Circ. 116/2008/C - GLC/glc - 3/2008/UTS Roma, 10 luglio 2008

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Unione Nazionale Piccola e Media Industria Tessile Abbigliamento Calzature ecc. aderente alla Confederazione Italiana Piccola e Media Industria Privata 00186 Roma - Via della Colonna Antonina, 52 tel +39-06-69015.337 fax +39-06-6791488 www.confapi.org - uniontessile@confapi.it Circ. 116/2008/C - GLC/glc - 3/2008/UTS Roma, 10 luglio 2008 CCNL TESSILE ABBIGLIAMENTO - MODA 2008 Siglato in data 8 luglio 2008 l accordo per il rinnovo del CCNL UNIONTESSILE 04.05.2004 per il settore Tessile Abbigliamento - Moda Informiamo che, lo scorso 8 luglio, le Delegazioni sindacali di Uniontessile/Confapi e di Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil, hanno siglato l accordo per il rinnovo del CCNL 04.05.2004, scaduto il 31.03.2008. Con l intesa raggiunta, che stabilisce che il contratto decorrerà dal 1 aprile 2008 e scadrà il 31 marzo 2012 (per la parte economica la scadenza è invece prevista al 31 marzo 2010), sono stati concordati l entità ed i tempi degli aumenti retributivi e si sono introdotte innovazioni nella normativa e negli istituti contrattuali. Gli aumenti decorrono dal mese di luglio 2008 come da tabella sottostante: LIV. Totale aumento Incremento dal 01.07.08 Incremento dal 01.04.09 Incremento dal 01.12.09 8 119,07 48,14 38,00 32,93 7 109,04 44,08 34,80 30,16 6 105,280 42,56 33,60 29,12 5 99,01 40,03 31,60 27,38 4 96,51 39,02 30,80 26,69 3 bis 3 2 bis 2 94,00 91,49 87,73 86,48 38,00 36,99 35,47 34,96 30,00 29,20 28,00 27,60 2600 25,30 24,26 23,92 1 52,01 21,03 16,60 14,38 Segreteria Nazionale

Conseguentemente alle date sottoindicate troverà applicazione il seguente ERN LIV. ERN dal 01/07/2008 dal 01/04/2009 dal 01/12/2009 8 1.751,37 1.789,37 1.822,30 7 1662,07 1.696,87 1.727,03 6 1.551,35 1.584,95 1.614,07 5 1.452,24 1.483,84 1.511,22 4 1.370,87 1.401,67 1.428,36 3 bis 3 2 bis 2 1.341,29 1.311,73 1.277,54 1.246,96 1.371,29 1.340,93 1.305,54 1.274,56 1.397,29 1.366,23 1.329,80 1.298,48 1 1.041,84 1.058,44 1.072,82 Gli aumenti retributivi per le imprese terziste del Mezzogiorno entreranno in vigore alle seguenti scadenze: gennaio 2009, ottobre 2009, giugno 2010. UNA TANTUM L importo una tantum, pari a 114 euro lordi verrà erogato con la retribuzione del mese di luglio 2008 e sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data dell 8 luglio 2008. Tale importo è commisurato all anzianità di servizio maturata nel periodo 1 aprile 30 giugno 2008, con riduzione proporzionale per i casi di: - servizio militare - aspettativa - congedo parentale - cassa integrazione guadagni a zero ore. L importo una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale, né del trattamento di fine rapporto. SINTESI DEI PRINCIPALI CONTENUTI NORMATIVI - gli obblighi di informazione previsti dall art. 10 sono stati adeguati alla disciplina del recente D. Lgs. n. 25/07; in particolare, è previsto che la soglia dimensionale oltre la quale sussiste l obbligo per l azienda di fornire una serie di informazioni alla RSU, o, in mancanza, alle OO.SS., è fissata in 50 dipendenti. - È stato meglio precisato che l assemblea retribuita potrà svolgersi in orario di lavoro solo qualora la convocazione avvenga congiuntamente ad opera delle OO.SS. stipulanti il CCNL, o unitariamente dall intera RSU. Circ. 116/2008/C - GLC/glc - 3/2008/UTS Pagina 2

