Nautica da diporto: il Fisco che cambia



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Giovedì 2 ottobre 2014 Nautica da diporto: il Fisco che cambia Commissione Imposte Indirette Carla Bellieni Laura Brullo Andrea Casassa Luca Giacometti Paolo Guerrera Fabrizio Moscatelli Antonio Musso 54 Salone Nautico Internazionale di Genova 1

Navigazione da diporto Acquisizione L acquisizione di unità da diporto Dott.ssa Laura Brullo 2

Navigazione da diporto Codice della Navigazione da diporto (Decreto Legislativo 8 luglio 2005, n. 171) effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro *** Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono così definite (art. 3, D.Lgs. 171/2005): unità da diporto: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione; NAVE DA DIPORTO: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto; IMBARCAZIONE DA DIPORTO: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24 metri; NATANTE DA DIPORTO: ogni unità da diporto a remi o con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri. 3

Codice della Navigazione da diporto prevede espressamente la possibilità che un'unità da diporto sia adibita ad uso privato o ad uso commerciale. L imbarcazione da diporto è utilizzata a fini commerciali quando (art. 2, D.Lgs. 171/2005): è oggetto di contratti di locazione e di noleggio (l utilizzatore finale deve avere uno scopo sportivo e/o ricreativo); è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto; è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. 4

CESSIONE UNITA Cessione unità da diporto uso privato da parte di soggetto di imposta (produttore, rivenditore, armatore, cantiere) Art. 7-bis: imponibile IVA 22% (irrilevante che l acquirente sia un privato o un operatore economico) Non imponibile art. 8 DPR 633/72 se il bene è esportato Non imponibile art. 41 DL 331/1993 in caso di cessione intracomunitaria 5

ART. 7 BIS DPR. 633/1972 Applicazione IVA 22% Il bene deve: - trovarsi fisicamente nel territorio dello Stato - Deve trattarsi di un bene mobile nazionale, comunitario o vincolato al regime della temporanea importazione 6

ART. 8 DPR 633/1972 Cessione non imponibile Il bene deve: - Essere ceduto con trasporto o spedizione fuori dal territorio UE se il trasporto è curato dal cedente - Essere ceduto con trasporto o spedizione fuori dal territorio UE entro 90 giorni dalla consegna nel territorio dello Stato se il trasporto è curato dal cessionario 7

DL 331/1993 art. 41 Cessione intracomunitarie non imponibili L'art. 38 comma 3 punto e) sono acquisti intracomunitari i mezzi di trasporto "nuovi" anche se l'acquirente non è soggetto passivo d'imposta (quindi anche i privati). L art. 38, comma 4 dispone che costituiscono acquisti intracomunitari mezzi di trasporto, le imbarcazioni (nuove) di lunghezza superiore a 7,5 metri. obbligo per l acquirente di assolvere l IVA 8

ART. 8-BIS DPR 633/1972 Cessione non imponibile Devono verificarsi entrambe le condizioni: 1. Le unità da diporto devono essere adibite alla navigazione in alto mare e 2. Devono essere destinate ad attività commerciali (trasporto a pagamento di passeggeri) ovvero ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare Non è necessario che le navi da diporto siano iscritte nei registri internazionali (novità CM 43/E del 29/9/2011) ma è necessario dimostrare che - Le navi ed imbarcazioni da diporto siano iscritte nei registri della CP con uso commerciale - I natanti siano immatricolati alla stregua delle imbarcazioni (navigazione oltre 12 miglia) 9

ALTO MARE L'impiego in alto mare è una condizione necessaria ai fini della corretta applicazione del regime di non imponibilità Iva. La Convenzione di Montego Bay del 1982, agli artt. 86 e segg., tratta dell'alto mare, definendolo come l'insieme di tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato. Con la C.M. 22.7.2009, n. 38/E l'agenzia delle Entrate ha precisato che per acque territoriali si devono intendere quelle entro il limite delle 12 miglia marine (limite fissato dall'art. 3 della Convenzione di Montego Bay). L'art. 2, co. 4, L. 28/1997, ha dichiarato che agli effetti di cui all'art. 8-bis, D.P.R. 633/1972 per navi destinate all'esercizio di attività commerciali devono intendersi anche i galleggianti antincendio, le gru galleggianti mobili, i pontoni di sollevamento, i pontoni posatubi o posacavi, le chiatte nonché le piattaforme ed i galleggianti mobili o sommergibili destinati all'attività di ricerca e di sfruttamento del suolo marino. 1 0

Regime del margine DL 41/1995 prevede l assoggettamento ad Iva del solo utile lordo realizzato, cioè la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto (eventualmente maggiorato delle spese accessorie e di riparazione) e non dell intero corrispettivo Condizione essenziale è l acquisto del bene usato: - da privati del mezzo - da soggetti che applicano il regime del margine - da soggetti che non hanno detratto l IVA Sono considerati usati le imbarcazioni (superiori a 7,5 m.) che (D.L. N. 331/1993 art.38, comma 4): - Siano stati immatricolati o iscritti nei pubblici registri da oltre 3 mesi - Abbiano navigato per oltre 100 ore 11

Genova, 2 ottobre 2014 Nautica da diporto: il fisco che cambia. L acquisizione di unità da diporto Dr. Andrea Casassa 12

Dazi doganali - adempimenti Non sono soggette ad imposta le importazioni di beni non imponibili ai fini IVA, tra cui le UdD adibite a noleggio e gli Yacht Commerciali. Il valore dei diritti doganali fa parte della base imponibile IVA. Se il valore dell importazione è superiore ad euro 10.000 la dichiarazione doganale di importazione deve essere corredata del modello DV1. 1 3

Regime doganale navi L obbligazione doganale relativa all importazione di navi (escluse quelle da diporto), si verifica con la destinazione al consumo delle stesse nel territorio doganale, e ciò avviene con l iscrizione nelle matricole o nei registri marittimi. Per contro si intendono destinate al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellate dalle matricole e dai detti registri. 14

Regime doganale unità da diporto Le navi da diporto si intendono destinate al consumo dentro o fuori dal territorio doganale sulla base di una dichiarazione di importazione definitiva da parte dell armatore e non dell iscrizione nei registri. (vd. Modifiche normative DLn. 1/2012 e contributi interpretativi Agenzia delle Dogane del 24/2/2012 RU 22756 e Circolare del 14/7/2014 n. 10D) 15

Esonero dazi - yacht commerciali I soggetti residenti fuori della UE che vogliono iscrivere al registro internazionale italiano Yacht commerciali che battevano precedentemente bandiera di uno Stato Extra UE non sono soggetti all atto di importazione al pagamento di nessun onere. Infatti essendo commerciali beneficiano del requisito della non imponibilità ex art. 8bis DPR 633/72. 16

Esonero dazi - condizioni Esonero dai dazi all importazione se: immatricolati fuori del territorio doganale comunitario a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio; che siano utilizzati da una persona fisica stabilita fuori del territorio doganale comunitario (salvo utilizzo per uso privato a titolo occasionale in base a contratto) (uso commerciale) un trasporto che inizia e termina fuori del territorio doganale comunitario 17

Esonero dazi periodo Esonero dai dazi all importazione è condizionato: il tempo necessario per effettuare le operazioni di trasporto (uso commerciale) Termine di appuramento di 18 mesi (un uso privato) 18

Esonero dazi appuramento Condizione per l interruzione del termine di appuramento per le unità custodite in rimessaggio: -Comunicazione alla dogana del luogo di rimessaggio allegando la licenza di navigazione e la richiesta di apposizione di sigilli -La durata del rimessaggio deve avere una durata non inferiore a tre mesi continuativi -Alla fine del rimessaggio la dogana rimuove i sigilli e riconsegna la licenza di navigazione 19

Dazi doganali All atto dell importazione delle unita da diporto sono dovuti i seguenti dazi in % del valore: A vela o motore (escluso f.b.): esenti se adatti a navigazione marittima e adibiti ad attività commerciale; 1,7% negli altri casi. Pneumatiche e altre : 1,7% fino a 100kg; 2,7% altri casi 20

Leasing e contratti di utilizzo delle unità da diporto Noleggio a breve termine Dott. Fabrizio Moscatelli 2 1

DEFINIZIONE DEL NOLEGGIO Il contratto di noleggio di unità da diporto prevede la messa a disposizione di terzi dell unita in perfetta efficienza, armata ed adeguatamente equipaggiata per un determinato periodo di tempo e dietro corrispettivo. In base alla durata, possiamo distinguere il contratto in noleggio a breve termine o noleggio a lungo termine. 2 2

