l amministrazione ad una persona giuridica? La possibilità deriva dall ammissione della partecipazione di società di capitali a società di persone (art. 2361, comma 2, c.c.)

La persona giuridica-amministratore di società di persone esprimerà la sua volontà tramite il proprio rappresentante, che avrà i medesimi obblighi e responsabilità degli amministratori persone fisiche La responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali graverà unicamente sul patrimonio sociale della persona giuridica