- È stata fissata in 8 mesi la durata dell ulteriore contratto a termine stipulabile oltre il limite massimo complessivo di 36 mesi introdotto dalla L. 247/07. - I periodi di prova sono stati incrementati secondo lo schema seguente: 8 e 7 livello: 6 mesi 6 livello: 4 mesi 5 livello: 4 mesi 4 livello: 3 mesi 3 livello 2 mesi½ 2 livello 2 mesi 1 livello: 1 mese metà. Per le assunzioni a termine fino a sei mesi, le predette durate sono ridotte alla - Come conseguenza dell introduzione legale della contribuzione per malattia, e relativa indennità a carico INPS ove prevista dalla legge, è stato precisato che al lavoratore apprendista operaio o impiegato spetti un trattamento di malattia a carico azienda pari a quanto previsto, rispettivamente, per gli operai o gli impiegati; - È stata istituita la figura del tutor aziendale per i lavoratori disabili in forza all azienda; al contempo, viene disposto che l azienda potrà richiedere, ove possibile, ai lavoratori i quali intendano usufruire, a titolo proprio o per assistere familiari disabili, dei permessi previsti dalla L. 104/92, una programmazione almeno mensile dei suddetti permessi. Le eventuali variazioni rispetto al programma dovranno essere tempestivamente comunicate all azienda. - È stato previsto che anche nelle strutture di vendita diretta al pubblico (spacci aziendali, outlet, showroom) dei prodotti aziendali si possano concordare a livello aziendale strutture di orario alternative, settimanali o plurisettimanali. - È stata introdotta la possibilità di elevare, con accordo aziendale, il limite massimo di orario effettuabile in regime di flessibilità, fissato di norma a 48 ore settimanali. - Il limite massimo annuo di ore straordinarie effettuabili dal singolo lavoratore viene elevato da 180 a 250 ore; inoltre il monte ore annuo complessivo aziendale di lavoro straordinario è elevato da 130 a 160 ore per dipendente. Il lavoro straordinario, ferma restando il carattere volontario dello stesso, potrà essere richiesto dall azienda anche per compensare punte anomale di assenza. - La dichiarazione del lavoratore di attivare la banca delle ore resterà valida fino a disdetta (e non dovrà più essere rinnovata ogni anno). Le ore confluite Circ. 116/2008/C - GLC/glc - 3/2008/UTS Pagina 3

in banca ore e non fruite entro l anno solare successivo potranno essere monetizzate. - Le clausole elastiche e/o flessibili nel part time possono essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di tre giorni e le ore così effettuate sono compensate con la maggiorazione del 15%; in casi particolari, previsti dal CCNL, azienda e lavoratore potranno concordare la sospensione temporanea dell efficacia di tali clausole; - Viene istituita una Commissione tecnica paritetica che si occuperà di studiare i temi relativi all organizzazione del lavoro, con particolare riguardo alla disciplina dell inquadramento dei lavoratori; - È previsto che tutte le assenze devono essere comunicate all azienda, nella giornata in cui si verificano, entro 4 ore dall inizio del normale orario di lavoro, salvo i casi di comprovato impedimento. - Le aziende provvederanno a registrare, senza particolari formalità, la formazione eventualmente effettuata dal lavoratore, in una prospettiva applicativa delle disposizioni di legge in materia di libretto formativo del lavoratore. - In ottemperanza con quanto previsto dalla normativa vigente, si prevede che le aziende consegneranno al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (la cui denominazione è modificata in Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e per l ambiente RLSA), con sottoscrizione di apposito verbale di consegna, copia del documento di valutazione dei rischi e del registro infortuni. I RLSA sono tenuti a farne un uso strettamente riservato ed interno, e esclusivamente connesso all esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della privacy e del segreto industriale; - È stata prevista come autonoma infrazione disciplinare l inosservanza, da parte del lavoratore, delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni in materia ambiente di lavoro, igiene e sicurezza emanate dall azienda in conformità alle leggi vigenti; - È prevista la possibilità di concordare con la RSU una diversa distribuzione della terza settimana di ferie, da godersi anche in separato periodo; per i lavoratori che operano in luoghi lontani dalla residenza delle loro famiglie, l azienda, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, potrà accordare periodi continuativi di assenza attraverso l utilizzo delle ferie e dei permessi annui retribuiti previsti dal contratto; tali periodi di norma dovranno essere fruiti in tempi non coincidenti con il periodo di fruizione collettiva delle ferie annuali, e la relativa richiesta dovrà essere avanzata, per iscritto, con un preavviso di almeno tre mesi; - Si istituisce un gruppo di lavoro avente la finalità di studiare un progetto di costituzione di un Ente bilaterale per le Piccole e Medie Imprese del settore tessile abbigliamento moda; Quota contratto per i lavoratori non iscritti al sindacato Con la presente, forniamo le istruzioni per il più ravvicinato adempimento, che è relativo alla trattenuta quota contratto per i lavoratori non iscritti alle Circ. 116/2008/C - GLC/glc - 3/2008/UTS Pagina 4

