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Transcript:

Dott. Sergio Massa massasergio@iol.it Dott. Elena Melandri emelandri@iol.it Dott. Paola Belelli paolabelelli@libero.it Dott. Pierpaolo Arzarello parzarello@iol.it Dott. Monica Cesari monica.stu.dot.com@iol.it Rag. Elisabetta Colombarini elisabet.stu.dot.com@iol.it Bologna, 22 marzo 2017 A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI LORO INDIRIZZI Con la presente Circolare vi ricordiamo la prossima scadenza del 10 o 20 aprile 2017 relativa alla compilazione e trasmissione dello Spesometro per l'anno 2016. SPESOMETRO 2016 - Scadenza 10 o 20 aprile 2017 Chiamato anche Comunicazione polivalente, non e altro che la complicazione del vecchio elenco Clienti/Fornitori. La scadenza e' il 10 aprile 2017 per i soggetti Iva mensili nel 2017, il 20 aprile 2017 per i trimestrali 2017. Importante: ad oggi l Agenzia Entrate non ha riconosciuto anche per il 2016 la semplificazione prevista in passato a favore di commercianti al minuto e soggetti ad essi equiparati, in base alla quale era stato possibile escludere dalla comunicazione i dati relativi alle fatture di importo inferiore a 3.000 (al netto IVA) o 3.600 (al lordo Iva). Ricordiamo inoltre che, per il 2017, è stato previsto l obbligo trimestrale di invio dei dati relativi alle liquidazioni IVA periodiche, prima scadenza al 31.5.2017, e la modifica, da annuale a semestrale (scadenze 16.9.2017 e 28.2.2018), della periodicità di invio dello spesometro. A fronte di questi nuovi obblighi già dal 2016 è stata soppressa la comunicazione black list e dal 2017 e' soppressa la comunicazione degli acquisti di beni senza IVA effettuati presso operatori di San Marino. Attenzione: per individuare il termine di presentazione dello Spesometro, 10 o 20 aprile 2017, va fatto riferimento alla periodicità di liquidazione IVA dell anno di invio della comunicazione, cioe' del 2017. Qui di seguito riassumiamo le principali regole per la sua compilazione. SPESOMETRO - GENERALITA Tutti i contribuenti soggetti passivi Iva devono procedere alla comunicazione telematica (Spesometro) delle operazioni rilevanti Iva clienti e fornitori relative al 2016: - senza alcun limite d'importo se soggette a fattura (o con fattura emessa spontaneamente anche in assenza di obbligo perché collegata all'emissione di ricevuta fiscale o scontrino). - anche se d'importo inferiore ad Euro 3.600 comprensivo di Iva, se assoggettate a fattura. L emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina l obbligo di comunicazione dell operazione. Ad es.: sono soggetti all obbligo di comunicazione anche i professionisti che dovranno comunicare tutte le fatture emesse anche se di modesto importo e a prescindere dal trattamento IVA dell operazione (es: i medici per le fatture esenti, i commercianti al dettaglio per le fatture emesse, ecc.). CHI DEVE COMPILARE LO SPESOMETRO Soggetti obbligati Sono obbligati tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva, in particolare anche i soggetti: Pag. 1

- in regime di contabilità semplificata (imprese ed esercenti arti e professioni) di cui agli artt. 18 e 19 DPR 600/1973, in particolare i medici; - gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole; - i non residenti, sia con stabile organizzazione in Italia, ovvero operanti tramite rappresentante fiscale o identificati direttamente; - che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ex art. 36-bis DPR. 633/1972; - i curatori ed i commissari liquidatori; - gli agricoltori in regime di esonero ex art. 34/633 e le Pubbliche Amministrazioni. Soggetti esclusi - i contribuenti forfettari; - i contribuenti minimi; tuttavia non è possibile usufruire dell esonero in caso di decadenza del regime in corso d anno a seguito del superamento di oltre il 50% del limite di ricavi/compensi ( 45.000). In tal caso il contribuente è obbligato alla comunicazione per le operazioni effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l applicazione del regime semplificato. Nelle altre ipotesi di uscita dal regime dei minimi l obbligo di comunicazione decorre dall anno successivo. - gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (quindi sprovvisti di partita Iva) e gli stessi enti titolari di partita Iva, per acquisti o cessioni estranei alla sfera commerciale; OPERAZIONI SOGGETTE ALLA COMUNICAZIONE DELLO SPESOMETRO Nello Spesometro vanno indicate le operazioni, sia d acquisto che di vendita: - imponibili alle varie aliquote; - non imponibili quali cessioni ad esportatori abituali (art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/1972; - le prestazioni accessorie ad un importazione / esportazione (ad esempio, servizi di spedizione e trasporto) ex art. 9 DPR n. 633/72 vanno indicate al netto degli importi esclusi (ad es. i diritti doganali); - assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8-bis decreto Iva); - per servizi internazionali (art. 9 decreto Iva); - prudenzialmente consigliamo di inserire anche le operazioni di cui all art. 7-ter ovvero diverse dall art. 7-ter nei confronti di soggetti extraue; - classificabili come triangolazioni comunitarie ex art. 58 DL 331/93; - esenti (art. 10 decreto Iva); - le fatture ricevute da contribuenti minimi o forfettari (senza IVA): anch'esse vanno inserite nello spesometro. Dette fatture, infatti, anche in assenza dell'iva, sono relative ad operazioni rilevanti ai fini IVA; l esonero dalla comunicazione riguarda solo il contribuente minimo e non i clienti dello stesso. Analogamente per le fatture ricevute da un contribuente forfetario; adempimento inutile in quanto sara' impossibile il riscontro con la controparte; - operazioni con paesi black list: già a decorrere dal 2016 è stata soppressa la comunicazione black list, di conseguenza anche le cessioni di beni/prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati black list individuati dai DDMM 4.5.99 e 23.11.2001 vanno incluse nello spesometro; - assoggettate a Split Payment; - gli acquisti da San Marino assoggettati ad Iva, in quanto non comunicati durante l anno nel quadro SE; - le autofatture emesse per acquisti di beni, ovvero di servizi (artt. 7-quater e 7-quinques DPR 633/72) effettuati con controparti soggetti passivi d imposta in altro Stato UE, nonché gli acquisti di beni, rilevanti ai sensi dell art. 7-bis del DPR 633/72, effettuati presso operatori extraue; - soggette al regime speciale del margine limitatamente alla parte costituente base imponibile Iva; - soggette al regime del reverse charge (es.: subappalti in edilizia, rottami, manutenzioni impianti, ecc.); - le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità, ma soggette all'obbligo di fatturazione; - le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa; nel caso di autofatture per omaggi va indicata la P. Iva dell impresa cedente; - la destinazione di beni a finalità estranee all'impresa (cd. autoconsumo); Pag. 2

- fatture emesse a richiesta del cliente: per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente (commercianti al minuto, alberghi, ristoranti, ecc.), l emissione della fattura determina comunque l obbligo di comunicare l operazione, a prescindere dall importo; - le operazioni effettuate nei confronti di privati, documentate da ricevuta fiscale o scontrino, per importi uguali o superiori a 3.600, salvo che il pagamento sia avvenuto tramite carte di credito; - le operazioni effettuate in applicazione del regime dei beni usati di cui al DL n. 41/95 non documentate da fattura, che sono oggetto di comunicazione se il totale del documento risulta di importo pari o superiore ad 3.600. - i corrispettivi rilevanti ai fini IVA emessi dalle farmacie a fronte dell incasso delle distinte riepilogative ASL; - in caso di fatture ricevute per leasing/noleggi l utilizzatore è sempre obbligato ad inserirle nello Spesometro. OPERAZIONI ESCLUSE DALLO SPESOMETRO Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni fuori campo Iva nonche quelle già sottoposte a monitoraggio dall'amministrazione finanziaria e i cui dati risultano già in suo possesso, quali: le importazioni, in quanto risultanti da bolletta doganale e gia note al Fisco; le operazioni di cessione o acquisto in ambito comunitario perche già acquisite mediante i modelli Intra; le note di variazione relative ad operazioni extraue sia in caso di compilazione in forma analitica (non è prevista l indicazione di valori di segno negativo) che aggregata; gli acquisti da San Marino, senza Iva all origine, registrati con autofattura, perche gia comunicati nel corso del 2016 col modello polivalente quadro SE; le esportazioni dirette di cui all'art. 8 c. 1 lett. a) e b) DPR 633/72; le prestazioni di servizio intracomunitarie rese o ricevute ex art. 7-ter (gia' comunicate con elenchi Intra servizi); le spese anticipate in nome e per conto del cliente, escluse dalla base imponibile Iva ex art. 15/633; le operazioni di cui all art. 74, c. 1 DPR n. 633/72, quali ad esempio quelle relative al commercio di sali e tabacchi, di fiammiferi, telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico, registrate quali operazioni fuori campo IVA; le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 DPR 605/73 (ad es. intermediari finanziari e amministratori di condominio, quelle connesse ai contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche, telefoniche e del gas, i contratti di locazione, i contratti di mutuo e gli atti di compravendita di immobili); attenzione: l esclusione non riguarda le fatture d acquisto inerenti i contratti di leasing/noleggio/locazione in qualità di utilizzatori; le operazioni costituenti passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura (in presenza di separazione dell'attività Iva); le operazioni effettuate nei confronti di privati, per importi uguali o superiori a 3.600, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti e con stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con carte emesse da operatori esteri, o con assegno o con bonifico, sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione); le operazioni non rilevanti Iva fuori campo per mancanza di uno dei requisiti essenziali, soggettivo o oggettivo (non soggette a fatturazione e/o a certificazione fiscale). operazioni finanziarie esenti IVA ex art. 10 DPR n. 633/72; le operazioni effettuate in applicazione del regime dei beni usati di cui al DL n. 41/95 non documentate da fattura, che sono escluse se il totale del documento risulta di importo inferiore ad 3.600. Casi particolari - le Note di Credito ExtraUE NON vanno inserite nello Spesometro, sia esso analitico o aggregato; - in caso di fatture cointestate l operazione va comunicata per ogni cointestatario; - carte carburante: se gli acquisti di carburanti risultano dalla scheda carburanti è necessario comunicare il relativo importo complessivo utilizzando la modalità prevista per il documento riepilogativo. Invece gli acquisti di carburanti Pag. 3

effettuati esclusivamente con carte di credito, per i quali non sussiste l obbligo di tenere la carta carburante, non vanno comunicati in quanto l obbligo di comunicazione vige in capo agli operatori finanziari; - San Marino: vanno indicate le cessioni di beni verso San Marino che non sono riepilogate negli Intra, le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, gli acquisti da San Marino con Iva in quanto non sono indicati nel quadro SE del modello polivalente (come accade invece per gli acquisti senza Iva). Riepilogando non vanno indicate le cessioni di beni verso San Marino se già indicate negli Intra, gli acquisti da San Marino senza Iva, (quindi con autofattura) in quanto gia' comunicate nel quadro SE della comunicazione polivalente; - vendite per corrispondenza: queste operazioni seguono le modalità di comunicazione previste per le vendite ordinarie per cui, in caso di emissione di fattura, l operazione va comunicata a prescindere dall importo; in caso di non emissione di fattura l operazione va comunicata solo se di importo pari o superiore a 3.600. Contribuenti che gia' hanno inviato i dati delle prestazioni sanitarie al STS: sono obbligati pure loro! I soggetti che effettuano prestazioni sanitarie (medici chirurghi e odontoiatri, ottici e veterinari, farmacie, parafarmacie, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture abilitati all erogazione dei servizi sanitari, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, ecc.) hanno gia' l obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), al fine della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell Agenzia delle Entrate. L'esonero che era stato previsto lo scorso anno per le ricevute/documenti emessi, quest'anno non è piu' valido. Quindi anch'essi devono compilarlo sia per le ricevute emesse che per gli acquisti. Se poi avete ancora dei dubbi vale sempre il vecchio detto per cui "nel di piu' ci dovrebbe stare anche il di meno". COME FARLO? POSSIAMO SCEGLIERE TRA LA MODALITA ANALITICA O QUELLA AGGREGATA Lo Spesometro può essere compilato utilizzando due modalità alternative, ossia in forma analitica (fattura per fattura) ovvero in forma aggregata (come si faceva un tempo riportando i totali annuali per ciascun cliente/fornitore). Le due modalita non possono coesistere nello stesso quadro della Dichiarazione per cui la scelta effettuata vincola l intero quadro dello Spesometro. Non è consentito utilizzare la modalità aggregata per la comunicazione relativa a acquisti/cessioni da/verso produttori agricoli esonerati ex art. 34 c. 6 DPR 633/72 ne' per gli acquisti da San Marino con autofattura.. Comunicazione analitica Scegliendo la forma analitica si compilano i quadri FE e FR rispettivamente per le fatture emesse e ricevute. I dati da comunicare per le operazioni rilevanti ai fini IVA documentate da fattura sono: a) la partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente / prestatore e dell acquirente / committente; b) e per ciascuna fattura emessa / ricevuta: - data del documento; - data di registrazione; - corrispettivo (netto IVA o non imponibile o esente); - imposta (solo