Periodico informativo n. 5/2013



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Periodico informativo n. 5/2013 Tabelle ACI 2013 aggiornate e auto in uso promiscuo ai soci e dipendenti Gentile Cliente, Le inviamo la presente per comunicarle che l ACI ha pubblicato, come ogni anno, le tabelle ACI aggiornate, visionabili al seguente link: http://www.aci.it/iservizi/servizi-online/fringe-benefit.html. Grazie al provvedimento, pubblicato in G.U. n. 297 del 21 dicembre 2012, è ora possibile determinare il valore dei costi chilometrici e del relativo imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit delle autovetture date in uso promiscuo a dipendenti e collaboratori per l anno 2013. Le valutazioni alla luce della nuova disciplina del godimento ai soci L aggiornamento delle tabelle ACI per il 2013 riporta alla mente altre valutazioni fiscali. In primis la nuova disciplina sul godimento dei beni aziendali in uso ai soci/familiari, introdotta dall art.2, co.36-quaterdecies del D.L. n.138/11. Essa comporta l indeducibilità dei costi relativi al bene, se lo stesso viene concesso in uso a tali soggetti a un valore inferiore a quello di mercato. L Agenzia delle Entrate, nella C.M. n.24/e ha, successivamente, precisato che l indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento trova una deroga in tutti quei casi in cui vi siano già delle disposizioni del Tuir, che stabiliscono una limitazione alla deduzione dei costi, come ad esempio l art. 164 per i veicoli aziendali.

In tal caso, infatti, l indeducibilità, sia pure parziale, dei costi afferenti il bene è già sancita da disposizioni speciali del Tuir che hanno stabilito a monte, presuntivamente, un inerenza parziale del bene all attività d impresa, consentendo la deduzione forfettaria dei costi. Effetti fiscali della concessione in uso dell auto agli amministratori e dipendenti Le conseguenze fiscali in capo al socio e alla società concedente, nel caso di concessione in godimento di un veicolo al socio che è amministratore o dipendente si sostanziano: non tassazione del socio quale reddito diverso, in quanto si applicano le regole del fringe benefit dell art.51 del Tuir: tassazione sul 30% della tariffa Aci, al netto di eventuali somme pagate alla società. Il reddito rimane attratto nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e non andrà dichiarato come reddito diverso. Per le autovetture, in particolare, l'ammontare da assoggettare ad Inps e a Irpef sarà quantificato in base al 30% dei costi chilometrici della tariffa Aci dei 15.000 chilometri annui; e ciò indipendentemente da quanta strada viene effettivamente percorsa per finalità private e dall'ammontare dei costi sostenuti dall'impresa per l'auto, che potrà essere maggiore o minore di quello previsto forfettariamente come benefit; gli oneri sostenuti per l automezzo, dalla società concedente, sono deducibili al 90% (per i soci-dipendenti) e al 40% con tetto di 18.076 come costo rilevante (per i soci-amministratori). La nuova deducibilità dei costi auto dal 2013 Va ricordato che la L. 28.6.2012, n. 92 (c.d. Riforma del lavoro ) con l'art. 4, co. 72-76, aveva compiuto un primo ridimensionamento della deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto non utilizzati in via esclusiva come beni strumentali da imprese e professionisti. In particolare, la misura di deducibilità, fissata al 40%, sarebbe stata ridotta al 27,5%. Inoltre, anche per i veicoli aziendali dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, la deducibilità passa dal 90% al 70% a partire dal periodo d'imposta 2013. Con la Legge di Stabilità 2013 è stata però prevista un ulteriore stretta (sempre a partire dal periodo d'imposta 2013) dei costi relativi alle auto delle

imprese riducendo la deducibilità al 20% e non più al 27,5%. Si evidenzia il fatto che la Legge di Stabilità non fa alcuna modifica per le auto in uso promiscuo ai dipendenti, pertanto dovranno subire solo la riduzione prevista dalla Riforma del Lavoro dal 90% al 70%. Per le auto, dunque, premesso che la C.M. n.36/e/12 dispone che per determinare il reddito diverso da assoggettare a tassazione è necessario confrontare i due seguenti importi: il valore normale del diritto di godimento del bene, rappresentato dal c.d. fringe benefit, determinato ai sensi dell art.51, co.4 del Tuir, al netto del corrispettivo eventualmente pagato; il maggior reddito derivante dalla ripresa a tassazione dei costi indeducibili dell autovettura, ex art. 164 del Tuir, imputato a tutti i soci, a prescindere da chi utilizza effettivamente il veicolo. A differenza di quanto accade per i beni per i quali non sussistono disposizioni del TUIR che limitano la deducibilità, il maggiore reddito d impresa che deriva dalla ripresa a tassazione dei costi ai sensi dell art.164 del Tuir deve essere imputato pro- quota a tutti i soci (e quindi nei modi ordinari), mentre il reddito diverso è ovviamente attribuito al solo socio come effettivo utilizzatore del bene. Esempio pratico di determinazione del fringe benefit, alla luce della disciplina del godimento dei beni ai soci Se un socio utilizza l'auto aziendale anche per scopi personali, in capo allo stesso verrà rilevato un reddito diverso ex articolo 67, comma 1, lettera h-ter) (da indicare al rigo RL10 del modello Unico PF 2013) in misura corrispondente al fringe benefit previsto dall'articolo 51, comma 4, del Tuir (30% della percorrenza convenzionale di 15.000 km), mentre per la società concedente la deducibilità dei costi di tale automezzo sarà disciplinata dall'articolo 164 del Tuir. Se poi tale socio fosse anche dipendente della società, allora nessun reddito diverso sarà allo stesso imputato poiché assorbito dal relativo fringe benefit che costituisce a tutti gli effetti reddito da lavoro dipendente.

Sulla base di queste considerazioni e tenuto conto delle nuova tariffe Aci valevoli per il 2013, se è un'autovettura Volkswagen Passat Variant 2.0 tdi dpf 140cv a essere concessa in uso al socio Tizio o loro familiari, e l'accordo di assegnazione prevede che Tizio versi al datore di lavoro un importo annuo di 800 euro più Iva (totale 968 euro) quale rimborso forfetario di spese e senza alcun limite di chilometraggio privato. La Tabella Aci prevede per tale autovettura i seguenti valori: benefit chilometrico 0,7325 euro; benefit annuo 3.296,25 euro (sito ACI http://www.aci.it/i-servizi/servizionline/fringe-benefit.html). Il valore convenzionale del benefit annuo è il seguente: (3.296,25-968,00) = 2.328,25. Ogni mese, l'imponibile previdenziale e fiscale della busta paga deve essere integrato di (2.328,25: 12) = 194,02. Ipotizzando costi di impiego dell auto pari a euro 5.000, la deduzione dal 2013 sarà pari a 3.500 (con una differenza in negativo di ben di 1.000 euro rispetto al 2012). Le tabelle ACI comprendono tutte le tipologie di autovetture presenti sul mercato, pertanto i calcoli sia dei costi chilometrici sia dei relativi fringe benefit valevoli anche per la disciplina antielusiva dei beni concessi in godimento a soci e familiari di cui al D.L.

138/2011, devono essere verificati a seconda del tipo di veicolo e di periodo di utilizzo. In vista della stretta sulla deduzione dei costi in vigore dal 2013, è opportuno valutare l'intestazione personale con utilizzo del sistema dei rimborsi a piè di lista. Inclusione in Unico A oggi la richiesta di tutti gli operatori del settore e dei contribuenti è molto semplice: se questi dati fossero inseriti direttamente nella dichiarazione dei redditi anziché in una comunicazione separata e autonoma (in scadenza il 02 aprile 2013), non verrebbe semplificata la procedura in termini di minori adempimenti per gli intermediari e non si risparmierebbe denaro in termini di minori compensi da pagare da parte dei contribuenti agli intermediari? Ravenna, 11 gennaio 2013 p. Se.t.am. Flavia Valmorra - Roberto Garavini