La direttiva 2008/9/CE e normativa interna di attuazione Andrea Ballancin
DIRETTIVA 2008/9/CE Rimborsi IVA soggetti non residenti UE DIRETTIVA 79/1072/CE (cd. VIII Direttiva) in vigore fino al 31.12.2009 DIRETTIVA 2008/9/CE nuova procedura in vigore dal 01/01/2010 Rimborsi IVA soggetti non residenti Extra UE DIRETTIVA 86/560/CE (cd. XIII Direttiva) Regole invariate (n.b. la Direttiva 2009/9/CE interessa solo i rimborsi a beneficio dei soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro UE)
DIRETTIVA 2008/9/CE Terzo considerando della Direttiva: la nuova procedura dovrebbe promuovere la posizione delle imprese, in quanto gli Stati membri sono responsabili del pagamento degli interessi se il rimborso è effettuato in ritardi e il diritto di ricorsi da parte delle imprese sarà rafforzato Schema di decreto legislativo: art. 38-ter sostituito dagli : Art. 38-bis1 (Rimborso dell imposta assolta in altri Stati membri della Comunità) Art. 38-bis2 (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità) Art. 38-ter (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità)
DIRETTIVA 2008/9/CE Nuova procedura: i presupposti giuridici sostanzialmente non cambiano nuove modalità operative con l intento l di semplificare le procedure, attraverso l utilizzo di una generale procedura telematica
RIMBORSI AI NON RESIDENTI SOGGETTI PASSIVI NON RESIDENTI e SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA, PER OTTENERE IL RIMBORSO DELL IVA ITALIANA SUI BENI E SERVIZI IMPORTATI O ACQUISTATI Possono ALTERNATIVAMENTE a) nominare un rappresentante ai fini IVA in IT, ai sensi dell art. 17, comma 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; oppure b) identificarsi direttamente in IT,, ai sensi dell art. 35-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (se comunitari); c) Attivare la procedura di cui all (art. 38-ter) (38-bis 1 e 38- bis 2 dal 2010) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione di non avere realizzato salve le eccezioni tassativamente previste operazioni attive nel territorio italiano
RIMBORSI AI NON RESIDENTI RAPPORTI TRA LE PROCEDURE Per le stesse somme il soggetto passivo non residente che abbia effettuato in IT solo operazioni passive non può avviare contemporaneamente la procedura di rimborso ex 38-bis D.P.R. 633 (Rappresentante fiscale ai fini IVA/identificato diretto) e la procedura prevista ex (art. 38-ter) (e 38-bis 1 e 38-bis 2 dal 2010) D.P.R. 633 Ma. Per IL RIMBORSO DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI PRIMA DELLA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE IVA o DELL IDENTIFICAZIONE DIRETTA? RM n. 31/E del 2005
RIMBORSI AI NON RESIDENTI N.B. La nomina del Rappresentante fiscale IVA e l identificazione diretta ISTITUTI previsti dal legislatore per l esercizio l di DIRITTI e DOVERI in IT in capo al SOGGETTO ESTERO, possono essere attivati anche solo per esercitare il diritto al RECUPERO dell imposta sugli acquisti Corte di Giustizia CE (es. sentenza Galbafrisa procedimenti riuniti da C-110/98 C a C-147/98) C Prassi Ministeriale costante (ex( multis RM 277/E del 1995 e RM 162/E del 2000)
RIMBORSI AI NON RESIDENTI Se rappresentato ai fini IVA o identificato direttamente in IT, il soggetto non residente ottiene il rimborso dell imposta SECONDO LE REGOLE PREVISTE PER I RIMBORSI IVA IN FAVORE DEI SOGGETTI RESIDENTI (Artt. 30, 38-bis D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) Altrimenti, sussistendone le condizioni la PROCEDURA DI RIMBORSO AI SOGGETTI NON RESIDENTI ex (Art. 38- ter)(artt. 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter)
SOGGETTI ESTERI LEGITTIMATI: SOGGETTI PASSIVI IVA COMUNITARI (nuovo art. 38bis2) SOGGETTI PASSIVI IVA EXTRA-COMUNITARI (N.B. solo in presenza della condizione di reciprocità) ) (nuovo art. 38ter) Alle stesse condizioni previste per i soggetti appartenenti alla UE, il rimborso può essere richiesto anche dai soggetti residenti e domiciliati in Paesi fuori dalla Ue, limitatamente all imposta relativa agli acquisti e alle importazioni di beni e servizi inerenti alla loro attività soggetti passivi dell IVA o dell imposta sulla cifra d affari in tali Stati.
