L ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS E L ATTIVITA DI CONTROLLO DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

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L ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS E L ATTIVITA DI CONTROLLO DELL AGENZIA DELLE ENTRATE 1 CORSO DI FORMAZIONE APPROFONDIMENTI TECNICI SUGLI ENTI NON PROFIT ONLUS SOTTO LA LENTE CAMPOBASSO 2 APRILE 2014 ONLUS SOTTO LA LENTE CAMPOBASSO 2 APRILE 2014

CLASSIFICAZIONE ONLUS D.Lgs. n.460/1997 ONLUS ORDINARIE: art.10 co.1-7 ONLUS DI DIRITTO: art.10 co.8 ONLUS PARZIARIE (o PARZIALI): art.10 co. 9 2 ONLUS ORDINARIE Devono iscriversi all Anagrafe Unica ONLUS (DM n.266/2003). Soddisfano i requisiti soggettivi e oggettivi dell art.10), tra cui: - svolgere una o più attività nei settori dell art.10 co.1 lett.a) - perseguire finalità solidaristica - rispettare le clausole statutarie dell art.10 Sono escluse dal mod. EAS

CLASSIFICAZIONE ONLUS 3 ONLUS DI DIRITTO: art.10 co.8 Qualifica ex lege, automatica, indipendentemente dai requisiti statutari - Enti di volontariato (iscritti nei registri regionali L. 11.8.91 n. 266); - Organizzazioni non governative -ONG- (riconosciute idonee dal Ministero degli Affari esteri L. 26.2.87 n. 49) - Cooperative sociali e consorzi formati al 100% da coop. sociali (L. 381/91) iscritte nel registro presso il Ministero Sviluppo Economico (sostitutivo dei registri prefettizi). Le Onlus di diritto NON devono iscriversi all Anagrafe e NON devono adeguare lo statuto ai requisiti co.1 art.10 (Circ. Ag.Entr. n.22 del 16.05.2005). ONLUS PARZIARIE: art. 10 co.9 Rientrano in questa categoria - Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese - Associazioni di promozione sociale nazionali riconosciute dal Ministero dell Interno e gli enti ad esse affiliati (L. 287/91), Sono considerate Onlus limitatamente all esercizio delle attività del comma 1 lett. a) art.10. Le Onlus parziarie DEVONO iscriversi all Anagrafe e ad esse si applicano le disposizioni anche agevolative del D.Lgs. 460/97 a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili.

REQUISITI SOGGETTIVI ONLUS ORDINARIE Possono qualificarsi ONLUS i seguenti soggetti: - associazioni (riconosciute e non) - comitati (riconosciuti e non) - fondazioni - società cooperative - altri enti a carattere privato Devono avere atti costitutivi e statuti redatti in forma di: 1. atto pubblico 2. scrittura privata autenticata 3. scrittura privata registrata. NON possono acquisire la qualifica di ONLUS (art.10 co.10): 1. gli enti pubblici 2. le società commerciali (diverse dalle cooperative) 3. le fondazioni bancarie 4. i partiti e i movimenti politici 5. le organizzazioni sindacali 6. le associazioni di datori di lavoro 7. le associazioni di categoria 4

REQUISITI OGGETTIVI ONLUS ORDINARIE 5 REQUISITI STATUTARI E SOSTANZIALI art.10 co.1 lett. a) i) 1. (art.10 co.1 lett.a) svolgimento attività in uno o più degli 11 settori tassativi 2. (art.10 co.1 lett.b) l esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale 3. (art.10 co.1 lett. c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle della lett. a) ad eccezione di quelle ad esse connesse 4. (art.10 co.1 lett.d) divieto distribuzione anche indiretta di utili, avanzi, fondi, riserve 5. (art.10 co.1 lett.e) obbligo impiego di utili o avanzi solo per il realizzo di attività istituzionali o connesse 6. (art. 10 co.1 lett.f) obbligo di devolvere il patrimonio a seguito di scioglimento ad altre ONLUS od a fini di pubblica utilità sentita l Agenzia per il Terzo Settore (soppressa dal 2/3/12 le cui funzioni sono state trasf. al Min. del Lavoro e delle Politiche Soc.) 7. (art. 10 co.1 lett.g) obbligo di redazione del bilancio o rendiconto annuale 8. (art. 10 co.1 lett.h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l effettività del rapporto medesimo, senza limiti temporali e con diritto di voto, per gli associati maggiori d età, per le modifiche di statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi 9. (art. 10 co.1 lett.i) uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o acronimo ONLUS (non applicabile a enti religiosi)