DEFINIZIONE DEL NOLEGGIO NOLEGGIO A BREVE TERMINE se il possesso o l uso ininterrotto del mezzo di trasporto si protrae per un periodo non superiore a 90 giorni (art. 7 c.1 lett. g del d.p.r. 633/1972) NOLEGGIO A LUNGO TERMINE se il possesso o l uso ininterrotto del mezzo di trasporto si protrae per un periodo superiore a 90 giorni 2 3

NOLEGGIO A BREVE TERMINE TERRITORIALITA Per determinare la Territorialità del noleggio a breve termine bisogna considerare due elementi: il luogo di messa disposizione del bene, cioè il luogo in cui avviene la consegna fisica del mezzo il luogo di utilizzo dello stesso 2 4

NOLEGGIO A BREVE TERMINE TERRITORIALITA Quindi l operazione si considera territorialmente rilevante in Italia se: la messa a disposizione del bene avviene in Italia e l utilizzo del mezzo è fatto in ambito comunitario la messa a disposizione del mezzo di trasporto avviene al di fuori della Comunità Europea, per l utilizzo in Italia 2 5

NOLEGGIO A BREVE TERMINE Prestatore Committente Consegna Utilizzo Rilevanza in Italia Ita, UE Si Italia ExtraUE No Ita, UE, ExtraUE Ita, UE, ExtraUE Sogg. Passivo Privato UE Ita, UE, ExtraUE No ExtraUE Ita Si UE, ExtraUE no 2 6

NOLEGGIO A BREVE TERMINE Come previsto dall art. 17 del DPR 633/1972, il soggetto non residente che effettua l operazione: (B2B) gli adempimenti relativi all IVA in Italia incombono sul soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato (reverse charge); (B2C) gli adempimenti relativi incombono sul cedente/prestatore. L armatore non residente sarà quindi tenuto a nominare un rappresentante fiscale residente in Italia o identificarsi direttamente. 2 7

Rappresentante Fiscale A sensi dell art. 17 c.3 del DPR 633/1972, i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato (comunitari o extracomunitari) relativamente alle operazioni ivi rilevanti, effettuate o ricevute, possono adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti derivanti dalla normativa in materia di IVA per il tramite della nomina di un proprio Rappresentante Fiscale residente nel territorio dello Stato. Con la nomina del rappresentante fiscale il soggetto estero mantiene lo status di soggetto non residente, ma diventa titolare degli obblighi e diritti derivanti dalla disciplina fiscale interna per le operazioni rilevanti nel territorio Italiano. 2 8

Rappresentante Fiscale La nomina del rappresentate fiscale deve avvenire nelle forme previste dall art. 1 c.4 del DPR 441/1997. Deve avvenire in data anteriore a quella in cui è stata realizzata la prima operazione rilevante in Italia e deve altresì essere comunicata all altro contraente anteriormente all effettuazione dell operazione. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall applicazione delle norme in materia di IVA. 2 9

Rappresentante Fiscale 3 0

IDENTIFICAZIONE DIRETTA L art. 17 c.3 e l art. 35-ter del DPR 633/1972 hanno previsto l istituto dell Identificazione Diretta, con il quale un soggetto estero non residente, esercente attività di impresa, arte o professione, può identificarsi direttamente ed acquisire in Italia una partita iva con la quale operare, attivando la procedura disciplinata dall articolo 35-ter. Tale sistema è attuabile solo da soggetti comunitari, mentre è preclusa per soggetti non comunitari (i quali dovranno utilizzare invece la rappresentanza fiscale). 3 1

IDENTIFICAZIONE DIRETTA Innanzi tutto anteriormente alla prima operazione attiva o passiva, bisogna acquisire il numero di p.ta iva mediante la presentazione di una dichiarazione che contiene alcuni dati indispensabili alla sua attivazione, il modello ANR. Tale modello deve essere presentato esclusivamente all Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - via Rio Sparto n. 21-65100 Pescara, secondo le seguenti modalità: direttamente all ufficio; a mezzo raccomandata. Le dichiarazioni si considerano presentate il giorno in cui risultano spedite. 3 2

