VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO



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Transcript:

1 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO Aspetti procedurali e operatività pratica N.B.: l'impostazione del materiale è stata attuata per costituire «dispensa» dell'incontro di studio e non come supporto di mera proiezione. In ogni caso, si pone in evidenza che l'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Relazione di Giancarlo Modolo

2 OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE Gli investimenti sono beni patrimoniali collocati all estero suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia, i quali devono sempre risultare indicate nel quadro RW indipendentemente dall effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d imposta. A titolo esemplificativo, devono essere indicati: gli immobili situati all estero o i diritti reali (usufrutto o nuda proprietà); le quote di immobili situati all estero o i diritti reali immobiliari (comproprietà o multiproprietà); gli oggetti preziosi e le opere d arte che si trovano fuori del territorio dello Stato; le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia. N.B.: le attività patrimoniali detenute all estero devono essere indicate nel quadro RW anche se immesse in cassette di sicurezza.

3 OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE Devono costituire oggetto di monitoraggio fiscale anche le attività patrimoniali detenute per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, se il contribuente risulta essere titolare effettivo. Attenzione > si devono considerare, ai fini del monitoraggio, come detenuti all estero anche i beni immobili che sono ubicati in Italia, ma che sono posseduti per il tramite: fiduciarie estere; o: di un soggetto interposto residente all estero. N.B.: poiché il quadro RW riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti all estero detenuti nel periodo d imposta, è necessario compilarlo anche se l investimento non è più posseduto al termine del periodo d imposta (ad es.: una unità immobiliare che è stata venduta nel corso dell anno).

4 TITOLARI EFFETTIVI DI INVESTIMENTI ESTERI 1 di 4 quadro RW > sia possessori formali di investimenti, sia coloro che, pur non possessori diretti, ma soggetti collegati, sono valutati come titolari effettivi (art. 4 DL 167/90). TELEFISCO2015 > I soggetti collegati si possono identificare in tutti quei soggetti che: hanno una posizione rilevante ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale rispetto alle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione; ovvero: coloro i quali presentano un collegamento con il reddito sottratto ad imposizione evidenziato. Al ricorrere delle condizioni previste dalle disposizioni in materia di collaborazione volontaria, ciascun richiedente può presentare l istanza di adesione alla procedura, per la propria posizione. Il richiedente, quindi, agisce autonomamente e potrebbe non essere a conoscenza dell avvio della medesima procedura da parte di soggetti collegati per la medesima violazione.

5 TITOLARI EFFETTIVI DI INVESTIMENTI ESTERI 2 di 4 quadro RW > sia possessori formali di investimenti, sia coloro che, pur non possessori diretti, ma soggetti collegati, sono valutati come titolari effettivi (art. 4 DL 167/90). I soggetti collegati da indicare nel modello, pertanto, sono necessariamente soggetti terzi rispetto alla procedura attivata dal singolo contribuente. Assunta l autonomia delle singole procedure, nell istanza presentata da un certo richiedente devono essere indicati: i collegati alle attività finanziarie o patrimoniali estere oggetto di emersione; o: i soggetti che, pur non presentando collegamenti con le attività estere, presentano collegamenti con il richiedente in relazione ai redditi che formano oggetto di emersione. Esempio > caso dei soci o associati se il richiedente è una società di persone o altro soggetto trasparente, per natura o per opzione, che aderisce alla procedura nazionale.

6 TITOLARI EFFETTIVI DI INVESTIMENTI ESTERI 3 di 4 La procedura per la regolarizzazione degli investimenti illecitamente detenuti all estero riguarda i soggetti residenti tenuti alla compilazione del modulo RW sono le persone fisiche e i soggetti assimilati, nonché i titolari effettivi. Per titolare effettivo si intende, in caso di società, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti. Tale criterio si doveva ritenere soddisfatto se la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale (in concreto almeno il 26%).

7 TITOLARI EFFETTIVI DI INVESTIMENTI ESTERI 4di 4 Ai fini della determinazione della percentuale rilevante per essere considerato titolare effettivo di società e di altre entità giuridiche, si devono necessariamente computare anche le partecipazioni intestate ai familiaridi cui all art. 5, comma 5, del Tuir e, quindi, quelle del coniuge e dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado. grado parenti in linea retta parenti in linea collaterale affini Suoceri Genitori Generi primo Figli Nuore Nonni Fratelli secondo Cognati Nipoti (figli dei figli) Sorelle Zii (fratelli e sorelle dei Bisnonni genitori) Bisnipoti (figli dei nipoti da terzo Nipoti (figli di fratelli e parte dei figli) sorelle)

8 REGOLE OPERATIVE FINO ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO 2009 tenuto a disposizione non tassato all estero tassato all estero No Quadro RW Sì Quadro RW Immobile ubicato all estero locato Sì Quadro RW Suscettibile di plusvalenza imponibile Sì Quadro RW

9 REGOLE OPERATIVE A PARTIRE DAL MODELLO UNICO 2010 tenuto a disposizione non tassato all estero tassato all estero Sì Quadro RW Sì Quadro RW Immobile ubicato all estero locato Sì Quadro RW Suscettibile di plusvalenza imponibile Sì Quadro RW

10 PARTECIPAZIONE ESTERA OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE Paolo Rossi deteneva e detiene una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale in una società estera localizzata in un Paese White list che possedeva immobili all estero, delle obbligazioni estere e conti correnti bancari. Paolo Rossi (persona fisica italiana) Sì, quadro RW per la partecipazione + 26% Immobili all estero Società White list Obbligazioni estere No quadro RW Conti correnti esteri

11 PARTECIPAZIONE ESTERA OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE Paolo Rossi deteneva e detiene una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale in una società estera localizzata in un Paese non White list che possedeva sia un conto corrente all estero, sia delle obbligazioni estere e degli immobili all estero. Paolo Rossi (persona fisica italiana) + 26% Società non White list Immobili all estero Obbligazioni estere Conti correnti esteri Sì quadro RW per tutti gli investimenti sottostanti (con prospetto dettaglio)

12 PARTECIPAZIONE ESTERA OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE Paolo Rossi deteneva e detiene una partecipazione del 20% in una società non White list e del 50% in una srl italiana che, a sua volta, deteneva il 50% della medesima società non White list titolare di immobili all estero, un conto corrente all estero e di obbligazioni estere. Paolo Rossi (persona fisica italiana) 20% Società non white list Partecipazione effettiva estera [20+(50% di 50)]=45 Partecipazione al 50% 50% Immobili all estero Obbligazioni estere Conti correnti esteri Srl italiana Sì quadro RW per tutti gli investimenti sottostanti (con prospetto dettaglio)

13 MONITORAGGIO FISCALE E VOLUNTARY DISCLOSURE Con decorrenza dal 2015, è stata introdotta una procedura di collaborazione volontaria : per le violazioni al monitoraggio dei capitali; per le violazioni interne (cd. voluntary domestica o interna ). La collaborazione volontaria (voluntary disclosure) estera consente di regolarizzare le violazioni relative agli obblighi dichiarativi e in materia di monitoraggio fiscale commessi fino al 30 settembre 2014. Il contribuente che si attiva, ha l obiettivo di regolarizzare le violazioni riferite: al quadro RW > omessa/parziale indicazione di investimenti (attività finanziarie e patrimoniali) costituiti/detenuti all estero; alle imposte collegate > omessa indicazione sia dei redditi (nazionali) che sono serviti a costituire la provvista per l investimento estero, sia dei redditi (esteri) che hanno generato gliinvestimentiesteri(dismissioni e/o frutti civili). Tenere presenti anche Ivie e Ivafe degli anni 2012 e 2013.

14 VOLUNTARY DISCLOSURE ASPETTI GENERALI VIOLAZIONI SOGGETTI INTERESSATI inerenti al MONTORAGGIO FISCALE (art. 1, comma 1, della L. 15.12.2014, n. 186, che ha integrato il D.L. 28.6.1990, n. 167, convertito dalla L. 4.8.1990, n. 227) persone fisiche società semplici associazioni professionali enti non commerciali OGGETTO Investimenti e/o attività finanziarie e patrimoniali costituiti o detenuti all estero nei periodi d imposta accertabili DISCLOSURE ATTIVITÀ ESTERE (scadenza: 30.9.2015) solo persone fisiche (INTERNAZIONALE) tutti i contribuenti (NAZIONALE) irregolarità nell esposizione dei dati nel quadro RW irregolarità nell esposizione dei dati nazionali o domestici

15 VOLUNTARY DISCLOSURE CAUSE OSTATIVE RISCONTRO EVENTUALE AVVIO accessi ispezioni e/o verifiche accertamenti procedimenti di tipo penale NOTIFICA avviso di accertamento questionari specifiche richieste contestazioni di violazioni tenendo presente che non rilevano le eventuali liquidazioni di imposta (ex art. 36 ib del D.P.R. 600/73) e nemmeno i cosiddetti controlli formali (ex art. 36 ter del D.P.R. 600/73) FORMALE CONOSCENZA anche da soggetti eventualmente collegati o solidalmente obbligati

16 OPERATIVITÀ TRA I DUE TIPI DI VOLUNTARY DISCLOSURE prima ipotesi Presenza di ricavi o proventi non dichiarati da una società per consentire il trasferimento all estero di fondi a favore di una persona fisica (socio) Socio Società Voluntary disclosure internazionale per attività estere (quadro RW) e per i redditi finanziari Voluntary disclosure nazionale per la regolarizzazione o sanatoria delle dichiarazioni infedeli seconda ipotesi Presenza di oneri o costi dedotti da una società per consentire alla persona fisica (socio) di realizzare la provvista all estero Socio Società Voluntary disclosure internazionale per attività estere (quadro RW) e per i redditi finanziari Voluntary disclosure nazionale per la regolarizzazione o sanatoria delle dichiarazioni infedeli

17 REGOLE NEL RAPPORTO CON IL CLIENTE IN SEDE DI INCARICO OGGETTO DELLA POSIZIONE Mandato o incarico professionale Attestazione o dichiarazione inerente alla veridicità delle notizie e/o delle informazioni fornite Stati interessati anni e/o periodi interessati tipi di operazioni soggetti collegati o coinvolti VERIFICA PRESENZA CAUSE OSTATIVE ANALISI DOCUMENTALE RILEVAZIONE REDDITIVITÀ PERIODICA accessi ispezioni e/o verifiche accertamenti procedimenti di tipo penale trasferimento fondi (bonifici o altri mezzi tracciabilità) atti di compravendita (beni mobili, immobili e altre attività) provenienza beni (acquisizione, successione, donazione, ecc.) da estratti conto bancari e da resoconti della gestione titoli compravendita di titoli (trading) o altri contratti ( > polizze) partecipazioni in società (delibere societarie e adempimenti)

18 PERIODI D IMPOSTA DA REGOLARIZZARE Redditi SE EVASIONE INFERIORE AI LIMITI DELLE SANZIONI PENALI E ATTIVITÀ IN PAESI WHITE LIST O BLACK LIST CON ACCORDO Dichiarazione infedele dall anno 2010 Dichiarazione omessa dall anno 2009 Quadro RW (violazioni) dall anno 2009 Redditi SE EVASIONE SUPERIORE AI LIMITI DELLE SANZIONI PENALI E ATTIVITÀ IN PAESI BLACK LIST (senza accordo) Dichiarazione infedele dall anno 2006 Dichiarazione omessa dall anno 2004 Quadro RW (violazioni) dall anno 2004

19 PERIODI DA REGOLARIZZARE PAESI WHITE LIST E BLACK LIST CON ACCORDO Anno Presentazione dichiarazione infedele dichiarazione Termini di accertamento Omessa dichiarazione 2009 2010 2015 2010 2011 2015 2016 2011 2012 2016 2017 2012 2013 2017 2018 2013 2014 2018 2019 2014 2015 2019 2020 Attenzione > il decreto Milleproroghe 2015 ha ridotto i termini per l irrogazione delle sanzioni delle violazioni inerenti modulo RW per i soggetti che aderiranno alla collaborazione volontaria in relazione agli investimenti detenuti in Paesi black list che hanno firmato con l Italia l accordo sullo scambio di informazioni fiscali entro il 2 marzo 2015.

20 Paese REGOLARIZZAZIONI RW Sanzione prevista RW Disclosure (sanzioni ridotte) Rimpatriotrasferimento in Italia o Ue (o See w.l.) [50%] No rimpatrio [25%] NON BLACK LIST 3% 1,50% 2,25% BLACK LIST SENZA ACCORDO 6% 3% 4,50% CON ACCORDO 3% 1,50% 2,25 Determinate le sanzioni dovute, si beneficia dell ulteriore abbattimento se definizione con: adesione all invito al contraddittorio (recependo i conteggi dell Ufficio) > a 1/6; accertamento con adesione (per ridurre l imponibile in contraddittorio) > a 1/3.

21 ABBATTIMENTO SANZIONI DA QUADRO RW INVESTIMENTI DETENUTI IN PAESE BLACK LIST SENZA accordo SENZA rimpatrio delle attività Raddoppio dei termini di accertamento (art. 12, c.2 bis, D.L. 78/2009) Raddoppio delle sanzioni da omessa/infedele DR dal 2008 (art. 12, c. 2, D.L. 78/2009) Sanzione da RW fissa al 3% Riduzione del 50% delle sanzioni da RW Sì Sì No No SANZIONI OPERATIVE PER QUADRO RW Determinazione dei periodi di imposta > art. 20, D.Lgs. 472/1997, tenuto conto del raddoppio dei termini per attività in Paesi black list > art. 12, comma 2 ter, D.L. 78/2009. Periodo Sanzione Riduzione del 25% delle sanzioni Riduzione a 1/3 per acquiescenza Dal 2004 al 2007 5% 3,75% (75% del 5%) 1,25% Dal 2008 al 2013 6% 4,50% (75% del 6%) 1,50%

22 ABBATTIMENTO SANZIONI DA QUADRO RW INVESTIMENTI DETENUTI IN PAESE BLACK LIST SENZA accordo CON rimpatrio delle attività Raddoppio dei termini di accertamento (art. 12, c.2 bis, D.L. 78/2009) Raddoppio delle sanzioni da omessa/infedele DR dal 2008 (art. 12, c. 2, D.L. 78/2009) Sanzione da RW fissa al 3% Riduzione del 50% delle sanzioni da RW Sì Sì No Sì SANZIONI OPERATIVE PER QUADRO RW Determinazione dei periodi di imposta > art. 20, D.Lgs. 472/1997, tenuto conto del raddoppio dei termini per attività in Paesi black list > art. 12, comma 2 ter, D.L. 78/2009. Periodo Sanzione Riduzione del 50% delle sanzioni Riduzione a 1/3 per acquiescenza Dal 2004 al 2007 5% 2,50% (50% del 5%) 0,833% Dal 2008 al 2013 6% 3,00% (50% del 6%) 1,00%

23 ABBATTIMENTO SANZIONI DA QUADRO RW INVESTIMENTI DETENUTI IN PAESE BLACK LIST CON accordo SENZA rimpatrio delle attività Raddoppio dei termini di accertamento (art. 12, c.2 bis, D.L. 78/2009) Raddoppio delle sanzioni da omessa/infedele DR dal 2008 (art. 12, c. 2, D.L. 78/2009) Sanzione da RW fissa al 3% Riduzione del 50% delle sanzioni da RW No No Sì No SANZIONI OPERATIVE PER QUADRO RW Determinazione dei periodi di imposta > art. 20, D.Lgs. 472/1997, tenuto conto del raddoppio dei termini per attività in Paesi black list > art. 12, comma 2 ter, D.L. 78/2009. Periodo Sanzione Riduzione del 50% delle sanzioni Riduzione a 1/3 per acquiescenza Dal 2004 al 2013 3% 2,25% (75% del 5%) 0,75%

24 ABBATTIMENTO SANZIONI DA QUADRO RW INVESTIMENTI DETENUTI IN PAESE BLACK LIST CON accordo CON rimpatrio delle attività Raddoppio dei termini di accertamento (art. 12, c.2 bis, D.L. 78/2009) Raddoppio delle sanzioni da omessa/infedele DR dal 2008 (art. 12, c. 2, D.L. 78/2009) Sanzione da RW fissa al 3% Riduzione del 50% delle sanzioni da RW No No Sì Sì SANZIONI OPERATIVE PER QUADRO RW Determinazione dei periodi di imposta > art. 20, D.Lgs. 472/1997, tenuto conto del raddoppio dei termini per attività in Paesi black list > art. 12, comma 2 ter, D.L. 78/2009. Periodo Sanzione Riduzione del 50% delle sanzioni Riduzione a 1/3 per acquiescenza Dal 2004 al 2013 3% 1,50% (50% del 5%) 0,50%

25 ABBATTIMENTO SANZIONI DA QUADRO RW INVESTIMENTI DETENUTI IN PAESE WHITE LIST CON e SENZA rimpatrio delle attività Raddoppio dei termini di accertamento (art. 12, c.2 bis, D.L. 78/2009) Raddoppio delle sanzioni da omessa/infedele DR dal 2008 (art. 12, c. 2, D.L. 78/2009) Sanzione da RW fissa al 3% Riduzione del 50% delle sanzioni da RW No No Sì Sì SANZIONI OPERATIVE PER QUADRO RW Determinazione dei periodi di imposta > art. 20, D.Lgs. 472/1997. Periodo Sanzione Riduzione del 50% delle sanzioni Riduzione a 1/3 per acquiescenza Dal 2004 al 2013 3% 1,50% (50% del 5%) 0,50%

26 SANZIONI PER LE DICHIARAZIONI Paese Black list senza accordo infedele dichiarazione Black list senza accordo omessa dichiarazione White list o Black list con accordo infedele dichiarazione White list o Black list con accordo omessa dichiarazione Sanzioni ordinarie Sanzioni ridotte con VD Sanzioni finali con adesione 133% fino al 2007 99,75% 16,62% 267% dal 2008 200,25% 33,38% 160% fino al 2007 120% 20,00% 320% dal 2008 240% 40,00% 133% 99,75% 16,62% 160% 120% 20%

27 VIOLAZIONI RW VOLUNTARY DISCLOSURE O RAVVEDIMENTO OPEROSO? VIOLAZIONI MODULO RW CASO DI SOMME DETENUTE IN UN PAESE A FISCALITÀ PRIVILEGIATA CHE HA STIPULATO UN ACCORDO CON L ITALIA Caratteristiche Situazione Ravvedimento operoso Voluntary disclosure Attività del contribuente Attività dell Agenzia Sanzioni applicabili Riduzione sanzioni è il contribuente a decidere quando e cosa sanare presentazione modulo RW e versamento sanzioni ridotte eventuale controllo posizione del contribuente art. 5 DL 167/90 (dal 6% al 30% importo non indicato) 1/8 del minimo per RW 2014; 1/7 del minimo RW 2013; 1/6 del minimo RW antecedenti Necessaria autodenuncia per tutte le violazioni da RW presentazione istanza entro il 30.9.2015 e documentazione determinazione sanzione e notifica atto di contestazione art. 5 DL 167/90 (1,5% importo non indicato) 1/3 per tutte le annualità segue

28 VIOLAZIONI RW VOLUNTARY DISCLOSURE O RAVVEDIMENTO OPEROSO? Situazione Ravvedimento operoso Voluntary disclosure Constatazione con PVC riduzione a 1/5 del minimo voluntary disclosure preclusa Cumulo giuridico non applicabile (*) applicabile Compensazione Sì No Rateazione No n. 3 rate mensili Effetti penali Preclusioni VIOLAZIONI MODULO RW CASO DI SOMME DETENUTE IN UN PAESE A FISCALITÀ PRIVILEGIATA CHE HA STIPULATO UN ACCORDO CON L ITALIA violazioni prive di rilievo penale notifica atto di contestazione della specifica violazione violazioni prive di rilievo penale inizio del controllo fiscale o del procedimento penale (*) il cumulo giuridico non può essere applicato in modo autonomo dal contribuente in sede di ravvedimento operoso, in quanto si tratta di un istituto riservato all Amministrazione finanziaria, presentando aspetti tecnico discrezionali

29 COME FARE A DETERMINARE GLI IMPONIBILI? 1 Individuare modalità e date di trasferimento o di costituzione delle somme o delle disponibilità all estero > valutazione e analisi della rilevanza reddituale 2 Formazione planning annuale del possesso delle attività all estero > individuazione e/o valutazione e analisi dei rendimenti (effettivi o forfettari) 3 Formazione del planning annuale delle eventuali dismissioni o del diverso utilizzo delle attività all estero > valutazione e analisi effetti sui rendimenti

30 IMPONIBILI CON IL METODO ANALITICO 1 Necessità di rilevare in maniera dettagliata ogni possibile reddito 2 Procedere ad associare a singolo reddito l inerente aliquota d imposta Se dividendi di partecipazioni qualificate Se dividendi di partecipazioni non qualificate Se interessi o altri redditi similari Redditi diversi e proventi Paesi Black list Rilevare imposte dal concorso parziale alla formazione del reddito complessivo Conteggiare l entità dell imposta sostitutiva Determinare entità delle ritenuta alla fonte Rilevare imposte dal concorso integrale alla formazione del reddito complessivo

31 COME DETERMINARE GLI IMPONIBILI CON OPZIONE AL FORFAIT DEL 5%? Coloro che aderiscono alla procedura devono: in generale > individuare analiticamente gli investimenti esteri, i redditi non dichiarati e le imposte dovute; per i redditi esteri, se la media della consistenza delle attività finanziarie detenute all estero al termine di ciascun anno è minore o uguale a 2.000.000 > istanza di determinazione forfettaria: del reddito > coefficiente di redditività del 5% applicato al valore complessivo della consistenza al 31/12 di ciascun anno; dell Irpef > applicando aliquota del 27%. (?) forfait non applicabile agli investimenti patrimoniali (immobili, ecc.). Tassazione pari all 1,35% (cioè 5% x 27%) sul valore dell attivo finanziario che avrebbe dovuto essere indicato nel quadro RW. Conveniente nel caso siano stati ottenuti redditi superiori nei periodi oggetto di disclosure o anche in assenza di documentazione sufficiente per vincere la presunzione secondo cui: Entità investimenti in Paesi black list = redditi evasi in Italia.

32 VIOLAZIONI QUADRO RW Riduzione di base > 25% Riduzione maggiorata > 50% se comportamento trasparente (trasferimento attività in Italia, Ue o Stati See / autorizzazione all intermediario estero a trasmettere dati alle autorità finanziarie italiane) COLLABORAZIONE VOLONTARIA ESTERA (persone fisiche e soggetti assimilati) REDDITI EVASI PRODOTTI ALL ESTERO tassazione FORFETARIA se non superiore a 2.000.000 REDDITI EVASI IN ITALIA PER REALIZZARE INVESTIMENTI ESTERI tassazione ORDINARIA obbligo documentazione analitica [no anonimato] + IMPOSTE e INTERESSI (misura intera) + SANZIONI RIDOTTE

33 CONTENUTO ISTANZA PER AVVIO PROCEDURA Dati contribuente o del suo rappresentante Dati del professionista incaricato Dati dei soggetti o altri contribuenti collegati Attività estere > Maggiori imponibili > Nuovi o conseguenti all estero Prospetti di dettaglio Riguardanti le situazioni effettive e la inerente documentazione

34 ESEMPIO DI REDAZIONE DELL ISTANZA (parte numerica > 1 di 5) CASO Si consideri l ipotesi di un contribuente che detiene un deposito e un conto corrente in Svizzera da più di vent anni (il cui saldo all inizio dell anno 2009 ammontava a 2.100,000,00), sul quale ogni anno: maturano proventi dagli investimenti (stabiliti, per comodità di esemplificazione, in 50.000,00 annui); vengono accreditate pensioni derivanti dalla propria attività lavorativa estera (complessivamente pari, sempre per comodità di esemplificazione, a 50.000,00 annui); tenendo presente che il conto corrente: risulta intestato, in maniera fittizia, ad una società delle Bermude. al momento dell emersione (30 settembre 2015) ha un saldo complessivamente pari a 3.000.000,00.

35 ESEMPIO DI REDAZIONE DELL ISTANZA (parte numerica > 2 di 5) CONSIDERAZIONI > Daidatiindicatisirilevache: lasvizzeraèunpaeseblack list, anche se, ai fini della collaborazione volontaria (voluntary disclosure) si deve considerare un Paese black list con accordo; Bermuda deve essere considerato, a tutti gli effetti, un Paese black list. Sussiste la possibilità di regolarizzare il conto corrente (e, quindi, non il veicolo interposto: la società delle Bermude), con il vantaggio di non subire il raddoppio dei termini e delle sanzioni previsti per i Paesi black list, dal momento che la Svizzera ha firmato l accordo per lo scambio di informazioni entro il 2 marzo 2015. Ne deriva, di conseguenza, la necessità di dover regolarizzare gli anni: dal 2009 al 2013, per le violazioni per omessa indicazione del conto corrente del quadro RW; dal 2010 al 2013, per le violazioni inerenti all omessa dichiarazione e tassazione di redditi; salvo il raddoppio del periodo derivante da un eventuale segnalazione dell Agenzia delle entrate alla Procura della Repubblica per il superamento delle soglie previste.

36 ESEMPIO DI REDAZIONE DELL ISTANZA (parte numerica > 3 di 5) La situazione delle disponibilità finanziarie sul conto corrente svizzero, tenendo presente, come detto, che il saldo al momento dell emersione è complessivamente pari a 3.000.000,00, può essere così schematizzata: L istanza da inviare all Agenzia delle entrate, per quanto concerne i dati di dettaglio delle attività estere oggetto di collaborazione volontaria, deve risultare formulata come di seguito riprodotto:

37 ESEMPIO DI REDAZIONE DELL ISTANZA (parte numerica > 4 di 5)

38 ESEMPIO DI REDAZIONE DELL ISTANZA (parte numerica > 5 di 5) Inoltre, deve essere anche inviata la relazione di accompagnamento della richiesta di collaborazione volontaria deve risultare idonea a rappresentare in modo analitico, per ciascuna annualità d imposta oggetto di collaborazione, i dati schematicamente riportati nella richiesta in modo da fornire tutte le notizie di supporto atte a rendere gli stessi intellegibili.

39 CONTENUTO DELLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO Inquadramento giuridico delle attività estere Origine delle attività estere Variazioni intervenute nel valore patrimoniale Individuazione dei soggetti collegati Ubicazione delle attività estere Rilevazione analitica delle attività finanziarie e patrimoniali In pratica, la relazione di accompagnamento della richiesta di collaborazione volontaria deve risultare idonea a rappresentare in modo analitico, per ciascuna annualità d imposta oggetto di collaborazione, i dati schematicamente riportati nella richiesta.

40 ITER OPERATIVO 1 di 3 CONTRIBUENTE Inoltra istanza e documentazione AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Eventuale successiva richiesta di documenti o precisazioni o informazioni cui deve seguire coerente risposta Ricostruzione posizione fiscale Calcolo maggiori imposte Invito a comparire per analisi e valutazione Definizioni sanzioni in misura ridotta (75 p 50%) Sanzioni monitoraggio (75 o 50%) Possibilità definire sanzioni in misura di 1/3

41 ITER OPERATIVO 2 di 3 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE Atto di constatazione e irrogazione sanzione (sanzione ridotta ad 1/3) Invito (ex art. 5.comma 1, del D.Lgs. 218/1997) Acquiescenza all adesione (sanzione ridotta ad 1/3) Istanza di accertamento con adesione Istanza di Acquiescenza all invito (sanzione ridotta ad 1/6)

42 ITER OPERATIVO 3 di 3 TERMINI PER VERSAMENTO 15 giorni prima della data di comparizione 20 giorni dell atto di adesione Entro il termine per il ricorso (sanzioni RW) CONSEGUENZE DEL MANCATO VERSAMENTO viene meno la voluntary disclosure Vengono meno gli effetti premiali Notifica dell atto di accertamento conseguente Eventuale comunicazione all autorità giudiziaria

43 CONSEGUENZE DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE DICHIARAZIONI ANNI 2014 E 2015 inserimento redditi finanziari esteri compilazione del quadro RW per le attività estere MANTENIMENTO ATTIVITÀ ALL ESTERO oppure: RIMPATRIO o TRASFERIMENTO IN ITALIA o UE si rende operativo il regime dichiarativo oppure, in alternativa: mandato a fiduciaria per l amministrazione / incasso si rende operativo il rimpatrio fisico oppure, in alternativa: rimpatrio giuridico Intestazione fiduciaria

44 REATI FISCALI E VOLUNTARY DISCLOSURE REATI FISCALI CHE VENGONO CERTAMENTE SANATI, oltre a riciclaggio (art. 648 bis del c.p.) e autoriciclaggio (art. 648 ter del c.p.) Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documentazione falsa (art. 2 del D.Lgs. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di artifici (art. 3 del D.Lgs. 74/2000) Dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000) Dichiarazione omessa (art. 5 del D.Lgs. 74/2000) altri Omesso versamento ritenute certificate (art. 10 bis del D.Lgs. 74/2000) Omesso versamento Iva (art. 10 ter del D.Lgs. 74/2000)

45 REATI FISCALI E VOLUNTARY DISCLOSURE emissione di fatture false o per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs. 74/2000) REATI FISCALI CHE SONO ESCLUSI DALLA SANATORIA occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/2000) indebite compensazioni (art. 10 quater del D.Lgs. 74/2000) Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del D.Lgs. 74/2000)

46 MODELLO O QUADRO RW? 1 di 2 L orientamento degli Uffici pare essere quello di considerare il termine ordinario di decadenza della contestazione della violazione dell'obbligo di compilare il modulo il quinto anno successivo a quello in cui il modulo doveva essere presentato (art. 20, comma 1, prima parte, del D.Lgs. 472/1997). Ne deriva, quindi, che nel 2015 sarebbero ancora contestabili le sanzioni: per modello Unico 2010 (relativo ai 2009); e, nei casi di attività detenute in Paesi black list: per modello Unico 2005 (relativo al 2004). Si verifica, pertanto, uno sfasamento temporale, dato che, per l'iva e i redditi, il termine di decadenza ordinario è fissato al quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (quinto anno solo in caso di omessa presentazione).

47 MODELLO O QUADRO RW? 2 di 2 Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 24009/2013 e sentenza 26848/2014) invece, vale l'eccezione contenuta nel comma 1 dell art. 20 del D.Lgs. 472/1997, che fa riferimento al «diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi» perché il modulo RW, per effetto dell'art. 6 del D.L. 167/1990, serve anche per l'accertamento dei redditi. Pertanto, secondo l interpretazione della Corte di Cassazione: i modelli Unico 2010 o Unico 2005 sarebbero ancora contestabili, per le violazioni del quadro RW, solo in caso di omessa presentazione della dichiarazione; altrimenti sarebbero contestabili i modelli Unico 2011 e Unico 2007.

48 TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL QUADRO RW L Agenzia delle entrate, nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, ha precisato che le violazioni riguardanti il quadro RW hanno natura tributaria e per le stesse è, quindi, possibile provvedere alla regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso. Conseguentemente si deve ritenere ammesso il RAVVEDIMENTO OPEROSO anche per il quadro RW > A quale costo? ATTENZIONE > presupposto indispensabile per poter far ricorso al ravvedimento operoso nei più ampi termini previsti dalle lett. b bis), b ter), b quater) dell art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97, è la valida presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta considerato, in quanto la legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) non ha modificato la successiva lett. c) del medesimo comma 1 che sana l omissione della dichiarazione solamente nell ipotesi di presentazione della medesima entro 90 giorni dalla scadenza del termine originario previsto.

49 CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO 1) dichiarazione tardiva o integrativa di quella da presentarsi entro il 30 settembre o entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario per la dichiarazione dei redditi con il quadro RW non presentato alla scadenza o presentato in modo incompleto Sanzione per dichiarazione Sanzione per quadro RW 25,00 (1/10 di 258,00)* sanzione ex art. 13 D.Lgs. 471/97 a cui applicare la misura della riduzione corrispondente al periodo di tempo trascorso tra il termine di versamento e la data della regolarizzazione, oltre al pagamento dell imposta e degli interessi 25,80 o 25,00 (1/10 di 258,00) * sanzione che non dovrebbe essere dovuta per dichiarazione integrativa finalizzata a sanare solo l omessa o incompleta compilazione del modulo RW.

50 CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO 2) dichiarazione integrativa presentata oltre il termine di 90 giorni, ma entro il termine per presentazione dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (30 settembre anno + 1) Sanzione per dichiarazione Sanzione per quadro RW 32,00, se non sono dovute imposte (1/8 di 258,00)* 12,50% (1/8 del 100% aumentato di 1/3 se i redditi sono prodotti all estero) dell imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento dell imposta e degli interessi 25% (1/8 del 200% se le attività e gli investimenti esteri non indicati nel quadro RW sono detenuti in un Paese black list) dell imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento dell imposta e degli interessi 0,38% o 0,75% (1/8 del 3% o 6% degli importi non indicati nel quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in Paesi black list)

51 CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO 3) dichiarazione integrativa presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (30 settembre anno + 2) Sanzione per dichiarazione Sanzione per quadro RW 36,00, se non sono dovute imposte (1/7 di 258,00)* 14,29% (1/7 del 100% aumentato di 1/3 se i redditi sono prodotti all estero) dell imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento dell imposta e degli interessi 28,57% (1/7 del 200% se le attività e gli investimenti esteri non indicati nel quadro RW sono detenuti in un Paese black list) dell imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento dell imposta e degli interessi 0,43% o 0,86% (1/7 del 3% o 6% degli importi non indicati nel quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in Paesi black list)

52 CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO 4) dichiarazione integrativa presentata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello della commessa la violazione (30 settembre anno XXX + 3 e fino alla decadenza dal potere di accertamento) Sanzione per dichiarazione Sanzione per quadro RW 43,00, se non sono dovute imposte (1/6 di 258,00)* 16,67% (1/6 del 100% aumentato di 1/3 se i redditi sono prodotti all estero) dell imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento dell imposta e degli interessi 33,33% (1/6 del 200% se le attività e gli investimenti esteri non indicati nel quadro RW sono detenuti in un Paese black list) dell imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento dell imposta e degli interessi 0,5% o 1% (1/6 del 3% o 6% degli importi non indicati nel quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in Paesi black list)

53 CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO 5) dichiarazione integrativa presentata successivamente alla constatazione della violazione ai sensi dell'art. 24 della L. 7 gennaio 1929, n. 4 e fino alla notifica dei relativi atti di liquidazione o di accertamento Sanzione per dichiarazione Sanzione per quadro RW 51,00, se non sono dovute imposte (1/5 di 258)* 20% (1/5 del 100% aumentato di 1/3 se i redditi sono prodotti all estero) dell imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento dell imposta e degli interessi 40% (1/5 del 200% se le attività e gli investimenti esteri non indicati nel quadro RW sono detenuti in un Paese black list) dell imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento dell imposta e degli interessi 0,6% o 1,2% (1/5 del 3% o del 6% degli importi non indicati nel quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in Paesi black list)

54 CONSIDERAZIONI CUI SI RIMANDA PER UN ATTENTA ANALISI La natura tributaria delle sanzioni da omessa/irregolare compilazione del quadro RW è stata affermata sia dall Agenzia delle entrate (circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002 par. 1.14), sia dalla Corte di Cassazione (sentenze 23 ottobre 2013, n. 24009 e 18 dicembre 2014, n. 26848) con la conseguenza che a queste ultime può sicuramente applicarsi l istituto del ravvedimento operoso secondo le indicazioni fornite dalla stessa Agenzia con le circolari n. 48/E del 17 novembre 2009 e n. 49/E del23novembre2009edintegrateconlesuccessivecircolarin.11/edel12marzo 2010 e n. 45/E del 13 settembre 2010. Specificamente, nella circolare n. 11/E/2010 sono presenti alcune regole per l applicazione dell istituto del ravvedimento alle violazioni relative al monitoraggio fiscale, regole che, pur facendo riferimento alla dichiarazione dei redditi per l anno 2008, restano tutt oggi ancora valide (anzi le possibilità per potersene avvalere devono ritenersi incrementate a seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2015 che ha consentito un applicazione maggiore della regolarizzazione spontanea, anche nel caso di contestazioni già a conoscenza del soggetto passivo).