SETTORI E FINALITA Verificare il collegamento tra i due requisiti: 1-Svolgimento in uno o più degli 11 settori (art.10 co.1 lett.a)) 2-Esclusivo perseguimento finalità solidaristica (art.10, co.1 lett.b)) 6 Art. 10 co.2 Vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori n. 2, 4, 5, 6, 9, 10 sono dirette ad arrecare benefici a: a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari Art. 10 co.3 Tali finalità solidaristiche si intendono realizzate anche quando tra i beneficiari vi siano i propri soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) co. 6 (fondatori, componenti degli organi amministrativi e di controllo, soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell organizzazione nonché loro parenti ed affini, ecc), se questi si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lett. a) co.2.

SETTORI E FINALITA 7 Art.10 co.4 Sono inerenti a fini di solidarietà sociale le attività istituzionali nei settori 1, 3 (SCOPO IMMANENTE), 7, 8, 9, 11 (BENEFICIO COLLETTIVO). SCOPO IMMANENTE La finalità solidaristica è presunta prescindendo dalle condizioni di svantaggio dei destinatari. Tale finalità è già intrinseca, implicita, connaturata in quelle attività. Il principio di immanenza va inteso nel senso che le attività devono essere necessariamente rivolte nei confronti di categorie particolarmente meritevoli di protezione sociale, in quanto la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale delle attività medesime. BENEFICIO COLLETTIVO Il fine solidaristico si intende perseguito indirettamente a beneficio non di singole persone ma della collettività diffusa.

ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS 8 SETTORI FINALITÀ SOLIDARISTICA 1.assistenza sociale e socio-sanitaria 2.assistenza sanitaria SCOPO IMMANENTE SVANTAGGIO DESTINATARI o AIUTI UMANITARI 3. Beneficenza SCOPO IMMANENTE 4. Istruzione SVANTAGGIO DESTINATARI o AIUTI UMANITARI 5. Formazione SVANTAGGIO DESTINATARI o AIUTI UMANITARI 6. sport-dilettantistico SVANTAGGIO DESTINATARI o AIUTI UMANITARI 7. tutela, promozione e valorizzazione cose di interesse artistico e storico 8.tutela e valorizzazione natura e ambiente esclusa la raccolta e riciclaggio di rifiuti 9. promozione della cultura e dell arte Lo scopo è immanente nel caso in cui sono riconosciuti apporti economici da parte dell amministrazione centrale dello stato. 10.tutela dei diritti civili BENEFICIO COLLETTIVITA BENEFICIO COLLETTIVITA SCOPO IMMANENTE SVANTAGGIO DESTINATARI o AIUTI SVANTAGGIO DESTINATARI o AIUTI 11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni BENEFICIO COLLETTIVITA

ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS 9 L Anagrafe Unica delle ONLUS è stata istituita presso il Ministero delle Finanze con l art. 11 del D.Lgs. 460 del 1997 (dal 1999 con l istituzione delle Agenzie Fiscali la competenza è attribuita all Agenzia delle Entrate). Con il Decreto Ministero Economia e Finanze del 18/07/2003 n. 266 è stato adottato il Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l uso della denominazione ONLUS, in attuazione dell art.11, co.3 del D.Lgs. 460/1997. Si tratta di un controllo preventivo, rispetto alla iscrizione nell Anagrafe delle ONLUS, da svolgere nei confronti dei soggetti che effettuano la Comunicazione di cui all art. 10 al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali ed utilizzare l acronimo ONLUS. Sono state, inoltre, disciplinatele ipotesi di cancellazione dall anagrafe ed i casi in cui è necessario richiedere il parere all Agenzia delle ONLUS.

ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS Art.1 DM 266/2003 10 L'iscrizione all'anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) istituita ai sensi dell art. 11 co. 1 D.Lgs. 460/97 avviene a seguito di apposita comunicazione degli interessati alle Direzioni Regionali dell'agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'organizzazione, previo controllo della esistenza dei requisiti, previsti dall'articolo 10 del predetto decreto, ed ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui allo stesso decreto.

COMUNICAZIONE Art.2 DM 266/2003 11 Co.1. Al fine di consentire il controllo di cui all'articolo 1, alla comunicazione, redatta secondo il modello approvato con DM 19/1/1998, è allegata una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante della ONLUS (modello approvato con provv. del Dir. dell Ag.Entrate del 29/12/2003), nella quale sono attestate le attività svolte e il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 D.Lgs. 460/97. In luogo della dichiarazione, può essere allegata copia dello statuto o dell'atto costitutivo. Co.2. Il modello di comunicazione, corredato della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, è spedito in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o consegnato in duplice esemplare alla direzione regionale competente che ne restituisce uno timbrato e datato per ricevuta, completo degli estremi di protocollazione.

COMUNICAZIONE 12 Pertanto l ente deve: 1. Dare comunicazione entro 30 gg. da inizio attività alla DR di competenza (art. 11 co. 1 D.Lgs. 460/97). 2. Allegare alla domanda: a. dichiarazione sostitutiva ex decreto Direttore Ag. Entrate 29/12/03 sottoscritta dal legale rappresentante o in alternativa b. copia statuto e atto costitutivo. Contenuto dichiarazione sostitutiva: 1. natura giuridica (tipo ente e riconoscimento giuridico) 2. forma redazione statuto e eventuali modifiche con estremi 3. espressa previsione tutti requisiti art. 10 4. tipologia attività svolte e settore di appartenenza (n. corrispondente) 5. descrizione eventuali attività connesse 6. soggetti cui le attività prevalenti sono dirette ed i relativi benefici arrecati (descrizione persone svantaggiate e comp. collettività estere) 7. dettagli sulla promozione cultura e arte (specifico per settore n.9) 8. dettagli ricerca scientifica di particolare interesse sociale (specifico settore n. 11)

CONTROLLO FORMALE 13 Art.3 DM 266/2003 Co.1 La DR, ricevuta la comunicazione, senza pregiudizio per l ulteriore azione accertatrice, procede alla iscrizione all Anagrafe delle ONLUS solo dopo aver accertato alcuni elementi (CONTROLLO PREVENTIVO FORMALE) a) regolarità di compilazione del modello di comunicazione; b) sussistenza dei requisiti formali previsti dall art.10; c) allegazione dei documenti previsti dal DM 266/2003 (atti statutari o dichiarazione sostitutiva). Co.2 All'esito del controllo, la direzione regionale iscrive il soggetto interessato all'anagrafe unica delle ONLUS e gliene dà notizia, ovvero comunica allo stesso la mancata iscrizione, evidenziando i motivi in base ai quali è formulato il diniego. Le comunicazioni sono notificate all'ente interessato ai sensi dell'art. 60 del DPR 600/1973, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione.

DURATA PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE 14 Comunicazione (art. 11, co. 1 DLgs. 460/97): entro 30 gg. inizio attività 1. Notizia di iscrizione o mancata iscrizione e motivi (art.3 co.2 DM 266/03): entro 40 gg. da ricevimento richiesta; 2. Richiesta chiarimenti DR su rispondenza dei dati e dell attività ai presupposti di legge (art.3 co.3 DM 266/03): entro 40 gg; 3. Comunicazione dell ente degli ulteriori elementi richiesti: entro ulteriori 30 gg. da invito (art.3 co.3 DM 266/03); 4. Notizia di iscrizione o mancata iscrizione e motivi: ulteriori 20 gg. (art.3 co.3 DM 266/03). Co.4 Qualora la DR non provveda all invio delle comunicazioni (di iscrizione o di mancata iscrizione) nei termini previsti (co.2 e 3), l interessato si intende iscritto all Anagrafe delle ONLUS.