CONDIZIONE DI RECIPROCITA Lo stato di appartenenza del richiedente extra UE assicura lo stesso trattamento agli operatori economici italiani che si trovano nella stessa situazione PROCEDURA DI RECIPROCITA ATTUALMENTE IN VIGORE CON SVIZZERA E NORVEGIA
La presenza in IT di una stabile organizzazione del soggetto non residente cosa comporta ai fini del rimborso? Per effetto dell art. 38 ter D.P.R. 633/1972 vigenti fino al 25 settembre 2009: non impediva, in assenza di un rappresentante fiscale IVA o di identificazione diretta, di chiedere il rimborso ai sensi del 38-ter, in relazione agli acquisti effettuati in IT direttamente dalla C.M.
Procedura di infrazione n. 2003/4648 (Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica Italiana) Sentenza CGCE 16luglio 2009 causa C-244/08C <<Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell art. 1 dell ottava direttiva e dell art. 1 della tredicesima direttiva, in quanto obbliga un soggetto passivo stabilito in altro Stato membro o in un paese del terzo, ma che abbia un centro di attività stabile in Italia, e che, nel periodo rilevante, abbia effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi in Italia, a chiedere il rimborso dell IVA a credito secondo le procedure previste dalle citate Direttive piuttosto che c mediante la detrazione, quando l acquisto l per cui è chiesto il rimborso di detta imposta viene effettuato non tramite il centro di attivit ità stabile in Italia, ma direttamente dallo stabilimento principale di tale soggetto passivo>>
Intervento riparatore del Legislatore Art. 11 D.L. 25 settembre 2009, n. 135 (cd. decreto anti- infrazioni) Soggetti non residenti in presenza di una stabile organizzazione in Italia Modifica art. 17, comma 2 e art. 38-ter, comma 1 D.P.R. 26 ottobre 1972 1972 <<< e senza stabile organizzazione in Italia>>
Anche la bozza di Art. 38-bis2, comma 1, 1 prevede che ( ) il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione( ) Per i rimborsi dell imposta relativa ad acquisti effettuati in IT direttamente dalla CM i soggetti non residenti devono avvalersi sempre e comunque indipendentemente dalla partecipazione o meno nella transazione, della propria S.O. esistente nel territorio nazionale
Tale scelta in contrasto con la stessa nuova definizione di soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato [nuovo articolo art. 7, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 633/1972] S.O. è soggetto passivo solo per le operazioni da essa autonomamente generate o ricevute Assenza di forza attrattiva della S.O confermata anche dal nuovo art. 192-bis della Direttiva 2006/112/CE.
DIRETTIVA 2008/8/CE Art. 192-bis Ai fini della presente sezione ( Debitori( dell imposta verso l Erario n.d.r.), un soggetto passivo che dispone di una stabile organizzazione nel territorio di uno Stato membro in cui è debitore di imposta si considera soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) Egli effettua in tale paese una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile; b) La cessione di beni o prestazione di servizi è effettuata senza la partecipazione di una sede del cedente o del prestatore di servizi situata nello Stato membro in questione
Nessuna indicazione in relazione a come la S.O. dovrà gestire contabilmente le operazioni territorialmente rilevanti effettuate direttamente dalla casa madre Possibile suggerire la tenuta di contabilità separata ex Art. 36 D.P.R. n. 633/1972, attribuendo così autonomia ai singoli rami dell attivit attività esercitata Possibili arbitraggi?
Per ottenere il rimborso è necessario: 1. Non avere effettuato operazioni (imponibili, non imponibili, esenti) in IT, ad eccezione: prestazioni di trasporto internazionali e relativi servizi accessori di operazioni per le quali è obbligatorio il sistema del reverse-charge di operazioni per le quali opera il cd. reverse charge è facoltativo
2. Gli acquisti per i quali si chiede il rimborso dell IVA devono: essere effettuati nell esercizio esercizio dell attivit attività l imposta relativa deve essere detraibile secondo la disciplina interna dello Stato del rimborso (art. 19 e ss. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) (cd. indetraibilità oggettiva) Indetraibilità oggettiva segue quindi le regole dello SM di rimborso
Art. 6 direttiva 2008/9/CE (art. 37bis2, comma 3) (cd. indetraibilità soggettiva) in linea con sentenze 13 luglio 2000, causa C-C 136/99, Monte Paschi di Siena,, e 26 settembre 1996, causa C-302/93, C Debouche per poter ottenere un rimborso nello SM di rimborso, il soggetto passivo deve effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione nello Stato membro in cui è stabilito.