IDENTIFICAZIONE DIRETTA 3 3

IDENTIFICAZIONE DIRETTA Al modello ANR devono essere allegati inoltre i seguenti documenti: Certificato originale ed aggiornato, rilasciato dalla autorità fiscale del paese di origine dell operatore attestante l iscrizione ai fini iva; Certificato originale rilasciato dalla Camera di Commercio del paese dove a sede legale l impresa, con indicati gli eventuali rappresentanti legali e/o con poteri di agire e di firma; Copia di un valido documento di identità del firmatario e/o del legale rappresentante 3 4

IDENTIFICAZIONE DIRETTA Dichiarazione attestante: o L attivita che si svolge nel paese estero di stabilimento o L attivita che si intende svolgere in Italia o Le motivazioni della richiesta o Verso quali soggetti è rivolta l attivita che si andrà ad esercitare in Italia o Che il soggetto non residente non ha una stabile organizzazione nel territorio Italiano 3 5

IDENTIFICAZIONE DIRETTA I soggetti non residenti non sono obbligati alla tenuta della contabilità all interno del territorio dello Stato, ma nella pratica devono comunque tenere dei registri contabili in quanto sono obbligati ad esibire le scritture contabili all Amministrazione finanziaria Italiana, entro i termini da questa fissati. 3 6

RAPPRESENTANZA FISCALE - IDENTIFICAZIONE DIRETTA I soggetti direttamente identificati o con rappresentante fiscale devono adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA Nazionale (emettere e registrare le fatture attive, annotare quelle passive, eseguire le liquidazioni periodiche, presentare la comunicazione dati iva e la dichiarazione iva annuale, effettuare gli eventuali versamenti di imposta a debito, ecc.). Le fatture emesse e ricevute dal soggetto estero devono indicare sempre, oltre ai dati del soggetto estero stesso anche la p.ta IVA e del rappresentante fiscale se presente. 3 7

RAPPRESENTANZA FISCALE - IDENTIFICAZIONE DIRETTA La nomina del rappresentante fiscale o l identificazione diretta del soggetto non residente non fa perdere allo stesso la status di soggetto estero, conseguentemente nulla cambia ai fini della verifica soggettiva della territorialità iva descritta dall art. 7 e seguenti- Come previsto dall art. 17 c.3 DPR 633/1972 l identificazione diretta è alternativa al rappresentante fiscale, conseguentemente un soggetto estero non può avvalersi contemporaneamente di un rappresentante fiscale e dell identificazione diretta. In presenza nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione del soggetto non residente, allo stesso viene preclusa la possibilità di attivare sia l identificazione che la rappresentanza fiscale. 3 8

Genova, 2 ottobre 2014 LEASING NAUTICO Dott. Paolo Guerrera 3 9

LEASING NAUTICO Contratto nel quale un Locatore (società di leasing) acquista la barca scelta dal cliente, concedendogliene l uso per un periodo prestabilito durante il quale il cliente si impegna a corrispondere al locatore un canone, di solito mensile o trimestrale. Prevista opzione di riscatto al termine. L IVA sui canoni del leasing, stipulato su una barca Italiana, va calcolata solo in relazione al tempo di utilizzo dell imbarcazione da diporto entro le acque territoriali comunitarie 4 0

TERRITORIALITA Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato 4 1

REGOLA GENERALE Nel paese del committente Nel paese del prestatore Se il committente è un operatore economico Se il destinatario della prestazione è un privato 4 2

ECCEZIONI Dal momento che il leasing non è oggettivamente una prestazione di durata inferiore ai 90 giorni, si applicano le eccezioni alla regola generale previste per i servizi di lunga durata. 4 3

B to B Se l utilizzatore è un operatore economico si applica la regola generale della rilevanza nel Paese del committente 4 4

B to C Se l utilizzatore è un privato si applica la deroga di cui all art. 7-sexies quindi permane il criterio di tassazione nel luogo di stabilimento del prestatore, sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità 4 5

ESTENSIONE Tra i soggetti C (consumatori privati) sono comprese le persone fisiche che acquistano una imbarcazione per proprio uso personale ANCHE SE le stesse esercitano abitualmente un impresa, arte o professione 4 6

IVA SU CONTRATTO DI APPALTO Tra cantiere e futuro utilizzatore o società leasing Valgono le precedenti regole sull acquisto di imbarcazioni. non imponibilità Iva se l unita è destinata ad uso commerciale e a navigazione in alto mare; imponibilità Iva se destinata ad utilizzo privato. (per costruzione in appalto infatti valgono le medesime regole dell acquisto) 4 7

