OGGETTO: 31/SEF = Prodotti ortofrutticoli con residui di presidi sanitari. Art. 5 lett. h), art. 12, art. 12 bis, art. 19 della l. 283/62.

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OGGETTO: 31/SEF = Prodotti ortofrutticoli con residui di presidi sanitari. Art. 5 lett. h), art. 12, art. 12 bis, art. 19 della l. 283/62. La complessa ed articolata normativa, che disciplina la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, è particolarmente severa per quanto riguarda gli aspetti correlati all utilizzo di prodotti fitosanitari. Gli operatori, di conseguenza, sono tenuti a conoscere in dettaglio i propri obblighi e ad attuare con la massima diligenza procedure che consentano loro di ridurre al minimo il rischio di incorrere in sanzioni di carattere penale. Art. 5 lett. h) -responsabilità del commerciante. Con la disposizione di cui alla lett. h) dell art. 5 della l. n. 283/62 è fatto divieto di vendere, detenere per vendere o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari con residui di presidi sanitari tossici per l'uomo. La violazione costituisce illecito penale. L apparato sanzionatorio prevede, per la violazione della norma in esame, la pena dell arresto da 3 mesi a un anno o dell ammenda da 2.582,28 a 46.481,12. Inoltre, in caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Dagli orientamenti della Cassazione emerge la tendenza a ritenere responsabili "tutti coloro che, nel ciclo produttivo e nella dinamica della commercializzazione, concorrono all'immissione dei prodotti alimentari al consumo", che hanno il "dovere di porre in vendita il prodotto alimentare sfuso in conformità alle prescrizioni di legge". In particolare è messa in evidenza, da diverse sentenze della Suprema Corte, la responsabilità del grossista, infatti, si ritiene che questi ha il dovere di porre in vendita il prodotto conforme alle prescrizioni di legge; in ipotesi di accertata difformità egli risponde penalmente, a titolo di colpa, per non aver fatto eseguire i controlli e preso le precauzioni idonee ad evitare l immissione in commercio di un prodotto non regolamentare. Non è però pretesa una diligenza eccezionale. Sostanzialmente è richiesto che il commerciante abbia adottato tutte le cautele necessarie, affinché possa far affidamento sulla conformità del prodotto alla legge, sia dal punto di vista igienico sanitario, sia sotto il profilo dei controlli esperibili. In pratica, si deve preoccupare di aver posto in essere tutte le precauzioni possibili per evitare che un prodotto non conforme fosse avviato al consumo. Occorre ricordare che il Reg. CE 852/04, imponendo alle imprese l adozione di procedure sistematiche di controllo dei possibili rischi correlati al commercio di prodotti alimentari, prevede per gli operatori un impegno ancor maggiore rispetto al passato. Come è noto, infatti, in base a detto provvedimento normativo, un operatore deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei principi Haccp. I comportamenti che potrebbero, indicativamente, dimostrare la diligenza da parte dell operatore del settore sono i seguenti: - Prodotto acquistato da agricoltori fornitori abituali. Si deve essere in grado di dimostrare che si hanno rapporti stabili solo con agricoltori scelti accuratamente, in possesso di autorizzazione, in corso di validità, per l'uso dei presidi sanitari, che abbiano una reale professionalità e che si sia esercitata un'adeguata vigilanza, affinché siano rispettati i periodi di carenza. Dovranno essere effettuate analisi a campione dei prodotti e si dovrebbe, per quanto possibile, essere in grado di poter risalire 1

all'agricoltore conferente anche allorché il prodotto sia già stato immesso al consumo. - Prodotto acquistato da agricoltori non fornitori abituali: Per analogia, si deve essere nella condizione di poter dimostrare, documentalmente, che sono state adottate tutte le cautele necessarie, come, ad esempio, aver rilevato il possesso da parte dell'agricoltore dell'autorizzazione all'uso dei presidi sanitari ed aver effettuato analisi a campione. - Prodotto acquistato da altri operatori commerciali fornitori abituali: Si dovrà dimostrare che questi sono di fiducia, in quanto la merce, per il passato, è sempre risultata da analisi di laboratorio conforme ai parametri di legge e che il monitoraggio è costante. - Prodotto acquistato da altri operatori commerciali non fornitori abituali: Può essere considerato indice di diligenza aver scelto un fornitore che opera all'interno di un circuito controllato, nonché la dimostrazione documentale delle attenzioni dallo stesso adottate per mettere in vendita un prodotto immune da residui di antiparassitari o fitofarmaci. In entrambi i casi è opportuno accertare che anche i fornitori abbiano adottato un efficace sistema Haccp (per gli agricoltori l adozione del sistema è previsto solo nel caso effettuino le fasi post raccolta di deposito per la vendita all ingrosso, confezionamento e vendita diretta al consumatore svolte all interno della stessa azienda produttrice). Si dovrà, altresì, poter indicare in modo certo l'origine dei prodotti a dimostrazione di un accurata selezione dei fornitori. Art. 19 - prodotti confezionati L art. 19 della l. 283/62 dispone che il commerciante va esente da colpa nel caso in cui il prodotto sia in confezione originale, sempre che questi non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione. Per quanto concerne la nozione di prodotto confezionato, si ritiene che per tale potrà intendersi solo quel prodotto alimentare il cui involucro o contenitore non possa essere aperto senza che resti traccia di manomissione. Art. 12 -disciplina più severa per gli importatori L esimente di cui all art. 19 non opera rispetto ad una particolare categoria di commercianti: gli importatori di sostanze alimentari prodotte all estero. Infatti, l art. 12 della legge in esame prevede l illiceità dell importazione sul territorio nazionale di prodotti alimentari che si rivelino in difformità dai requisiti prescritti dalla stessa normativa. Dalla rigidità del precetto consegue che l importatore non potrà invocare l esimente a favore del commerciante-rivenditore di prodotti alimentari posti in vendita nella loro confezione originale. In pratica un importatore ha un obbligo ben preciso: quello di sottoporre o far sottoporre agli opportuni controlli le sostanze alimentari che si accinge ad importare onde verificare la conformità alle prescrizioni della normativa nazionale. Art. 12 bis Il dlgs. 507/99 ha introdotto l art. 12 bis che stabilisce ulteriori sanzioni per le contravvenzioni previste dall art. 5 e dall art. 12 della l. 283/62. Il giudice, infatti, se la violazione è di particolare gravità e da essa è derivata pericolo per la salute, può disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell esercizio e la revoca della licenza, dell autorizzazione o dell analogo provvedimento amministrativo che consente l esercizio 2

