La comunicazione alla filiera: decreti ministeriali di revoca e variazione tecnica, le banche dati Legnago 20 maggio 2015
Strumenti di comunicazione alla filiera Etichette dei prodotti fitosanitari Decreti ministeriali Banche dati
Norme di riferimento per le etichette dei prodotti fitosanitari Il Regolamento 1272/2008 (CLP - Classification, Labeling and Packaging) e successivi ATP Regolamento 1107/2009 (immissione sul mercato degli agrofarmaci) Regolamento 547/2011 (attuazione Reg. 1107 in materia di etichettatura degli agrofarmaci) Art. 16 D.Lgs 194/95 (l'immissione in commercio dei Prodotti Fitosanitari attuazione della direttiva 91\414\CEE) fino al 14 giugno 2015 Linea guida Ministero della Salute del 07/03/2009 «Indirizzi operativi in materia di etichettatura di prodotti fitosanitari»
Etichetta dei prodotti fitosanitari
Frase di tracciabilità in etichetta In tutte le etichette dei prodotti fitosanitari, nella parte destra al fondo, è presente la frase di tracciabilità che può essere di due tipi: Etichetta adeguata con decreto dirigenziale emesso in data. (modifica a seguito di decreto di variazione di MRL) Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del. (data dell ultimo decreto emanato riguardante il prodotto in questione) e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal (29 di luglio o 30 settembre 2014)
Varianti frase di tracciabilità in etichetta Altre frasi di tracciabilità che si possono trovare sulle etichette dei prodotti attualmente in commercio possono essere le seguenti: Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del., modificata ai sensi e modificata secondo la procedura prevista dall art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal
Decreto di revoca di un prodotto fitosanitario http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_6.jsp?lingua=italia no&area=56&btncerca=cerca
Importazioni parallele Le importazioni di un prodotto fitosanitario da un Paese dell Unione Europea sono disciplinate dall art.52 del Reg. 1107/2009 Il Regolamento stabilisce che un prodotto fitosanitario per essere importato e venduto legalmente in Italia deve: Essere autorizzato sia in Italia che nello Stato di provenienza L etichetta da apporre sulle confezioni deve essere obbligatoriamente redatta in lingua italiana (qualunque prodotto che circola in Italia con etichetta straniera è quindi sempre illegale) Deve sempre possedere l autorizzazione all immissione in commercio rilasciata dal Ministero della Salute. Il numero di registrazione che appare sull etichetta è contraddistinto da un numero di 5 cifre seguito da /IP (es. 12345/IP)
Importazioni parallele Essere fabbricato dalla stessa azienda che lo produce in Italia (o da una azienda appartenente allo stesso gruppo o che produce su licenza) Avere la stessa composizione di quello autorizzato in ITALIA Gli impieghi in etichetta devono essere autorizzati sia in Italia che nel Paese di provenienza Tali regole si applicano a chiunque ( distributori commerciali, rivendite, commercianti esteri o importatori che intendono rivendere il prodotto direttamente ad agricoltori, agricoltori che intendono acquistare il prodotto direttamente all estero, privati cittadini) intenda importare un pf da un paese dell Unione Europea
Banca dati La banca dati del Ministero della Salute è quella ufficiale di riferimento Le informazioni reperibili riguardano: i prodotti con autorizzazione zonale o rilasciata in regime di mutuo riconoscimento i prodotti con autorizzazione provvisoria zonale i prodotti revocati o sospesi i prodotti in regime di importazione parallela (IP) i prodotti per piante ornamentali (PPO) Il sistema consente, inoltre, di visualizzare le etichette caricate relative ad ogni prodotto autorizzato.
Banca dati del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/fitosanitariwsweb_new/fitosanitariservlet
Altre banche dati Pesti-doc ICPS http://www.icps.it/pestidoc/ Banca dati agrofarmaci SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) http://www.sian.it/fitovis/ Fitogest http://fitogest.imaginelinenetwork.com/ Win BDF http://www.bdfagro.it/
Smaltimento scorte I riferimenti normativi per lo smaltimento scorte sono: Regolamento 1107/2009 art. 46 «Periodo di tolleranza» Nota del Ministero della Salute del 7 settembre 2010 e avente titolo: «Indicazioni relative allo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari a seguito di revoca o modifica delle autorizzazioni»
Regolamento 1107/2009 art. 46 Lo Stato membro che revochi, modifichi o non rinnovi un autorizzazione può concedere un periodo di tolleranza per lo smaltimento, l immagazzinamento, l immissione sul mercato e l uso delle scorte esistenti. Qualora le ragioni della revoca, della modifica o del mancato rinnovo dell autorizzazione non siano connesse alla protezione della salute umana e animale o dell ambiente, il periodo di tolleranza è limitato e non è superiore a sei mesi per la vendita e la distribuzione e a un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l immagazzinamento e l uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.