BENEFICI AL LOCATORE Anche la società di leasing può fruire della non imponibilità Iva di cui potrebbe fruire l utilizzatore o il locatario. La natura finanziaria del contratto di leasing è tale da attribuire al locatario i benefici derivanti dal bene locato ed i relativi rischi, tanto da poter considerare il locatario come il soggetto che ha il potere di disporre del bene come proprietario. (Guida Nautica & Fisco) 4 8

FORFETIZZAZIONE LEASING Individuare la quota di utilizzo intra/extra Ue non è cosa semplice! Redatta tabella di forfetizzazione della possibilità di utilizzo extracomunitario dell'imbarcazione sulla base di caratteristiche tecniche delle barche. Maggiori sono le dimensioni (diversamente per motore o vela), maggiore è il presumibile utilizzo extraterritoriale e, di conseguenza, minore l Iva. 4 9

LEASING DIPORTO MOTORE Lunghezza Perc.le utilizzo fuori acque comunitarie Per.le di imponibilità IVA (22%) Fino a 7,50 metri 10,00% 90,00% 19,80% Da 7,51 a 12 metri 40,00% 60,00% 13,20% Da 12,01 a 16 metri 50,00% 50,00% 11,00% Da 16,01 a 24 metri 60,00% 40,00% 8,80% Oltre 24 metri 70,00% 30,00% 6,60% 5 0

LEASING DIPORTO VELA Lunghezza Perc.le utilizzo fuori acque comunitarie Per.le di imponibilità IVA (22%) Fino a 10 metri 40,00% 60,00% 13,20% Da 10,01 a 20 metri 50,00% 50,00% 11,00% Da 20,01 a 24 metri 60,00% 40,00% 8,80% Oltre 24 metri 70,00% 30,00% 6,60% 5 1

DEROGHE ALLE TABELLE Rilevante la verifica dell'utilizzo. Possibile ammettere percentuali anche inferiori a quelle stabilite con le tabelle. Se l'utilizzo continuativo avviene fuori dalle acque territoriali comunitarie, i canoni sarebbero completamente non soggetti a Iva per mancanza del requisito territoriale. Se l'utilizzo avviene interamente in acque territoriali comunitarie, il canone dovrebbe essere interamente soggetto a Iva (necessaria la prova: AdE RM 248/2007) 5 2

APPLICAZIONE FORFETIZZAZIONE C. Trib. Prov. Veneto Treviso Sez. II, Sent., 25-11-2009, n. 86 La società di leasing non potrà che applicare le percentuali forfettarie, ove l'utilizzatore non dichiari alla stessa un utilizzo dell'imbarcazione che consente unatassazione inferiore. Ovviamente all'ufficio sarà consentito dimostrare un utilizzo diverso, ma comunque nessuna responsabilità in termini sanzionatori - come evidenziato nella risoluzione n. 284/07 - potrà derivare alla società di leasing. 5 3

LEASING E ABUSO DI DIRITTO Determinate situazioni potrebbero portare a riqualificare il leasing nautico in una compravendita. L assoggettamento ad Iva dei canoni leasing sulla base dell utilizzo presunto fuori dalle acque territoriali Ue appetibile leasing ma L AdE ha contestato l applicazione forfetaria dell Iva sul leasing vs soggetti privati sostenendo esistenza di un intento elusivo se i contratti presentavano indicatori di anomalia 5 4

INDICATORI ANOMALIA La Direzione Centrale Acc.to AdE individuato i seguenti indicatori di anomalia: 1. maxicanone superiore al 40% o anticipo anche inferiore al 40% ma che sommato a qualunque altra anticipazione finanziaria dell utilizzatore superi la soglia del 50%; 2. garanzie (somme ingenti o polizze) che, di fatto, annullano o riducono significativamente la causa finanziaria dell operazione; 3. durata del contratto inferiore a 48 mesi. 5 5

IPOTESI Tali indicatori sono comunque da porre in relazione a situazioni oggettive date dal fatto che spesso il leasing nautico, relativamente ad imbarcazioni di costo elevato, è caratterizzato da maxicanoni rilevanti (per ridurre i rischi della società di leasing) e brevi durate dei contratti. Pertanto pur in presenza di situazioni che farebbero scattare gli indicatori di anomalia il leasing potrebbe comunque mantenere la propria validità. 5 6