dell attività; le medesime pene accessorie possono essere applicate se il fatto è commesso da persona già condannata, con sentenza irrevocabile, per reato commesso con violazione delle norme in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande. LMR - Armonizzazione I prodotti di origine vegetale non devono contenere, al momento della loro immissione in circolazione, residui di sostanze attive, superiori ai limiti massimi di residui (LMR) fissati per legge. I limiti massimi di residui, espressi in mg di sostanza attiva per kg di prodotto vegetale, vengono fissati al momento dell autorizzazione con criteri internazionalmente condivisi al fine di garantire un esposizione accettabile da parte dei consumatori. Dal 1 settembre 2008 sono in vigore i nuovi LMR delle sostanze attive nei prodotti destinati all alimentazione, fissati secondo quanto disposto dal Regolamento (CE) n.396/2005. Le norme direttamente applicabili nella legislazione dei Paesi dell Unione definiscono gli LMR armonizzati da utilizzare in modo uniforme in tutta la Comunità europea. Vincoli contrattuali Nonostante l'armonizzazione nei diversi Paesi dell'ue sugli LMR, a livello contrattuale, i clienti possono pretendere il rispetto di parametri più stringenti. E il caso della GDO tedesca che, di regola, respinge le partite di merce, pure a norma con i limiti fissati dalla legge, se presentano: 1. un valore complessivo dei diversi residui superiore all'80% del massimo consentito (LMR); 2. un valore della dose acuta di riferimento (ARfD) superiore all'80% di quella ammessa per legge; 3. un numero di residui chimici superiori a 4. Avv. Gualtiero Roveda 3

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(Fonte: ARPA Emilia-Romagna 25.01.2014) *** IL CASO Il N.A.S. di Perugia, nel corso di normali operazioni di controllo, sequestra del kiwi presso un esercizio commerciale con la presenza di Tiabendazolo superiore al limite di legge consentito. I Militari acquisiscono immediatamente tutta la documentazione afferente al prodotto, al fine di verificare tutta la Filiera che ha concorso ad immetterlo al consumo. Il giorno 6 febbraio 2014 il NAS di Bologna esegue un ispezione igienico-sanitaria presso il magazzino di condizionamento di un Azienda associata a Fruitimprese che, sulla scorta della documentazione acquisita, risultava aver lavorato la partita di kiwi irregolare. Si allega il verbale redatto nell occasione dai Militari ove si evidenzia che l Operatore ortofrutticolo: - ha presentato i locali ove avviene lo stoccaggio, la refrigerazione e il condizionamento della merce in regola con le prescrizioni sanitarie; - ha regolarmente effettuato la notifica al Dipartimento di prevenzione dell Azienda per i servizi sanitari di appartenenza ai sensi dell art. 6 Reg. CE 852/2004 1 ; - ha messo a disposizione degli Ispettori il Manuale di autocontrollo Haccp (Reg. CE 852/2004) ed il Registro delle non conformità ; - ha evidenziato le modalità con le quali l Impresa garantisce la Tracciabilità dei prodotti (Reg. CE 178/2002); - ha effettuato la comunicazione all Asl competente per il trattamento in post raccolta effettuato su una partita di pere stoccate in una cella del magazzino e debitamente evidenziato. L Operatore ortofrutticolo ha, pertanto, potuto dimostrare ai Militari che stanno svolgendo le indagini, per il reato ex art. 5 lett. h) L. 283/62, che ha effettuato con diligenza tutte quelle attività che la posizione di garanzia impostagli dalla legge gli prescrive. Sulla scorta di quanto esposto, della normativa che disciplina il condizionamento e la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli e del prevalente indirizzo giurisprudenziale in materia, si deve ritenere che l Operatore commerciale in questione possa essere considerato esente da responsabilità penale in ordine al fatto di reato in esame, in quanto può dare prova di aver eseguito tutti i controlli possibili e di aver posto in essere tutte le precauzioni idonee ad evitare che il prodotto alimentare venisse avviato al consumo con caratteristiche non conformi alla legge e pericolose per la salute pubblica. Si allega in PDF copia del Verbale del N.A.S. 1 Ogni Operatore del Settore Alimentare (OSA) che intenda svolgere con continuità e in modo organizzato un attività connessa a qualsiasi fase della produzione, trasformazione e trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti deve, in applicazione all art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004, notificare al Dipartimento di prevenzione dell Azienda per i servizi sanitari (ASS) di appartenenza, ogni stabilimento ricadente sotto la sua responsabilità, ai fini della registrazione. 5