per operazioni imponibili); c) in caso di utilizzo del documento riepilogativo ex art. 6 c. 1 e 6 DPR n. 695/96: - numero del documento (solo per le fatture emesse); - ammontare complessivo imponibile, non imponibile / esente delle operazioni; - ammontare complessivo dell imposta (solo per operazioni imponibili); d) per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l importo delle note di variazione e dell eventuale imposta; I dati da comunicare, per ciascuna cessione / prestazione per cui non è previsto l obbligo di emissione della fattura sono: data dell operazione; codice fiscale dell acquirente / committente; corrispettivo (lordo IVA). Per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, sono richiesti i seguenti dati: per le persone fisiche, cognome e nome, luogo e data di nascita, Stato estero di domicilio; Pag. 4

per soggetti diversi dalle persone fisiche, denominazione o ragione sociale e sede legale o, in mancanza, quella effettiva. Qui occorre far riferimento al momento della registrazione (articoli 23, 24 e 25 del decreto IVA) ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione (art. 6/633) delle operazioni. Oltre ai quadri FE (Fatture emesse) e FR (fatture ricevute) vanno compilati i quadri NE (Note di variazione emesse) e NR (Note di variazione ricevute), DF (operazioni senza fattura di importo non inferiore ad 3.600), FN (operazioni attive con soggetti non residenti, escluse le esportazioni e le cessioni intracomunitarie) e SE (operazioni effettuate con non residenti sia UE che ExtraUE rilevanti ai fini IVA in Italia, che non costituiscono importazioni o operazioni intraue ricomprese nei modd. Intra). Comunicazione aggregata Si rammenta che l opzione per l invio dei dati in forma aggregata non è ammessa per le operazioni relative: agli acquisti di beni da operatori economici di San Marino con assolvimento dell IVA mediante autofattura; agli acquisti e alle cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli in regime IVA di esonero, ex art. 34 c. 6 DPR 633/72. Scegliendo la forma aggregata si compila il quadro BL operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata e il quadro FA operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata ; il solo quadro FA in mancanza dei dati identificativi del soggetto non residente. Attenzione alle note di variazione emesse o ricevute: le istruzioni al quadro FA precisano che esse sono considerate documenti autonomi, da non sommare algebricamente all operazione principale (come eravamo abituati in passato). Qui occorre far riferimento alla data di emissione o ricezione del documento. Trasmissione Spesometro La comunicazione dello Spesometro deve essere trasmessa unicamente attraverso l'invio di un file telematico (utilizzando Entratel, Fisconline o a mezzo intermediario abilitato) entro il: 10 aprile 2017 per i contribuenti Iva mensili nel 2017 20 aprile 2017 per i contribuenti Iva trimestrali nel 2017 Per la compilazione dello Spesometro normalmente ci si avvale del programma che la software house predispone. Chi non lo possedesse puo compilarlo ugualmente recandosi sul sito dell Ag. Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). I contribuenti piu dotati, in termini telematici, possono compilare il file telematico, verificarlo, assoggettarlo alla procedura di controllo e spedirlo in via autonoma telematicamente. I contribuenti che non sono in grado di spedirlo autonomamente e vogliono affidare la spedizione al nostro Studio, devono comunque compilare il file telematico; cio si ottiene con il software apposito che la software house ha predisposto in collegamento al gestionale ovvero, per i contribuenti minori, col software gentilmente messo a disposizione sul sito dell Ag. Entrate. Una volta compilato e controllato il file telematico, occorre aggiungere i dati dell intermediario (il nostro Studio): nel riquadro dei dati del soggetto che si assume l impegno alla trasmissione telematica i clienti dovranno indicare il codice 1 (modello elaborato dal contribuente) e il codice fiscale dello studio, che e 02149391209. A questo punto e sufficiente spedire il file via mail al nostro indirizzo di posta elettronica e sara nostra cura inviarlo. SANZIONI L'omissione o l'incompleta trasmissione dei dati richiesti comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di Euro 250 ad un massimo di Euro 2.000, salvo effettuare il ravvedimento operoso. Vi raccomandiamo di contattare per tempo la software house affinche proceda all estrazione dei dati dalla contabilita e predisponga il file telematico. Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandovi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it. Pag. 5