Organizzazioni sindacali, così come prevista dal Protocollo, sottoscritto in pari data all accordo dell 08.07.08, e relativo alle modalità di esecuzione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta da Femca-Filtea-Uilta ai lavoratori non iscritti, a seguito del rinnovo del CCNL. Tale trattenuta, quantificata in 25 euro, costituisce la quota di partecipazione alle spese, da parte dei lavoratori non iscritti al sindacato, sostenute dalle organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto. Di seguito, riepiloghiamo adempimenti e scadenze: 1. entro il 20 luglio 2008, le Direzioni aziendali e le Organizzazioni Sindacali, ciascuna per proprio conto, informeranno i lavoratori sulle modalità della sottoscrizione affiggendo in bacheca il comunicato inerente la procedura di attuazione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta dalle Organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil ai lavoratori non iscritti (Allegato A); 2. entro cinque giorni lavorativi dall informazione affissa in bacheca, i lavoratori che non vogliono aderire alla sottoscrizione lo comunicheranno per iscritto alla Direzione aziendale; 3. l Azienda provvederà ad effettuare la trattenuta di 25 Euro sulla retribuzione del mese di luglio 2008; nel caso in cui tale adempimento risultasse eccessivamente difficoltoso per ragioni tecniche legate all elaborazione dei cedolini paga, la trattenuta potrà essere effettuata sulla retribuzione del mese successivo; 4. i lavoratori assenti dal luogo di lavoro per ferie, malattia, infortunio, congedo matrimoniale, missione o qualunque altro motivo nel periodo intercorrente tra l affissione in bacheca dell informativa ed i cinque giorni lavorativi successivi, potranno comunicare la loro non adesione nel termine dei 5 giorni lavorativi successivi al rientro in azienda. Fino ad allora la trattenuta resta sospesa; 5. la trattenuta non verrà altresì effettuata ai lavoratori che dichiarino per iscritto di voler devolvere la quota di sottoscrizione ad altra e diversa Organizzazione sindacale; 6. entro il 30 settembre 2008, l Azienda dovrà versare le trattenute sul c/c n. 45437 CAB 03200 ABI 01005, IBAN IT67N0100503200000000045437 presso Banca Nazionale del Lavoro, via Bissolati n. 2 ROMA intestato a FEMCA-CISL, FILTEA- CGIL e UILTA-UIL a mezzo di bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione dell azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività; 7. entro il 31 ottobre 2008, le Direzioni aziendali comunicheranno alle R.S.U, o in mancanza alle Organizzazioni sindacali territoriali di Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil, esclusivamente l ammontare complessivo trattenuto (allegando fotocopia della ricevuta del versamento delle quote di sottoscrizione effettuato Circ. 116/2008/C - GLC/glc - 3/2008/UTS Pagina 5

tramite bonifico bancario) unitamente al numero complessivo degli aderenti alla sottoscrizione e al numero dei dipendenti in forza; 8. i dati e la documentazione relativa alla sottoscrizione saranno conservati dall Azienda fino al giorno 31 marzo 2009 e successivamente potranno essere distrutti. Le Organizzazioni sindacali provinciali Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil potranno richiedere, entro il 15 giugno 2009, alle Direzioni aziendali, una dichiarazione che attesti esclusivamente il numero complessivo dei non aderenti alla sottoscrizione. Circ. 116/2008/C - GLC/glc - 3/2008/UTS Pagina 6

Allegato A al Protocollo dell 8 luglio 2008 COMUNICATO AI LAVORATORI In relazione alla sottoscrizione dell Accordo 8 luglio 2008 di rinnovo del CCNL 4 maggio 2004 è stata convenuta la seguente procedura esecutiva in ordine alla trattenuta e al versamento delle quote di sottoscrizione contrattuale di 25 Euro a carico dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil. La procedura concordata tra le parti è la seguente: 1. entro il 20 luglio 2008, le Direzioni aziendali e le Organizzazioni Sindacali, ciascuna per proprio conto, informeranno i lavoratori sulle modalità della sottoscrizione affiggendo in bacheca il presente comunicato inerente la procedura di attuazione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta dalle Organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil ai lavoratori non iscritti; 2. entro cinque giorni lavorativi dalla informazione affissa in bacheca, i lavoratori che non vogliono aderire alla sottoscrizione lo comunicheranno per iscritto alla Direzione aziendale; 3. l Azienda provvederà ad effettuare la trattenuta di 25 Euro sulla retribuzione del mese di luglio 2008; 4. i lavoratori assenti dal luogo di lavoro per ferie, malattia, infortunio, congedo matrimoniale, missione o qualunque altro motivo nel periodo intercorrente tra la pubblicazione in bacheca ed i cinque giorni lavorativi successivi, potranno comunicare la loro non adesione nel termine dei 5 giorni lavorativi successivi al rientro in azienda. Fino ad allora la trattenuta resta sospesa; 5. la trattenuta non verrà altresì effettuata ai lavoratori che dichiarino per iscritto, entro il suddetto termine, di voler devolvere la quota di sottoscrizione ad altra e diversa Organizzazione sindacale; 6. entro il 30 settembre 2008, l Azienda dovrà versare le trattenute sul c/c n. 45437 CAB 03200 ABI 01005 IBAN IT67N0100503200000000045437 presso Banca Nazionale del Lavoro, via Bissolati n. 2 ROMA intestato a FEMCA-CISL, FILTEA- CGIL e UILTA-UIL a mezzo di bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione dell azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività; Circ. 116/2008/C - GLC/glc - 3/2008/UTS Pagina 7

7. entro il 31 ottobre 2008, le Direzioni aziendali comunicheranno alle R.S.U, o in mancanza alle Organizzazioni sindacali territoriali di Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil, esclusivamente l ammontare complessivo trattenuto (allegando fotocopia della ricevuta del versamento delle quote di sottoscrizione effettuato tramite bonifico bancario), unitamente al numero complessivo degli aderenti alla sottoscrizione e al numero dei dipendenti in forza; 8. i dati e la documentazione relativa alla sottoscrizione saranno conservati dall Azienda fino al 31 marzo 2009 e successivamente potranno essere distrutti. Circ. 116/2008/C - GLC/glc - 3/2008/UTS Pagina 8