PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Strutture, persone, risorse e attività preposte stabilmente dalla legge alla gestione e alla cura degli interessi generali Evoluzione storica: Stato assoluto Ordinamenti di civil law (accentramento, responsabilità ministeriale, asimmetria, diritto amministrativo, giudice amministrativo)
Nello Stato liberale amministrazione centralizzata. Nello Stato contemporaneo il modello va in crisi per due ragioni: - Moltiplicazione dei livelli di governo (supra e infra statali) - Allargamento delle funzioni dello Stato nel settore economico Ne consegue una incertezza nel determinare cosa è pubblica amministrazione
Il diritto europeo ha elaborato la nozione di soggetto pubblico - Personalità giuridica - Ha per scopo il soddisfacimento di bisogni di interesse generale di natura non industriale o commerciale - Controllato dallo Stato, da enti locali o da altri organismi di diritto pubblico
Attività amministrativa: insieme degli atti e dei comportamenti di una p.a. nell esercizio delle funzioni volte al raggiungimento di interessi generali Imperatività, autoritarietà, esecutorietà Atti consensuali, contratti ad oggetto pubblico
Organizzazione per ministeri (poi, soprattutto a partire dal ventennio fascista, anche forme di amministrazione parastatale) La Costituzione accoglie il modello di organizzazione per ministeri (art. 95 Cost.) Riserva di legge (artt. 97 e 98 Cost.) Principio di legalità (artt. 97 e 113 Cost.) tipicità e nominatività degli atti Discrezionalità della p.a.
Funzionari della p.a. - Responsabilità penale, civile e amministrativa (art. 28 Cost.) - Al servizio esclusivo della nazione (art. 98, c. 1 Cost.). Adempimento delle funzioni con disciplina e onore (art. 54, c. 2 Cost.) - Concorso pubblico (art. 97, c. 4 Cost.) Tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113, c. 1 Cost.) Decentramento e pluralismo amministrativo
Imparzialità (art. 97, c. 2 Cost.) - Giusto procedimento amministrativo (pubblicità, trasparenza, diritto di accesso) Buon andamento (art. 97, c. 2 Cost.) - Economicità, efficienza, efficacia, semplificazione del procedimento Certezza del diritto e legittimo affidamento, proporzionalità
Atti autoritativi e atti di diritto privato Provvedimento amministrativo: ha rilievo esterno e determina effetti giuridici in modo unilaterale (imperatività, esecutorietà, tipicità e nominatività) Procedimento amministrativo: sequenza preordinata di atti finalizzati alla produzione di un provvedimento
Provvedimenti restrittivi: - Comandi (es. demolizione di un fabbricato) - Divieti (es. circolazione automobilistica) - Ablativi (es. espropriazione) Provvedimenti ampliativi: - Ammissioni (es. conferimento della cittadinanza) - Iscrizioni (es. agli albi professionali) - Autorizzazioni (es. la patente di guida) - Concessione (es. concessione della spiaggia) - Dispense (es. dal servizio militare)
Vizi degli atti amministrativi Vizi di legittimità (violazione del principio di legalità): - Vizi formali (riguardano il procedimento) - Vizi sostanziali (riguardano il contenuto) Vizi di merito (inopportunità degli atti)
Vizi di legittimità: - Incompetenza (l autore dell atto non è competente a emanarlo) - Eccesso di potere (riguarda la discrezionalità amministrativa) - Violazione di legge (le violazioni delle norme che non rientrano nelle due categorie precedenti)
Figure sintomatiche dell eccesso di potere: Travisamento dei fatti (la decisione si basa su una falsa rappresentazione di alcuni fatti) Sviamento di potere (l atto ha uno scopo diverso da quello per il quale è previsto) Irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà (contraddizione interna ad es. tra motivazione e decisione) Disparità di trattamento (senza giustificazioni) Inosservanza di circolari Ecc.
Conseguenze dei vizi di legittimità: - Nullità: È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge (art. 21-septies l. 241/1990) - Annullabilità: È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza (art. 21-octies l. 241/1990)
Autotutela amministrativa (la p.a. decide autonomamente di sanare il vizio o di annullare l atto) Tutela in via amministrativa (i vizi vengono fatti valere davanti alla stessa p.a.) Tutela in via giurisdizionale (i vizi vengono fatti valere davanti a un giudice)
Tutela in via amministrativa; - Ricorso in opposizione (all organo che ha emanato l atto e solo nei casi previsti dalla legge) - Ricorso gerarchico proprio (all organo gerarchicamente superiore, è sempre ammesso a meno che non sia espressamente escluso) - Ricorso gerarchico improprio (ad un organo dotato di potere di vigilanza, solo nei casi in cui è previsto espressamente) - Ricorso straordinario al Capo dello Stato (solo per gli atti per cui non sono più ammissibili altri ricorsi, alternativo alla tutela giurisdizionale)
Diritto soggettivo: la pretesa di un soggetto che l ordinamento giuridico garantisca un bene della vita Interesse legittimo: la pretesa che la pubblica amministrazione, quando interferisce con l interesse qualificato di un soggetto privato, agisca rispettando la legge Giudice ordinario (Tribunale, Corte d appello, Corte di cassazione) e giudice amministrativo (Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato)