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COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale... Presidente Avv. Bruno De Carolis.. Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Gustavo Olivieri. Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore Prof. Avv. Claudio Colombo. Membro da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato nella seduta del 28/10/2011, dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto Nel ricorso, la società ricorrente afferma che in data 20 aprile 2010 ha chiesto alla banca convenuta un mutuo di 420.000 per acquistare un terreno parzialmente edificabile. A fini istruttori, ha consegnato alla banca stessa una serie di documenti, dettagliatamente indicati nel ricorso, tra i quali era compreso il contratto preliminare di compravendita in base al quale le parti si impegnavano a stipulare il contratto definitivo entro il 30 settembre 2010, mentre la ricorrente procedeva al versamento a favore della parte venditrice di 70.000 a titolo di caparra. La ricorrente fornisce particolari sull incontro avuto con un rappresentante della banca, il quale avrebbe assicurato una risposta entro pochi giorni. Il 15 giugno, non essendo pervenuta alcuna risposta, la società sollecitava la banca a Pag. 2/7

fornire indicazioni e nella stessa data, tramite mail, assicurava che l iter istruttorio era a buon punto e che una definitiva risposta sarebbe stata fornita entro una settimana. Con altra mail del 16 giugno, la banca forniva anche particolari sulle condizioni che probabilmente sarebbero state accordate. La società procedeva quindi al versamento di ulteriori Euro 80.000 a favore della parte venditrice a titolo di caparra confirmatoria. Successivamente, secondo la ricorrente, la banca non ha dato più notizie, nonostante vari solleciti da parte della società interessata, che sottolineava l avvicinarsi della data prevista per la conclusione del contratto definitivo e il rischio di gravi danni in caso di mancata risposta della banca in tempi brevi sulla sorte del finanziamento. Il 27 settembre, la società inviava una raccomandata alla banca chiedendo di confermare l avvenuta concessione del finanziamento, ma la banca replicava in data 29 settembre con una richiesta di nuova documentazione, dichiarando di aver sospeso l istruttoria non avendo ricevuto ulteriori dettagli. Per quanto sopra, la società ricorrente, ravvisando la responsabilità della banca per comportamento precontrattuale illegittimo, chiedeva il risarcimento dei danni quantificati in Euro 72.040,26 oltre ai costi di procedura e di difesa, limitando, a suo dire, la pretesa in considerazione del disposto dell art.1225 c.c. sulla prevedibilità dei danni. Nelle sue controdeduzioni, la banca fornisce una diversa versione dei fatti. In particolare, sostiene che alla richiesta di finanziamento avanzata dalla ricorrente avrebbe risposto dapprima negativamente, poi proponendo un finanziamento edilizio da erogarsi a stato di avanzamento dei lavori, in relazione al quale con mail del 16 giugno ha chiesto di produrre copia del bilancio. Nel luglio del 2010, a chiusura dell istruttoria, la direzione competente alla valutazione avrebbe richiesto ulteriore documentazione e chiarimenti sul bilancio. Le richieste, formulate verbalmente sarebbero state confermate con lettera del 29 settembre. Sottolinea altresì che la ricorrente, con lettera del 1 luglio, aveva posto il termine del 7 luglio per deliberare sulla concessione del finanziamento, chiedendo, in caso contrario, la restituzione della documentazione prodotta. Tale lettera avrebbe indotto la banca a considerare sopravvenuta una sospensione o rinuncia della società alla richiesta del finanziamento. Inoltre, ritiene che comunque il danno non è provato non risultando alcuna prova dell effettiva risoluzione del preliminare di vendita; contesta altresì la legittimità della richiesta di spese legali, non essendo previsto il Pag. 3/7

patrocinio legale né per la cura della richiesta di finanziamento, né per il ricorso. Chiede pertanto il rigetto del ricorso. Diritto La questione centrale della vertenza riguarda la valutazione del comportamento tenuto dall intermediario resistente nella fase delle trattative in relazione alla configurabilità nei suoi confronti della responsabilità precontrattuale invocata dalla società ricorrente. A tale proposito si osserva che alla descrizione analitica dello svolgimento della fase precontrattuale offerta dalla ricorrente, la banca resistente oppone una improbabile versione dei fatti, imperniata su una immediata diversa posizione presa sulla richiesta di finanziamento, che sarebbe stata disattesa nella sua originaria formulazione e riproposta in una diversa forma, che prevedeva un erogazione del finanziamento per stati di avanzamento dei lavori. Senonché di questa diversa impostazione non vi è traccia documentale, mentre appare decisiva la comunicazione della banca, datata 15 giugno 2010, trasmessa via mail alla ricorrente, nella quale si dà una sostanziale assicurazione del positivo andamento dell iter istruttorio della domanda di concessione del mutuo presentata dalla società ricorrente, senza alcun cenno a nuove diverse proposte e lasciando sperare in una veloce conclusione dell istruttoria stessa. Le successive fasi della vicenda fanno emergere un quadro in cui si delinea un comportamento della resistente caratterizzato da una colpevole inerzia, dato il lasso di tempo davvero considerevole trascorso senza fornire più ragguagli alla società ricorrente; dalla documentazione agli atti risulta, in particolare, che la banca non soltanto non ha accolto la domanda di mutuo, ma non ha espresso neppure un chiaro diniego, nonostante varie e pressanti sollecitazioni scritte ricevute al riguardo, contravvenendo al dovere di rispondere con la necessaria sollecitudine raccomandata dalla Banca d Italia nella Comunicazione 22.10.2007 (cfr. Bollettino di vigilanza n.10). E significativo che la banca non abbia opposto un diniego alla domanda di mutuo neppure con la lettera del 29 settembre 2010, precedente di un giorno la scadenza del termine riportato nel contratto preliminare sottoscritto dalla società, in quanto nella citata missiva rappresenta la perdurante disponibilità ad esaminare una proposta di finanziamento, sia pure in modo generico e in base a presupposti diversi. Alla luce dei fatti descritti, il comportamento della convenuta banca appare non conforme ai principi di correttezza e buona fede nelle trattative, Pag. 4/7