55 TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA Un contribuente nel 2013 trasferisce formalmente la residenza in Italia dalla Svizzera, mantenendo all estero disponibilità finanziarie. Nel 2014 presenta il Modello UNICO per l anno d imposta 2013 omettendo il quadro RW. Per il 2013, può aderire esclusivamente alla procedura di collaborazione volontaria o può anche ricorrere al ravvedimento operoso? Le violazioni del quadro RW possono essere regolarizzate tramite l istituto del ravvedimento operoso di cui all art. 13 del D.Lgs. 472/1997, conformemente ai chiarimenti già resi nelle circolari n. 9/E del 2002, n. 48/E del 2009, n. 11/E del 2010 e n. 38/E del 2013, a condizione che la dichiarazione dei redditi cui la violazione si riferisce sia stata validamente presentata. Nel caso prospettato, il contribuente, presentando il Modello UNICO 2014 per l anno 2013, ha adempiuto agli obblighi dichiarativi previsti dall art. 1 del D.P.R. 600/1973 e può, pertanto, integrare il contenuto della dichiarazione presentando il modulo RW e avvalersi ai fini sanzionatori, peraltro, delle disposizioni previste citato art. 13, come modificato dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190.

56 SOMME EREDITATE IN ANNUALITÀ NON PIÙ SOTTOPONIBILI A CONTROLLO Di quale istituto potrà avvalersi un contribuente italiano che detiene conti in Svizzera costituiti da eredità e evasione aziendale da oltre 30 anni? Il contribuente può avvalersi di entrambi gli istituti messi attualmente a disposizione dall ordinamento giuridico, secondo la propria valutazione soggettiva in merito a quale dei due possa si può considerare maggiormente vantaggioso per regolarizzare la propria posizione fiscale. Il contribuente deve valutare la propria posizione tenendo anche conto del fatto che la Svizzera, Paese presso cui continua a detenere le attività di natura finanziaria, ha firmato un accordo con l Italia per lo scambio automatico delle informazioni in linea con l art. 26 del Modello OCSE. Pertanto, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, in materia di raddoppio dei termini di decadenza per l accertamento e per l atto di contestazione, nonché delle sanzioni (3% anziché 6%). Gli elencati effetti premiali, se il contribuente mantiene le attività nella Confederazione Elvetica, deve rilasciare all intermediario presso cui detiene le attività il cosiddetto waiver (autorizzazione a trasmettere, a richiesta dell autorità fiscale italiana, tutti i dati concernenti l attività oggetto della procedura).

57 QUANTIFICAZIONI CONTO TITOLI IN VALUTA ESTERA Nel caso in cui non si sia in grado di determinare il tasso di cambio di conti titoli detenuti in valuta estera deve essere utilizzato il tasso medio di cambio o il tasso al 31 dicembre? Per la determinazione del controvalore in euro delle attività presenti su di un conto titoli in valuta estera acceso presso un istituto bancario estero, ai fini del monitoraggio fiscale si deve fare riferimento: fino al periodo d imposta 2012 > cambio medio annuale, secondo le indicazioni riportate nella circolare n. 45 del 2010, richiamata anche dalle istruzioni relative alla compilazione del quadro RW (e prima modulo RW) del Modello UNICO; dal periodo d imposta 2013 > il cambio medio mensile, secondo quanto disposto dal Provvedimento 18 dicembre 2013 e dalla circolare n. 38/E del 2013. Infatti, dal periodo d imposta 2013, nel quadro RW è richiesta l indicazione del valore iniziale e del valore finale dell investimento. Per cui: investimento detenuto per l intero anno > utilizzare i cambi al 31 dicembre rispettivamente dell anno precedente e di quello di detenzione dell investimento; se effettuato o cessato durante l anno > utilizzare il cambio relativo al mese di costituzione o di dismissione dell investimento.

58 PRELIEVI NON GIUSTIFICATI OPERATI SU CONTI CORRENTI ESTERI Sul piano generale, come devono essere considerati ai fini della collaborazione volontaria i prelievi non giustificati operati sui c/c esteri dai contribuenti? I prelievi non cadenzati di importo consistente o superiori alla redditività annuale delle attività presenti sul conto e che avvengono pur in presenza di cospicui versamenti per contanti, si ritiene che, nella maggior parte dei casi, l impiego degli importi in contanti prelevati possa ricondursi alla trasformazione patrimoniale: per acquisto di immobili o imbarcazioni, gioielli e simili o per ristrutturazioni; a donazioni o liberalità a favore di terzi; costituiscono impieghi in qualche misura dimostrabili anche attraverso una molteplicità di elementi, anche indiretti. Ilrifiutodifornirespiegazioniinordineaiprelevamentidielevatoimportoche intaccano la consistenza patrimoniale media illecitamente detenuta all estero, potrebbe comportare l esclusione dalla procedura per incompletezza della stessa. Infatti, la mancata dimostrazione del rientro in Italia delle somme o del loro utilizzo può essere indicativa del fatto che dette somme siano servite per costituire o acquistare un ulteriore attività estera indebitamente non ricompresa nella procedura.

59 Grazie per l attenzione prestata