EFFETTI DELL ISCRIZIONE ALL ANAGRAFE Art.4 DM 266/2003 15 Co.1. Efficacia costitutiva del diritto di usufruire delle agevolazioni (fiscali) previste dal DLgs. 460/97. Co.2. Effetti retroattivi alla data di effettuazione della comunicazione e dalla costituzione se comunicazione entro 30 gg. da inizio di esercizio delle sue attività (data statuto/atto costitutivo: 1) redazione dell atto pubblico, 2) autentica per le scritture private autenticate, 3) registrazione per le scritture private non autenticate).

CANCELLAZIONE DALL ANAGRAFE Art.5 DM 266/03 16 Co.1. La Direzione regionale delle entrate, qualora, successivamente all'avvenuta iscrizione a seguito del controllo di cui all'articolo 3, accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 10 del DLgs. 460/1997, provvede alla cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS con provvedimento motivato dandone tempestiva comunicazione al soggetto interessato, con le modalità di cui all'articolo 60 del DPR n.600/1973, ed ai seguenti soggetti: La DRE competente provvede ad informare della predetta decadenza i seguenti soggetti: 1) l ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell ente interessato; 2) i diversi uffici presso i cui ambiti territoriali l ente ha fissato il proprio domicilio fiscale; 3) gli uffici nei quali siano stati compiuti atti oggetto delle agevolazioni (es. registro, Siae, cancellerie Tribunale); per l effettuazione dei controlli e l eventuale applicazione delle specifiche sanzioni sulle Onlus di cui all art.28 del DLgs. 460/97 nonché di quelle previste dalle singole leggi d imposta.

CANCELLAZIONE DALL ANAGRAFE 17 La cancellazione equivale alla perdita di status di ONLUS e dei relativi benefici fiscali. La perdita di qualifica per circ. Min. finanze n. 168/98 vale ai fini della destinazione del patrimonio- allo scioglimento dell ente (nessun libero utilizzo del patrimonio a seguito di perdita di qualifica ma obbligo devoluzione a fini di pubblica utilità previo parere Ag. Onlus art. 10 co.1 lett. f) DLgs. 460/97). Co.2. Gli uffici dell'amministrazione tributaria che, nell'ambito della propria attività istituzionale di controllo o verifica, acquisiscono elementi dai quali risulti l'inosservanza, in concreto, di uno o più requisiti di cui all'art. 10 del DLgs. 460/1997, provvedono a darne tempestiva comunicazione alla DRE, al fine della valutazione sulla necessità o meno di procedere, previo parere dell'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alla cancellazione dall'anagrafe, con le modalità di cui al comma 1.

CANCELLAZIONE DALL ANAGRAFE 18 Co.3. Dal giorno della avvenuta cancellazione dall'anagrafe, la ONLUS perde il diritto ai benefici fiscali stabiliti dal DLgs. 460/1997. Co.4. La cancellazione conseguente all'accertamento della mancanza, fin dal momento dell'iscrizione, anche solo di uno dei requisiti formali di cui all'art.10 del DLgs. 460/1997, determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite. Qualora, invece, la cancellazione sia conseguente al venir meno di uno o più requisiti, la ONLUS decade dalle agevolazioni fiscali fruite successivamente alla data in cui gli stessi requisiti sono venuti meno. Co.5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, nel caso in cui si riscontri il venir meno, successivamente all'iscrizione, di uno o più requisiti di cui all'articolo 10 del DLgs. 460/1997, la DRE dell Agenzia delle entrate chiede preventivamente il parere (non vincolante) all'agenzia per le ONLUS al fine di provvedere alla cancellazione dall'anagrafe, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni.

CANCELLAZIONE DALL ANAGRAFE 19 Decorsi 30 giorni dalla richiesta del parere, le amministrazioni interessate procedono autonomamente. L Agenzia per le ONLUS (poi Ag. Terzo Settore poi soppressa le cui funzioni sono esercitate dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali), ove sia necessaria una istruttoria più approfondita, potrà concordare un termine maggiore per la risposta. A seguito di esito sfavorevole l ente può effettuare una nuova comunicazione (Circ. Ag. Entr. n.22 del 16/5/05).

CONTROLLI SOSTANZIALI ONLUS 20 I CONTROLLI SOSTANZIALI sono invece: - successivi all attività istruttoria formale con esito sfavorevole (le DR trasmettono copia del prv agli uffici competenti al fine di recuperare le maggiori imposte nonché applicare le sanzioni art. 28 DLgs. 460/97); - interessano soggetti che hanno subito un prv di cancellazione (sanzioni Onlus e quelle di singole leggi d imposta); - riguardano fattispecie meritevoli di successivi approfondimenti di indagine; - riguardano soggetti per i quali si evidenziano dubbi e circostanze sintomatiche di attività lucrative - si indirizzano su attività svolta e adempimenti. Si riferiscono in particolare a soggetti: a) che non hanno risposto a richiesta di ulteriori informazioni; b) che formalmente hanno i requisiti ONLUS ma sorgono dubbi sulla loro effettiva sussistenza per l accesso al regime agevolato.

CONTROLLI SOSTANZIALI ONLUS 21 Finalità controllo sostanziale: - se l attività di fatto esercitata rientra nell'art. 10 DLgs. n.460/97; - se è svolta con finalità di solidarietà sociale. I controlli verranno svolti dagli uffici operativi tramite accessi brevi, verifiche mirate, ecc., salvo la DRE procedere con atti istruttori necessari per la particolarità e complessità del caso specifico. Gli uffici comunicheranno i risultati dell attività di controllo sostanziale alle DR che, a loro volta, nel quadro degli adempimenti connessi con la gestione dell Anagrafe delle ONLUS, previa richiesta di parere all Agenzia per le ONLUS, notificheranno al soggetto interessato il provvedimento di cancellazione dall Anagrafe, evidenziando i motivi che non permettono al soggetto di utilizzare la denominazione di ONLUS e di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste.

CONTROLLI SOSTANZIALI ONLUS Circolari di programma 18/2012, 25/2013 22 Ai fini dell analisi di rischio delle Onlus si deve tenere conto sia dei soggetti interessati dal procedimento per l iscrizione nell apposita Anagrafe (a prescindere dalla circostanza che siano stati iscritti, o meno, nell Anagrafe), sia delle c.d. Onlus di diritto. Al riguardo, si evidenzia l importanza, soprattutto a fini di prevenzione, del controllo diretto all iscrizione nell Anagrafe da parte delle DR, che devono procedere alla tempestiva individuazione e segnalazione per il controllo sostanziale delle posizioni particolarmente a rischio. Rispetto, invece, all analisi di rischio riservata alle ONLUS DI DIRITTO, non iscritte nell Anagrafe, l attività deve essere prioritariamente indirizzata nei confronti: delle organizzazioni di volontariato al fine di intercettare specifici profili di rischio circa lo svolgimento di vere e proprie attività commerciali. Qualora venga riscontrato in capo alle organizzazioni di volontariato lo svolgimento di attività produttive e commerciali non marginali, si procede al recupero delle agevolazioni fiscali indebitamente fruite con contestuale comunicazione alla struttura regionale o provinciale competente per i controlli previsti dalla medesima Legge 266/1991; delle cooperative sociali nei casi in cui risulti che il soggetto non rispetta le condizioni previste dalla Legge 381/1991, si procede al recupero delle agevolazioni fiscali indebitamente fruite, dandone contestuale comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico per i seguiti di competenza.

CONTROLLI SOSTANZIALI - accessi Art.8 co.22 DL n.16 del 02/03/2012 conv. L. 26/4/2012 n.44 Misure di contrasto all evasione 23 Estensione del potere di accesso nei confronti dei soggetti Terzo settore L esperienza operativa evidenzia che una delle maggiori difficoltà riscontrate all atto di intraprendere una azione di controllo nei confronti di enti non commerciali e ONLUS è rappresentata dalle vigenti limitazioni al potere di accesso, poiché, dal punto di vista fiscale i luoghi in cui gli stessi espletano le attività istituzionali sono assimilabili al domicilio privato. Per agevolare il contrasto alle forme di evasione che coinvolgono il settore, viene inserita una modifica dell art. 52, comma 1, del DPR n. 633/1972, integrando le tipologie di locali presso i quali può essere eseguito l accesso finalizzato alla verifica con i locali utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici previsti dal DLgs. 460/1997.