sancito dall art.1337 c.c., il cui ambito di rilevanza va ben oltre l ipotesi della rottura delle trattative e assume il valore di una clausola generale il cui contenuto non può essere predeterminato in maniera precisa, ma certamente implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti (Cass. n.24795 del 2008). Ne consegue che alla stessa va ascritta una responsabilità precontrattuale che comporta l obbligo di risarcire i danni che ne sono derivati.. La ricorrente chiede il risarcimento del danno per un complessivo ammontare di Euro 72.040,26, in ragione della perdita della caparra versata all atto della stipula del preliminare di vendita e delle spese di assistenza legale per istruire la pratica; chiede altresì il rimborso delle spese di difesa nel presente ricorso. In proposito, va osservato che il versamento della caparra di cui trattasi in relazione al quale la ricorrente ha prodotto fotocopia di un assegno bancario e dichiarazione della parte venditrice di aver ricevuto il pagamento, circostanze non specificamente contestate dalla banca resistente - si è verificato in momento antecedente alla richiesta del mutuo, avendo la ricorrente assunto impegni con la parte venditrice prima di interpellare la banca resistente. Ciò premesso e considerato che la decisione circa la concessione del finanziamento attiene a scelte imprenditoriali della banca, cui perviene con valutazione discrezionale del merito creditizio secondo criteri di sana e prudente gestione, essendo un obbligo generale di far credito certamente estraneo allo statuto delle imprese bancarie (ABF, dec. n. 886, del 6 settembre 2010), la censurabilità del comportamento della resistente va individuata non già nella mancata concessione del mutuo, ma nel comportamento ingiustificatamente dilatorio da essa tenuto nel corso delle trattative, - certamente contrario ai principi di buona fede e correttezza che gli intermediari bancari sono tenuti ad osservare nei rapporti con la clientela (art. 127 quater, d.lgs. 1 settembre, n. 385) - che non ha consentito alla società ricorrente di procurarsi da altro intermediario la provvista di danaro necessaria per procedere all acquisto del bene promesso in vendita prima della scadenza del termine stabilito per la stipula del contratto definitivo, evitando di perdere la caparra. La responsabilità della convenuta deve ritenersi pertanto correlata alla perdita, in capo alla società ricorrente, di tale opportunità. Pag. 5/7

La richiesta di mutuo, destinata a finanziare l acquisto di un terreno, era stata presentata dalla società ricorrente il 20 aprile 2010. E fin da quel momento era stata consegnata alla resistente insieme ai documenti diretti ad illustrare la situazione patrimoniale della società e le caratteristiche dell operazione che si intendeva realizzare, una copia del preliminare di compravendita, nel quale era chiaramente indicato: che era stata versata una caparra confirmatoria di 70.000,00; che il termine ultimo per la stipulazione del contratto definitivo sarebbe scaduto il successivo 30 settembre e, quindi, cinque mesi dopo la presentazione della domanda di mutuo. Secondo i dati forniti dal Consorzio Patti Chiari, che riunisce 98 banche - pari al 75% degli sportelli presenti nel nostro paese - una volta presentata la domanda di mutuo e consegnata la documentazione richiesta normalmente passano circa 20 giorni prima di conoscere l esito della procedura e poi ancora 20/30 giorni fino alla stipula del contratto e alla erogazione della somma richiesta. E pertanto evidente che, se la resistente avesse rispettato tale tempistica, generalmente osservata dagli altri intermediari bancari, la ricorrente avrebbe potuto rivolgersi in tempo utile ad altri intermediari bancari. La circostanza che un Confidi avesse, fin dal 24 marzo, deliberato positivamente il proprio intervento, non contestata dalla resistente, porta poi a ritenere che tale nuovo tentativo avrebbe avuto concrete, effettive e non meramente ipotetiche probabilità di successo. E che la perdita di tale opportunità possa quindi assumere rilievo sul piano risarcitorio (Cass. 26 gennaio 2009, n. 1850; 23 gennaio 2009, n. 1715). In mancanza di altri elementi, si ritiene che il coefficiente di probabilità ai fini della determinazione del risarcimento, possa essere stimato in via equitativa nella misura del 50%. Appare poi congruo determinare nella misura di 1.400 l ammontare della somma dovuta a titolo di rimborso per le spese di assistenza legale sostenute dal ricorrente nella fase delle trattative e nel corso del presente procedimento. Pag. 6/7

In conclusione, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, determina l ammontare del risarcimento nella misura complessiva di Euro 36.400,00, da ritenersi comprensiva di rivalutazione ed interessi e per l effetto dispone che la banca resistente provveda a corrispondere il predetto importo alla ricorrente. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7