Genova, 02 Ottobre 2014 PROBLEMI PRATICI DEGLI ARMATORI NON EUROPEI E APPROVIGIONAMENTI D.ssa Carla Bellieni, Dott. Antonio Musso 5 7

DOTAZIONI DI BORDO In base all art. 267 del T.U. Leggi Doganali n. 43/73 costituiscono dotazioni di bordo, quando destinati a servizio od ornamento del mezzo di trasporto: i macchinari gli attrezzi gli strumenti i mezzi di salvataggio le parti di ricambio gli arredi ogni altro oggetto suscettibile di utilizzazione reiterata. 5 8

PROVVISTE (O FORNITURE) DI BORDO In base all art. 252 del T.U. Leggi Doganali n. 43/73 costituiscono provviste di bordo i generi di consumo di ogni specie occorrenti a bordo per assicurare: il soddisfacimento delle normali esigenze di consumo delle persone componenti l equipaggio e dei passeggeri; l alimentazione degli organi di propulsione della nave e il funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo; la manutenzione e la riparazione della nave, nonché le relative dotazioni di bordo; la conservazione, la lavorazione e la confezione a bordo delle merci trasportate. 5 9

TERRITORIALITA inquadramento delle cessioni di dotazioni e provviste di bordo nell ambito del principio generale previsto per le cessioni di beni mobili di cui all art. 7bis DPR 633/72; luogo di imbarco. 6 0

NON IMPONIBILITA stato doganale del bene; condizione doganale di esportazione» art. 8 DPR 633/72 non imponibilità art. 8bis DPR 633/72. 6 1

NON IMPONIBILITA (segue) solo nel caso di cessioni dirette a favore degli armatori o a soggetti proprietari di navi (Sentenza Corte di Giustizia CEE causa C-185/89, Risoluzione n. 391337 del 23.03.1983); solo nei confronti di navi e unità da diporto ad uso commerciale (registro di iscrizione e licenza di navigazione - Risoluzione n. 94 del 21.03.2002, Circ. n. 43 del 29.09.2011;); purché vi sia la prova dell avvenuto imbarco. 6 2

PROVA AVVENUTO IMBARCO visto apposto dalla Dogana sulla fattura («visto imbarcare o visto a bordo») o bolletta d esportazione (cumulativa) e visto comandante nave; occorre distinguere beni ad utilizzazione univoca rispetto a beni per i quali sia configurabile un uso diverso (Ris. Min. n. 357147 del 10 marzo 1986); beni di modico valore (Circolare 316 del 11.04.1973, Ris. Min. n. 357147 del 10 marzo 1986). 6 3

ESCLUSIONE BENEFICIO NON IMPONIBILITA' dotazioni e provviste di bordo ad unità da diporto non commerciali; provviste di bordo per le navi adibite a pesca costiera, ad eccezione del rifornimento di carburanti e lubrificanti (Risoluzione n. 10/E del 01.02.2012); triangolazioni commerciali (Ris. Min. n. 191 del 17.06.2002). 6 4

BUNKERAGGIO NON IMPONIBILITA IVA Risoluzione n. 101 del 29.03.2002 Le provviste di bordo imbarcate sulle navi in partenza dai porti dello Stato si considerano uscite in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzati. Quindi a condizione che: sia il cedente stesso a provvedere alla messa a bordo degli oli minerali e all adempimento degli obblighi doganali Siano rispettate le condizioni di uscita della nave dal mare territoriale. 6 5

Bunkeraggio - Esenzione IVA/Accise Testo Unico Leggi Doganali art. 254 - l esonero da accisa è legato alla destinazione doganale di esportazione definitiva; Testo Unico Accise punto 3 Tabella A - esenzione da accisa per l impiego di oli minerali per navigazione in acque marine comunitarie, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto. 6 6

Bunkeraggio - Esenzione IVA/Accise (segue) Esenzione accise anche unità battenti bandiera di Paesi non appartenenti all UE (Circolare n. 10/D del 14.07.2014 Agenzia delle Dogane) purché: Importazione definitiva dell unità navale; Immatricolazione commerciale ; Dichiarazione alla competente autorità marittima; Destinazione in via esclusiva ad uso commerciale; Organizzazione aziendale. 6 7