CONTROLLI SOSTANZIALI - accessi Pertanto l art.52 DPR n.633/72 è così modificato dal DL n.16/2012: 24 Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti e professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

IMPUGNAZIONE PRV CANCELLAZIONE 25 Avverso dinieghi di iscrizione o cancellazione (costituiscono atti di diniego o revoca di agevolazioni fiscali) può proporsi ricorso in CT provinciale (la norma è tributaria) nella circoscrizione della DR che ha emesso il PRV, ex art.19 DLgs. 546/92 e succ. modif. (Circ. Ag. Entr. n.14/e del 26/2/03 e circ. n.22/e del 16/5/05). Corte Cassazione Sent. 1625 del 27/01/2010: appartiene al giudice tributario la controversia sul prv di cancellazione o rifiuto di iscrizione (cfr. Risoluz. Ag.Entrate n. 16 del 5/3/2010) Parte nel giudizio è ladr che ha emesso il prv. In caso di atti degli uffici finalizzati al recupero dei tributi non versati parte del giudizio è l ufficio stesso. La mancata impugnazione rende impugnabile l atto dell ufficio solo per vizi propri (circ. Ag.Entr. n.22/2005).

SANZIONI E RESPONSABILITA RAPPRESENTANTI LEGALI E AMMINISTRATORI 26 Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori ONLUS (indipendentemente da ogni altra sanzione prevista da ogni altra legge tributaria) Art. 28 DLgs. n.460/97 Co.1 lett.a) Sanzione amministrativa da 1.032,91 a 6.197,48 per i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle Onlus: 1. che si avvalgono dei benefici previsti senza essere in possesso dei requisiti indicati all art. 10 DLgs. 460/1997; 2. che non rispettano i particolari obblighi statutari indicati alle lett. c) (divieto di svolgere altre attività) e d) (divieto di distribuzione anche indiretta di utili e avanzi) comma 1 art.10 del DLgs. 460/1997.

SANZIONI E RESPONSABILITA RAPPRESENTANTI LEGALI E AMMINISTRATORI 27 Co.1 lett.b Sanzione amm.va da 103,20 a 1.032,91 per i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS che omettono di inviare le comunicazioni all Anagrafe delle ONLUS; Co.1 lett.c Sanzione amm.va da 309,87 a 3.098,74 per chiunque contravviene al disposto dell art. 27 relativo all abuso della denominazione del termine ONLUS (locuzione o acronimo);

SANZIONI E RESPONSABILITA RAPPRESENTANTI LEGALI E AMMINISTRATORI 28 Co.2 Le sanzioni sono irrogate dall Ufficio delle Entrate nel cui ambito si trova il domicilio fiscale della ONLUS. Co.3 I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal DLgs n.460/97, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati. Tali sanzioni sono considerate violazioni di natura tributaria, essendo quindi applicabili le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria (DLgs. 472/97).

ANAGRAFE DELLE ONLUS - RICHIESTE DI ISCRIZIONI E RICONOSCIMENTI 30 27 29 25 25 Iscrizioni 20 15 11 17 13 13 16 16 23 22 21 19 18 10 10 12 10 12 12 5 0 4 6 5 5 2 2003 2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Richiesta iscrizione 11 17 13 16 27 23 21 19 18 12 12 5 Iscrizioni da parte ufficio 4 13 10 16 25 22 12 10 6 5 2 2

ANAGRAFE DELLE ONLUS DISTRIBUZIONE SOGGETTI ISCRITTI PER SETTORE 70 66 30 60 ASSIST. SOCIALE 50 ASSIST. SANIT. 40 BENEFIC. ISTRUZ. 30 FORMAZ. 20 SPORT DILETT. 10 0 3 8 5 8 3 8 12 14 13 2 TUTELA BENI TUTELA NATURA PROMOZ. CULT. TUTELA DIRITTI RICERCA SCIENT. ASSIST. ASSIST. SPORT TUTELA TUTELA PROMOZ. TUTELA RICERCA BENEFIC. ISTRUZ. FORMAZ. SOCIALE SANIT. DILETT. BENI NATURA CULT. DIRITTI SCIENT. Numerosità per settore 66 3 8 5 8 3 8 12 14 13 2