Nota Ministero Salute del 7 settembre 2010 Il documento tecnico ha come finalità quella di fornire chiare indicazioni relativamente alla corretta gestione delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari Definisce tempi e modalità di smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari
Nota Ministero Salute del 7 settembre 2010 Laddove previsto dalle diverse tipologie di decreto, il periodo di smaltimento scorte è fissato per una durata totale di 12 mesi a partire dalla data di revoca riportata nel decreto stesso Il 2 marzo 2015 il Ministero ha pubblicato una modifica alla nota che stabilisce la seguente organizzazione del periodo di smaltimento scorte: 6 mesi per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 12 mesi per l impiego da parte degli utilizzatori finali.
Casi in cui è previsto lo smaltimento scorte TIPOLOGIA DI MODIFICA/REVOCA Revoca formulati con s.a. non inclusa nella lista europea Revoca formulati non conformi con s.a. inclusa nella lista europea Formulati ri-registrati con s.a. inclusa nella lista europea con limitazioni/nuove condizioni d impiego (FASE 1) Formulati ri-registrati con s.a. inclusa nella lista europea con nuove condizioni d impiego (FASE 2) Revoca formulati non conformi con s.a. inclusa nella lista europea (FASE 2) Revoca formulati su rinuncia Impresa Variazioni tecnica: modifica di composizione s.a./coformulanti
Casi in cui non è previsto lo smaltimento scorte TIPOLOGIA DI MODIFICA/REVOCA Revoca formulati per adeguamenti secondo Reg. 396/05 Modifica impieghi per adeguamenti secondo Reg. 396/05 Revoca e adeguamento norme nazionali o UE su classificazione Modifica formulati per adeguamento norme nazionali o UE su classificazione Revoca formulati a tutela della salute dell uomo, degli animali e dell ambiente Variazioni tecnica: modifica di classificazione Variazioni tecnica: modifica agronomica riduzione/nuovi impieghi Variazioni amministrative: modifica tipo sociale, variazioni taglie, inserimento/rinuncia stabilimenti NO SMALTIMENTO Ritiro immediato scorte e iniziativa per assicurarsi osservanza utilizzatori delle disposizioni Rietichettatura/fac-simile di etichetta Ritiro immediato scorte Rietichettatura/fac-simile di etichetta Ritiro immediato scorte Rietichettatura/fac-simile di etichetta Rietichettatura/fac-simile di etichetta entro 30 giorni Ad esaurimento
Prodotti fitosanitari per utilizzatori non professionali Reg. 1107/2009 art. 6 inerente le condizioni di approvazione dei prodotti fitosanitari Direttiva 2009/128/CE art.6 relativo alle prescrizioni alla vendita dei prodotti fitosanitari Decreto legislativo n.150 del 14 agosto 2012, che recepisce la Direttiva 2009/128, art.10 stabilisce che: il Ministero della Salute, d intesa con Mipaaf e il Ministero dell Ambiente, adotta specifiche disposizioni per l individuazione degli agrofarmaci destinati esclusivamente agli utilizzatori non professionali entro il 26 novembre 2013 dal 26 novembre 2015 è vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodtti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali»
Prodotti fitosanitari per utilizzatori non professionali La bozza di decreto che adotta specifiche disposizioni per l individuazione degli agrofarmaci destinati esclusivamente agli utilizzatori non professionale è nella fase di approvazione dei Ministeri Tale norma stabilisce i criteri per l individuazione dei prodotti destinati agli utilizzatori professionali nonché la procedura per adeguare i prodotti fitosanitari attualmente autorizzati
Importazioni parallele Le importazioni di un prodotto fitosanitario da un Paese dell Unione Europea sono disciplinate dall art.52 del Reg. 1107/2009 Il Regolamento stabilisce che un prodotto fitosanitario per essere importato e venduto legalmente in Italia deve: Essere autorizzato sia in Italia che nello Stato di provenienza L etichetta da apporre sulle confezioni deve essere obbligatoriamente redatta in lingua italiana (qualunque prodotto che circola in Italia con etichetta straniera è quindi sempre illegale) Deve sempre possedere l autorizzazione all immissione in commercio rilasciata dal Ministero della Salute. Il numero di registrazione che appare sull etichetta è contraddistinto da un numero di 5 cifre seguito da /IP (es. 12345/IP)
Importazioni parallele Essere fabbricato dalla stessa azienda che lo produce in Italia (o da una azienda appartenente allo stesso gruppo o che produce su licenza) Avere la stessa composizione di quello autorizzato in ITALIA Gli impieghi in etichetta devono essere autorizzati sia in Italia che nel Paese di provenienza Tali regole si applicano a chiunque ( distributori commerciali, rivendite, commercianti esteri o importatori che intendono rivendere il prodotto direttamente ad agricoltori, agricoltori che intendono acquistare il prodotto direttamente all estero, privati cittadini) intenda importare un pf da un paese dell Unione Europea