se un soggetto passivo non stabilito nello SM di rimborso effettua nello SM in cui è stabilito sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono diritto alla detrazione in tale SM, il rimborso è ammesso soltanto per il pro rata dell'importo dell'imposta rimborsabile relativo alla prima categoria di operazioni (estensione( del principio relativo alla indetraibilità cd. soggettiva)
Art. 38-bis - relativo al rimborso spettane ai soggetti nazionali per acquisti fatti in altri Stati membri - prevede che la domanda non sarà inoltrata quando il debitore ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione Distonia con la norma comunitaria: radicalizza l ipotesi l di indetraibilità (ha effettuato unicamente operazioni esenti)
RESTA INALTERATA a) La regola relativa alla legittimazione attiva dei soggetti con diritto al rimborso e la condizione di non aver effettuato operazioni attive nel periodo relativo alla richiesta b) Il periodo del rimborso non inferiore a 3 mesi e non superiore a un anno (cambiano gli importi: minimo 400 Euro per le prime e 50 Euro per le seconde) CAMBIANO LE MODALITA ED I TEMPI
Procedura fino al 31/12 Presentazione istanza allo SM di rimborso: : in IT utilizzando apposito modello approvato con D.M. 20.5.1982 Mod. IVA 79 al Centro Operativo di Pescara entro 30 giugno dell anno solare successivo a quello del rimborso Nuova Procedura (artt. 7-97 9 direttiva 2008/9/CE) Presentazione dell istanza in via telematica allo SM di stabilimento che dovrà rilasciare una ricevuta elettronica senza ritardo. Istanza da presentate entro il 30 settembre dell anno solare successivo a quello del rimborso
Richiesta deve contenere: a) nome ed indirizzo del richiedente; b) indirizzo di contatto elettronico; c) descrizione dell attivit attività economica del richiedente per la quale i beni o i servizi sono acquisiti; d) periodo di riferimento coperto dalla richiesta; e) dichiarazione del richiedente di non aver effettuato operazioni il cui il luogo di effettuazione si possa considerare situato nello Stato di rimborso tranne le eccezioni supra viste; f) il numero di identificazione IVA; g) dati del conto corrente bancario, inclusi codici IBAN e BIC
Inoltre deve contenere, per ogni fattura o documento di importazione: il nome e l indirizzo l completo del cedente o del prestatore; Il numero di identificazione IVA del cedente/prestatore o il suo numero di registrazione fiscale, tranne che il caso di importazione; la data e il numero della fattura o del documento d importazione; la base imponibile e l importo l dell IVA l importo dell IVA detraibile ed eventuale pro-rata rata di detraibiltà espresso nella valuta dello SM di rimborso la natura dei beni e servizi acquisiti indicata mediante appositi identificativi Non necessario allegare i documenti in originale,, salvo la possibilità,, per lo Stato che eroga il rimborso, di chiedere copia della fattura o del documento di importazione qualora la base imponibile sia pari o superiore a Euro 1.000, ovvero 250 nel caso di carburante
SM di stabilimento,, prima di inoltrare la richiesta allo SM del rimborso effettua controlli e ha facoltà di bloccare le istanze quando il richiedente (art. 18 Direttiva; art. 38bis1): non ha svolto un attivit attività di impresa, arte o professione; ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto a detrazione; si è avvalso del regime dei contribuenti minimi si è avvalso del regime speciale per i produttori agricoli
SM del rimborso (artt. 19-22 Direttiva) deve notificare al richiedente, con mezzi elettronici, la data in cui gli è pervenuta la richiesta; deve notificare entro 4 mesi dalla ricezione della stessa, la decisione di approvarla o respingerla; ma può richiedere elettronicamente informazioni aggiuntive da fornire entro i successivi 30 giorni e in tal caso fornire la risposta entro i seguenti 2 mesi qualora richieda informazioni aggiunive, cmq periodo per la decisione in ogni caso non inferiore a 6 mesi che diventano al massimo 8 mesi in caso di richiesta di ulteriori informazioni deve, in caso la richiesta sia approvata, eseguire il rimborso entro 10 gg lavorativi dalla scadenza dei termini di cui sopra (N.B. in caso di mancato rispetto dei termini, lo SM dovrà pagare interessi in favore del richiedente calcolati dal giorno successivo alla suddetta scadenza)
Gli interessi sulle somme rimborsate non sono dovute nel caso in cui il richiedete non fornisca (i) le informazioni aggiuntive (ii) le ulteriori informazioni aggiuntive, (iii) i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso; Se il richiedente chiede che il rimborso sia erogato in un altro SM, l ufficio l riduce l importo l dell ammontare delle spese di trasferimento; Il rimborso indebitamente ricevuto deve essere restituito entro 60 gg dalla notifica di apposito provvedimento; la sanzione applicabile è compresa fra il 100 ed il 200 per cento della somma indebitamente rimborsata
In caso di RIFIUTO il richiedente può presentare ricorso secondo le norme in vigore nello SM Cfr. art. 38-bis1, comma 3, ( )) avverso il provvedimento motivato di rifiuto dell inoltro (allo SM del rimborso, ndr) è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso Cfr. art. 38-bis2, comma 13, avverso il provvedimento motivato di diniego è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario
Entrata in vigore Nuova procedura si applica alle domande presentate con decorrenza dal 1 gennaio 2010 Art. 5, comma 1, schema di decreto: le nuove norme di applicano alle domande di rimborso presentante con decorrenza dal 1 gennaio 2010 Resta in vigore il previgente art. 38-ter per le domande inoltrate fino al 01.01.10